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title: "Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare"
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# Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge della scuola, la scuola dell’infanzia e la
scuola elementare favoriscono il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà
motorie, affettive e cognitive.
2La scuola dell’infanzia e la scuola elementare agiscono nel rispetto delle particolarità individuali
degli allievi.
3La scuola elementare prosegue l’opera educativa svolta dalla scuola dell’infanzia; essa si propone
inoltre di far acquisire agli allievi gli elementi di base del sapere.
4Scuola e famiglia collaborano al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, adottando modalità
specifiche al proprio ruolo.

## Art. 2 Scuola e contesto locale {#art_2}

La scuola dell’infanzia e la scuola elementare instaurano legami con il contesto locale e
sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e
regionali.
Art. 3−6 …3
Capitolo II
Assunzione del personale scolastico
Organo competente
Art. 74 1Ai Municipi e alle Delegazioni scolastiche (di seguito Municipi) compete la nomina e
l’incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti.
2La nomina e l’incarico dei docenti sono conferiti in conformità con quanto stabilito dalla legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
3La nomina e l’incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell’ispettorato e preavviso del direttore,
quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell’ispettorato.
Norme per l’assunzione
Art. 85 1Le norme per l’assunzione dei docenti delle scuole dell’infanzia ed elementari sono
contenute nella legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
2Oltre a quanto stabilito dalla presente legge, per la nomina e l’incarico dei direttori e dei vicedirettori
degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo
1987.
1 Titolo modificato dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 206.
2 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.
3 Art. abrogati dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.
4 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2013,
357; BU 2016, 69.
5 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2004,
451.
Concorso
Art. 96 1Il concorso ha luogo in base alle norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
2Il bando di concorso può contemplare compiti particolari per i docenti, limitatamente agli ambiti
previsti dalla presente legge.
3Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all’ispettorato, che
provvede alla sua pubblicazione.
4In caso di mancata approvazione, il bando è rinviato all’autorità di nomina per le modifiche richieste.
5Contro la decisione dell’ispettorato il Municipio può ricorrere entro il termine di 15 giorni al Consiglio
di Stato.
6Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite
dal regolamento.
Nomina
Art. 107 1La nomina può aver luogo:
a) per i docenti titolari: a tempo pieno;
b) per i docenti contitolari: a metà tempo;
c) per i docenti di materie speciali: a tempo pieno o a tempo parziale, non inferiore a metà tempo;
d) per i direttori e i vicedirettori: a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.
2L’atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato
dall’ispettorato.
3…
4Le disposizioni concernenti il rapporto d’impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai
vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.
5La sede di servizio dei docenti nominati operanti in più comuni convenzionati è stabilita nella
convenzione.
Incarico
Art. 11 1L’incarico ha luogo secondo quanto stabilito dalla legge sull’ordinamento degli impiegati
dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. 8
2L’incarico durante l’anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31
gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.
Art. 11a9 Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l’ispettorato può eccezionalmente autorizzare per il periodo
massimo di tre anni, prolungabili a sei anni, una divisione diversa del tempo di lavoro tra due docenti
contitolari.
Art. 12 ...10
Supplenze
Art. 1311 1Per le assenze dei docenti si ricorre, in linea di principio, a un supplente, la cui
designazione spetta al Municipio.
2Il Municipio ha la facoltà di delegare la designazione dei supplenti al direttore.
TITOLO II
La scuola dell’infanzia
Capitolo I
Organizzazione
Età e obbligo di frequenza12
6 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
7 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
8 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
9 Art. introdotto dalla L 20.1.2025; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 130.
10 Art. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 5.
11 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
12 Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 653.
Art. 1413 La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età. Le norme inerenti
all’obbligo di frequenza sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.
Formazione delle sezioni
Art. 15 Le sezioni di scuola dell’infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.
Numero di allievi per sezione
Art. 16 1Le sezioni di scuola dell’infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.
2In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del
cpv. 1.14
3I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal
regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del
contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.15
Art. 16a …16
Docenti di appoggio
Art. 1717 1Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del
Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell’anno scolastico un docente di appoggio
a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare.
2Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per
tutto l’anno scolastico. Un’eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del
Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine
pedagogico.
3Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la
designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest’ultimo la loro quota parte delle spese.
4Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.
Capitolo II
Frequenza della scuola
Ammissione e frequenza
Art. 1818 1Sono ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio
che, all’apertura della scuola, hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo anno di età; in deroga a
questo termine possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le
persone che compiono entro il 30 settembre il loro terzo anno d’età.19
2L’iscrizione avviene prima dell’inizio dell’anno scolastico.
3Eccezioni all’ammissione dei bambini di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il
preavviso favorevole del Dipartimento.
4...
5...
Iscrizioni e ammissioni durante l’anno scolastico
Art. 19 1L’iscrizione durante l’anno scolastico è riservata ai bambini provenienti da altri comuni,
cantoni e nazioni.
2...20
3I bambini di 3 anni sono ammessi solo se hanno già iniziato la frequenza in altre sedi.
13 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011,
653.
14 Cpv. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.
15 Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2019, 137.
16 Art. abrogato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347; precedenti modifiche: BU 2015,
315; BU 2016, 69.
17 Art. reintrodotto dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347; precedente modifica: BU
2016, 246.
18 Art. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore con l’anno scolastico 2012/13 - BU 2011, 245; precedente
modifica: BU 2002, 9.
19 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2011, 653.
20 Cpv. abrogato dalla L 22.2.2011; in vigore con l’anno scolastico 2012/13 - BU 2011, 245.
4L’ammissione dei bambini di tre anni è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già
istituite.21
Frequenza in altri comuni
Art. 2022 1I comuni che non dispongono di una scuola dell’infanzia o di posti sufficienti nelle loro
strutture devono favorire la frequenza dei propri bambini presso sedi di altri comuni e assumersi le
relative spese di frequenza e di trasporto.
2…
3I criteri indicati all’art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell’infanzia che ospitano bambini
provenienti da altri comuni.
Recupero di uno o più anni
Art. 20a23 Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più
anni nel periodo di frequenza della scuola dell’infanzia obbligatoria, possono recuperare gli anni di
scuola persi previo esame e autorizzazione dell’ispettorato.
Capitolo III
Orari e programmi d’insegnamento
Orario scolastico degli allievi
Art. 2124 1…
2L’orario settimanale è di 32 ore nelle sedi con refezione e di 25 ore e 15 minuti nelle sedi senza
refezione.
3L’orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato
dall’ispettorato.
Piano di studio
Art. 2225 Il piano di studio per la scuola dell’infanzia stabilisce segnatamente i principi generali
dell’impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.
TITOLO III
La scuola elementare
Capitolo I
Organizzazione
Durata e cicli di studio
Art. 23 La scuola elementare comprende cinque classi di un anno ciascuna e si suddivide in:
a) un primo ciclo, per le prime due classi;
b) un secondo ciclo, per le tre classi successive.
Numero di allievi per sezione
Art. 24 1Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.
2In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del
cpv. 1.26
3I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal
regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del
contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.27
4Il regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclassi e le pluriclassi.
Docenti di appoggio28
21 Cpv. modificato dalla L 8.10.2001; in vigore dal 1.2.2002 - BU 2002, 9.
22 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011,
245.
23 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
24 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011,
653.
25 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2004,
451; BU 2011, 653.
26 Cpv. modificao dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.
27 Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2019, 137.
28 Nota marginale introdotta dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.
Art. 2529 1Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del
Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell’anno scolastico un docente di
appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni
di materie speciali.
2Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle
sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto
l’anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie
speciali. Un’eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può
essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.
3Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la
designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest’ultimo la loro quota parte delle spese.
4Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.
Capitolo II
Frequenza della scuola
Obbligo di frequenza
Art. 2630 Le norme inerenti all’obbligo di frequenza della scuola elementare sono indicate nella
legge della scuola del 1° febbraio 1990.
Promozioni
Art. 27 Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli allievi alla classe
successiva e le condizioni richieste per accedere alla scuola media.
Recupero di uno o più anni
Art. 2831 Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più
anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi
previo esame e autorizzazione dell’ispettorato.
Assegnazione della classe
Art. 2932 Gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altre
nazioni, sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal
direttore.
Capitolo III
Orari e piano di studio33

## Art. 3 Orario scolastico degli allievi {#art_3}

1…
2L’orario settimanale è di 26 ore e 10 minuti, comprese le ricreazioni.
3L’orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato
dall’ispettorato.
Piano di studio
Art. 3135 Il piano di studio della scuola elementare stabilisce segnatamente i principi generali
dell’impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di
insegnamento e i loro tempi di attuazione.
Materie speciali
29 Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.
30 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
31 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
32 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
33 Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
34 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
35 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011,
653.
Art. 3236 1…37
2Salvo eccezioni autorizzate dall’ispettorato, l’insegnamento delle arti plastiche, dell’educazione
musicale e dell’educazione fisica è impartito da un docente con preparazione specifica.38
3…39
TITOLO IV
Servizi scolastici
Capitolo I
Servizi educativi
Servizio di sostegno pedagogico
Art. 3340 1Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola elementare è
organizzato in gruppi ed è costituito da:
a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
b) docenti di sostegno pedagogico;
c) logopedisti;
d) psicomotricisti;
e) altre figure professionali, secondo necessità.
a) assunzione del personale
2Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; per i docenti di sostegno pedagogico i comuni
assicurano la sistemazione logistica e il materiale d’uso.
b) organizzazione
3Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo e i comprensori di attività.
Doposcuola
Art. 34 1Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole
elementari al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.
2Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, il Municipio istituisce il
doposcuola.
3Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.
Scuola dell’infanzia a orario prolungato
Art. 35 1La scuola dell’infanzia a orario prolungato è un servizio socio-educativo al di fuori delle
ore di lezione o del calendario scolastico.
2Per rispondere a particolari esigenze dei bambini o delle famiglie, il Municipio istituisce sezioni di
scuola dell’infanzia a orario prolungato.
3Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.
Capitolo II
Servizi organizzativi
Trasporti scolastici
Art. 36 1I Municipi organizzano i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è
causa di notevole disagio per gli allievi.
2In casi particolari il Dipartimento può renderne obbligatoria l’organizzazione.
Refezioni scolastiche
Art. 37 1I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole
dell’infanzia e possono istituire mense per gli allievi delle scuole elementari.41
2Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita
un’adeguata possibilità di refezione.
36 Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357; precedente modifica: BU 2010,
5.
37 Cpv. abrogato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 205; precedente modifica: BU 2018,
301.
38 Cpv. modificato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 205; precedenti modifiche: BU
2016, 246; BU 2018, 301.
39 Cpv. abrogato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 205.
40 Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore con l’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 580.
41 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.
3Nelle scuole dell’infanzia la refezione è parte integrante dell’attività educativa e il docente titolare
ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire
nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro
che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.42
3bisLa refezione alla scuola dell’infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l’anno facoltativo.
4Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della mensa sia a docenti, sia ad
altre persone con adeguati requisiti di idoneità.44
Periodi di scuola fuori sede
Art. 38 I Municipi possono organizzare periodi di scuola fuori sede.
Oneri finanziari
Art. 39 1Le spese per le refezioni, i trasporti scolastici e la scuola fuori sede sono a carico dei
comuni e dei consorzi.
2Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.
TITOLO V
Competenze dei comuni e dei consorzi
Capitolo I
Costituzione degli istituti ed edilizia scolastica

## Art. 4 Istituti scolastici {#art_4}

1I Municipi costituiscono gli istituti scolastici comunali, comprendenti scuola dell’infanzia
e scuola elementare, sulla base delle disposizioni legali ed esecutive.
2L’istituzione e/o la soppressione di istituti scolastici comunali deve essere ratificata dal Consiglio di
Stato.
Edifici scolastici e mezzi per l’insegnamento
Art. 41 I comuni e i consorzi mettono a disposizione delle scuole dell’infanzia e delle scuole
elementari gli edifici, i locali, le strutture esterne, l’arredamento e i materiali didattici necessari.
Scuola speciale e servizi specialistici
Art. 42 I Municipi collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica delle classi di
scuola speciale e dei servizi specialistici.
Art. 43 …46
Consulenza in materia di edilizia scolastica
Art. 43a47 In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni
che ne fanno richiesta.
Obbligo di costruzione, di riattazione, di miglioria
Art. 44 In caso di necessità, il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni e ai consorzi la
costruzione, la riattazione o l’ampliamento di edifici scolastici come pure interventi di miglioria.
Capitolo II
Garanzia e luogo di frequenza48
Garanzia di frequenza49
42 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.
43 Cpv. introdotto dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 206.
44 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.
45 Art. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.
46 Art. abrogato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 159; precedenti modifiche: BU 2004,
451; BU 2014, 13.
47 Art. introdotto dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 245.
48 Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
49 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
Art. 45 I Municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di
frequentare la scuola dell’infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola
elementare.
Allievi residenti in comuni sprovvisti di sede scolastica
Art. 46 1Quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non consentono l’istituzione di
una scuola dell’infanzia o elementare, devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un
comune o di un consorzio vicino: in tal caso fra i due enti è stipulata una convenzione.
2Nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.
Luogo di frequenza
Art. 4750 1Gli allievi delle scuole dell’infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare la
scuola del comune di residenza.
2I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie
scuole allievi residenti in altri comuni.
3Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettorati
interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.
4Il comune di residenza è tenuto a rimborsare l’importo stabilito dal Dipartimento.
Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio
Art. 48 1I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono
domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell’infanzia e la scuola elementare
del comune di residenza.
2In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l’importo stabilito dal Dipartimento.
3I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita
bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica devono garantire loro la possibilità
di frequentare le proprie scuole dell’infanzia ed elementari.51
Capitolo III52
Collaborazione nella formazione dei docenti
Pratica professionale
Art. 48a53 1I comuni e i consorzi collaborano nella formazione dei docenti e nella ricerca
pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sezioni comunali o consortili di
scuola dell’infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica
professionale e per le ricerche.
2La SUPSI può sottoscrivere convenzioni con le autorità interessate.
Capitolo IV54
Ordinamento
Formazione delle sezioni
Art. 48b55 1I Municipi, dopo aver consultato gli ispettorati, decidono in vista del nuovo anno
scolastico il numero di sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare dei loro istituti
(ordinamento) nei limiti delle disposizioni inerenti al numero di allievi per sezione. Essi decidono
pure se affidare le sezioni ad un docente o a due docenti contitolari.
2Le decisioni di cui al cpv. 1 devono essere comunicate al Dipartimento; il regolamento definisce la
procedura.
3Il Consiglio di Stato, se le disposizioni vigenti non sono rispettate, può imporre delle modifiche
all’ordinamento su richiesta del Dipartimento; se necessario esso può pure limitare il numero di
sezioni con docenti contitolari.
50 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
51 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
52 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203.
53 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2009,
203.
54 Capitolo introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.
55 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.
Sezioni soggette a contributo
Art. 48c56 Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, decide per ogni anno scolastico il numero di sezioni
di scuola dell’infanzia e di scuola elementare di ciascun istituto soggette a contributo cantonale sulla
base delle disposizioni sul numero di allievi per sezione.
TITOLO VI
Promovimento, coordinamento, vigilanza
Capitolo I
Operatori e organi scolastici cantonali
Denominazione
Art. 4957 1Sono operatori e organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e
vigilanza:
a) gli ispettorati e il collegio degli ispettori;58
b) i direttori degli istituti comunali e la rispettiva conferenza;
c) i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio;
d) gli esperti di materia e il relativo collegio.59
2Le competenze sono definite dal regolamento.
Capitolo II
Organi scolastici comunali

## Art. 5 Denominazione {#art_5}

Sono organi scolastici comunali e consortili di promovimento, coordinamento e vigilanza:
a) il Municipio;
b) …;60
c) la direzione dell’istituto.
Compiti dei Municipi
Art. 51 1I Municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli
organi scolastici cantonali nella vigilanza sulle scuole dell’infanzia ed elementari e nella promozione
di iniziative intese al loro miglioramento.
2I Municipi vigilano in particolare:
a) sulla frequenza degli allievi;
b) sul rispetto degli orari scolastici;
c) sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione
della scuola;
d) sulle refezioni e sui trasporti;
e) sull’igiene e sulla pulizia dei locali;
f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.
Commissione scolastica
a) istituzione
Art. 5261 1Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall’art. 51, i Municipi possono avvalersi di una
Commissione scolastica.
b) composizione
2La Commissione scolastica si compone di persone qualificate, scelte anche al di fuori del comune
o del consorzio.
3I membri della direzione e i docenti dell’istituto e le persone ad essi legate da vincoli di parentela
indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 non possono far parte della Commissione
scolastica. La partecipazione dei membri della direzione e dei docenti alle riunioni può aver luogo,
su invito o richiesta, a titolo consultivo.
c) compiti
56 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.
57 Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357; precedente modifica: BU 2004,
451.
58 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
59 Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 98.
60 Lett. abrogata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
61 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2013,
357.
4Oltre a quanto stabilito dall’art. 51, la Commissione scolastica, dove esiste, esamina
preliminarmente eventuali regolamenti scolastici e, tenuto conto del rapporto dell’ispettorato e del
preavviso della direzione della scuola, può essere chiamata a formulare al Municipio il preavviso
per l’assunzione dei docenti e del personale di direzione.
Visita alle scuole
Art. 53 1I membri dei Municipi e delle Commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di
scuola dell’infanzia e di scuola elementare.
2Essi non hanno competenza sull’insegnamento.
Direzione degli istituti
Art. 5462 1I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola
del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.63
2Il Municipio ha la facoltà di assegnare altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al cpv. 1.
3I direttori si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti
comunali) per l’esame di problemi di ordine pedagogico e organizzativo.
TITOLO VII
Norme finali e abrogative
Denominazioni
Art. 55 Le denominazioni utilizzate nella presente legge che si riferiscono a persone si intendono
al maschile e al femminile, indipendentemente dalla formulazione adottata.
Dati personali
Art. 56 Nell’ambito delle loro funzioni e per finalità di ordine scolastico, gli organi scolastici
cantonali, comunali e consortili possono raccogliere dati personali concernenti allievi, docenti e
genitori e trasmetterli alle autorità interessate.
Art. 57 …64
Entrata in vigore
Art. 58 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in
vigore.65
Norma transitoria
BU 2011, 580 (19 ottobre 2011)
Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell’art. 33 e dal
potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico - quota parte comunale - è compensato con
una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall’art. 34 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti per il 2012 e per gli anni seguenti, per il 2013 e per
gli anni seguenti, per il 2014 e per gli anni seguenti, per il 2015 e per gli anni seguenti, per il 2016 e
per gli anni seguenti.
Norma transitoria
BU 2011, 653 (7 novembre 2011)
In deroga all’art. 18 cpv. 1 l’ammissione dei bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 luglio è così
disciplinata:
a) nell’anno scolastico 2012/13 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine novembre;
b) nell’anno scolastico 2013/14 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine ottobre.
Norma transitoria
BU 2013, 357 (20 giugno 2013)
62 Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357.
63 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
64 Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.
65 Entrata in vigore: 1° giugno 1996 - BU 1996, 132.
Fino al 31 agosto 2015, per i comuni e i consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione in
base alle modalità definite dalla legge della scuola, rimangono in vigore l’art. 7 cpv. 1 lett. b) e cpv.
3 e l’art. 54 cpv. 1 della vigente legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.
Norma transitoria
BU 2014, 159 (29 gennaio 2014)
I disposti dell’art. 43 restano in vigore per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al
Dipartimento entro il 31 dicembre 2013.
Norma transitoria
BU 2020, 347 (22 settembre 2020)
Le modifiche degli art. 17 e 25 si applicano a partire dall’anno scolastico 2021/2022. Il Dipartimento
stabilisce l’entrata in vigore graduale di quanto disposto agli art. 17 cpv. 2 e 25 cpv. 2 in base al
numero di docenti disponibili.
Dopo tre anni il Dipartimento allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, previsa consultazione dei
Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo all’applicazione dell’art. 37:
– sull’avanzamento nella generalizzazione dell’offerta di refezioni e mense nelle scuole comunali;
– sull’avanzamento nell’implementazione delle soluzioni organizzative per la pausa meridiana dei
docenti.
Pubblicata nel BU 1996, 123.
