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title: "Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia"
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# Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente regolamento definisce l’attività del Centro di dialettologia e di etnografia del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

## Art. 2 Compiti {#art_2}

Il Centro di dialettologia e di etnografia documenta, studia e valorizza la realtà linguistica
ed etnografica della Svizzera italiana attraverso:
a) l'indagine della lingua, dei dialetti, della cultura popolare e del patrimonio materiale e
immateriale;
b) la gestione e la valorizzazione della collezione etnografica del Cantone Ticino e di altre
collezioni appartenenti allo Stato o in suo affidamento;
c) il coordinamento dei musei riconosciuti dal Cantone ai sensi della legge sui musei etnografici
regionali del 18 giugno 1990;
d) la collaborazione con istituti accademici e scolastici, enti, associazioni e persone che operano
nel settore culturale con scopi di interesse pubblico;
e) la consulenza al pubblico.

## Art. 3 Documentazione, studio e valorizzazione {#art_3}

1Il Centro di dialettologia e di etnografia promuove in proprio, nei limiti del possibile, la
ricerca negli ambiti di sua competenza, e collabora per questo con istituti accademici e altri enti.
2Il Centro cura la diffusione dei risultati e delle conoscenze attraverso la pubblicazione di opere a
stampa e digitali nonché l’organizzazione di eventi, corsi e manifestazioni.
3I programmi di ricerca più estesi, segnatamente il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana,
l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana e il programma Onomastica ticinese, sono finanziati
prioritariamente da enti esterni al Cantone.
4L’organizzazione e la vigilanza sulla qualità scientifica dei programmi di ricerca e delle iniziative di
ampia portata realizzati dal Centro sono definiti da regolamenti specifici emanati dal Dipartimento.

## Art. 4 Conservazione e gestione delle collezioni {#art_4}

1Il Centro di dialettologia e di etnografia provvede alla corretta conservazione e al
restauro degli oggetti e dei materiali delle collezioni, alla loro catalogazione e alla pubblicazione dei
relativi dati.
2Il Centro integra la collezione appartenente al Cantone in base a una politica di acquisizione in
accordo con i musei regionali, accettando donazioni e provvedendo all’acquisto di testimonianze
materiali, entro i limiti delle risorse disponibili.
3Il Centro organizza e partecipa a esposizioni, progetti e iniziative destinate a promuovere la
conoscenza dei beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento.
4Le donazioni e gli acquisti, come pure il prestito di oggetti e la messa a disposizione di materiali
audiovisivi a terzi, sono vincolati alla stipulazione di contratti specifici.

## Art. 5 Sostegno e promozione della rete museale etnografica {#art_5}

Il Centro di dialettologia e di etnografia:
a) gestisce i sussidi erogati ai musei etnografici regionali in base agli articoli 5, 5a e 6 della legge
sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
446.110
b) valuta le attività dei musei etnografici regionali in rapporto ai contratti di prestazione stipulati
con il Cantone ed elabora direttive miranti al coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge
sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
c) fornisce consulenza scientifica per la gestione delle collezioni, l’allestimento di esposizioni, la
valorizzazione e la mediazione;
d) fornisce supporto tecnico per la documentazione, la conservazione, il restauro e il trattamento
di oggetti;
e) promuove la formazione specifica del personale nel campo della museologia, organizzando e
sostenendo corsi e manifestazioni in collaborazione con enti, associazioni e istituti di
formazione;
f) supporta e partecipa a progetti comuni della rete museale, realizzati attraverso l’Associazione
dei musei etnografici ticinesi.

## Art. 6 Consulenza {#art_6}

1La consulenza e il supporto tecnico del Centro di dialettologia e di etnografia in favore
dei musei regionali riconosciuti dal Cantone sono gratuiti, sempre che l’impegno sia compatibile con
una gestione amministrativa razionale.
2La consulenza al pubblico è gratuita, se l’impegno non supera l’ora di lavoro.
3Per le consulenze che richiedono un impegno maggiore, per le prestazioni di restauro e
conservazione materiale e per le riproduzioni di documenti, i costi vengono fatturati al beneficiario
in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.
4Le tariffe applicate fanno riferimento al tariffario per la fatturazione delle prestazioni dei funzionari
dell’Amministrazione cantonale.

## Art. 7 Competenze decisionali {#art_7}

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come
segue:
a) al direttore del Centro di dialettologia e di etnografia fino a 10'000 franchi;
b) al direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari per importi superiori a 10'000
franchi e fino a 30'000 franchi;
c) al direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per importi superiori a
30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Pubblicato nel BU 2024, 350.
