---
title: "Regolamento delle Giudicature di pace"
id: 047ce745-c5f8-4f6e-a451-e136d5b43acf
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "177.110"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/136
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/047ce745-c5f8-4f6e-a451-e136d5b43acf
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20829/de
read_on: 2026-10-23
sha256: ea2371179bbd7408aa4323aa94f468b17016fa4f87a7c0179e37a1ec742308b6
provisions: 6
---

# Regolamento delle Giudicature di pace

## Art. 1 {#art_1}

La supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue:
– per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna;
– per i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio;
– per il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa;
– per i circoli di Agno, Ceresio, Paradiso e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest;
– per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa;
– per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa;
– per il circolo di Taverne e di Lugano nord, la Giudicatura di Capriasca;
– per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne;
– per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole;
– per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di
Locarno;
– per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna;
– per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza;
– per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia;
– per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana;
– per i circoli di Bellinzona e di Arbedo-Castione, la Giudicatura della Riviera;
– per i circoli della Riviera e di Sant’Antonino, la Giudicatura di Bellinzona;
– per il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia;
– per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa;
– per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa;
– per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa.

## Art. 2 {#art_2}

1Il giudice di pace è responsabile dell’ordine degli incarti.
2Egli li classifica secondo il tipo di procedura seguente:
- tentativo di conciliazione;
- procedura semplificata;
- procedura sommaria;
- divieto giudiziale;
- in materia penale, tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte.2
3Ogni causa viene registrata in un incarto separato.

## Art. 3 {#art_3}

Il giudice di pace tiene nell’incarto un protocollo di ogni atto di procedura (ricezione di un
atto, udienza o altro) e una distinta delle tasse incassate e delle spese.

## Art. 4 {#art_4}

Ogni anno, il giudice di pace presenta al Consiglio di Stato un rendiconto dei casi trattati.

## Art. 5 {#art_5}

Il regolamento dell’11 novembre 2003 delle giudicature di pace è abrogato.

## Art. 6 {#art_6}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
e entra in vigore il 1° giugno 2009.
Pubblicato nel BU 2009, 169.
1 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 260.
2 Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
