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title: "Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione"
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provisions: 7
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# Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione

## Art. 1 {#art_1}

Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti
compiti:
a) prepara gli incarti da sottoporre ai membri dell’UCC;
b) redige il verbale delle udienze;
c) cura le pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale;
d) versa le dovute indennità ai membri, ai supplenti, agli assessori, ai testimoni e ai periti;
e) redige, se del caso, contratti normali di lavoro;
f) redige le statistiche richieste da servizi amministrativi federali e cantonali.
Requisiti e diritti personali dei membri permanenti,

## Art. 2 dei supplenti ed assessori {#art_2}

1I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel
Cantone Ticino.
2Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei
membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta
dal presidente dell’UCC.

## Art. 3 La carica di supplente {#art_3}

1Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei
casi di impedimento di quest’ultimo.
2La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente
straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.

## Art. 4 Decadenza dalla carica {#art_4}

1Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica:
a) quando passa dalla categoria dei lavoratori a quella dei datori di lavoro o viceversa;
b) quando cessa di avere il proprio domicilio nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera;
c) quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi.
2La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

## Art. 5 Nomina in caso di vacanza {#art_5}

Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede
immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.

## Art. 6 Verbale delle udienze {#art_6}

Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti:
a) la composizione dell’UCC;
b) la comparsa delle parti;
c) l’elenco dei mezzi di prova esperiti;
d) le conclusioni delle parti;
e) le proposte di conciliazione formulate dall’UCC;
f) eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le garanzie per assicurare l’osservanza del
giudizio e la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.
Entrata in vigore
842.110

## Art. 7 {#art_7}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2011, 338.
1 Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.
