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title: "Statuto diocesano"
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# Statuto diocesano

## § 1 {#par_1}

CIC;
b) la concessione dell’autorizzazione per atti di alienazione e di amministrazione straordinaria
a norma dell’art. 16 cpv. 2 della Legge e dei cann. 1250 - 1298 C1C.
2I benefici e le prebende parrocchiali, a norma dell’art. 19 della legge, sono beni parrocchiali e
di conseguenza soggetti alla vigilanza dell’Ordinario.
Vigilanza su altri enti ecclesiastici
24. Nei confronti degli altri enti ecclesiastici la funzione di vigilanza dell’Ordinario è esercitata in
analogia alla vigilanza sulle Parrocchie.
VIII. Partecipazione finanziaria delle Parrocchie
e compensazione interparrocchiale
Collaborazione
25. La Diocesi e le Parrocchie collaborano in modo solidale e trasparente per favorire un aiuto
finanziario alle Parrocchie che ne necessitano.
Costituzione del Fondo di partecipazione
26. È costituito un Fondo di partecipazione relativo alla compensazione finanziaria
interparrocchiale, alimentato da contributi delle Parrocchie.
Defìnizione di compensazione
27. Per compensazione finanziaria interparrocchiale si intende la determinazione dei sussidi della
Diocesi alle Parrocchie, tramite il Fondo di partecipazione.
Domande
28. Le Parrocchie in difficoltà possono inoltrare domanda di sussidio motivata per investimenti e
servizi essenziali.
Decisioni
29. 1La Commissione finanziaria decide secondo il proprio libero apprezzamento e le possibilità
del Fondo.
2La Commissione finanziaria elabora il relativo regolamento che dovrà essere approvato
dall’Ordinario e dall’Assemblea diocesana dei delegati.
IX. Revisione dello Statuto
Entrata in vigore
30. 1Il presente Statuto, dopo l’approvazione del Vescovo diocesano e la ratifica del Consiglio di
Stato, entra in vigore con pubblicazione sulla «Rivista della Diocesi di Lugano».1
2La revisione totale o parziale dello Statuto può essere richiesta:
a) dall’Ordinario;
b) dall’Assemblea diocesana dei delegati (art. 21 lett. e).
1 Entrata in vigore: con la pubblicazione sulla Rivista della Diocesi di Lugano - Gennaio-Febbraio 2005.
191.115
3La revisione dello Statuto è demandata ad una commissione formata da cinque delegati
nominati dal Vescovo e sei delegati nominati dall’Assemblea diocesana dei delegati. Il
Vescovo, prima dell’approvazione, sottopone per consultazione il nuovo testo all’Assemblea
diocesana dei delegati.
X. Disposizioni finali transitorie
Diritto sussidiario
31. Per quanto non stabilito dal presente Statuto fanno stato le norme della legge sulla Chiesa
cattolica e del Codice di diritto canonico.
Abrogazioni e conferme
32. 1E abrogato il decreto per la gestione finanziaria della Diocesi di Lugano, del 19 dicembre
2001.
2È confermato il regolamento dell’Economato diocesano, del 29 aprile 2002.
Approvato dai Consigli diocesani, Presbiterale e Pastorale, convocati in seduta congiunta,
mercoledì 10 novembre 2004.
Approvato dal Vescovo di Lugano, mons. Pier Giacomo Grampa, in data 11 novembre 2004.
Approvato dal Consiglio di Stato con ris. gov. n. 5459 del 7 dicembre 2004.
Pubblicato nel BU 2004, 437.
