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title: "5.5 Regolamento del lascito \"Paolito e Ezio Somazzi\" dell'8 febbraio 1999"
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# 5.5 Regolamento del lascito "Paolito e Ezio Somazzi" dell'8 febbraio 1999

## Art. 1 Norme generali {#art_1}

Campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina la concessione di sussidi (borse di studio),
contributi per studi e approfondimenti nel campo architettonico e urbanistico
dal lascito "Paolito e Ezio Somazzi" (in seguito "lascito").

## Art. 2 {#art_2}

Scopi
1 L remunerazione annua del capitale di dotazione del lascito è destinata ai
seguenti scopi:
a. sussidi a studenti di scuole superiori (Università e Politecnici) come pure
per corsi di specializzazione universitaria nel campo dell'architettura e
dell'urbanistica;
b. sussidi per studi umanistici di supporto all'architettura e alla
pianificazione urbanistica, quali approfondimenti nei settori della
ricerca storica, del restauro conservativo e dell'ambiente; è pure
possibile l'assegnazione di contributi finalizzati alla stampa di
pubblicazioni di particolare rilevanza per la Città;
c. contributi a sostegno di associazioni, enti o istituzioni senza fine di
lucro che promuovono specifici studi o attività nel settore
dell'architettura e della pianificazione urbanistica.
2 Contributi possono anche essere concessi per incarichi demandati dal
Municipio a giovani architetti attivi professionalmente, con lo scopo
dell'approfondimento di tematiche architettoniche e urbanistiche relative
a strutture pubbliche e private esistenti nel Comune.
.
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1- Città di Lugano Regolamento 5.5
www.lugano.ch
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CAPITOLO 2

## Art. 3 Remunerazione del capitale e ripartizione del reddito {#art_3}

Remunerazione del capitale
1 Il capitale del lascito è alimentato annualmente dal provento derivante dal
tasso di interesse definibile in base alle norme finanziarie contenute nel
manuale applicativo del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla
contabilità dei Comuni.
2 La remunerazione annua da parte del Comune della dotazione di capitale
costituisce la fonte di finanziamento dei contributi di cui all'art. 2.
3 La parte di provento che eccezionalmente non fosse utilizzata va ad
incrementare il capitale.
4 11 Comune si impegna a garantire l'importo di capitale esistente al
momento del risanamento del Lascito, di CHF 2'300'000.-- (situazione al
1° gennaio 1988) aumentato del 60% dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo che si svilupperà a partire dal 1° gennaio 1998.

## Art. 4 {#art_4}

Ripartizione del reddito
Il reddito maturato annualmente è destinato agli scopi indicati dall'art. 2
secondo la seguente ripartizione:
a. almeno il 60% è destinato ai sussidi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a. e b.;
b. un massimo del 30% è destinato agli scopi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. c.;
c. un massimo del 10% è destinato ai contributi di cui all'art. 2 cpv. 2,
ritenuto un importo massimo di CHF 15'000.--.
CAPITOLO 3

## Art. 5 Assegnazioni {#art_5}

Limiti
Nel rispetto delle quote stabilite all'art. 4 possono essere assegnati singoli
contributi nei limiti stabiliti dalle norme seguenti.

## Art. 6 {#art_6}

Sussidi a studenti
È di regola assegnato un importo annuo di CHF 2'000.-- per ogni singolo
caso. A dipendenza del reddito della famiglia può essere assegnata la
metà di tale importo.
2 Nel caso di studenti particolarmente meritevoli il Municipio può
concedere fino a 5 contributi annui di un massimo di CHF 3'000.--
destinati al finanziamento di specifici corsi di perfezionamento o per lavori
di dottorato o di ricerca degni di particolare sostegno.
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1- v Città di Lugano Regolamento 5.5
www.lugano.ch

## Art. 7 y {#art_7}

Contributi per altri studi storici e umanistici
Il Municipio, con riferimento all'art. 2 cpv. 1 lett. b, può assegnare contributi
annui per un importo massimo di CHF 5'000.-- l'uno.

## Art. 8 {#art_8}

Sostegni a enti o istituzioni
È definito un importo massimo di CHF 10'000.-- per ogni singolo caso, da
corrispondere considerando lo sviluppo dello studio.

## Art. 9 {#art_9}

Contributi per studi affidati a terzi
Per studi o incarichi demandati a terzi dal Municipio può essere assegnato un
importo massimo complessivo di CHF 15'000.--, tenuto conto dello sviluppo
del lavoro.
CAPITOLO 4

## Art. 10 Modalità {#art_10}

Sussidi allo studio
Per l'assegnazione di borse di studio o contributi per altri studi il
Municipio è tenuto ad indire annualmente un pubblico concorso.
Il richiedente deve essere domiciliato a Lugano; subordinatamente è pure
ammessa la concessione di sussidi a studenti domiciliati nel distretto.
3 11 MunicipiO determina annualmente le condizioni di reddito che danno
diritto all'ottenimento del sussidio.
4 Nel caso di elevato numero di richieste, come pure in quello di più
richiedenti della medesima famiglia, il Municipio ha facoltà di dimezzare i
singoli contributi.

## Art. 11 {#art_11}

Contributi a enti e istituzioni e a terzi
I beneficiari devono essere di regola domiciliati a Lugano. In considerazione
dell'interesse e della tipologia del lavoro il contributo può essere assegnato
ad associazioni, enti o persone fisiche con domicilio nel distretto o nel
cantone.
CAPITOLO 5

## Art. 12 Disposizioni applicative e finali {#art_12}

Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento.
Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.
11 Municipio informa annualmente il Consiglio comunale sui singoli importi
assegnati e sui risultati degli studi e dei lavori oggetto di sussidiamento.
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1- v Città di Lugano Regolamento 5.5
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## Art. 13 y {#art_13}

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di
Stato e del Dipartimento da esso delegato.
Per il Consiglio comunale
11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori
G. Cansani A. Zoppi C. Affolter
P. Lamoni
Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8 febbraio 1999.
Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 12 febbraio e il 15 marzo 1999.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5691 del 30 marzo
1999.
