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title: "Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura"
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provisions: 56
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# Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura

## Art. 1 Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità {#art_1}

1Il Consiglio di Stato esercita i compiti dettagliati dal presente regolamento.
2Il Dipartimento del territorio (in seguito DT) esercita i compiti che gli assegna il presente
regolamento, e in particolare:
a) esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali (art. 30 cpv. 1 legge);
b) può delegare a terzi (società micologiche, mineralogiche, ecc.) attività di sorveglianza (art. 30
cpv. 2 legge);
c) esercita il diritto di ricorso giusta l’art. 12g cpv. 1 LPN (art. 46 cpv. 2 legge).
3La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (in seguito DSTM) decide:
a) il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di
lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33
cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure la relativa partecipazione dei
Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge);
b) il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e
cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure il relativo
contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);
c) il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35
cpv. 2 e 36 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–.

## Art. 2 Sezione dello sviluppo territoriale {#art_2}

1La Sezione dello sviluppo territoriale (in seguito SST) prende le decisioni non attribuite
per competenza ad altre autorità.
2In particolare, la SST:
a) gestisce la procedura relativa ai decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);
b) raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;
c) ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti sui decreti di protezione, di ponderare
gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del DT o del Consiglio di
Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione;
d) elabora linee guida sui temi disciplinati dalla legislazione in materia di protezione della natura
(art. 5 legge);
e) decide il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura,
di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art.
33 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art.
33 cpv. 3 legge);
f) decide il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale
e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure il relativo contributo dei
Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);
g) decide il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale
(art. 35 cpv. 2 e 36 legge) sino a fr. 100’000.–.

## Art. 3 Ufficio della natura e del paesaggio {#art_3}

1L’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP) è il servizio ufficiale incaricato
della protezione della natura ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OPN.
2In particolare, esso:
a) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali, ad
eccezione di quelli relativi a rocce, minerali e fossili;
b) cura l’informazione relativa all’applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura
e del regolamento (art. 4 legge);
c) provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti (art. 5 legge);
d) esige la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie
adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge;
e) elabora i decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);
f) attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di
valorizzazione dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale;
g) verifica l’esito dell’attuazione dei provvedimenti di protezione;
h) stipula gli accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale (art. 17 legge).

## Art. 4 Museo di storia naturale {#art_4}

Il Museo di storia naturale (in seguito MCSN):
a) svolge indagini scientifiche sulle componenti naturali (art. 4 legge);
b) cura la divulgazione scientifica e didattica relativa al patrimonio naturalistico del Cantone
Ticino (art. 4 legge);
c) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione di rocce, minerali e fossili (art. 22 e
segg. legge);
d) stabilisce l’ammontare delle indennità ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 della legge;
e) svolge gli altri compiti dettagliati dal regolamento.

## Art. 5 Comuni {#art_5}

1I Comuni:
a) assicurano la protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei
geotopi d’importanza locale (art. 16 legge e art. 16 regolamento);
b) segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di compromettere la protezione delle componenti
naturali (art. 31 cpv. 1 legge);
c) collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura (art. 31 cpv. 2 legge e art. 9
regolamento).
2I Municipi:
a) esigono la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie
adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge relativi ad oggetti degni di protezione
di importanza locale;
b) svolgono gli altri compiti dettagliati dal regolamento.

## Art. 6 Patriziati, enti regionali di sviluppo e associazioni {#art_6}

1I Patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali; in particolare essi
segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di comprometterle (art. 31 cpv. 1 legge).
2Gli Enti regionali di sviluppo tengono conto delle esigenze della protezione della natura
nell’allestimento dei programmi di sviluppo (art. 31 cpv. 3 legge).
3Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio collaborano con il Cantone e i Comuni
alla realizzazione degli obiettivi della legge (art. 32 legge).
Capitolo secondo
Definizioni
Componenti naturali

## Art. 7 (art. 2 legge) {#art_7}

1. Costituiscono comparti naturali le porzioni di territorio, in cui la natura è
predominante per la ricchezza di ambienti e popolazioni animali, vegetali o fungine, oppure quale
testimonianza di processi naturali.
2. Singoli elementi naturali del paesaggio (elementi emergenti) sono componenti isolate che si
distinguono per il loro grado di naturalità (sorgenti e cascate, massi erratici, singoli alberi, ecc.).
3. Sono biotopi gli spazi vitali di popolazioni indigene di vegetali, funghi o animali (torbiere, prati
magri, boschi golenali, siepi e cespuglieti, ecc.).
4. Sono geotopi le porzioni limitate di territorio di particolare significato morfologico (es. fenomeni
carsici come grotte e doline, fenomeni di erosione fluviale o glaciale come le gole o le rocce
montonate), geologico (es. giacimenti di minerali, manifestazioni del corrugamento alpino) o
paleontologico (es. affioramenti fossiliferi).
5. La flora è l’insieme delle specie vegetali che crescono allo stato selvatico sul territorio
cantonale.
6. Sono funghi l’insieme delle specie fungine che crescono allo stato selvatico sul territorio
cantonale.
7. La fauna è l’insieme delle popolazioni animali che vivono allo stato selvatico sul territorio
cantonale.
8. Per rocce s’intendono gli aggregati di minerali nelle loro manifestazioni più diverse:
magmatiche, metamorfiche o sedimentarie (es. granito, gneiss, arenaria).
9. Per minerali s’intendono le strutture cristalline, singole e omogenee (es. i cristalli di quarzo, i
granati, le rose di ferro, ecc.), come pure i composti minerari dei filoni metalliferi (es. minerali di
piombo, oro e argento).
10. I fossili sono resti di organismi (oppure loro tracce) appartenuti a epoche remote, conservati
nella crosta terrestre grazie a processi di mineralizzazione.
TITOLO II
Misure di promozione
Valorizzazione e recupero

## Art. 8 (art. 6 legge, art. 18b cpv. 2 LPN, art. 15 OPN) {#art_8}

1L’utilizzazione del suolo (agricoltura, selvicoltura) e delle acque (correzioni dei corsi
d’acqua, captazioni, immissioni di acque reflue e rilascio di deflussi) devono rispettare e
promuovere, per quanto possibile, la diversità biologica del territorio.
2La compensazione ecologica all’interno dei comprensori intensivamente sfruttati (all’interno e
all’esterno degli insediamenti) persegue lo scopo di:
a) migliorare le funzioni ecologiche, in particolare favorendo la varietà delle specie;
b) collegare fra loro biotopi isolati, ricostituendo ambienti naturali o seminaturali, o se necessario
creandone di nuovi;
c) integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate;
d) diversificare il paesaggio.
Rapporto sulla natura

## Art. 9 (art. 7 e 31 cpv. 2 legge) {#art_9}

1Il rapporto sulla natura è allestito, di regola ogni quattro anni, allo scopo di illustrare la
situazione delle componenti naturali, riferire circa l’efficacia dei provvedimenti di protezione già
adottati e proporre, se del caso, nuove misure.
2Esso è elaborato dall’UNP, previa raccolta presso i Comuni delle informazioni relative ai loro
interventi.
3Il rapporto è adottato dal Consiglio di Stato e reso di pubblica consultazione mediante il sito web
del Cantone.
TITOLO III
Misure di protezione
Capitolo 1
Oggetti e principi della protezione
Oggetti particolarmente degni di protezione

## Art. 10 (art. 8 legge, art. 18 cpv. 1bis LPN, art. 14 OPN) {#art_10}

Sono particolarmente degni di protezione:
a) i comparti naturali esemplari, perché rappresentano i tratti tipici di una regione o fenomeni
naturali particolari, o caratteristici per particolarità e originalità sia formali che di contenuto;
b) gli elementi naturali emergenti, che si distinguono da altri per valore naturalistico, esemplarità,
valore storico-culturale o forza espressiva nel territorio;
c) i biotopi necessari alla sopravvivenza di piante, funghi e animali designati sulla base dell’art.
14 cpv. 3 OPN;
d) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico per pregio
scientifico, valore didattico, significato storico-culturale o esemplarità paesaggistica;
e) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, perché poco diffuse sul territorio in ragione
della loro bassa densità di popolazione, di specifiche esigenze di habitat o al margine della
propria area di diffusione; minacciate, perché in regresso, segnatamente iscritte nelle liste
rosse pubblicate o riconosciute dalla Confederazione, o d’interesse scientifico, come quelle
sopravvissute in situ all’ultima glaciazione (endemiti);
f) le rocce e i minerali rari o di particolare interesse scientifico;
g) tutti i fossili.
Provvedimenti generali

## Art. 11 (art. 9 legge, art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 e 7 OPN) {#art_11}

1Interventi suscettibili di pregiudicare oggetti particolarmente degni di protezione
possono essere autorizzati solo se indispensabili nel luogo previsto e rispondenti ad esigenze
preponderanti. Per i biotopi, nella ponderazione degli interessi si considerano gli aspetti elencati
all’art. 14 cpv. 6 OPN.
2Nel caso in cui tali interventi debbano essere autorizzati, al responsabile dell’intervento sono
ordinati provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.
3Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi degni di protezione è ordinato al responsabile
dell’intervento di provvedere alla loro ricostituzione o ad una sostituzione confacente nella
medesima regione.
Capitolo 2
Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi
Sezione 1
Classificazione e inventari
Inventari

## Art. 12 (art. 11 legge) {#art_12}

1L’UNP elabora e aggiorna gli inventari cantonali, di carattere informativo, nei quali
sono elencati i comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi:
a) particolarmente degni di protezione d’importanza cantonale;
b) per i quali si propone la protezione a livello locale.
2I Municipi elaborano e aggiornano l’inventario comunale dei comparti naturali, elementi naturali
emergenti, biotopi e geotopi particolarmente degni di protezione d’importanza locale.
3L’inventario comunale, di carattere informativo, è approvato dall’UNP.
Sezione 2
Istituzione della protezione
Categorie di protezione

## Art. 13 (art. 12 legge) {#art_13}

Le categorie di protezione sono definite come segue.
I. Riserva naturale
1La riserva naturale è costituita da un’area, nella quale l’ambiente naturale è conservato e protetto
nella sua integrità.
2Possono essere delimitate riserve naturali integrali, nelle quali alla natura è lasciato libero corso,
o riserve naturali orientate, il cui sviluppo è indirizzato da provvedimenti gestionali mirati.
3La riserva naturale è di regola accessibile solo per interventi di salvaguardia, di gestione (riserva
naturale orientata) o per motivi di studio.
II. Zona di protezione della natura
1La zona di protezione della natura è un’area con contenuti naturalistici protetti nelle loro
specificità e particolarità.
2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è permesso,
ma regolato con riguardo alle finalità di protezione.
3Sono incentivati interventi di gestione attiva dei contenuti naturalistici presenti.
III. Zona di protezione del paesaggio
1La zona di protezione del paesaggio delimita un comparto di territorio con contenuti naturalistici
protetti nel loro complesso.
2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è, di principio,
garantito.
3Sono incentivate le utilizzazioni che valorizzano il comparto, segnatamente quelle agricole e
forestali.
IV. Parco naturale
Il parco naturale è costituito da un comparto di territorio con contenuti naturalistici e paesaggistici
importanti, nel quale la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti naturali sono abbinate
ad attività didattiche, ricreative, culturali ed economiche.
V. Monumento naturale
1Il monumento naturale è costituito da un singolo elemento emergente.
2Il monumento naturale deve essere conservato e valorizzato. È segnatamente vietato qualsiasi
intervento suscettibile di modificarne l’aspetto.
3Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del monumento naturale deve essere delimitato un
perimetro di rispetto, entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la
conservazione o la valorizzazione del monumento.
Strumenti del Cantone
a) pianificazione del territorio

## Art. 14 (art. 13 cpv. 1 legge) {#art_14}

1I comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale sono protetti dal Cantone con
piani d’utilizzazione cantonali (art. 44 e segg. Lst) oppure mediante i piani regolatori comunali (art.
18 e segg. Lst). In questo caso la protezione è disposta dal Consiglio di Stato in sede
d’approvazione del piano (art. 29 Lst).
2Lo strumento adottato:
a) indica i contenuti naturalistici protetti;
b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a IV dell’art. 13;
c) disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione
ammessi, come pure le misure di valorizzazione;
d) individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.
b) decreto di protezione

## Art. 15 (art. 13 cpv. 2, 14 e segg. legge) {#art_15}

1Gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza nazionale e cantonale sono
protetti mediante decreto di protezione, che
a) indica i contenuti naturalistici protetti;
b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’art. 13;
c) disciplina almeno l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di
gestione ammessi; può inoltre stabilire le misure di valorizzazione.1
2La SST consulta i proprietari, i gestori e i Comuni interessati, in particolare sull’estensione della
protezione e sui provvedimenti previsti, in vista dell’elaborazione del decreto di protezione.
3Il decreto è adottato dal Consiglio di Stato e pubblicato per trenta giorni presso i Comuni
interessati, previo annuncio sul foglio ufficiale e avviso personale (per lettera semplice) ai
proprietari interessati.
4In presenza di una revisione o modifica del piano regolatore comunale, il decreto può essere
coordinato con la procedura di piano regolatore giusta la Lst; si applica la legge sul coordinamento
delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord). Di conseguenza:
a) il progetto di decreto è pubblicato per osservazioni contestualmente alla pubblicazione di cui
all’art. 27 Lst;
b) il decreto è adottato contestualmente all’approvazione del piano regolatore giusta l’art. 29
cpv. 1 Lst.2
Strumenti del Comune

## Art. 16 (art. 16 legge) {#art_16}

I comparti naturali, gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza locale sono
protetti mediante il piano regolatore comunale, che:
a) indica i contenuti naturalistici protetti;
b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’art. 13;
1 Lett. modificata dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 476.
2 Cpv. introdotto dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 476.
c) disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione
ammessi, come pure le misure di valorizzazione;
d) individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.
Sezione 3
Gestione dei biotopi
Accordi di gestione

## Art. 17 (art. 17 legge) {#art_17}

1Gli accordi di gestione sono stabiliti per la durata di almeno sei anni.
2Essi mirano a garantire la conservazione e il recupero del valore naturalistico del biotopo,
mediante la definizione e l’adozione di adeguate modalità gestionali e tecniche, come pure con la
delimitazione di zone cuscinetto attorno al biotopo, a protezione dalle attività suscettibili di
comprometterne l’integrità.
3Al gestore è riconosciuto un equo compenso per l’esecuzione delle misure di gestione definite
dall’accordo, tenuto conto dei contributi già previsti dalla legislazione in materia di agricoltura; esso
è stabilito in base ad una Direttiva cantonale emanata dal DT.
Capitolo 3
Protezione di flora, funghi e fauna
Prevenzione dall’estinzione delle specie

## Art. 18 (art. 18 LPN; art. 14 OPN; art. 18 legge) {#art_18}

1La prevenzione dall’estinzione delle specie ai sensi dell’art. 18 della legge, è
perseguita in particolare mediante l’elaborazione di strategie, la definizione di specie prioritarie di
conservazione e lo sviluppo di piani d’azione.
2Le strategie analizzano la situazione dei gruppi di specie interessati e definiscono gli obiettivi di
conservazione e gli attori coinvolti. I piani d’azione definiscono i comparti territoriali di particolare
interesse per la singola specie, identificano gli spazi vitali, analizzano i fattori di minaccia e
propongono le misure necessarie.
3L’UNP, in collaborazione con il MCSN, elabora le strategie, definisce le specie prioritarie di
conservazione a livello cantonale e sviluppa i relativi piani di azione.
Flora, funghi e licheni protetti
(art. 20 LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge; art. 2 Legge raccolta funghi)

## Art. 19 {#art_19}

1Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:
a) elencate nell’allegato 2 all’OPN;
b) elencate nell’allegato 1 al regolamento.
2Sono vietati la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, la distruzione, il trasporto, l’offerta
in vendita, la vendita e la compera delle specie vegetali e fungine e dei licheni protetti.
3L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPN.
Raccolta di piante, fiori e licheni

## Art. 20 (art. 18 cpv. 2 e 3 legge) {#art_20}

1La raccolta di qualsiasi specie di piante, fiori e licheni che crescono allo stato
selvatico, non protette ai sensi dell’art. 19, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella
mano.
2Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio),
dev’essere chiesto il permesso all’UNP.

## Art. 21 Raccolta di bacche {#art_21}

1La raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per
persona.
2La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È
ammesso l’uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l’utilizzo
di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all’ambiente naturale.
3L’UNP può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento
per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi
commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro
guadagno dalla raccolta di bacche e simili.
4L’autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta,
agli incaricati della sorveglianza (art. 35).
Vegetazione ripuale

## Art. 22 (art. 21 LPN, art. 20 legge) {#art_22}

1È vietata la manomissione di ogni specie vegetale sulle rive di laghi, di stagni e di
corsi d’acqua allo stato naturale (vegetazione riparia).
2L’UNP può concedere deroghe in casi eccezionali, segnatamente nell’ambito di interventi di
valorizzazione di biotopi, rinaturazione e rivitalizzazione delle acque, nonché di progetti utili alla
protezione contro le piene o strettamente d’ubicazione vincolata.
Fauna protetta

## Art. 23 (art. 20 LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge) {#art_23}

1Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:
a) soggette a protezione giusta l’art. 7 legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e nella legge sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990;
b) elencate nell’allegato 3 all’OPN;
c) elencate nell’allegato 2 al regolamento.
2È vietato, per malizia o a scopo alimentare o di lucro:
a) uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle specie protette, come pure
danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove;
b) condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia,
vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti.
3L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPN.
Cattura di animali

## Art. 24 (art. 18 cpv. 3 legge) {#art_24}

1La cattura di animali che vivono allo stato selvatico sul territorio cantonale, non protetti
ai sensi dell’art. 23, è soggetta ad autorizzazione dell’UNP nei seguenti casi:
a) cattura a scopo di lucro;
b) cattura a scopo scientifico, didattico, terapeutico o collezionistico di specie particolarmente
degne di protezione giusta l’art. 10 lett. e o all’interno di oggetti particolarmente degni di
protezione giusta l’art. 10 lett. a-d.
2È riservata la legislazione in materia di caccia e pesca.
Bandite di raccolta

## Art. 25 (art. 21 legge) {#art_25}

1Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di cinque
anni, rinnovabili.
2Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale della flora, della
fauna o dei funghi; esse possono essere generali o limitate a singole specie.
3L’UNP provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati.
Capitolo 4
Protezione di rocce, minerali e fossili
Autorizzazioni
a) Principi

## Art. 26 (art. 22 e segg. legge) {#art_26}

1La ricerca e la raccolta di rocce e di minerali sono soggette all’autorizzazione del
MCSN.
2La ricerca e la raccolta di fossili sono vietate su tutto il territorio cantonale; il MCSN può
concedere deroghe solo nell’ambito di studi scientifici condotti in collaborazione con il MCSN
stesso.
3Il cercatore deve avere con sé l’autorizzazione ed esibirla a richiesta delle persone incaricate
della sorveglianza (art. 35).
b) Categorie di autorizzazione

## Art. 27 (art. 23 legge) {#art_27}

Sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione personale (patente): ha validità annuale (1. gennaio – 31 dicembre) e si
distingue in:
– autorizzazione scientifica, per comprovate finalità scientifiche
– autorizzazione commerciale, nei casi di vendita del materiale estratto con un introito annuo
superiore a fr. 6'000.–
– autorizzazione dilettantistica, negli altri casi
b) autorizzazione per escursioni, rilasciata:
– a persone singole, al massimo per una settimana l’anno
– a gruppi di almeno cinque persone, su base giornaliera.

## Art. 28 c) Richiesta {#art_28}

1La richiesta di autorizzazione personale (patente) deve indicare:
a) i dati personali e il domicilio del richiedente;
b) lo scopo della ricerca.
2Per la ricerca a scopo scientifico, la richiesta deve inoltre contenere:
a) la documentazione e le referenze che comprovino tale scopo;
b) l’indicazione delle zone di esplorazione;
c) l’oggetto specifico della ricerca e della raccolta;
d) la durata prevista dell’attività di ricerca e di raccolta.
d) Tasse

## Art. 29 (art. 24 legge) {#art_29}

Sono stabilite le seguenti tasse:
a) per la patente scientifica: nessuna tassa;
b) per la patente commerciale:
1. domiciliati nel Cantone: fr. 2’000.–
2. domiciliati fuori Cantone: fr. 3’000.–
c) per la patente dilettantistica:
1. domiciliati nel Cantone: fr. 150.–
2. domiciliati fuori Cantone: fr. 250.–
3. richiedenti con meno di 18 anni compiuti: fr. 50.–
d) per l’autorizzazione per escursioni:
1. a persone singole (una settimana): fr. 70.–
2. a gruppi di più di 5 persone:
– fino a 10 persone fr. 200.– al giorno
– da 11 a 20 persone fr. 350.– al giorno
– per più di 21 persone fr. 500.– al giorno.

## Art. 30 e) Rifiuto o revoca {#art_30}

Il MCSN può negare o revocare le autorizzazioni senza indennità quando l’interesse
pubblico lo esige e in particolare quando il cercatore contravviene alle disposizioni di legge.
Mezzi per la ricerca e la raccolta
a) Principio

## Art. 31 (art. 25 legge) {#art_31}

Per la ricerca e la raccolta possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di
tipo manuale, segnatamente martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badili e leve.
b) Deroghe

## Art. 32 (art. 24 e 25 cpv. 3 legge) {#art_32}

1Il MCSN può concedere deroghe per l’uso di esplosivi, macchine perforanti o altri
mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (come sostanze chimiche, leve
idrauliche o altro), esclusivamente a detentori della patente, quando si tratti di singoli giacimenti il
cui sfruttamento richieda necessariamente l’uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse
pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che operano sul territorio.
2È esclusa la concessione di deroghe la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti, come pure
durante il periodo di caccia alta.
3La richiesta di deroga deve contenere:
a) l’ubicazione precisa (coordinate topografiche ed estratto della carta nazionale 1:25’000) e la
descrizione del giacimento;
b) le modalità di estrazione;
c) l’indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l’attività;
d) l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca;
e) per l’uso di esplosivi, il permesso d’uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;
f) per l’uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un’assicurazione sulla responsabilità civile
da parte del titolare del permesso, che preveda la copertura per almeno fr. 1’000'000.– per
sinistro e per l’insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.
4La concessione della deroga è soggetta alle seguenti tasse:
a) per l’uso di macchinari e mezzi non manuali o suscettibili di arrecare danno alla natura e al
paesaggio (ad esclusione degli esplosivi), fr. 250.–;
b) per l’uso di esplosivi, fr. 500.–.
Informazione, presentazione e consegna

## Art. 33 (art. 27 e segg. legge) {#art_33}

1I cercatori sono tenuti a notificare al MCSN una lista dettagliata dei ritrovamenti
effettuati, nel caso delle patenti entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello del rilascio,
rispettivamente entro 60 giorni nel caso delle autorizzazioni per escursioni.
2Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e minerali devono essere presentati al MCSN.
3I ritrovamenti di fossili, così come quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico,
nonché i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche, devono essere sempre
consegnati al MCSN.
Bandite di ricerca e di raccolta

## Art. 34 (art. 29 legge) {#art_34}

1Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni,
rinnovabili.
2Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento dell’ambiente naturale.
3Il MCSN provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati.
TITOLO IV
Disposizioni organizzative e finanziarie
Capitolo 1
Sorveglianza
Sorveglianza

## Art. 35 (art. 30 cpv. 2 legge) {#art_35}

1La sorveglianza del territorio, e segnatamente delle componenti naturali, compete
all’UNP, al corpo delle guardie della natura (art. 36 e segg.), al personale forestale, ai
guardiacaccia, ai guardapesca, alla polizia, agli altri servizi del Cantone ed a terzi delegati dal DT.
2Essi segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN per rocce, minerali e fossili, ogni intervento non
conforme alle disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio.
3Il DT coordina le attività di sorveglianza.
Guardie della natura
a) Costituzione e requisiti

## Art. 36 (art. 30 cpv. 3 legge) {#art_36}

1Il corpo delle guardie della natura (in seguito guardie) è costituito da persone che
collaborano a titolo volontario alle attività di protezione della natura del DT, nei limiti dei compiti
loro assegnati.
2Le guardie devono adempiere i seguenti requisiti:
a) aver compiuto l’età di diciotto anni;
b) essere cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone e godere dell’esercizio dei diritti civili;
c) essere incensurati e di condotta irreprensibile.

## Art. 37 b) Compiti {#art_37}

Le guardie della natura:
a) sensibilizzano e informano la popolazione in merito al valore del paesaggio e delle sue
componenti naturali, sui motivi e le modalità della loro tutela, nonché sulle relative norme
giuridiche;
b) effettuano un servizio di sorveglianza territoriale e di controllo dello stato di conservazione dei
biotopi, dei geotopi e delle aree protette;
c) vigilano sull’applicazione delle norme riguardanti la protezione della flora, della fauna e dei
funghi, nonché sulle disposizioni concernenti la raccolta di rocce, minerali e fossili;
d) segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN, ogni intervento non conforme alle disposizioni
in materia di protezione della natura e del paesaggio;
e) nell’ambito delle loro mansioni, possono collaborare con i comuni, con i servizi cantonali
competenti in materia di foreste, della protezione delle acque, della caccia e della pesca,
nonché con la polizia cantonale e comunale.

## Art. 38 c) Designazione {#art_38}

1Le persone interessate ad esercitare la mansione di guardia della natura si
annunciano all’UNP.
2Le guardie sono designate dal DT dopo aver seguito un corso di formazione e superato un
esame di idoneità.
3Dopo aver prestato dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al direttore del
DT, esse ricevono una tessera di legittimazione della validità di tre anni.
4L’UNP procede al rinnovo della tessera, previa verifica delle attività svolte e dell’aggiornamento
delle conoscenze in materia di protezione della natura e del paesaggio.

## Art. 39 d) Prestazioni dell’UNP {#art_39}

1L’UNP:
a) organizza l’attività delle guardie in funzione delle mansioni loro assegnate;
b) provvede all’istruzione delle guardie, in particolare con giornate di formazione e di
aggiornamento;
c) organizza almeno una giornata d’incontro l’anno tra tutte le guardie.
2Esso provvede affinché le guardie ricevano:
a) la tessera di legittimazione;
b) buste affrancate per la corrispondenza;
c) le leggi e i regolamenti necessari;
d) materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio;
e) le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati.

## Art. 40 e) Servizio {#art_40}

1Le guardie svolgono la loro attività sotto la direzione e per conto dell’UNP.
2Esse devono prestare almeno 50 ore di servizio all’anno e sono tenute a partecipare ai corsi di
formazione e di aggiornamento organizzati dall’UNP.
3Nell’ambito delle loro mansioni, le guardie:
a) si attengono al principio dell’oggettività, della correttezza e del comportamento diligente;
b) si presentano con la tessera di legittimazione, che deve essere sempre esibita prima di ogni
intervento;
c) osservano il segreto d’ufficio, che sussiste anche dopo la cessazione del servizio.
4Le guardie svolgono il servizio gratuitamente. In casi particolari l’UNP può riconoscere un
rimborso per spese direttamente legate all’attività svolta o all’acquisto di materiale.

## Art. 41 f) Sorveglianza dei biotopi e dei geotopi {#art_41}

1Salvo accordi particolari con l’UNP, ogni guardia è tenuta a sorvegliare almeno due
biotopi o geotopi d’importanza nazionale o cantonale.
2I biotopi o geotopi devono essere visitati regolarmente. Per ogni visita deve essere compilato un
rapporto.
3Le guardie collaborano con i Comuni per la tutela dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.

## Art. 42 g) Resoconto dell’attività {#art_42}

1Le guardie sono tenute a rendere conto all’UNP dell’attività svolta.
2A tal fine, esse:
a) redigono un diario, nel quale indicano in forma schematica la data, il luogo, la durata e l’esito
di ogni intervento;
b) compilano un rapporto annuale che, unitamente al diario, deve essere consegnato all’UNP
entro il 15 gennaio dell’anno seguente.

## Art. 43 h) Coordinatori regionali {#art_43}

1Il coordinamento delle attività su scala regionale può essere assunto da una guardia
designata dall’UNP.
2Il coordinatore aiuta le guardie nell’esercizio dei loro compiti, crea occasioni di incontro e di
formazione, funge da contatto con l’UNP e anima il gruppo.

## Art. 44 i) Fine del servizio {#art_44}

1Il mancato rinnovo della tessera di legittimazione comporta la fine del rapporto di
servizio.
2Ogni guardia può interrompere il rapporto di servizio inoltrando le proprie dimissioni all’UNP. Il DT
ratifica le dimissioni.
3La guardia che non adempie coscienziosamente ai propri doveri o che contravviene alle
disposizioni di legge o di regolamento può essere sospesa dalle sue funzioni dall’UNP e destituita
dal DT.
4La cessazione del rapporto di servizio comporta l’obbligo di restituzione della tessera di
legittimazione e delle buste affrancate per la corrispondenza.
Capitolo 2
Disposizioni finanziarie
Contributo comunale per la protezione e la gestione
di oggetti d’importanza nazionale e cantonale

## Art. 45 (art. 34 cpv. 2 legge) {#art_45}

1Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli art. 8
e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri:
forza finanziaria contributo massimo
debole 10%
media 15%
forte 25%.
Contributo cantonale per la protezione e la gestione
di oggetti d’importanza locale

## Art. 46 (art. 35 cpv. 2 legge) {#art_46}

1Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli art. 8
e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2Il contributo ai Comuni è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri, di principio:
forza finanziaria contributo massimo
debole 50%
media 35%
forte 20%.
3In casi eccezionali, il contributo ai Comuni a debole capacità finanziaria può essere aumentato
sino all’80%.
TITOLO V
Misure provvisionali
Misure provvisionali

## Art. 47 (art. 37 legge) {#art_47}

Il DT o il Municipio ordinano misure provvisionali per gli oggetti protetti o
particolarmente degni di protezione esposti a minaccia.
Convalida

## Art. 48 (art. 38 legge) {#art_48}

La misura provvisionale adottata per oggetti particolarmente degni di protezione è
convalidata da qualsiasi atto dell’autorità competente ad istituire la protezione, da cui traspaia la
volontà di dare avvio alla procedura di protezione.
TITOLO VI
Inosservanza della legge e rimedi giuridici
Contravvenzioni

## Art. 49 (art. 40 ss. legge) {#art_49}

1I delitti puniti dalla legge federale (art. 24 LPN) sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
2Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 24a LPN), come pure le contravvenzioni al
diritto cantonale, sono perseguite giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010:
a) dalla DSTM, rispettivamente dalla SST fino a fr. 10’000.–;
b) dalla Divisione dell’ambiente (DA), nella misura in cui riguardano la protezione di rocce,
minerali e fossili.

## Art. 50 Sequestro {#art_50}

I servizi incaricati della sorveglianza (art. 35) possono sequestrare oggetti a norma
dell’art. 263 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, in particolare se
questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova o confiscati.
Confisca

## Art. 51 (art. 42 legge) {#art_51}

La confisca degli oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma
dell’art. 24a LPN o del diritto cantonale è stabilita nell’ambito della decisione di contravvenzione.
Obbligo di ripristino

## Art. 52 (art. 43 legge) {#art_52}

Il ripristino è ordinato dal DT per gli oggetti d’importanza nazionale o cantonale; dal
Municipio, sentita la SST, per quelli d’importanza locale.
Ricorsi

## Art. 53 (art. 45 legge) {#art_53}

Contro le decisioni del DT, della DSTM, della SST, dell’UNP e del MCSN è dato ricorso
al Consiglio di Stato giusta la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
TITOLO VII
Disposizioni finali

## Art. 54 Abrogazione {#art_54}

Sono abrogati:
– il regolamento sulle guardie della natura del 1. luglio 2003;
– il regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili del 25 gennaio 2005;
– il regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi del 1. luglio 1975.

## Art. 55 Entrata in vigore {#art_55}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.4

## Art. 56 Norma transitoria {#art_56}

1La Riserva naturale della foce della Maggia e l’art. 4 del regolamento sulla protezione
della flora, della fauna e dei funghi del 1. luglio 1975, sulla cui base è stata istituita, restano in
vigore sino all’adozione e alla crescita in giudicato di un corrispondente decreto di protezione ai
sensi dell’art. 14 della legge.
2Le riserve naturali e le zone di protezione istituite dai piani regolatori comunali a tutela di biotopi
d’importanza nazionale e cantonale restano in vigore sino alla loro sostituzione mediante decreti di
protezione ai sensi dell’art. 15.
Pubblicato nel BU 2013, 43.
Allegato 1: flora, funghi e licheni protetti
Nome scientifico Italiano
Tracheophyta Piante vascolari
3 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.
4 Entrata in vigore: 29 gennaio 2013 - BU 2013, 55.
Nome scientifico Italiano
Achillea clavenae L. Millefoglio di Clavena
Aconitum anthora L. Aconito antora
Acorus calamus L. Calamo aromatico
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. Campanella odorosa
Adonis aestivalis L. Adonide estiva
Adonis annua L. Adonide annua
Adonis flammea Jacq. Adonide scarlatta
Aethionema saxatile (L.) R. Br. Erba storna carnicina
Agrostemma githago L. Gittaione comune
Agrostis schleicheri Jord. & Verl. Cappellini di Schleicher
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. Iva artritica
Allium rotundum L. Aglio arrotondato
Allium scorodoprasum L. Aglio romano, Rocambola
Alyssum alyssoides (L.) L. Alisso annuo
Anagallis minima (L.) E. H. L.
Krause
Centonchio minore
Anemone baldensis L. Anemone del Monte Baldo
Anemone narcissiflora L. Anemone narcissino
Anogramma leptophylla (L.) Link Felcetta annuale
Apium nodiflorum (L.) Lag. Sedano d’acqua
Aquilegia einseleana F. W. Schultz Aquilegia di Einsele
Aquilegia vulgaris L. Aquilegia comune
Arabis auriculata Lam. Arabetta orecchiuta
Aristolochia rotunda L. Aristolochia rotonda
Artemisia borealis Pall. Assenzio nano
Asplenium adulterinum Milde Asplenio ibrido
Asplenium billotii F. W. Schultz Asplenio lanceolato
Asplenium foreziense Magnier Asplenio foresiaco
Astragalus leontinus Wulfen Astragalo di Lienz
Astragalus monspessulanus L. Astragalo rosato
Atriplex prostrata DC. Atriplice comune
Bidens cernua L. Forbicina intera
Biscutella cichoriifolia Loisel. Biscutella maggiore
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Centauro giallo
Bromus grossus DC. Forasacco del farro
Buglossoides purpurocaerulea (L.)
I. M. Johnst.
Erba-perla azzura
Bunium bulbocastanum L. Bulbocastano comune
Calamintha ascendens Jord. Mentuccia ascendente
Calendula arvensis L. Fiorrancio selvatico
Calepina irregularis (Asso) Thell. Miagro rostellato
Camelina microcarpa DC. Dorella minore
Campanula bononiensis L. Campanula bolognese
Campanula cenisia L. Campanula del Moncenisio
Campanula cervicaria L. Campanula ruvida
Campanula thyrsoides L. Campanula gialla
Cardamine matthioli Moretti Billeri di Mattioli
Carex diandra Schrank Carice tondeggiante
Carex dioica L. Carice dioica
Carex fimbriata Schkuhr Carice sfrangiata
Carex otrubae Podp. Carice nemorosa
Carex vulpina L. Carice volpina
Carpesium cernuum L. Capo-chino comune
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. Gramignone di palude
Cerastium arvense subsp.
suffruticosum (L.) Ces.
Peverina suffruticosa
Cerastium austroalpinum Kunz Peverina di Carinzia
Ceratophyllum submersum L. Ceratofillo sommerso
Cistus salviifolius L. Cisto femmina, Brentina, Scornabecco
Cladium mariscus (L.) Pohl Falasco
Clematis alpina (L.) Mill. Clematite alpina
Colutea arborescens L. Vesicaria
Cyperus rotundus L. Zigolo infestante
Nome scientifico Italiano
Cyperus serotinus Rottb. Zigolo tardivo
Cytisus emeriflorus Rchb. Citiso insubrico
Dianthus monspessulanus L. Garofano di bosco
Diphasiastrum complanatum (L.)
Holub
Licopodio spinato
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub Licopodio di Issler
Diphasiastrum tristachyum (Pursh)
Holub
Licopodio cipressino
Dipsacus pilosus L. Scardaccione peloso
Doronicum pardalianches L. Doronico medicinale
Draba nemorosa L. Draba dei boschi
Draba tomentosa Clairv. Draba tomentosa
Dracunculus vulgaris Schott Dragontea, Erba Serpona
Elatine alsinastrum L. Pepe d’acqua maggiore
Elatine hexandra (Lapierre) DC. Pepe d’acqua a sei stami
Elatine hydropiper L. Pepe d’acqua ad otto stami
Eleocharis acicularis (L.) Roem. &
Schult.
Giunchina aghiforme
Eleocharis atropurpurea (Retz.) C.
Presl
Giunchina minore
Eleocharis mamillata H. Lindb. Giunchina mammellonata
Eleocharis ovata (Roth) Roem. &
Schult.
Giunchina ovata
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Giunchina con una brattea
Epilobium lanceolatum Sebast. &
Mauri
Garofanino lanceolata
Epilobium tetragonum subsp. lamyi
(F. W. Schultz) Nyman
Garofanino di Lamy
Equisetum x trachyodon A. Br. Equiseto con denti ruvidi
Euphorbia palustris L. Euforbia lattaiola
Euphrasia christii Gremli Eufrasia di Christ
Euphrasia cisalpina Pugsley Eufrasia cisalpina
Falcaria vulgaris Bernh. Falcaria comune
Filago lutescens Jord. Bambagia rossastra
Filago minima (Sm.) Pers. Bambagia minima
Filago pyramidata L. Bambagia spatolata
Filago vulgaris Lam. Bambagia germanica
Filipendula vulgaris Moench Olmaria peperina
Fimbristylis annua (All.) Roem. &
Schult.
Zigolo annuale
Gagea minima (L.) Ker Gawl. Cipollaccio minore
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet Cipollaccio dei campi
Galanthus nivalis L. Bucaneve
Galium boreale L. Caglio boreale
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. Forasacchino
Genista sagittalis L. Ginestra alata
Gentiana alpina Vill. Genziana acaule
Gentiana anisodonta Borbás Genziana delle Dolomiti
Gentiana cruciata L. Genziana minore
Gentiana germanica Willd. Genziana germanica
Gentiana insubrica Kunz Genziana insubrica
Gentiana lutea L. Genziana maggiore
Globularia nudicaulis L. Vedovelle alpine
Gratiola officinalis L. Graziella
Groenlandia densa (L.) Fourr. Brasca a foglie opposte
Helianthemum apenninum (L.) Mill. Eliantemo degli Appennini
Helleborus niger L. Elleboro bianco, Rosa di Natale
Hieracium cymosum L. Sparviere corimboso
Hippuris vulgaris L. Coda di cavallo
Holoschoenus romanus (L.) Fritsch Giunchetto
Horminum pyrenaicum L. Ormino
Hydrocharis morsus-ranae L. Morso di Rana
Hypericum hirsutum L. Erba di San Giovanni irsuta
Hypochaeris glabra L. Costolina liscia
Nome scientifico Italiano
Inula britannica L. Enula laurentiana
Inula hirta L. Enula scabra
Inula salicina L. Enula aspra
Inula spiraeifolia L. Enula uncianata
Iris graminea L. Giaggiolo susinario
Isoëtes echinospora Durieu Calamaria setacea
Isoëtes lacustris L. Calamaria lacustre
Juncus ambiguus Guss. Giunco delle rane
Juncus arcticus Willd. Giunco artico
Juncus squarrosus L. Giunco delle torbiere
Juncus tenageia L. f. Giunco delle pozze
Knautia transalpina (H. Christ) Briq. Ambretta sudalpina
Knautia velutina Briq. Ambretta vellutata
Leontodon incanus subsp.
tenuiflorus (Gaudin) Schinz & R.
Keller
Dente di leone insubrico
Leontopodium alpinum Cass. Edelweiss, Stella alpina
Leucojum vernum L. Campanelle comuni
Limosella aquatica L. Limosella
Linaria repens (L.) Mill. Linajola striata
Littorella uniflora (L.) Asch. Littorella
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter
& Burdet
Vedovina strisciante
Lonicera etrusca Santi Caprifoglio etrusco
Ludwigia palustris (L.) Elliott Porracchia dei fossi
Lythrum hyssopifolia L. Salcerella con foglie d’issopo
Melampyrum arvense L. Spigarola campestre
Menyanthes trifoliata L. Trifoglio fibrino
Minuartia capillacea (All.) Graebn. Minuartia capillare
Minuartia cherlerioides subsp. rionii
(Gremli) Friedrich
Minuartia di Rion
Minuartia rubra (Scop.) McNeill Minuartia fastigiata
Moenchia mantica (L.) Bartl. Peverina di Mantico
Montia fontana subsp.
chondrosperma (Fenzl) Walters
Pendolino minore
Muscari botryoides (L.) Mill. Muscari azzurro
Muscari neglectum Guss. Muscari ignorato
Myosotis discolor Pers. Nontiscordardimè cangiante
Najas minor All. Ranocchina minore
Narcissus poëticus L. Narciso selvatico
Narcissus pseudonarcissus L. Narciso trombone
Narcissus radiiflorus Salisb. Narciso a foglie strette
Narcissus x verbanensis (Herb.) M.
Roem.
Narciso del Lago Maggiore
Nigella arvensis L. Damigella campestre
Notholaena marantae (L.) Desv. Felcetta lanosa
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. Perlina rossa
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. Lupinella dei colli
Ononis natrix L. Ononide bacaja
Onopordum acanthium L. Onopordo tomentoso
Ophioglossum vulgatum L. Ofioglosso comune
Ornithogalum pyrenaicum subsp.
sphaerocarpum (A. Kern.) Hegi
Latte di gallina a foglie effimere
Orobanche artemisiae-campestris
Gaudin
Succiamele dell’assenzio di campo
Orobanche lucorum F. W. Schultz Succiamele del crespino
Orobanche lutea Baumg. Succiamele prataiolo
Orobanche major L. Succiamele della centaurea
Orobanche ramosa L. Succiamele ramoso
Osmunda regalis L. Felce florida, Osmunda regale
Oxytropis campestris subsp.
tyroliensis (Fritsch) Leins & Merxm.
Astragalo delle Alpi tirolesi
Pedicularis gyroflexa Vill. Pedicolare spiralata
Phleum paniculatum Huds. Codolina lima
Nome scientifico Italiano
Polycnemum arvense L. Canforata selvatica
Polycnemum majus A. Braun Canforata maggiore
Polygonum amphibium L. Poligono anfibio
Potamogeton filiformis Pers. Brasca filiforme
Potamogeton friesii Rupr. Brasca di Fries
Potamogeton plantagineus Roem. &
Schult.
Brasca arrossata
Potentilla alpicola Fauc. Cinquefoglia alpicola
Potentilla grammopetala Moretti Cinquefoglia a petali sottili
Potentilla inclinata Vill. Cinquefoglia cenerognola
Primula halleri J. F. Gmel. Primula di Haller
Pseudostellaria europaea Schaeftl. Centocchio bulboso
Pteris cretica L. Pteride di Creta
Pulicaria vulgaris Gaertn. Incensaria fetida
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre s.str. Pulsatilla alpina
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. Pulsatilla montana
Pyrola chlorantha Sw. Piroletta verdastra
Pyrus nivalis Jacq. Pero alpino
Pyrus pyraster Burgsd. Pero selvatico
Ranunculus aquatilis L. Ranuncolo acquatico comune
Ranunculus lingua L. Ranuncolo delle canne
Ranunculus peltatus Schrank Ranuncolo peltato
Ranunculus reptans L. Ranuncolo reptante
Ranunculus sardous Crantz Ranuncolo sardo
Ranunculus sceleratus L. Ranuncolo tossico
Ranunculus thora L. Ranuncolo erba-tora
Rhinanthus antiquus (Sterneck)
Schinz & Thell.
Cresta di gallo bergamasco
Rhododendron hirsutum L. Rododendro irsuto
Rosa elliptica Tausch Rosa a foglie ellittiche
Rosa jundzillii Besser Rosa di Jundzill
Rosa majalis Herrm. Rosa cannella
Rosa montana Chaix Rosa montana
Rosa sherardii Davies Rosa di Sherard
Ruta graveolens L. Ruta comune
Salix apennina A. K. Skvortsov Salice dell’Appennino
Salix laggeri Wimm. Salice di Lagger
Salix repens L. Salice strisciante
Salix x hegetschweileri Heer Salice di Hegetschweiler
Saponaria lutea L. Saponaria gialla
Saxifraga diapensioides Bellardi Sassifraga simile a diapensia
Saxifraga exarata subsp.
pseudoexarata (Braun-Blanq.) D. A.
Webb
Sassifraga pseudosolcata
Saxifraga mutata L. Sassifraga gialla
Scheuchzeria palustris L. Giuncastrello delle torbiere
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Giunco da stuoje, Lisca lacustre
Schoenoplectus supinus (L.) Palla Lisca prostrata
Schoenoplectus tabernaemontani
(C. C. Gmel.) Palla
Lisca del Tabernemontano
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla Lisca trigona
Sedum hispanicum L. Borracina glauca
Senecio incanus subsp. insubricus
(Chenevard) Braun-Blanq.
Senecione d’Insubria
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. Silao
Silene flos-jovis (L.) Clairv. Crotonella fior di Giove
Silene saxifraga L. Silene sassifraga
Sparganium emersum Rehmann Coltellaccio a fusto semplice
Sparganium erectum subsp.
microcarpum (Neuman) Domin
Coltellaccio a frutti piccoli
Sparganium erectum subsp.
neglectum (Beeby) K. Richt.
Coltellaccio negletto
Sparganium minimum Wallr. Coltellaccio minore
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Lenticchia d’acqua maggiore
Nome scientifico Italiano
Stachys arvensis (L.) L. Stregona minore
Staphylea pinnata L. Lacrime di Giobbe, Pistacchio falso
Tephroseris capitata (Wahlenb.)
Griseb. & Schenk
Senecione capitato
Teucrium botrys L. Camedrio secondo
Teucrium scordium L. Camedrio scordio
Thalictrum morisonii C. C. Gmel. Pigamo lucido
Thalictrum simplex L. Pigamo erba-scopaia
Thelypteris palustris Schott Felce palustre
Thlaspi rotundifolium subsp.
corymbosum Gremli
Thlaspi sylvium Gaudin Erba storna piemontese
Thlaspi virens Jord. Erba storna verdeggiante
Trientalis europaea L. Trientalis
Trifolium ochroleucon Huds. Trifoglio bianco-giallo
Trifolium scabrum L. Trifoglio scabro
Trifolium striatum L. Trifoglio striato
Typha angustifolia L. Lisca a foglie strette
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Ombelico di Venere
Utricularia australis R. Br. Erba-vescica delle risaie
Utricularia bremii Heer Erba-vescica di Bremi
Utricularia minor L. Erba-vescica minore
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Cetino dei campi
Veratrum album L. s.str. Veratro bianco, Veratro comune
Veratrum nigrum L. Veratro nero
Verbascum pulverulentum Vill. Verbasco a candelabro
Veronica fruticulosa L. Veronica rosea
Veronica montana L. Veronica montana
Veronica scutellata L. Veronica delle paludi
Veronica triphyllos L. Veronica trifogliata
Veronica verna L. Veronica primaverile
Viola kitaibeliana Schult. Viola di Kitaibel
Viola pinnata L. Viola pennata
Viola pumila Chaix Viola minore
Vitis silvestris C. C. Gmel. Vite selvatica
Vulpia bromoides (L.) Gray Paléo bromoide
Woodsia pulchella Bertol. Felcetta glabra
Characeae Caracee
Chara denudata A. Braun
Chara polyacantha A.Braun
Chara tenuispina A. Braun
Nitella flexilis (Linné) Agardh
Nitella tenuissima (Desvaux)
Kützing
Bryophyta Briofite (muschi, epatiche, antocerote)
Acaulon muticum (Hedw.) C. Müll.
Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll.
Aloina aloides (K. F. Schultz) Kindb.
Anacamptodon splachnoides (Brid.)
Brid.
Anastrophyllum assimile (Mitt.)
Steph.
Andreaea crassinervia Bruch
Andreaea heinemannii Hampe &
Müll.Hal.
Anoectangium hornschuchianum
(Hook.) ex Hornsch.
Anomodon rostratus (Hedw.)
Schimp.
Archidium alternifolium (Hedw.)
Schimp.
Asterella saccata (Wahlenb.) Evans
Barbula bicolor (B., S. & G.) Lindb.
Barbula revoluta Brid.
Barbula vinealis vinealis Brid.
Bartramia subulata B. & S.
Brachydontium trichodes (Web.)
Milde
Brachythecium geheebii Milde
Braunia alopecura (Brid.) Limpr.
Bryum blindii B.,S.&G.
Bryum gemmiparum De Not.
Bryum mildeanum Jur.
Bryum muehlenbeckii B., S. & G.
Bryum neodamense C. Müll.
Bryum uliginosum uliginosum (Brid.)
B. & S.
Campylium elodes (Lindb.) Kindb.
Campylopus oerstedianus (C. Müll.)
Mitt.
Cephaloziella elegans (Heeg)
Schiffn.
Cephaloziella grimsulana (Gott. &
Rabenh.) Lac.
Cephaloziella phyllacantha (Mass. &
Carest.) K. Müll.
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. &
S.
Cinclidotus mucronatus (Brid.)
Mach.
Crossidium aberrans Holz. & Bartr.
Desmatodon cernuus (Hüb.) B. & S.
Desmatodon systylius Schimp.
Dicranodontium asperulum (Mitt.)
Broth.
Dicranodontium uncinatum (Harv.)
Jaeg.
Distichophyllum carinatum Dix. &
Nich.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.)
Warnst.
Drepanocladus sendtneri (H. Müll.)
Warnst.
Encalypta affinis affinis Hedw. f.
Encalypta longicolla Bruch
Entodon cladorrhizans cladorrhizans
(Hedw.) C. Müll.
Ephemerum cohaerens (Hedw.)
Hampe
Ephemerum recurvifolium (Dicks.)
Boul.
Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.
Fissidens celticus J.A. Paton
Fossombronia foveolata Lindb.
Funaria microstoma Schimp.
Funaria muhlenbergii Turn.
Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.
Funaria pulchella Philib.
Geocalyx graveolens (Schrad.)
Nees
Grimmia apiculata Hornsch.
Grimmia teretinervis Limpr.
Hygrohypnum alpinum (Lindb.)
Loeske
Hygrohypnum cochlearifolium
(Vent.) Broth.
Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske
Hygrohypnum norvegicum (Schimp.)
Amann & Meyl.
Hypnum sauteri Schimp.
Leptodontium styriacum (Jur.)
Limpr.
Mannia androgyna (L.) Evans
Marsupella revoluta (Nees) Dum.
Neckera menziesii Hook.
Neckera pennata pennata Hedw.
Oreas martiana (Hoppe & Hornsch.)
Brid.
Oreoweisia torquescens (Brid.) Wijk
& Marg.
Orthothecium chryseon (Schwaegr.)
Schimp.
Orthotrichum alpestre B., S. & G.
Orthotrichum callistomum B., S. &
G.
Orthotrichum microcarpum De Not.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Orthotrichum stellatum Brid.
Orthotrichum urnigerum Myr.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Phascum floerkeanum Web. & Mohr
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
Physcomitrium sphaericum (Ludw.)
Brid.
Plagiobryum demissum (Hook.)
Lindb.
Plagiothecium neckeroideum
Schimp.
Pogonatum nanum (Hedw.) P.
Beauv.
Pohlia muyldermansii Wilcz. &
Demar.
Pohlia vexans (Limpr.) Lindb. f.
Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pterygoneurum lamellatum (Lindb.)
Jur.
Rhynchostegiella curviseta (Brid.)
Limpr.
Rhynchostegiella jacquinii (Garov.)
Limpr.
Riccia bifurca Hoffm.
Riccia canaliculata Hoffm.
Riccia cavernosa Hoffm.
Riella notarisii (Mont.) Mont.
Scapania gymnostomophila Kaal.
Scapania helvetica Gott.
Scapania scapanioides (Mass.)
Grolle
Scopelophila ligulata (Spruce)
Spruce
Scorpidium turgescens (T. Jens.)
Loeske
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb.
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck)
Nyh.
Seligeria oelandica C. Jens. &
Medel.
Tayloria acuminata Hornsch.
Tayloria hornschuchii (Grev. & Arn.)
Broth.
Tayloria splachnoides (Schwaegr.)
Hook.
Tetraplodon urceolatus B., S. & G.
Tetrodontium ovatum (Funck)
Schwaegr.
Thuidium virginianum (Brid.)
Schimp.
Tortula brevissima Schiffn.
Tortula canescens Mont.
Tortula fragilis Tayl.
Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr.
Tortula obtusifolia (Schwaegr.)
Math.
Tortula revolvens (Schimp.) G. Roth
Tortula sinensis (C. Müll.) Broth.
Trematodon brevicollis Hornsch.
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar
Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.
Zygodon gracilis Wils.
Lichenes Licheni
Acarospora nodulosa (Dufour) Hue
Arthonia cinereopruinosa (Pers.)
Nyl.
Arthonia elegans (Pers.) A. L. Sm.
Arthonia helvola Schaer.
Arthonia medusula (Ach.) Almq.
Arthonia pruinata (Nyl.) Nyl.
Arthothelium spectabile A. Massal.
Arthrorhaphis vacillans Th. Fr.
Bacidia auerswaldii (Stizenb.) Mig.
Bacidia fraxinea Lönnr.
Bacidia friesiana (Hepp) Körb.
Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb.
Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D.
Hawksw.
Buellia arnoldii Servít
Buellia asterella Poelt & Sulzer
Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.
Catapyrenium psoromoides (Borrer)
R. Sant.
Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
Cladonia peziziformis (With.) J. R.
Laundon
Cladonia polycarpoides Nyl.
Cladonia turgida Ehrh. ex Hoffm.
Cladonia uliginosa (Ahti) Ahti
Collema conglomeratum Hoffm.
Collema furfuraceum (Arnold) Du
Rietz
Gomphillus calycioides (Duby) Nyl.
Heppia lutosa (Ach.) Nyl.
Lecanographa amylacea (Pers.)
Egea & Torrente
Massalongia carnosa (Dicks.) Körb.
Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory
Peltigera hymenina (Ach.) Duby
Pertusaria oculata (Dicks.) Th. Fr.
Pertusaria trachythallina Erichsen
Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal
Rinodina intermedia Bagl.
Rinodina laxa H. Magn.
Rinodina polyspora Th. Fr.
Strigula ziziphi (A. Massal.) Cl. Roux
& Sérus.
Teloschistes chrysophthalmus (L.)
Th. Fr.
Thelenella modesta (Nyl.) Nyl.
Thelenidia monosporella Nyl.
Thelocarpon imperceptum (Nyl.)
Mig.
Toninia lutosa (Ach.) Timdal
Fungi Funghi
Armillaria ectypa (Fr.: Fr.) Lamoure
Cortinarius caesiocortinatus Jul.
Schaeff.
Entoloma roseum (Longyear) Hesler
Gastrosporium simplex Mattir.
Inocybe humilis J. Favre
Inocybe hygrophorus Kühner
Lactarius luteolus Peck
Leucopaxillus macrocephalus
(Schulzer) Bohus
Lobulicium occultum K.H. Larss. &
Hjortstam
Melanophyllum eyrei (Massee)
Singer
Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm.
Mycena mucor (Batsch) Quél.
Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda
Porodaedalea pini (Brot.) Murrill
Russula galochroa (Fr.) Fr.
Scleroderma polyrhizum (J.F.
Gmel.) Pers.
Skeletocutis lilacina A. David & Jean
Keller
Stropharia hornemannii (Fr.) S.
Lundell & Nannf.
Tricholoma roseoacerbum A. Riva
Tulostoma melanocyclum Bres.
Allegato 2: fauna protetta
Invertebrata Invertebrati
Anellida Anellidi
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Sanguisuga medicinale
Mollusca Molluschi
Cecilioides veneta (Strobel, 1855)
Chilostoma achates adelzona
(Rossmässler, 1835)
Chilostoma cingulatum cingulatum
(S. Studer, 1820)
Chilostoma cingulatum tigrinum (De
Cristofori & Jan, 1832)
Chondrina generosensis H.
Nordsieck, 1962
Chondrina megacheilos (De
Cristofori & Jan, 1832)
Graziana quadrifoglio Haase, 2003
Helix pomatia Linnaeus, 1758 Lumaca («di Borgogna»)
Limacus flavus (Linnaeus, 1758)
Marstoniopsis insubrica (Küster,
1853)
Mediterranea (Oxychilus) adamii
(Westerlund, 1886)
Pupilla bigranata (Rossmässler,
1839)
Solatopupa similis (Bruguière, 1792)
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus,
1758)
Isopoda Isopodi
Androniscus dentiger subterraneus
Verhoeff, 1908
Calconiscellus gibbosus Carl, 1908
Leucocyphoniscus verruciger
Verhoeff, 1908
Insecta Insetti
Ephemeroptera Efemerotteri
Ephoron virgo (Olivier, 1791)
Heptagenia coerulans Rostock,
Heptagenia longicauda (Stephens,
1836)
Nigrobaetis niger (Linné, 1761)
Odonata Odonati (libellule)
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) Agrion ornato
Lestes virens vestalis Rambur, 1842 Leste virente
Sympetrum pedemontanum (Allioni,
1766)
Simpetro piemontese
Plecoptera Plecotteri
Besdolus ventralis (Pictet, 1841)
Brachyptera braueri (Klapalek,
1900)
Brachyptera monilicornis (Pictet,
1841)
Brachyptera trifasciata (Pictet, 1832)
Isogenus nubecula Newman, 1833
Isoperla orobica Ravizza, 1975
Leuctra sesvenna Aubert, 1953
Leuctra vinconi aubertorum Ravizza
& Ravizza Dematteis, 1994
Perla abdominalis Burmeister, 1839
Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus,
1758)
Taeniopteryx schoenemundi
Mertens, 1923
Xanthoperla apicalis (Newman,
1836)
Orthoptera Ortotteri (grilli e cavallette)
Bryodemella tuberculata (Fabricius,
1775)
Melanogryllus desertus (Pallas,
1771)
Odontopodisma decipiens Nadig,
Pteronemobius lineolatus (Brullé,
1835)
Tetrix tuerki (Krauss, 1876)
Xya variegata Latreille, 1809
Trichoptera Tricotteri
Agrypnia picta Kolenati, 1848
Anabolia lombarda Ris, 1897
Athripsodes leucophaeus (Rambur,
1842)
Brachycentrus montanus Klapalek,
Brachycentrus subnubilus Curtis,
Drusus alpinus (Meyer-Dür, 1875)
Hydroptila insubrica Ris, 1903
Hydroptila martini Marshall, 1977
Hydroptila rheni Ris, 1896
Hydroptila tigurina Ris, 1894
Limnephilus affinis Curtis, 1834
Limnephilus politus McLachlan,
Micrasema minimum McLachlan,
Microptila minutissima Ris, 1897
Orthotrichia angustella McLachlan,
Oxyethira simplex Ris, 1897
Platyphylax frauenfeldi (Brauer,
1857)
Rhyacophila orobica Moretti, 1991
Rhyacophila pascoei McLachlan,
Stactobia eatoniella McLachlan,
Stactobiella risi (Felber, 1908)
Tinodes luscinia Ris, 1903
Tinodes sylvia Ris, 1903
Wormaldia mediana McLachlan,
Wormaldia subnigra McLachlan,
Lepidoptera Lepidotteri (farfalle e falene)
Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
Bijugis bombycella helvetica
(Trautmann, 1914)
Bijugis bombycella helvetica Wehrli,
Brevantennia siederi (Sauter, 1954)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Carcharodus lavatherae (Esper,
1783)
Chelis simplonica (Boisduval, 1840)
Coscinia striata Linnaeus, 1758
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Dahlica ticinensis (Hättenschwiler,
1977)
Erebia styx triglites (Freyer, 1834)
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Megalophanes turatii (Staudinger,
1877)
Orgyia recens (Hübner, 1819)
Rebelia ferruginans Rebel, 1937
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Thumatha senex (Hübner, 1808)
Coleoptera Coleotteri
Acmaeodera degener (Scopoli,
1763)
Agonum carbonarium Dejean, 1828
Agonum versutum Sturm, 1824
Agrilus antiquus Mulsant & Rey,
Amara anthobia A. Villa & G.B. Villa,
Amara cursitans Zimmermann, 1832
Amara fulvipes (Audinet-Serville,
1821)
Amara nigricornis C.G. Thomson,
Amblystomus niger (Heer, 1841)
Anommatus besucheti Dajoz, 1973
Anommatus dentatus Dajoz, 1973
Anommatus scherleri Dajoz, 1973
Apristus europaeus Mateu, 1980
Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)
Bathysciola tarsalis (Kiesenwetter,
1861)
Bembidion bugnioni K. Daniel, 1902
Bembidion coeruleum Audinet-
Serville, 1821
Bembidion doderoi Ganglbauer,
Bembidion foraminosum Sturm,
Bembidion inustum Jacquelin du
Val, 1857
Bembidion penninum Netolitzky,
Bembidion scapulare oblongum
Dejean, 1831
Boldoria robiatii Reitter, 1889
Boldoriella tedeschii (Sciaky, 1977)
Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)
Calathus rubripes Dejean, 1831
Calosoma maderae (Fabricius,
1775)
Carabus castanopterus A. Villa &
G.B. Villa, 1833
Carabus lepontinus Born, 1908
Carabus monticola Dejean, 1826
Cephennium helveticum Machulka,
Cephennium montanum Reitter,
Cephennium stolzi Machulka, 1932
Cychrus angustatus Hoppe &
Hornschuch, 1825
Dichotrachelus lepontinus Osella,
Dolichus halensis (Schaller, 1783)
Duvalius longhii (Comolli, 1837)
Dyschirius thoracicus (P. Rossi,
1790)
Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792
Euconnus eppelsheimi
Croissandeau, 1893
Euplectus validus Besuchet, 1958
Geostiba zeithammeri (Bernhauer,
1940)
Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant &
Rey, 1861)
Gnorimus variabilis (Linnaeus,
1758)
Harpalus flavicornis Dejean, 1829
Harpalus marginellus Gyllenhal,
Harpalus modestus Dejean, 1829
Harpalus xanthopus winkleri
Schauberger, 1923
Laemostenus macropus (Chaudoir,
1861)
Lebia scapularis scapularis
(Geoffroy, 1785)
Lebia trimaculata (Villers, 1789)
Leptinus seriatus Dodero, 1916
Leptusa brixiensis Pace, 1979
Leptusa fauciumredortae
Scheerpeltz, 1972
Leptusa media (ticinensis)
Scheerpeltz, 1973
Leptusa monguzzii (schilleri) Pace,
Metrotyphlus serianensis besucheti
Pace, 1976
Neoplinthus caprae F. Solari, 1941
Notiophilus substriatus G.R.
Waterhouse, 1833
Orestia heikertingeri Leonardi, 1975
Otiorhynchus heerii Stierlin, 1858
Otiorhynchus lombardus Stierlin,
Paederus melanurus Aragona, 1830
Platyderus rufus (Duftschmid, 1812)
Poecilium pusillum (Fabricius, 1787)
Poecilus sericeus Fischer von
Waldheim, 1824
Porotachys bisulcatus (Nicolai,
1822)
Protaetia angustata (Germar, 1817)
Pselaphogenius quadricostatus
(Reitter, 1844)
Pterostichus rutilans (Dejean, 1828)
Pygoxyon lombardum Binaghi, 1943
Sericoda quadripunctata (De Geer,
1774)
Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)
Stomis rostratus rostratus
(Duftschmid, 1812)
Tachys micros (Fischer von
Waldheim, 1828)
Tachyura hoemorrhoidalis (Ponza,
1805)
Tanythrix edurus (Dejean, 1828)
Trechus piazzolii Focarile, 1950
Trechus pochoni Jeannel, 1939
Trechus schaumi Pandellé, 1867
Trechus strasseri Ganglbauer, 1891
Trichotichnus rimanus Schauberger,
Ubychia leonhardi ticinensis Reitter,
Hymenoptera Imenotteri
Anthidium loti Perris, 1852
Anthidium septemspinosum
Lepeletier, 1841
Anthophora retusa (Linnaeus, 1758)
Bombus distinguendus Morawitz,
Chelostoma foveolatum (Morawitz,
1868)
Lasioglossum quadrinotatulum
(Schenck, 1861)
Lasioglossum tarsatum (Schenck,
1868)
Megachile lagopoda (Linnaeus,
1761)
Diplopoda Diplopodi
Ophyiulus rubrodorsalis (Verhoeff,
1901)
Polydesmus castagnolensis
Verhoeff, 1925
Pseudoscorpiones Pseudoscorpioni
Chthonius comottii Inzaghi 1987
Vertebrata Vertebrati
Mammalia Mammiferi
Insectivora Insettivori
Erinaceus europaeus Riccio europeo
Suncus etruscus Mustiolo
Rodentia Roditori
Pitymys savii Arvicola di Savi
