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title: "2.4.4 Ordinanza municipale sugli artisti di strada del 16 luglio 2020"
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# 2.4.4 Ordinanza municipale sugli artisti di strada del 16 luglio 2020

## Art. 1 {#art_1}

Oggetto e scopo
La presente Ordinanza disciplina le modalità di svolgimento dellattività
degli artisti di strada.
11 Municipio valorizza le varie forme dell'arte di strada, autorizzandone lo
svolgimento, allo scopo di animare i quartieri cittadini ed in particolare
quello del centro.

## Art. 2 {#art_2}

L'arte di strada e attività ammesse
L'arte di strada consiste nella libera espressione artistica esercitata in
luogo pubblico, in modo occasionale ed itinerante, senza pretesa di un
corrispettivo per la prestazione ed il cui compenso è lasciato alla libera
offerta dello spettatore. L'arte di strada comprende, ad esempio, attività:
a. musicali, vocali, recitative e figurative di artisti o gruppi;
b. giochi di abilità e di prestigio;
c. attività di saltimanco, mimo, clown, giocoliere e statua vivente.
Tali attività sono ammesse purché non richiedano l'impiego di installazioni o
strutture fisse o mobili.
Nella zona pedonale del centro, compresa tra la via Nassa - piazza Maraini
- via Pessina - piazza Cioccaro e piazza Dante, sono ammessi solo i
seguenti strumenti musicali:
a. a corda (violino, violoncello, chitarra, mandolino, ecc.);
b. a fiato con ancia (flauto, clarino, oboe, ecc.);
c. tastiere (pianola, fisarmonica, ecc.).

## Art. 3 {#art_3}

Luogo e orari delle esibizioni
1 |Uo egli orari delle esibizioni sono stabiliti di volta in volta con il
rilascio dellautorizzazione.
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2 Le esibizioni sono autorizzate:
a. nella zona pedonale del centro (esclusa piazza della Riforma):
da] lunedì al venerdì dalle ore 12.15 alle ore 13.30 e dalle ore 18.00
alle ore 20.30 (giovedì fino alle ore 21.00);
i] sabato dalle ore 12.15 alle ore 16.00;
b. nelle altre zone tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.30.
Restrizioni possono essere adottate in occasione di celebrazioni o
manifestazioni.
3 Lesibizione di uno stesso artista o gruppo nella zona pedonale del centro
può avere la durata massima di 30 minuti al giorno per ciascun luogo
assegnato.
4 Non è consentito esercitare l'arte di strada nei pressi di scuole, chiese,
ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove può arrecare disturbo.

## Art. 4 {#art_4}

Autorizzazione e durata
1 L'autorizzazione viene rilasciata dalla Polizia comunale. La sua validità è di
a] massimo quattro giorni consecutivi.
2 In un anno possono essere rilasciate, a un medesimo artista o gruppo,
quattro autorizzazioni al massimo.
3 Di regola nella zona pedonale non vengono autorizzati più di due artisti o
gruppi al giorno.
4 11 Municipio, in occasione di particolari eventi o per esigenze di ordine
pubblico, può concedere deroghe alla durata delle esibizioni o al numero
delle autorizzazioni.
5 Lartista deve esibire l'autorizzazione su richiesta della Polizia comunale.

## Art. 5 {#art_5}

Tassa di cancelleria
1 Per gni autorizzazione o rinnovo viene percepita una tassa di cancelleria
di CHF 20.--.
2 L'artista o gruppo di strada è esentato dalla tassa per l'occupazione
dell'area pubblica.

## Art. 6 {#art_6}

Qualità degli artisti di strada
Gli artisti di strada devono dimostrare di possedere sufficienti qualità
artistiche.
2 Il rilascio dellautorizzazione può essere subordinato alla presentazione di
un attestato di frequenza o di fine corso ottenuto presso una scuola del
ramo artistico interessato.

## Art. 7 {#art_7}

Questua e compensi
1 vietata la questua, ossia l'elemosina o la raccolta di offerte a scopo di
carità.
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2 E autorizzata la raccolta di compensi versati spontaneamente dal pubblico
nei raccoglitori posati a tale scopo sul luogo dell'esibizione.

## Art. 8 {#art_8}

Responsabilità
11 Comune di Lugano non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a
persone o cose derivanti dallattività dellartista di strada.

## Art. 9 {#art_9}

Divieti
1 Nell'esercizio dell'arte di strada, sono vietati:
a. l'uso di megafoni e di altri apparecchi elettronici per la produzione, la
riproduzione e l'amplificazione della voce e del suono;
b. l'uso di animali di qualisiasi specie durante l'esibizione;
c. l'uso di fuoco, materiali infiammabili ed imbrattanti;
Sono in ogni caso vietate le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al
buon costume ed alla moralità o che arrechino disturbo a[[a pubblica
quiete.

## Art. 10 {#art_10}

Revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi tempo, in particolare:
a. se il livello sonoro è tale da recare disturbo;
b. se l'esibizione comporta inconvenienti per il transito di pedoni e veicoli
oppure per attività commerciali di privati o amministrative delle autorità;
c. se esibizione si pone in contrasto con le disposizioni di cui allart. 9.

## Art. 11 {#art_11}

Riserva di legge
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio
alle vigenti normative in materia.

## Art. 12 {#art_12}

Rimedi di diritto
1 Contro le decisioni del Comando di Polizia è data facoltà di reclamo al
Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2 ontro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3 Le decisioni del Consiglio di stato sono impugnabili a] Tribunale cantonale
amministrativo nei modi e nei termini di legge.

## Art. 13 {#art_13}

Abrogazione ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella del 27 settembre 1999.
Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi
comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
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Per il Municipio
11 Sindaco 1[ Segretario
Aw. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale del 16 luglio 2020.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 16
settembre 2020.
