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title: "Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi"
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# Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di
indicazione dei prezzi.
Capitolo II
Competenze e collaborazione
Autorità di applicazione

## Art. 2 a) Consiglio di Stato {#art_2}

Il Consiglio di Stato designa il dipartimento1 competente per l’applicazione della presente
legge ed emana il regolamento d’applicazione.

## Art. 3 b) Municipi {#art_3}

1I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione
delle normative in materia di indicazione dei prezzi.
2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di
indicazione dei prezzi.

## Art. 4 c) Associazioni {#art_4}

Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano
nelle segnalazioni delle irregolarità.
Capitolo III
Informazioni

## Art. 5 Informazioni dalle autorità {#art_5}

1Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se
vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del
dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione
delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.
2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad
un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei
prezzi.
Capitolo IV
Sanzioni e rimedi di diritto
Infrazioni
1 Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle
istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225;
BU 2014, 455; BU 2017, 440.
947.100

## Art. 6 {#art_6}

1Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr.
20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.2
2Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

## Art. 7 Rimedi di diritto {#art_7}

1Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al
Consiglio di Stato.
2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo V
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 8 Norma transitoria {#art_8}

La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata
in vigore.

## Art. 9 Entrata in vigore {#art_9}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.4
Pubblicata nel BU 2003, 439.
2 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
3 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
4 Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.
