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title: "Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale"
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provisions: 18
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# Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

1La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in
proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito
denominati dipendenti) e dei magistrati.
2Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi
e da terzi.

## Art. 2 Autorità competente {#art_2}

1Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in
forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione
delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.
2Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti
scolastici.

## Art. 3 Autorizzazioni e contratti {#art_3}

L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo
o tramite autorizzazione.
Condizioni d’uso

## Art. 4 a) In generale {#art_4}

1Il singolo atto d’autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d’uso
particolari.
2È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere
ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.
3L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari,
l’autorità competente può estendere l’accesso all’area per 24 ore o per l’intero arco della
settimana.
4In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o
tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.

## Art. 5 b) Veicoli elettrici {#art_5}

I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere
occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine
di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato
a 5 ore.

## Art. 6 Revoca e decadenza dell’autorizzazione {#art_6}

1L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi
d’interesse pubblico, senza indennità.
2Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle
condizioni a cui è sottoposta.
3L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone
Ticino.

## Art. 7 Rescissione del contratto {#art_7}

1Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di
un mese.
2Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
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3Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il
contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.

## Art. 8 Trasferimento {#art_8}

L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo
consenso dell’autorità competente.

## Art. 9 Criteri di assegnazione dei posteggi {#art_9}

1Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.
2I posteggi sono riservati prioritariamente:
a) ai veicoli di servizio;
b) al veicolo del custode nell’immobile in cui presta l’attività lavorativa.
3Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli
utenti esterni.
4I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;
b) ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che
svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell’impiego della vettura è ritenuto elemento
prioritario;
c) ai magistrati;
d) ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il
posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;
e) agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal
domicilio alla sede di servizio;
f) agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio
alla sede scolastica;
g) a terzi.
5Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado
di occupazione.

## Art. 10 Tasse {#art_10}

1Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso,
indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.
2Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un
massimo secondo le seguenti categorie:
a) posteggi in autorimessa: da fr. 80.-- a fr. 300.--;
b) posteggi coperti: da fr. 70.-- a fr. 200.--;
c) posteggi non coperti: da fr. 60.-- a fr. 150.--;
d) posteggi su sfondo sterrato o elementi grigliati: da fr. 20.-- a fr. 50.--.
3Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata
proporzionalmente.

## Art. 11 Esenzioni {#art_11}

È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.

## Art. 12 Criteri di computo {#art_12}

1Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in
considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.
2Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.

## Art. 13 Adeguamento delle tasse periodiche {#art_13}

1L’autorizzazione o il contratto possono prevedere che le tasse periodiche siano
adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.
2L’indicizzazione compete al Dipartimento.

## Art. 14 Modalità di pagamento {#art_14}

1Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.
2In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono
incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all’autorità competente.
3Per particolari esigenze amministrative o contabili, altre modalità d’incasso possono essere
decise dall’autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.
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4Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell’atto di autorizzazione o nel contratto.

## Art. 15 Responsabilità {#art_15}

1Lo Stato declina ogni responsabilità per danni causati ai veicoli che si trovano
nell’area di parcheggio e alle cose in essi contenute.
2L’impossibilità causata da terzi di occupare il posteggio assegnato non dà diritto a pretese nei
confronti dello Stato.

## Art. 16 Sanzioni {#art_16}

1I casi di occupazione abusiva di un posteggio vengono segnalati all’autorità
competente per l’avvio di una procedura disciplinare.
2Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.

## Art. 17 Rimedi giuridici {#art_17}

1Contro le decisioni dell’autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato
secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.2

## Art. 18 Norma transitoria {#art_18}

Con l’entrata in vigore della presente Legge tutti i contratti stipulati secondo il regime
previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od
autorizzazioni retti dalla presente Legge; non v’è diritto acquisito al mantenimento della
precedente tassa d’uso.
III (BU 2006, 28)
Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e modifica di legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.3
Pubblicata nel BU 2006, 25.
1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
2 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
3 Entrata in vigore: 1° febbraio 2006 - BU 2006, 28.
