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title: "Regolamento concernente l’esercizio di un’attività sanitaria da parte degli operatori sanitari"
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# Regolamento concernente l’esercizio di un’attività sanitaria da parte degli operatori sanitari

## Art. 1 Campo d’attività {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle attività sanitarie di cui all’art. 54 e seguenti della legge sulla promozione della
salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria) ed eventuali limiti di
competenza.
2Le professioni di estetista, optometrista, ottico, podologo, psicologo attivo in ambito sanitario e
terapista complementare cantonale sono inoltre disciplinate dagli specifici regolamenti.
Diplomi riconosciuti

## Art. 2 (art. 56 lett. a e 58 cpv. 2 legge sanitaria) {#art_2}

1Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio di una delle seguenti professioni presuppone
un diploma previsto dalla legislazione federale in materia:
a) medico
b) medico-dentista
c) chiropratico
d) farmacista
e) veterinario
f) psicoterapeuta
g) osteopata2
2Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o
l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma previsto dalla
legislazione federale in materia per le seguenti professioni:
a) dietista
b) ergoterapista
c) fisioterapista
d) infermiere
e) levatrice
f) optometrista3
3Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o
l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma riconosciuto dalla
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per le seguenti
professioni:
a) logopedista
b) psicomotricista
4Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o
l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma di livello terziario
ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale rilasciato da una scuola
riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (SEFRI) o un diploma estero equivalente e riconosciuto dalla relativa autorità per le
seguenti professioni:
a) arteterapeuta
b) audioprotesista
c) droghiere
1 Titolo modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 72.
2 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
3 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
813.120
d) igienista dentale
e) massaggiatore medicale
f) fisioterapista per animali
g) naturopata con diploma federale
h) terapista complementare con diploma federale4
5Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o
l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma di livello
secondario ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale riconosciuta dalla
SEFRI o un diploma estero equivalente e riconosciuto per la professione di odontotecnico.
Periodo di pratica di due anni

## Art. 3 (art. 56 cpv. 1 lett. d legge sanitaria) {#art_3}

Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale
quale igienista dentale presuppone inoltre un periodo di pratica di due anni alle dipendenze di
un’igienista dentale autorizzata, di un medico dentista autorizzato, di una clinica dentaria
universitaria o di una clinica dentaria diretta da un medico dentista autorizzato.
Padronanza della lingua italiana

## Art. 4 (art. 56 cpv. 2 lett. a legge sanitaria) {#art_4}

La padronanza della lingua italiana richiesta per il rilascio delle autorizzazioni disciplinate
dalla legge federale sulle professioni sanitarie del 30 settembre 2016 e dalla legge sanitaria va
attestata mediante:
a) il diploma di cui all’art. 2 rilasciato da un istituto con sede in una regione di lingua ufficiale
italiana;
b) l’attestato di maturità di una scuola secondaria superiore di lingua italiana;
c) un attestato almeno di livello B2 rilasciato conformemente al portafoglio europeo delle lingue;
d) una comprovata esperienza professionale nella lingua italiana nella professione in questione,
svolta per la durata di tre anni sull’arco degli ultimi dieci anni.
Operatori in formazione
(art. 58a e 58b legge sanitaria)

## Art. 5 a) operatori ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 lett. a legge sanitaria7 {#art_5}

1Gli operatori sanitari in formazione (perfezionamento) di cui all’art. 54 cpv. 1 lett. a della
legge sanitaria necessitano, ad eccezione dell’osteopata, di un’autorizzazione formale dell’Ufficio di
sanità, a meno che si tratti di studenti universitari non ancora in possesso del diploma universitario.8
2L’autorizzazione viene concessa su istanza del formatore/datore di lavoro nella misura in cui questi
è riconosciuto dalle rispettive istanze quale luogo di formazione e nei limiti stabiliti dalle
corrispondenti disposizioni o direttive in materia di formazione.
3Il formando deve essere in possesso dei seguenti diplomi:
a) medico: diploma federale o riconosciuto;
b) farmacista: diploma federale;
c) chiropratico: attestazione del superamento della prima parte dell’esame federale;
d) …9
b) naturopati con diploma federale, terapisti complementari con diploma federale e arteterapeuti

## Art. 6 con diploma federale {#art_6}

1I periodi di pratica in vista dell’ottenimento del certificato settoriale nell’ambito del
percorso formativo per ottenere il diploma federale di terapista complementare, il diploma federale
di naturopata e il diploma federale di arteterapeuta possono essere svolti alle dipendenze di una
struttura, di un servizio sanitari autorizzati o presso un professionista autorizzato al libero esercizio.
2Lo svolgimento del periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato per ottenere il
diploma federale di terapista complementare, il diploma federale di naturopata e il diploma federale
di arteterapeuta è possibile una volta ottenuto il certificato settoriale rilasciato della corrispondente
4 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
5 Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
6 Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
7 Nota marginale modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 72.
8 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
9 Lett. abrogata dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 30.
10 Art. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 72; precedente modifica: BU 2018,
420.
813.120
organizzazione del mondo del lavoro e dopo aver ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 58b legge
sanitaria.

## Art. 7 Limiti di competenza {#art_7}

1Ogni operatore sanitario è tenuto a rispettare i limiti di competenza di cui all’art. 64 della
legge sanitaria e gli altri limiti contenuti nella legge.
2L’igienista dentale sottostà in particolare alle seguenti limitazioni:
a) non può utilizzare apparecchiature radiografiche né effettuare un’anestesia;
b) non può eseguire terapie parodontologiche in presenza di parodontiti gravi;
c) per quanto riguarda i pazienti a rischio deve concordare il trattamento con il dentista.
3La levatrice sottostà inoltre ai limiti di cui all’art. 63e della legge sanitaria.
4Il naturopata e il terapista complementare con diploma federale sottostanno agli obblighi e limiti di
cui all’art. 63b della legge sanitaria, ritenuto che il naturopata con diploma federale in medicina
tradizionale cinese MTC è autorizzato d’ufficio ad eseguire le punzioni richieste dall’agopuntura.
Disposizione transitoria relativa ai terapisti complementari
Art. 7a11 A coloro che hanno sostenuto con successo, prima del 1° settembre 2018, l’esame
cantonale per l’ottenimento dell’autorizzazione di esercizio quale terapista complementare di cui
all’art. 63a della legge e a coloro che il 1° settembre 2018 erano validamente iscritti a un percorso
formativo «tronco comune» riconosciuto dall’Organizzazione del mondo del Lavoro terapia
complementare (OmL TC) si applica il diritto previgente la modifica dell’11 dicembre 2017 della
legge.

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° settembre 2018.
Pubblicato nel BU 2018, 284.
11 Art. introdotto dal R 20.2.2019; in vigore dal 22.2.2019 - BU 2019, 56.
