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title: "Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali"
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provisions: 14
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# Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle
acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.
2Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere.

## Art. 2 Autorità competente {#art_2}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla
corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.
2Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.

## Art. 3 Responsabile {#art_3}

1In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile.3
2Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente
regolamento.
Spiagge organizzate:

## Art. 4 definizione {#art_4}

1Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al
nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.
2In particolare sono spiagge organizzate:
a) i lidi degli stabilimenti balneari;
b) i lidi degli esercizi pubblici;
c) i lidi dei campeggi.

## Art. 5 Controllo delle acque {#art_5}

Il controllo e la valutazione delle acque di balneazione avvengono secondo i criteri
previsti nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il
rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali»
pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

## Art. 6 {#art_6}

…5

## Art. 7 Divieto balneazione {#art_7}

Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da
raccomandazioni contenute nel documento «Valutazione delle acque di balneazione -
Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di
balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità
pubblica (UFSP).
1 Titolo modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
2 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
3 Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
4 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
5 Art. abrogato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
6 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
825.150

## Art. 8 Informazioni ai bagnanti7 {#art_8}

1Il responsabile espone al pubblico le comunicazioni del Laboratorio cantonale
riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti.
2Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno:
a) in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge;
b) in presenza di situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dei bagnanti;
c) in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso.
Art. 9-15 …9
Spiagge libere:
definizione
Art. 1610 Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la
balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l’autorità competente lo sconsigli
espressamente.
Competenza
Art. 1711 1I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i
controlli delle acque, così come per l’adozione di provvedimenti per proteggere i bagnanti.
2Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.

## Art. 18 Esecuzione {#art_18}

1Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare
la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.
2In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare
misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.
3Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia
analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull’esecuzione
dell’autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile
prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifiche.

## Art. 19 Emolumenti {#art_19}

1Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli
speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale
attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.
2Il Laboratorio cantonale stabilisce l’ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei
Chimici cantonali.

## Art. 20 Disposizioni penali {#art_20}

1È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente
alle disposizioni del presente regolamento.
2Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.
3Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può
prescindere dal procedimento penale.

## Art. 21 Rimedi di diritto {#art_21}

1Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che
ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato.
2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono
impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile
la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Abrogazione
7 Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
8 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
9 Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
10 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
11 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
12 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
825.150

## Art. 22 {#art_22}

Il regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.

## Art. 23 Entrata in vigore {#art_23}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.13
Pubblicato nel BU 2011, 436.
13 Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.
