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title: "Decreto legislativo concernente l'istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano"
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provisions: 7
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# Decreto legislativo concernente l'istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

## Art. 1 {#art_1}

1E' istituita una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano per il periodo di
prova di tre anni.
2Il Consiglio di Stato è competente a decidere la data d'inizio e a stipulare le convenzioni con le
imprese di trasporto interessate allo scopo di realizzare il progetto (art. 16 e 17 LTP).

## Art. 2 {#art_2}

È approvata la chiave di riparto dei costi a carico dei comuni.

## Art. 3 {#art_3}

1Le spese derivanti dalla partecipazione dello Stato ai costi della Comunità sono a
carico della gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti.
2Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto sui risultati del progetto entro due anni.
3Nel caso in cui dovesse essere approvato un aumento delle tariffe a livello federale, il Consiglio di
Stato è autorizzato ad adeguare il contributo del Cantone e dei comuni.

## Art. 4 {#art_4}

1Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere
definitivo il presente progetto di Comunità tariffale.
2Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative,
in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.

## Art. 5 {#art_5}

Le opposizioni inoltrate dai Comuni di:
- Ascona
- Besazio
- Capolago
- Carabietta
- Losone
- Paradiso
- Rancate
- Viganello
sono respinte ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e
4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato.

## Art. 6 {#art_6}

L'opposizione inoltrata dal comune di Gentilino è parzialmente accolta ai sensi dei
considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556
del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

## Art. 7 {#art_7}

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra
immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 1997, 67.
1 Entrata in vigore: 7 febbraio 1997 - BU 1997, 67.
