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title: "Legge sulla misurazione ufficiale"
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# Legge sulla misurazione ufficiale

## Art. 1 Definizione e scopo {#art_1}

1Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 950 del Codice civile (CC) le
misurazioni per l’impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute
dalla Confederazione.
2I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della
Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall’economia, dalla scienza e da terzi per
ottenere geoinformazioni.
3La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti:
a) assicurare l’acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione
ufficiale su tutto il territorio cantonale;
b) applicare e completare la legislazione federale in materia.

## Art. 2 Componenti della misurazione ufficiale {#art_2}

Le componenti della misurazione ufficiale sono definite nell’articolo 5 dell’ordinanza
concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).

## Art. 3 Comprensori di misurazione {#art_3}

1…4
2Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio
comunale può essere suddiviso in sezioni.
3Nel caso di aggregazione di comuni, i comprensori di misurazione dei comuni precedenti
l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo comune.

## Art. 4 Nomina dei curatori {#art_4}

L’ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad
inoltrare al giudice civile un’istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i
presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392–395 CC.
TITOLO II
Autorità competenti

## Art. 5 Cantone {#art_5}

Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, gli
adeguamenti particolari di interesse nazionale, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti
fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.
1 Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
2 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
3 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
4 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
5 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407; precedente modifica: BU
2013, 540.
6 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

## Art. 6 Comune {#art_6}

1Il comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione
ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.
2Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell’ordinanza sui nomi
geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).
3Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici.8

## Art. 7 Consiglio di Stato {#art_7}

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:
a) estendere, se giustificato da un’esigenza generale e permanente, il contenuto della
misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
b) designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la
Confederazione;
c) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;
d) designare il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e
determinante;
e) nominare i membri della Commissione di misurazione;
f) nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
g) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il
piano per il registro fondiario;
h) designare il servizio competente che sottopone all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei
nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo;
i) prescrivere che, su richiesta delle parti interessate, oltre ai dati della misurazione ufficiale,
anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il registro fondiario, sempre che
sia possibile una chiara definizione planimetrica;10
j) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla
legislazione federale.11

## Art. 8 Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali {#art_8}

1Il Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali sottostà alla direzione specialistica
autonoma di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.
2Il Servizio di vigilanza è competente per:
a) fissare la data d’esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni
interessati;
b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2
ONGeo;
c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le
modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le
modifiche e comunicarle all’Ufficio federale di topografia, ai sensi dell’articolo 21 dell’ONGeo;
d) sottoporre all’Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell’articolo 22 ONGeo;
e) presentare la domanda all’Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi
dell’articolo 28 capoverso 2 lettera c ONGeo;
f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel
regolamento, per la loro archiviazione;
g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2
dell’ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN);
h) emanare le istruzioni di servizio;
i) allestire il piano di base.
3Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall’OMU e nella presente legge.
Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri
7 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
8 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2014,
483.
9 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
10 Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
11 Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
12 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,

## Art. 9 {#art_9}

1La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi
dati è affidata all’ingegnere geometra, il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale
come pure i relativi aggiornamenti.
2L’ingegnere geometra e il rispettivo sostituto sono autorizzati a firmare i documenti di mutazione e
a rilasciare gli estratti autenticati e le valutazioni del comune per il quale sono stati nominati per i
lavori di tenuta a giorno permanente.
Commissione di misurazione

## Art. 10 a) composizione {#art_10}

1È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e
nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello
dell’elezione del Consiglio di Stato.
2Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra.
Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza.
3La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell’ingegnere geometra.

## Art. 11 b) competenze {#art_11}

1La Commissione si occupa dell’evasione delle opposizioni interposte contro le
risultanze del deposito pubblico degli atti della misurazione ufficiale.16
2La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di
contestazioni sull’accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se
necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di
consulenza con il Consiglio di Stato.
3Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il
termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il
termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007.
4La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all’ingegnere geometra
l’elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.
5Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio
di vigilanza e comunicate all’ingegnere geometra.

## Art. 12 c) indennità {#art_12}

Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione
finanziaria del comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle
spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale.
Commissione di nomenclatura

## Art. 13 a) composizione {#art_13}

È istituita, ai sensi dell’articolo 9 ONGeo, una Commissione cantonale di nomenclatura
composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30
giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.

## Art. 14 b) competenze {#art_14}

1Oltre ai compiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 ONGeo sui nomi geografici della
misurazione ufficiale, la Commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai
sensi dell’articolo 3 lettera a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti.
2Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.

## Art. 15 c) indennità {#art_15}

Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il
regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi
cantonali.
13 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
14 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
15 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
16 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
17 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
18 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

## Art. 16 TITOLO III19 {#art_16}

…20
TITOLO IV
Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel registro fondiario21

## Art. 17 Obblighi di assistenza e di tolleranza22 {#art_17}

1Per l’assistenza nel rilevamento e nell’aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale
e per la protezione della materializzazione dei punti di confine e di misurazione fanno stato le
disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007
(LGI).
2Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della legge
sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
Rispetto dei segni della misurazione ufficiale

## Art. 18 a) Principio24 {#art_18}

1È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine
o punti di misurazione (punti fissi).26
2Le spese per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi sono solidalmente a carico dei
proprietari dei fondi interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.
3Sono riservate le normative del Codice penale.
b) Domanda di autorizzazione
Art. 18a27 1Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione (punti fissi) deve
essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all’ingegnere geometra
revisore della misurazione ufficiale interessata.28
2Eventuali spese sono a carico dell’Autorità competente per i rispettivi segni di misurazione.

## Art. 19 Menzione nel registro fondiario {#art_19}

I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro
fondiario a richiesta del Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali.
TITOLO V
Demarcazione
Accertamento dei confini

## Art. 20 a) in generale {#art_20}

1Di norma l’accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall’ingegnere
geometra assuntore.
2L’accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri
documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:
a) nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio
federale dell’agricoltura;
b) nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale
dell’agricoltura.
19 Titolo abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
20 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2014,
483.
21 Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
22 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
23 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
24 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
25 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013,
26 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
27 Art. introdotto dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
28 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
29 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
3A semplice richiesta dell’ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell’inizio dei
lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra di essi da rami e cespugli.
b) nel caso di confini di beni immobili e di diritti per sé stanti e permanenti

## Art. 21 {#art_21}

Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l’accertamento
avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel
regolamento.

## Art. 22 c) obbligo di informazione {#art_22}

È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai
privati, di fornire all’ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l’accertamento
della proprietà.

## Art. 23 d) nel caso di confini territoriali comunali {#art_23}

1Nel caso di confini territoriali comunali l’accertamento avviene alla presenza di almeno
un delegato dell’organo esecutivo degli enti pubblici interessati.
2L’accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell’approvazione degli organi legislativi
dei comuni interessati.
3In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l’ingegnere geometra assuntore sottopone
il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un
preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l’accertamento dei
confini.32
4Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni
dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.33
Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali

## Art. 24 a) in via bonale {#art_24}

1La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute
ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall’ingegnere geometra
revisore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi
e ratificata dal Consiglio di Stato.
2Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d’ufficio da parte dell’ingegnere
geometra revisore.
3Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade, i corsi d’acqua e i limiti di proprietà
e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un comune non ne risulti notevolmente
diminuita.

## Art. 25 b) in caso di contestazione {#art_25}

1In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, il rapporto di cessione
rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi,
un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche
i rapporti patrimoniali.
3Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni
dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.35

## Art. 26 Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali {#art_26}

La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal
regolamento.
Rinuncia alla posa dei segni di terminazione
30 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
31 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
32 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
33 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
34 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
35 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

## Art. 27 {#art_27}

1Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente
minacciati dall’attività agricola o da altre cause.
2Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura il
Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli
incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento.

## Art. 28 Caratteristiche dei segni di terminazione {#art_28}

Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d’esecuzione della terminazione
sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge.
Riordini parziali, permute e rettifiche

## Art. 29 a) volontari {#art_29}

1Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l’ingegnere
geometra prende l’iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le
permute e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine.
Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù
irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.36
2Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto
dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro
fondiario.
3Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente Ufficio dei registri per la sua
conservazione.

## Art. 30 b) d’ufficio {#art_30}

1Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle
situazioni fondiarie irrazionali, l’ingegnere geometra procede d’ufficio a delle razionalizzazioni della
struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare.
2Le proposte dell’ingegnere geometra di cui al capoverso 1 sono protocollate e inviate alle parti
interessate e possono essere contestate in occasione del deposito pubblico della misurazione
ufficiale; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo
per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente Ufficio dei
registri per la sua conservazione come documento giustificativo.37

## Art. 31 c) responsabilità dell’ingegnere geometra38 {#art_31}

Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l’ingegnere geometra assuntore è
soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.

## Art. 32 d) acquisto delle proprietà o diritto limitato {#art_32}

Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è
applicabile l’articolo 656 capoverso 2 CC.

## Art. 33 Schizzi di terminazione e verifica {#art_33}

Terminata la demarcazione dei confini l’ingegnere geometra allestisce gli schizzi di
terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al Servizio di vigilanza per la verifica. Il
contenuto degli schizzi di terminazione e del relativo rapporto tecnico sono fissate nel regolamento.

## Art. 34 Raggruppamento dei terreni {#art_34}

Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni
ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale
viene eseguita posteriormente.
TITOLO VI
Deposito pubblico
36 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
37 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
38 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
39 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

## Art. 35 Avviso e forma40 {#art_35}

1Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione
ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a OMU, se sono toccati i diritti reali
dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza,
procede alla pubblicazione ufficiale dell’avviso di deposito pubblico ai sensi dell’OMU.41
2La pubblicazione degli atti avviene in forma elettronica secondo le modalità stabilite dal
regolamento.42

## Art. 36 Opposizione {#art_36}

1Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione
contro le risultanze del deposito pubblico che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15
giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
2Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo e che non toccano
i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate all’ingegnere geometra, che apporta le
necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.
TITOLO VII
Esecuzione della misurazione ufficiale
Capitolo primo
Disposizioni generali

## Art. 37 Piano d’attuazione44 {#art_37}

1Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d’attuazione previsto dalle disposizioni di diritto
federale.
2Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 2b LRPT.

## Art. 38 {#art_38}

…46

## Art. 39 Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto {#art_39}

1Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno,
sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994 (CIAP) rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb),
riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.47
2Il Cantone stipula un contratto d’appalto con l’aggiudicatario dei lavori di misurazione.
Capitolo secondo
Primo rilevamento, rinnovamento, adeguamenti particolari di interesse nazionale e tenuta a
giorno periodica48

## Art. 40 Esecuzione dei lavori {#art_40}

L’esecuzione del primo rilevamento, del rinnovamento, degli adeguamenti particolari di
interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica è stabilita nei programmi di misurazione
concordati con la Confederazione.
Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2
40 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
41 Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU
2013, 540.
42 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
43 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedenti modifiche: BU 2013,
481; BU 2014, 483.
44 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
45 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
46 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
47 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
48 Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU
2013, 540.
49 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

## Art. 41 {#art_41}

La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza
del Servizio di vigilanza. L’esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni nei
casi stabiliti dal regolamento.

## Art. 42 Spostamenti di terreno permanenti {#art_42}

Le zone di spostamento di terreno permanente ai sensi dell’articolo 660a CC sono
definite dalla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017.

## Art. 43 Verifica {#art_43}

Terminata l’esecuzione dei lavori gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto
tecnico vanno consegnati al Servizio di vigilanza per la verifica tecnica.

## Art. 44 Aggiornamento dei dati del registro fondiario {#art_44}

Dopo l’approvazione dei lavori l’ingegnere geometra assuntore trasmette
tempestivamente i dati e i documenti previsti dal regolamento all’Ufficio del registro fondiario
competente.

## Art. 44a {#art_44a}

…54
Capitolo terzo

## Art. 45 Digitalizzazione provvisoria {#art_45}

…55
Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie

## Art. 46 a) in modo completo {#art_46}

Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in
modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.

## Art. 47 b) in modo progressivo {#art_47}

Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo
rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno permanente.
Capitolo quarto
Tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale57

## Art. 48 Nomina dell’ingegnere geometra revisore58 {#art_48}

1Il comune nomina l’ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e
l’ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.59
2La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre
rinnovabile.
3La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi.
4Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza
di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell’ingegnere
geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.60
Doveri e diritti dell’ingegnere geometra revisore61
50 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
51 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407.
52 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
53 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
54 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
55 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
56 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
57 Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
58 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
59 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
60 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
61 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

## Art. 49 {#art_49}

1Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a
giorno dell’ingegnere geometra revisore.
2Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici.
3Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti
dell’ingegnere geometra revisore.
4Il Consiglio di Stato su preavviso dell’autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad
assumere l’ingegnere geometra revisore quale loro funzionario stabile.

## Art. 50 Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza63 {#art_50}

1La nomina dell’ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano
della ratifica del Servizio di vigilanza.
2Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell’ingegnere geometra revisore o per
altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.
3Il Servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno.

## Art. 51 Sistema di comunicazione {#art_51}

1Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l’Ufficio
dei registri e l’ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o
unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.
2Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il
territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a
disposizione dell’ingegnere geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai
lavori di tenuta a giorno.
3Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal
regolamento.
Tenuta a giorno durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni66

## Art. 52 {#art_52}

1La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante l’esecuzione dei
lavori di misurazione e di raggruppamento terreni viene eseguita dall’ingegnere geometra revisore
già incaricato dal comune.68
2L’ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all’ingegnere geometra
assuntore dei lavori di cui al capoverso 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.

## Art. 53 Riunione di fondi e quote di PPPO {#art_53}

1Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali
viene a trovarsi una nuova costruzione, l’ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini
secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2È istituito l’obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte
dell’ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Contro la decisione
dell’ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni
dall’intimazione.70
3…71
TITOLO VIII
Gestione della misurazione ufficiale72
Verifica periodica
62 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
63 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
64 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
65 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
66 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
67 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
68 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
69 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
70 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
71 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
72 Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

## Art. 54 {#art_54}

1Il Servizio di vigilanza è l’autorità cantonale incaricata della verifica periodica della
gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 dell’ordinanza del
DDPS concernente la misurazione ufficiale del 24 agosto 2023 (OMU-DDPS).73
2Le disposizioni d’esecuzione sono definite per regolamento.

## Art. 55 Gestione74 {#art_55}

1L’ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi
del capitolo 5 OMU e della sezione 4 OMU-DDPS.76
2Nell’ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l’ingegnere geometra
revisore ripristina d’ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito
dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno
facoltà di regresso verso l’autore del danno.
3Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.
Rettifica di contraddizioni

## Art. 56 a) Principio77 {#art_56}

Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono
rettificate d’ufficio dall’ingegnere geometra revisore previa autorizzazione del Servizio di vigilanza.

## Art. 57 b) Procedura79 {#art_57}

1L’ingegnere geometra revisore comunica immediatamente alle parti interessate e
all’ufficiale del registro fondiario le decisioni di rettifica di contraddizioni tra i piani e la realtà o tra i
piani stessi, allegando la documentazione relativa.
2L’iscrizione della rettifica a registro fondiario e negli atti di misurazione avviene solo dopo
l’esecuzione del deposito pubblico di cui agli articoli 35 e 36, qualora siano toccati i diritti reali dei
proprietari fondiari interessati.
3Si prescinde dall’esecuzione del deposito pubblico nei casi in cui vi sia il consenso scritto di tutti i
proprietari fondiari interessati.
4Le spese dell’ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso
nei confronti di chi ha causato la contraddizione.

## Art. 58 {#art_58}

…81
TITOLO IX

## Art. 59 Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale82 {#art_59}

…83

## Art. 60 Servizi competenti {#art_60}

1Il Servizio di vigilanza decide in merito all’accesso e all’utilizzazione dei dati della
misurazione ufficiale.
2…85
3…86
73 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU
2013, 540.
74 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
75 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
76 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
77 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
78 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedenti modifiche: BU 2013,
540; BU 2014, 483.
79 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
80 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013,
81 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
82 Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
83 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
84 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
85 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
86 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

## Art. 61 Emolumenti {#art_61}

1Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un
emolumento.87
2Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l’ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli
emolumenti.
Emolumenti per l’autenticazione
Art. 61a88 Per l’ammontare degli emolumenti per l’autenticazione di estratti è applicabile la tariffa
stabilita dal Consiglio di Stato.
Art. 62-63 …89
TITOLO X
…90

## Art. 66 Art. 64-65 …91 {#art_66}

…92
TITOLO XI
Ripartizione delle spese
Capitolo primo
Esecuzione

## Art. 67 Demarcazione {#art_67}

1La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà,
dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:
Cantone: – al massimo del 30 per cento, per le zone forestali
– al massimo del 20 per cento, per tutte le altre zone
Comune: al massimo del 20 per cento.93
2Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i comuni
limitrofi.
3I comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici.
4I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari
fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento.

## Art. 68 Primo rilevamento94 {#art_68}

1Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di
categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
2Le spese d’esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le
indennità federali, sono suddivise tra Cantone e comuni; la partecipazione del Cantone può
raggiungere al massimo il 50 per cento della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria
dei comuni.95
Rinnovamento
87 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
88 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
89 Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
90 Titolo abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
91 Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
92 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
93 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171.
94 Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
95 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU
2007, 708.

## Art. 69 {#art_69}

Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono
suddivise tra Cantone e comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60
per cento della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei comuni.
Adeguamenti particolari di interesse nazionale
Art. 69a97 Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente
importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

## Art. 70 Eventi naturali {#art_70}

Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori
di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le
disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento.
Sostituzione o rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo

## Art. 71 {#art_71}

Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in
modo progressivo sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno.

## Art. 72 {#art_72}

…98
Capitolo secondo
Tenuta a giorno

## Art. 73 Tenuta a giorno permanente {#art_73}

1Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte
eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non
possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.
2Nel caso di oggetti realizzati, in conformità della legge edilizia, da oltre dieci anni e non segnalati con il
sistema di comunicazione, le spese di tenuta a giorno sono a carico del comune.
3Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono
a carico del Cantone.
4Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati riguardanti la nomenclatura, gli spostamenti di
terreno permanenti, gli indirizzi degli edifici e le suddivisioni tecniche e amministrative sono a carico
del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40 per cento. Le modalità di sussidiamento
sono fissate nel regolamento.

## Art. 74 Tenuta a giorno periodica {#art_74}

1Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale e dei punti
fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone
e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno.100
2Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2,
dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
3…101

## Art. 75 Nel caso di eventi naturali {#art_75}

1Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a
carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento.
La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
2Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari
e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le
modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I comuni concedono ai proprietari un
sussidio pari a quello accordato dal Cantone.
96 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU
2007, 708.
97 Art. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407.
98 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
99 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
100 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
101 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
102 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Capitolo terzo
Sicurezza e rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale103

## Art. 76 Sicurezza dei dati {#art_76}

1Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del comune nella misura dell’80 per
cento e del Cantone nella misura del 20 per cento.
2È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

## Art. 77 {#art_77}

…104

## Art. 78 Rilascio di informazioni105 {#art_78}

1La spesa per il rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale a terzi da parte
dell’ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.106
2È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.
TITOLO XII
Esecutività delle decisioni riguardanti le spese e rimedi giuridici

## Art. 79 Esecutività delle decisioni riguardanti le spese {#art_79}

Le decisioni emanate in virtù degli articoli 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono
parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all’articolo 80 della legge
federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).

## Art. 80 Rimedi giuridici {#art_80}

1Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell’ingegnere
geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.107
2Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
3Ad entrambi i ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.108
TITOLO XIII
Misurazioni secondo il diritto previgente

## Art. 81 Spese per la gestione109 {#art_81}

Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione
ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni sono a carico del comune e beneficiano di un
sussidio cantonale del 20 per cento, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente
a carico del comune.

## Art. 82 {#art_82}

…111

## Art. 83 Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura {#art_83}

Il comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione
ufficiale ancora in vigore, allestiti secondo il diritto previgente.
Piano corografico
103 Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU
2013, 540.
104 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
105 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
106 Cpv. modificato L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
107 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
108 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
109 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
110 Art. modificato L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
111 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
112 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

## Art. 84 {#art_84}

1Il Servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a
quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione
automatica.
2Esso può delegare il compito a terzi.
3I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono

## Art. 85 a carico del Cantone.113 {#art_85}

…114

## Art. 86 Tenuta a giorno115 {#art_86}

1Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in
modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l’approvazione cantonale, all’ingegnere
geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.116
2Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.

## Art. 87 {#art_87}

…117

## Art. 88 Spese di tenuta a giorno {#art_88}

Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali,
sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate,
esse sono a carico del proprietario del fondo.

## Art. 89 {#art_89}

…119

## Art. 90 Spese per la gestione120 {#art_90}

1Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria,
dedotta l’indennità cantonale, sono a carico del comune.
2Le spese di cui al capoverso 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento del costo
complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.

## Art. 91 Rilascio di informazioni e diffusione {#art_91}

Per il rilascio di informazioni e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria
sono applicabili per analogia gli articoli del titolo IX e l’articolo 78.
TITOLO XIV
Disposizioni transitorie e abrogative

## Art. 92 Disposizioni transitorie {#art_92}

Il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale deve essere
completato entro il 31 dicembre 2027. Fino a tale data restano in vigore gli ampliamenti cantonali
del modello dei dati della Confederazione.

## Art. 93 Abrogazioni {#art_93}

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
– la legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933;
– gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo concernente l’esecuzione della misurazione ufficiale
del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un
113 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
114 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
115 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
116 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
117 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
118 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
119 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
120 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
121 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
122 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
123 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
credito di 1'000'000 di franchi per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno
1995;
– il decreto legislativo concernente l’approvazione delle mappe provvisorie rilevate
aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950;
– il decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d’aggiornamento delle mappe
censuarie di alcuni comuni del 12 settembre 1978.

## Art. 94 Entrata in vigore {#art_94}

La presente legge, unitamente all’allegato, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di
referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
immediatamente in vigore.124
Pubblicata nel BU 2006, 1.
124 Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.
