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title: "Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni"
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# Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni

## Art. 1 {#art_1}

La reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud è convenuta in materia di esenzione
dall’imposta sulle successioni e donazioni.

## Art. 2 {#art_2}

L’esenzione fiscale reciproca concerne le liberalità fatte a favore:
a. del Cantone e dei Comuni, così come dei loro stabilimenti e delle istituzioni di diritto pubblico
di carattere non commerciale o industriale;
b. delle persone giuridiche di diritto privato che si dedicano in modo disinteressato alla
beneficenza, all’educazione, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, nella misura in cui
esse siano esentate nel loro Cantone di sede; l’esenzione non può essere superiore a quella
che sarebbe accordata dal Cantone competente ad un’istituzione similare che avrebbe sede
nel suo territorio.

## Art. 3 {#art_3}

Le autorità dei due Cantoni s’impegnano ad informarsi reciprocamente di tutte le
modifiche delle loro leggi fiscali che creano un nuovo diritto così come di tutte le altre modifiche
essenziali di condizioni materiali o formali sulle quali si fonda l’accordo di reciprocità.

## Art. 4 {#art_4}

Per l’interpretazione della presente convenzione di reciprocità, i testi italiano e francese
hanno lo stesso valore.

## Art. 5 {#art_5}

La presente convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento da ciascuno dei
due Governi osservando un termine di preavviso di sei mesi.

## Art. 6 {#art_6}

Il presente accordo entra in vigore con effetto retroattivo del 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2013, 241.
