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title: "Regolamento delle Isole di Brissago"
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# Regolamento delle Isole di Brissago

## Art. 1 Scopo e oggetto {#art_1}

1Il presente regolamento definisce l’organizzazione amministrativa delle Isole di Brissago
e disciplina la loro gestione e valorizzazione secondo un indirizzo sostenibile dal profilo ambientale
e sociale, commisurato alle risorse finanziarie a disposizione.
2Le Isole di Brissago sono costituite dall’Isola di San Pancrazio (Isola grande) e dall’Isola dei Conigli
(Isolino), situate sul territorio del comune di Brissago.
3Le aree naturali o ricreate artificialmente e la flora presenti sulle isole costituiscono il Giardino
botanico delle Isole di Brissago.

## Art. 2 Organi {#art_2}

La gestione e la valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio, che si
avvale:
a) della Divisione dell’ambiente;
b) di un’unità amministrativa in seno alla Divisione dell’ambiente, denominata «Isole di Brissago»;
c) di una commissione scientifica del Giardino botanico, per la gestione del Giardino botanico.
Capitolo secondo
Organizzazione

## Art. 3 Divisione dell’ambiente e unità amministrativa {#art_3}

1La Divisione dell’ambiente è competente per spese di gestione del patrimonio costruito
e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione
ambientale e scientifica), fino a 20'000 franchi.
2L’unità amministrativa «Isole di Brissago» è composta della Direzione e del personale attivo sulle
isole.
3La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti:
a) organizzare e coordinare l’attività del personale attivo sulle isole;
b) definire, previa consultazione della Commissione scientifica (art. 4) gli indirizzi e gli obiettivi di
gestione e valorizzazione del Giardino botanico;
c) assicurare la funzione scientifica, conservativa e didattica del Giardino botanico;
d) elaborare un piano di sviluppo scientifico pluriennale e un rapporto annuale sull’attività
scientifica
e) autorizzare spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di
promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a
5'000 franchi.

## Art. 4 Commissione scientifica {#art_4}

1La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è
composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico.
2Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico.
1 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.
2 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.
720.310
3Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione,
promuovere pubblicazioni e far capo a collaboratori esterni per singoli progetti.
Capitolo terzo
Principi e norme di gestione e valorizzazione

## Art. 5 In generale {#art_5}

La gestione delle Isole deve concorrere in particolare a:
a) promuovere il turismo e l’immagine del Cantone;
b) promuovere la funzione didattica, di educazione ambientale e scientifica del Giardino botanico;
c) mantenere l’equilibrio raggiunto tra realtà curata, costruita e naturalità dell’ambiente.

## Art. 6 Giardino botanico {#art_6}

1Il Giardino botanico è destinato a scopi scientifici, didattici e turistici.
2Esso è gestito secondo i principi di sostenibilità ambientale.

## Art. 7 Villa Emden {#art_7}

1Villa Emden, comprendente gli spazi assegnati all’Hôtel Villa Emden nonché quelli
amministrativi e di supporto per la gestione delle isole, deve essere gestita secondo i principi di
sostenibilità.
2Le condizioni di gestione dell’Hôtel Villa Emden sono regolate mediante apposita convenzione.

## Art. 8 Casa sull’Isolino {#art_8}

La casa presente sull’Isola dei Conigli è destinata principalmente a scopi didattici e
formativi promossi dagli istituti delle scuole speciali cantonali.

## Art. 9 Autorizzazioni e concessioni {#art_9}

Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzo da parte di terzi delle infrastrutture
presenti sulle isole sono rilasciate secondo la legislazione sul demanio pubblico.
Capitolo quarto
Disposizioni finali

## Art. 10 Abrogazione {#art_10}

Il regolamento del Parco Botanico del 7 febbraio 1995 è abrogato.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.3
Pubblicato nel BU 2020, 190.
3 Entrata in vigore: 5 giugno 2020 - BU 2020, 190.
