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title: "Legge sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali"
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provisions: 16
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# Legge sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali

## Art. 1 {#art_1}

1Il segretario comunale è competente a rogare contratti di vendita e di permuta di beni
immobili considerati quali atti pubblici in conformità della presente legge, quando il loro oggetto
non superi il valore di 2’000 franchi.
2La competenza del segretario è determinata dal luogo in cui si trovano i beni alienati.
3Ove i beni si trovino sul territorio di diversi comuni, l’atto potrà essere steso da uno dei rispettivi
segretari.

## Art. 2 {#art_2}

Valore determinante della transazione, è quello della controprestazione, ma al minimo il
valore di stima. In caso di permuta, si opera la somma dei valori dei fondi permutati.

## Art. 3 {#art_3}

1Gli atti dovranno essere redatti in lingua italiana e scritti a mano, a macchina o con
ordinatore; eventuali variazioni od aggiunte, dovranno essere debitamente segnalate e riportate in
fine prima della firma dell’atto, e se del caso, nuovamente sottoscritte.
2Gli atti devono essere firmati dalle parti e dal segretario, previa lettura ad alta e chiara voce alla
presenza delle parti.

## Art. 4 {#art_4}

Ogni contratto deve contenere:
a) Il numero progressivo e la data, segnatamente l’indicazione del luogo, giorno, mese ed anno
in cui viene stipulato;
b) il nome, il cognome, la data di nascita delle parti ed il domicilio ed indirizzo, attinenza o
nazionalità delle parti o dei loro rappresentanti;
c) l’indicazione della natura dell’atto (vendita, permuta);
d) la designazione esatta dei fondi;
e) il prezzo convenuto, espresso in cifre ed in lettere.

## Art. 5 {#art_5}

Il segretario è tenuto ad informare le parti sulla portata della contrattazione compresi gli
oneri di diritto pubblico, e a richiamare in modo esplicito l’obbligo di indicare il prezzo reale della
contrattazione, attirando l’attenzione sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

## Art. 6 {#art_6}

Il segretario è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia richiesto, riservati i
casi di ricusazione previsti dal Codice di procedura civile.

## Art. 7 {#art_7}

Trattandosi di contratti in cui siano parti o rappresentanti il segretario o alcun suo
ascendente o discendente, suo coniuge, il suo partner registrato, un suo fratello o sorella, i suoi
generi o nuore o suoceri, cognati e cognate o conviventi di fatto, l’atto dovrà essere redatto e
firmato dal sindaco e da chi ne fa le veci.

## Art. 8 {#art_8}

Il segretario deve rifiutare il suo ministero, qualora le circostanze gli facciano sorgere
ragionevole dubbio circa la capacità civile o infermità delle parti, nonché circa la reale
convergenza della manifestazione di volontà o di simulazione.

## Art. 9 {#art_9}

1Entro 15 giorni dalla stipulazione, il segretario dovrà richiedere l’iscrizione del contratto
nel registro fondiario in conformità della legge e le relative disposizioni regolamentari.
2Alla richiesta sarà unito, quale documento giustificativo, l’originale del contratto, le eventuali
procure, l’estratto censuario (se registro fondiario provvisorio) e, se vi sono variazioni di confine, il
piano di mutazione in triplo esemplare.
215.100

## Art. 10 {#art_10}

L’ufficiale del registro, prima di eseguire l’iscrizione, dovrà esaminare le richieste ed il
titolo giustificativo, conformemente alla legge ed ai regolamenti, facendo osservare al richiedente
le eventuali omissioni od irregolarità, e dando le istruzioni necessarie.

## Art. 11 {#art_11}

Il contratto sarà considerato come nullo, se l’ufficiale dei registri, in esecuzione
dell’articolo 7 della legge del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario, ne
accertasse il valore in misura superiore al limite stabilito all’articolo 1.

## Art. 12 {#art_12}

Una rubrica o registro per l’iscrizione degli atti stesi dai segretari viene conservato
presso la cancelleria comunale; di ogni atto dovranno inscriversi indilatamente in detta rubrica il
numero progressivo, la data, la natura, il nome, il cognome ed il domicilio delle parti, e la data
della richiesta di iscrizione a registro fondiario.

## Art. 13 {#art_13}

Il segretario avrà diritto di percepire, oltre alla rifusione delle spese:
a) per ogni contratto, una tassa fissa di 50 franchi più una tassa addizionale del 5 per cento sul
valore eccedente i 100 franchi;
b) per ogni richiesta di inscrizione nel registro fondiario e di rilascio di certificato ereditario dalla
competente pretura, 20 franchi.

## Art. 14 {#art_14}

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni, e ad impartire
le debite istruzioni per l’applicazione della presente legge.

## Art. 15 {#art_15}

La legge del 20 aprile 1914 che completa gli art. 19 e 22 LAC in riguardo agli atti
pubblici stesi dai segretari comunali è abrogata.

## Art. 16 {#art_16}

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e
entra in vigore1 contemporaneamente alla legge sul notariato.
Pubblicata nel BU 2015, 165.
1 Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 165.
