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title: "Regolamento dell’assicurazione scolastica"
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provisions: 17
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# Regolamento dell’assicurazione scolastica

## Art. 1 Persone assicurate {#art_1}

1Sono assicurati obbligatoriamente dall’assicurazione scolastica (di seguito
assicurazione) gli allievi regolari, uditori e ospiti che frequentano:
a) le scuole comunali, medie, speciali, medie superiori e professionali pubbliche;
b) le scuole dell’obbligo e speciali private.
2Beneficiano pure delle prestazioni di cui al cpv. 1 gli allievi seguiti dal servizio dell’educazione
precoce speciale.
3Per la responsabilità civile sono pure obbligatoriamente assicurati i direttori, i vicedirettori, i
docenti e gli operatori scolastici specializzati delle scuole comunali pubbliche, delle scuole
dell’obbligo e speciali private e le persone in formazione nelle scuole professionali pubbliche.
4L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (di seguito ufficio), su domanda della direzione di
istituto, può ammettere al beneficio dell’assicurazione gli allievi e i docenti delle scuole private non
contemplati dai cpv. precedenti nei seguenti limiti:
a) per gli allievi, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile;1
b) per i docenti, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile.
5La domanda di cui al cpv. 4 va inoltrata all’ufficio prima dell’inizio dell’anno scolastico ed è
sottoposta per preavviso dalla competente sezione dell’insegnamento del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport.2
6L’assicurazione entra in vigore per ogni allievo a partire dal giorno in cui comincia a frequentare
la scuola e cessa al termine della scuola o quando egli è prosciolto dall’obbligo di frequenza; per i
direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati fa stato il periodo in cui essi
sono in attività.
Capitolo secondo
Copertura per gli infortuni

## Art. 2 Definizione di infortunio {#art_2}

1Per infortunio ai sensi dell’assicurazione s’intende qualsiasi danno, improvviso e
involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la
salute fisica o psichica.
2Si considerano infortuni anche:
a) il decesso o i danni alla salute prodotti dall’aspirazione involontaria di gas o vapori e
dall’inghiottimento inavvertito di sostanze velenose o corrosive;
b) gli stiramenti e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio;
c) i congelamenti, l’insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi
ultravioletti, salvo la scottatura prodotta dai raggi solari;
d) l’annegamento.

## Art. 3 Limiti della copertura {#art_3}

L’assicurazione risponde per gli infortuni che l’assicurato subisce:
a) durante le ore d’insegnamento impartite entro e fuori dell’area della scuola;
b) durante i momenti di non insegnamento pianificati e occasionali considerato il piano delle
lezioni della classe, purché svolti all’interno dell’area della scuola. Gli allievi al cui vitto
1 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
2 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
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provvede la scuola sono assicurati anche durante il trasferimento per raggiungere il ristorante
scolastico e durante l’intervallo di mezzogiorno entro l’area della scuola o negli spazi
assegnati loro dalla scuola;3
c) in caso di uscite o commissioni per ordine del docente o dell’operatore scolastico
specializzato durante le ore d’insegnamento e gli intervalli;
d) come pattugliatore della circolazione per ordine della scuola immediatamente prima e dopo le
ore d’insegnamento;
e) durante le gite scolastiche ed escursioni effettuate sotto la guida del docente;
f) durante lo stage di orientamento professionale e gli incontri informativi se essi sono previsti
nel programma di studio e non hanno luogo durante le vacanze scolastiche;
g) durante la partecipazione a corsi d’istruzione sportiva ed esami di capacità organizzati dalla
scuola nell’ambito di «Gioventù e Sport»;
h) durante la partecipazione a cortei e rappresentazioni nell’ambito delle manifestazioni a cui la
scuola prende ufficialmente parte;
i) durante le attività e i corsi diretti e organizzati dalla scuola;
j) durante gli spostamenti, sul tragitto ordinario, per raggiungere il luogo dello svolgimento delle
attività e manifestazioni di cui alla lettera precedente;
k) durante il tempo strettamente necessario per andare da casa a scuola e viceversa, seguendo
il percorso ordinario.

## Art. 4 Casi non assicurati {#art_4}

1Sono esclusi dalla copertura gli infortuni derivanti da:
a) terremoti, inondazioni, scoscendimenti e altri cataclismi;
b) fatti di guerra, torbidi;
c) uso di motoveicoli con una cilindrata superiore a 50 cm3, sia come conducente che come
passeggero e uso di automobili come conducente;
d) partecipazione a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo, salvo che l’allievo frequenti
le scuole dell’infanzia, elementari o speciali;
e) esecuzione o partecipazione intenzionali a crimini e delitti;
f) uso di qualsiasi mezzo di trasporto aereo, del paracadute e simili, sia come conducente che
come passeggero, ad eccezione dei voli civili autorizzati dalle direzioni di istituto;4
g) grave negligenza da parte dell’assicurato, salvo che l’allievo frequenti le scuole dell’infanzia,
elementari o speciali;
h) stato di ubriachezza dell’assicurato.
2Sono pure esclusi dalla copertura il suicidio, l’automutilazione o il tentativo a tali atti, i danni alla
salute in seguito a interventi, provvedimenti di cura e visite mediche che non sono cagionati da un
infortunio assicurato, nonché gli effetti di radiazioni ionizzanti ad eccezione dei danni alla salute
consecutivi a radiazioni dovute a trattamenti medici in seguito a un infortunio assicurato.

## Art. 5 Infortunio mortale {#art_5}

In caso di decesso l’indennità viene versata agli eredi legittimi secondo il diritto
successorio.

## Art. 6 Menomazione dell’integrità fisica5 {#art_6}

1Il grado percentuale della menomazione dell’integrità fisica viene applicato nel modo
seguente:6
perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei
due piedi, perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una
gamba o di un piede, paralisi completa, alienazione mentale
inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, cecità totale
100%
perdita della facoltà visiva di un occhio 30%
perdita dell’udito di ambedue le orecchie 60%
perdita dell’udito di un orecchio 15%
perdita del braccio all’altezza o al disopra del gomito 70%
perdita di un braccio al disotto del gomito o di una mano 60%
3 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
4 Lett. modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432.
5 Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
6 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
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perdita di un pollice 22%
perdita di un indice 14%
perdita di un altro dito della mano 8%
perdita di una gamba all’altezza o al disopra del ginocchio 60%
perdita di una gamba al disotto del ginocchio 50%
perdita di un piede 40%
2L’incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita.
3In caso di perdita parziale o d’incapacità funzionale parziale, il grado di menomazione
dell’integrità fisica e la relativa indennità sono ridotti proporzionalmente.7
4In caso di pregiudizio alla salute non elencato qui sopra, il grado di menomazione dell’integrità
fisica si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti.8
5Se in seguito all’infortunio sono state colpite più parti del corpo o organi, le percentuali vengono
addizionate. Il grado di menomazione dell’integrità fisica non può comunque eccedere il 100%.9
6La determinazione del grado di menomazione dell’integrità fisica ha luogo quando lo stato
dell’assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però entro 5 anni
dall’infortunio.10
7L’indennità viene pagata senza interessi entro 6 mesi dal giorno in cui è stato fissato
definitivamente il relativo importo.
Concorso di malattie e

## Art. 7 circostanze estranee all’infortunio {#art_7}

Se malattie preesistenti all’infortunio, o manifestatesi dopo di esso ma
indipendentemente dallo stesso, oppure se altre circostanze estranee abbiano aggravato le
conseguenze dell’infortunio, l’indennità è proporzionata alla parte di esse che risale all’infortunio,
secondo il giudizio del medico.

## Art. 8 Notifica dell’infortunio {#art_8}

Ogni infortunio deve essere notificato al Dipartimento dell’educazione, della cultura e
dello sport, Sezione amministrativa (in seguito Dipartimento), entro 30 giorni da quello in cui è
accaduto per il tramite della direzione di istituto.

## Art. 9 Accertamenti sull’infortunio {#art_9}

1L’infortunio deve essere certificato da un medico.
2Il Dipartimento può in ogni momento avvalersi della collaborazione di un medico di fiducia per
accertamenti e controllo sull’infortunio, le sue cause, le cure prescritte e le conseguenze transitorie
o permanenti.12
Capitolo terzo
Responsabilità civile

## Art. 10 Copertura assicurativa {#art_10}

1L’assicurazione copre l’assicurato contro le pretese di risarcimento danni formulate
contro di lui in virtù della legislazione svizzera in materia di responsabilità civile, per:
a) lesioni corporali che comportano qualsiasi danno alla salute di persone o il loro decesso;
b) danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose.
2L’assicurazione protegge l’assicurato tanto contro le pretese fondate quanto contro quelle
infondate o esagerate.

## Art. 11 Assicurati {#art_11}

Sono assicurati:
a) i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati di cui all’art. 1 cpv. 3
nell’esercizio delle loro funzioni;
7 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
8 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
9 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
10 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
11 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
12 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
404.150
b) gli allievi di cui all’art. 1 cpv. 1 e 2 nei contesti specificati all’art. 3 del presente regolamento,
ad eccezione di quanto stabilito alla lettera k);
c) le persone in formazione nelle scuole professionali pubbliche, limitatamente all’orario di
frequenza scolastica.

## Art. 12 Rischi non coperti {#art_12}

L’assicurazione non copre le pretese:
a) per danni provocati intenzionalmente o scientemente, oppure causati nell’esecuzione
intenzionale di crimini o delitti;
b) fatte valere reciprocamente da direttori, vicedirettori, docenti e operatori scolastici
specializzati nei confronti di figure analoghe;
c) per danno corporale fatto valere da allievi nei confronti di altri allievi;
d) fatte valere nei confronti dell’assicurato dai membri della sua famiglia conviventi in comunione
domestica;
e) nei casi in cui la responsabilità civile sia già regolata dal diritto federale.

## Art. 13 Franchigia {#art_13}

La franchigia a carico dell’assicurato in caso di danno materiale è di fr. 100.-- per
sinistro.

## Art. 14 Notifica di sinistro {#art_14}

1La direzione di istituto o gli interessati devono notificare al più tardi entro 30 giorni
all’ufficio ogni sinistro che potrebbe coinvolgere la responsabilità civile dell’assicurato.
2L’assicurato che in seguito ad un sinistro riconosciuto è oggetto di una pretesa giudiziaria od
extra giudiziaria o al quale è stata sporta denuncia penale è tenuto ad informare immediatamente
l’assicurazione tramite l’ufficio.
3Gli atti giudiziari, le citazioni, la corrispondenza e ogni altro documento e informazione relativi al
sinistro devono essere immediatamente inviati all’assicurazione tramite l’ufficio.
4L’assicurato ha l’obbligo di fare tutto il possibile per assecondare l’assicurazione nell’esame della
pretesa o nella difesa dei suoi diritti. Gli è vietato, salvo esplicita autorizzazione dell’assicurazione,
di riconoscere la fondatezza di una pretesa o di liquidarne l’ammontare in tutto o in parte.
5Gli atti e le comunicazioni destinati all’assicurazione vanno trasmessi all’ufficio.

## Art. 15 Trattazione del caso {#art_15}

1L’assicurazione ha il diritto di trattare con i terzi che hanno fatto valere le pretese di
risarcimento danni. Essa sostiene l’eventuale azione giudiziaria al posto dell’assicurato, che, a
questo scopo, deve delegare ogni potere al rappresentante legale da essa designato.
2Le spese processuali sono sopportate dall’assicurazione, sempre che, aggiunte all’indennità
accordata al danneggiato, non oltrepassino le somme massime previste dalla legge e dal presente
regolamento.
3Quando in seguito ad un sinistro viene sporta denuncia penale contro l’assicurato, l’assicurazione
risponde delle spese legali soltanto nel caso in cui ne assume la difesa.

## Art. 16 Conseguenze delle infrazioni {#art_16}

Ogni infrazione dell’assicurato agli obblighi che gli incombono in caso di sinistro libera
l’assicurazione dal suo obbligo di intervenire.
Capitolo quarto
Disposizioni finali

## Art. 17 Abrogazione e entrata in vigore {#art_17}

1Il regolamento di applicazione della legge concernente l’assicurazione sulla
responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 7 ottobre 1998 è abrogato.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1°
agosto 2016.
Pubblicato nel BU 2016, 341.
