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title: "Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini"
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# Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini

## Art. 1 Principi {#art_1}

Il presente concordato disciplina:
a) l’esecuzione delle pene privative di libertà, delle misure terapeutiche istituzionali e
dell’internamento (in seguito dette misure);
b) l’esecuzione anticipata della pena o della misura, riservate le competenze delle autorità
giudiziarie; se esse competono ad un cantone concordatario e se hanno luogo in uno
stabilimento concordatario.
Capitolo II
Organi del concordato

## Art. 2 Organi {#art_2}

Gli organi del concordato sono:
a) la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e
delle misure;
b) il Segretariato della Conferenza;
c) la Commissione concordataria;
d) la Commissione dell’assistenza riabilitativa.
Conferenza latina delle autorità
cantonali competenti in materia

## Art. 3 d’esecuzione delle pene e delle misure {#art_3}

1La Conferenza è composta da una persona rappresentante di ogni cantone romando.
Ogni governo cantonale designa un membro dell’esecutivo cantonale per rappresentarlo e operare
a suo nome.
2Un membro dell’esecutivo dal Cantone Ticino prende parte alle sedute con voce consultiva.
3I membri della Conferenza possono farsi assistere da persone incaricate dell’esecuzione delle
pene e delle misure.

## Art. 4 Attribuzioni {#art_4}

La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle
pene e delle misure (in seguito detta Conferenza) è l’organo superiore del Concordato.
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La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:
a) essa prende tutte le decisioni nell’ambito delle competenze che il concordato le attribuisce;
b) essa elabora, nei settori dove lo ritiene necessario, dei regolamenti d’applicazione del
concordato. Questi regolamenti sono adottati dai cantoni concordatari secondo le loro proprie
regole;
c) essa adotta, nei settori dove lo ritiene necessario, delle direttive e delle raccomandazioni
all’attenzione dei cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l’esecuzione:
- delle pene privative di libertà e delle misure; come pure l’esecuzione anticipata della pena
o della misura inerenti al concordato; sono riservate le competenze delle autorità
giudiziarie;
- di tutte le forme derogatorie delle pene privative di libertà;
d) essa controlla l’applicazione e l’interpretazione del concordato. Essa sorveglia, in special
modo, che il regolamento degli stabilimenti concordatari non contenga niente di contrario al
concordato e alle sue disposizioni di applicazione;
e) essa può proporre ai cantoni concordatari la creazione di nuove strutture o la gestione di
alcuni stabilimenti da parte di amministratori privati fissando delle precise condizioni (art. 379
CP). Se necessario, essa indica ai cantoni concordatari delle raccomandazioni concernenti
dei miglioramenti o degli adattamenti da apportare in special modo al regime dell’esecuzione
delle pene e delle misure, come pure per l’esecuzione anticipata della pena o della misura;
sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie;
f) essa propone al Governo del cantone interessato di modificare la destinazione di uno
stabilimento concordatario, rispettivamente di una sezione;
g) essa è competente per sottoscrivere convenzioni con un cantone non concordatario per il
collocamento di certe categorie di persone detenute;
h) essa intrattiene le relazioni con la Confederazione, gli altri due concordati penitenziari e i
cantoni non concordatari;
i) essa assicura le relazioni necessarie con altri organi istituzionali, con terzi interessati e i
media;
j) essa favorisce e sostiene la formazione iniziale, la formazione continua e il perfezionamento
professionale del personale incaricato dell’esecuzione delle pene e delle misure relativo al
presente concordato;
k) essa delibera in un regolamento la lista degli stabilimenti destinati all’esecuzione delle pene e
delle misure rette dal presente concordato e le regole minimali.

## Art. 5 Organizzazione {#art_5}

1La Conferenza designa uno dei suoi membri per presiederla.
2Essa istituisce un segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari.
Essa determina il contributo di ogni cantone.
3Essa si riunisce allorquando è necessario, ma almeno una volta all’anno o quando uno dei
membri della Conferenza lo richiede.
4Essa stabilisce la sua procedura.

## Art. 6 Segretariato della Conferenza {#art_6}

1La Conferenza designa una persona in qualità di segretario della Conferenza.
2Questa persona prepara le sedute della Conferenza, redige i processi verbali e assicura il buon
funzionamento del segretariato.
3Essa vigila sull’applicazione delle decisioni della Conferenza e, secondo i casi, alla loro
pubblicazione e diffusione. Essa esegue i lavori affidatigli dalla stessa.
4Essa sottomette delle proposte alla Conferenza, riservati gli art. 8 e 10 del presente concordato.
5Essa vigila alla promozione della collaborazione intercantonale e delle relazioni con gli organi
istituzionali.

## Art. 7 Commissione concordataria {#art_7}

1La Commissione concordataria è composta da persone incaricate dell’esecuzione
delle pene e delle misure dei cantoni concordatari, designate dal loro Direttore del Dipartimento.
2Essa è presieduta dalla persona che assume la carica di segretario della Conferenza.
3Una persona rappresentante la Commissione dei patronati penali, designata da quest’ultima,
prende parte alle sedute con voce consultiva.
4La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.
Attribuzioni
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## Art. 8 {#art_8}

La Commissione concordataria ha per compito di:
a) studiare gli argomenti che le sono sottoposti dalla Conferenza, dal segretariato di quest’ultima
o da uno dei suoi membri;
b) sottomettere alla Conferenza, per il tramite della persona che presiede la commissione, tutte
le proposte utili all’applicazione o all’adattamento del concordato;
c) promuovere la coordinazione e l’armonizzazione della prassi, in particolare in materia di
esecuzione delle pene e delle misure nei cantoni concordatari.

## Art. 9 Commissione dell’assistenza riabilitativa {#art_9}

1La Commissione dell’assistenza riabilitativa è composta dalle persone dirigenti dei
servizi o degli uffici dell’assistenza riabilitativa dei cantoni concordatari. La persona che presiede
la Commissione dell’assistenza riabilitativa è designata dalla Conferenza.
2Una persona rappresentante la Commissione concordataria, designata da quest’ultima, prende
parte alle sedute con voce consultiva.
3La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.

## Art. 10 Attribuzioni {#art_10}

La Commissione dell’assistenza riabilitativa ha per compito di:
a) coordinare e armonizzare la prassi dell’assistenza riabilitativa dei cantoni concordatari;
b) assicurare in particolare il trasferimento dell’esecuzione di un giudizio, che prescrive
un’assistenza riabilitativa;
c) dar seguito a tutti gli studi richiesti dalla Conferenza o dalla persona designata come
segretario di quest’ultima;
d) sottomettere alla Conferenza, per il tramite della persona designata come segretario da
quest’ultima, tutte le proposte che reputa opportune.
Capitolo III
Stabilimenti concordatari

## Art. 11 Impegno dei Cantoni {#art_11}

1Sotto riserva della concessione dei crediti necessari da parte dei governi e dei
parlamenti dei cantoni concordatari, così come delle sovvenzioni federali, i cantoni concordatari si
impegnano secondo la pianificazione della Conferenza, in virtù del presente concordato, a mettere
a disposizione le strutture e gli stabilimenti previsti dal diritto federale e a dotarli dei mezzi e del
personale necessari.
2La Conferenza vigila sulla celerità degli studi e dei lavori che concernono la creazione dei nuovi
stabilimenti.

## Art. 12 Esigenze per gli stabilimenti {#art_12}

La Conferenza emette delle raccomandazioni in materia di sicurezza, di collocazione,
di assistenza, di formazione e di lavoro in seno ai diversi tipi di stabilimento o sezione di
stabilimento, destinati all’esecuzione delle pene privative della libertà e delle misure.

## Art. 13 Separazione dei sessi {#art_13}

1Per l’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure, gli uomini e le donne
sono collocati in stabilimenti separati o in sezioni distinte.
2La Conferenza può prevedere delle eccezioni, specialmente per l’esecuzione delle misure e per
le forme di esecuzione derogatorie.
Capitolo IV
Collocamento e ammissione delle persone detenute

## Art. 14 Collocamento {#art_14}

1I cantoni concordatari si impegnano a collocare negli stabilimenti o nelle sezioni di
stabilimenti riconosciuti dalla Conferenza, le persone detenute e internate alle quali è applicato il
presente concordato.
2La Conferenza fissa, in un regolamento, le condizioni alle quali un cantone può non collocare in
uno stabilimento concordatario, una persona detenuta, condannata ad una pena di corta durata.
3Il collocamento o il trasferimento di una persona detenuta in uno stabilimento non concordatario,
che sia o no situato in uno dei cantoni concordatari, resta riservato in circostanze particolari,
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segnatamente per dei motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina e d’effettivo, riservate le
competenze delle autorità giudiziarie.

## Art. 15 Ammissione {#art_15}

1I cantoni che dispongono di stabilimenti o di sezioni di stabilimenti concordatari, si
impegnano ad accogliere le persone detenute dei cantoni concordatari.
2Nella misura in cui gli stabilimenti dispongono di un numero di posti sufficiente, vi si possono
ammettere le persone in detenzione prima del giudizio o detenuti in esecuzione anticipata di pena
o misura; sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie.

## Art. 16 Procedura {#art_16}

1Le autorità competenti designate dal cantone, alle quali incombe l’esecuzione del
giudizio o della decisione (qui di seguito cantone che ha emanato la sentenza o cantone da cui la
persona detenuta dipende), procedono secondo il loro libero apprezzamento al collocamento della
persona interessata in uno stabilimento o sezione di stabilimento appropriata.
2Esse si basano sulle indicazioni contenute nella sentenza o nella decisione, così come sui
differenti elementi a loro disposizione o su quelli richiesti, a dipendenza dei casi, presso una
commissione, una persona designata come perito o l’autorità giudiziaria.
3A condizione che la procedura cantonale lo permetta, la sentenza motivata e l’estratto del
casellario giudiziale, sono trasmessi alla direzione dello stabilimento, unitamente, se è il caso, al
rapporto di perizia psichiatrica allestito nel corso dell’inchiesta.
4La direzione dello stabilimento, se reputa nel corso dell’esecuzione che un detenuto debba
essere trasferito, rivolge una richiesta all’autorità competente del cantone che ha emanato la
sentenza o a quello dal quale dipende la persona detenuta.
5Resta riservato il diritto cantonale per il trasferimento susseguente a una modifica della condanna
dopo la sentenza.
Capitolo V
Esecuzione delle pene e misure negli stabilimenti concordatari

## Art. 17 Competenze {#art_17}

1Il cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative
all’esecuzione della pena o della misura, a meno che non le abbia espressamente delegate a un
altro cantone.
2Esso statuisce segnatamente su:
a) la liberazione definitiva o condizionale;
b) il lavoro esterno e l’alloggio esterno;
c) i congedi e le diverse autorizzazioni di uscita;
d) l’interruzione di una pena o di una misura;
e) la soppressione, rispettivamente la fine di una misura;
f) la rinuncia a far eseguire una pena o una misura;
g) la reintegrazione;
h) il rinvio dell’esecuzione di una pena o di una misura;
i) il trasferimento in un altro stabilimento.
3Esso è parimenti competente in materia di assistenza riabilitativa e d’assistenza sociale, se non
ha delegato queste ultime all’autorità del cantone nel quale la persona detenuta si reca dopo la
sua liberazione.

## Art. 18 Piano d’esecuzione della pena e della misura {#art_18}

1Allo scopo di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, sempre
tenendo in considerazione la protezione della collettività pubblica, sono stabiliti un piano
d’esecuzione della pena e un piano di trattamento per l’esecuzione della misura, sotto riserva delle
disposizioni sull’internamento a vita.
2La Conferenza fissa le condizioni e le modalità di applicazione.
3Sono riservate le competenze, la procedura e la responsabilità dei cantoni in materia di piano di
esecuzione della pena e della misura.

## Art. 19 Statuto delle persone detenute {#art_19}

Le persone detenute, collocate in uno stabilimento concordatario, sono sottomesse alle
prescrizioni legali e regolamentari del cantone dove lo stabilimento ha la sua sede, specialmente
in materia disciplinare.
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## Art. 20 Visite degli stabilimenti {#art_20}

Le autorità competenti dei cantoni concordatari hanno la facoltà di visitare gli
stabilimenti concordatari.

## Art. 21 Rapporti e preavvisi {#art_21}

1Gli stabilimenti concordatari fanno immediatamente rapporto al cantone che ha
emanato la sentenza, al cantone in cui ha sede lo stabilimento o al cantone da cui dipende la
persona detenuta, in caso di fallimento di un congedo, d’evasione, di malattia o d’infortunio grave,
o di decesso di una persona detenuta.
2Essi danno segnatamente il loro preavviso in merito ai congedi, al lavoro esterno e all’alloggio
esterno, alla liberazione condizionale e all’interruzione della pena privativa di libertà e della
misura.
3Essi rispondono a ogni richiesta di informazione formulata dal cantone che ha emanato la
sentenza in merito ai detenuti sottoposti alla loro autorità.

## Art. 22 Assistenza {#art_22}

Il cantone in cui lo stabilimento ha sede assicura l’assistenza sociale, medica e
spirituale, nello stabilimento.

## Art. 23 Lavoro, formazione e perfezionamento {#art_23}

1I cantoni concordatari prevedono delle possibilità di lavoro, di conseguimento di una
formazione o di perfezionamento per le persone detenute, al fine favorire lo sviluppo del
comportamento sociale delle stesse.
2Essi tengono conto dei bisogni, delle circostanze, delle possibilità degli stabilimenti e della
protezione della collettività pubblica.

## Art. 24 Spese mediche {#art_24}

1Il diritto federale regola la presa a carico dei costi delle prestazioni di cui beneficia la
persona detenuta sottoposta a questo diritto (attualmente LAMal).
2La presa a carico dei premi dell’assicurazione obbligatoria per le cure, della franchigia, della
quota parte dei costi che superano la franchigia e della contribuzione dei costi di
ospedalizzazione, è stabilita dalla normativa del cantone nel quale la persona detenuta era
regolarmente residente al momento del suo arresto e del suo giudizio.
3La presa a carico dei costi di prestazione delle persone detenute non sottomesse al diritto
federale (attualmente LAMal) è sostenuta dal cantone che ha emanato la sentenza o da quello da
cui la persona detenuta dipende.
4La persona detenuta prende a carico i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato, allorquando la
sua situazione patrimoniale o il ricavato del suo lavoro lo permette.
5Sotto questa riserva, le spese mediche sono sostenute:
a) dal cantone che ha emanato la sentenza o da quello da cui dipende la persona detenuta in
caso di malattia;
b) dal cantone in cui ha sede lo stabilimento di detenzione in caso di infortunio.
6Le spese legate al trattamento, ma non coperte dal diritto federale, costituiscono delle spese
d’esecuzione della pena o della misura.

## Art. 25 Spese dentarie {#art_25}

1Riservata la presa a carico da parte delle persone detenute, le spese dentarie che non
sono a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure sono sostenute, nella misura in cui esse
sono strettamente necessarie da un punto di vista medico, dal cantone che ha emanato la
sentenza o da quello da cui dipende la persona detenuta.
2La Conferenza fissa la parte delle spese che la persona detenuta deve prendersi a carico.

## Art. 26 Collocamento terapeutico stazionario {#art_26}

La presa a carico delle spese mediche in caso di collocamento in uno stabilimento
terapeutico, è regolata conformemente all’art. 28.
Rischio d’infortunio professionale e
non professionale e di malattia professionale
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## Art. 27 {#art_27}

1Qualora la persona detenuta è collocata in uno stabilimento, il cantone in cui lo stesso
ha sede, assicura la persona detenuta contro questi rischi e ne sopporta le conseguenze
finanziarie. La Conferenza fissa le condizioni e le modalità di questa presa a carico.
2L’autorità competente che colloca una persona detenuta al lavoro esterno remunerato, informa il
datore di lavoro che deve assicurare la persona detenuta contro il rischio d’infortunio professionale
e non professionale e di malattia professionale.

## Art. 28 Retta {#art_28}

1Il cantone che ha emanato la sentenza o quello da cui dipende la persona detenuta, è
responsabile del pagamento della retta di quest’ultima.
2Il costo delle rette negli stabilimenti concordatari è fissato dalla Conferenza, che tiene
segnatamente conto:
a) dei tipi di stabilimenti o di sezioni di stabilimenti;
b) delle esigenze che questi ultimi devono soddisfare;
c) delle condizioni d’esercizio;
d) dell’importo che la persona detenuta deve pagare a titolo di partecipazione alle spese
d’esecuzione.
Remunerazione, indennità e partecipazione

## Art. 29 alle spese d’esecuzione {#art_29}

1Le persone detenute collocate negli stabilimenti concordatari, ricevono una
remunerazione netta per il loro lavoro ed un’equa indennità in caso di partecipazione a delle
misure di formazione di base e di formazione continua.
2La Conferenza fissa le condizioni, le modalità e gli importi della remunerazione, dell’indennità e
della partecipazione della persona detenuta alle spese d’esecuzione.
Capitolo VI
Adesione parziale del Cantone Ticino
Collocamento dei detenuti ticinesi

## Art. 30 negli stabilimenti concordatari {#art_30}

I cantoni romandi accolgono le persone detenute che il Cantone Ticino domanda di
collocare:
a) negli stabilimenti aperti che dispongono di una sezione chiusa o negli stabilimenti chiusi che
dispongono in una sezione aperta, se la pena è di un anno al minimo;
b) negli stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure applicabili ai giovani adulti;
c) negli stabilimenti destinati ad accogliere delle persone detenute pericolose e che soffrono di
una malattia mentale.
Collocamento dei detenuti romandi

## Art. 31 negli stabilimenti concordatari {#art_31}

Il Cantone Ticino accoglie prioritariamente le persone detenute dei cantoni concordatari
secondo le sue possibilità.
Capitolo VII
Disposizioni finali e transitorie

## Art. 32 Contenzioso concordatario {#art_32}

1Ogni vertenza tra cantoni concordatari od organi subordinati del concordato è decisa
dalla Conferenza quale istanza unica.
2La legge federale del 20 dicembre 1968 relativa alla procedura amministrativa (RS 172.021) è
applicabile.

## Art. 33 Controllo parlamentare coordinato {#art_33}

1Il controllo parlamentare coordinato è istituito conformemente all’art. 8 della
Convenzione del 9 marzo 2001 relativa alla negoziazione, alla ratifica, all’esecuzione e alla
modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero (in seguito detta
Convenzione).
2La Commissione interparlamentare è composta da tre membri per cantone, designati dal
Parlamento di ogni cantone.
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3L’art. 8 della Convenzione indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa
commissione interparlamentare.

## Art. 34 Entrata in vigore {#art_34}

1Il concordato entrerà in vigore, dopo essere stato approvato dalle autorità competenti
di tutti i cantoni concordatari, alla data che fisserà la Conferenza.
2A partire da questa data, il concordato del 22 ottobre 1984 sull’esecuzione delle pene e delle
misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino, approvato dal
Consiglio federale il 03 giugno 1985, e la relativa legislazione di applicazione, saranno abrogati,
ad eccezione del regolamento 10 dicembre 1987 relativo alla fondazione per tossicomani internati
e condannati.

## Art. 35 Diritto transitorio {#art_35}

1L’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure in corso al momento
dell’entrata in vigore è retta dal presente concordato a meno che il diritto anteriore non sia più
favorevole alla persona detenuta.
2Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.
3I regolamenti, le decisioni, raccomandazioni e direttive previste dal concordato del 22 ottobre
1984 sull’esecuzione delle pene e delle misure concernente gli adulti e i giovani adulti nei cantoni
romandi e nel Ticino, restano in vigore, nella misura in cui le loro disposizioni non contravvengono
alle regole summenzionate, fino all’entrata in vigore di quelle che saranno emanate in applicazione
del presente Concordato.

## Art. 36 Convenzioni contrarie {#art_36}

I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al
Concordato.

## Art. 37 Disdetta {#art_37}

1Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno
civile, rispettando un preavviso di cinque anni.
2La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal governo cantonale al membro che
presiede la Conferenza.
Così adottato dalla Conferenza latina dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia il 10 aprile
2006, a Losanna.
Con decisione del 24 settembre 2007, la Conferenza latina dei Capi dei Dipartimenti di giustizia e
polizia ha fissato l’entrata in vigore del Concordato al 1° novembre 2007.
Pubblicato nel BU 2007, 648. DL di approvazione del 7.11.2006 - BU 2007, 647.
