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title: "Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso"
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provisions: 5
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# Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul
controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr).

## Art. 2 Autorità competente {#art_2}

Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni
d'esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie
competenze alle unità amministrative a lui subordinate.

## Art. 3 Procedura di ricorso {#art_3}

Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di
ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

## Art. 4 Abrogazioni {#art_4}

Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge per l'esecuzione della
legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943.

## Art. 5 Entrata in vigore {#art_5}

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.1
Pubblicato nel BU 1996, 383.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.
