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title: "Legge sulla conservazione del territorio agricolo"
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# Legge sulla conservazione del territorio agricolo

## Art. 1 Principio e scopo {#art_1}

1Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.
2La presente legge definisce le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni atte a favorire la
conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione federale.
Capitolo II
Misure del Cantone
Territorio agricolo cantonale

## Art. 2 a) principio {#art_2}

Il Cantone delimita nel Piano direttore cantonale le superfici per l’avvicendamento
colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all’utilizzazione agricola.

## Art. 3 b) estensione {#art_3}

1Il territorio di cui all’art. 2 è indicato nelle rappresentazioni grafiche del Piano direttore
in scala 1:25 000.
2...1
Capitolo III
Misure dei Comuni

## Art. 4 Zona agricola comunale2 {#art_4}

1I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori
almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel Piano direttore.
2In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei
loro Piani regolatori entro tre anni dall’adozione del Piano direttore.
Art. 5-6 …3
Capitolo IV
Diminuzione del territorio agricolo e compensazione
Diminuzione del territorio agricolo
1 Cpv. abrogato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990,
365.
2 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
3 Art. abrogati dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
910.200
Art. 74 La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo
territoriale (Lst) può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e
previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali, secondo la procedura e le
competenze fissate nell’apposita legislazione.
Compensazione
a) principio
Art. 85 La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Lst deve essere
compensata dall’ente pianificante.

## Art. 9 b) reale {#art_9}

1La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto
della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo
il seguente ordine:
a. con aree di pari estensione e qualità agricola;
b. con altre aree idonee all’agricoltura.
2Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà
essere pari a quello del fondo da compensare.

## Art. 10 c) pecuniaria {#art_10}

1Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà
essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.
2Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un
massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare.
3Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal
tipo di coltura esercitata.6

## Art. 11 d) regresso {#art_11}

8 1All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è
conferito un diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul
proprietario del fondo.
2In quest’ultimo caso il diritto di regresso può essere esercitato solo fino a concorrenza di una
quota della metà del contributo o indennità. A garanzia del pagamento di tale quota, è istituita
un’ipoteca legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.9

## Art. 12 e) legge applicabile {#art_12}

Per la determinazione del valore di reddito agricolo è applicabile la legge federale sul
diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDRF).

## Art. 13 f) competenze {#art_13}

1La forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’Autorità competente per
l’approvazione del piano di utilizzazione, con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste
dalla relativa procedura.11
2I proventi del contributo pecuniario sostitutivo alimentano un fondo cantonale destinato
all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole.
3Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo
del contributo pecuniario sostitutivo e la gestione del fondo cantonale di cui al capoverso 2.
4 Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003,
183.
5 Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedenti modifiche: BU
2002, 210; BU 2003, 183.
6 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.
7 Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210.
8 Norma transitoria:
La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal
Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
9 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.
10 Art. modificato dalla L 2.12.1996; in vigore dal 21.2.1997 - BU 1997, 145.
11 La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal
Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
910.200
Capitolo V
Norme transitorie e finali
Comuni con zone agricole già conformi

## Art. 14 alla legislazione federale {#art_14}

Dall’entrata in vigore della presente legge nei Comuni che già dispongono delle zone
agricole conformi alla legislazione federale sono ammesse modifiche di queste ultime nei limiti
fissati dall’articolo 7 e previa compensazione ai sensi degli articoli da 8 a 13.
Comuni senza zone agricole conformi
alla legislazione federale

## Art. 15 a) principio {#art_15}

1Negli altri Comuni non sono ammesse modifiche pianificatorie che compromettono
l’utilizzazione agricola di fondi situati:
a. nelle zone residue o senza destinazione specifica;
b. nel territorio escluso dalle zone edificabili provvisorie ai sensi del DEPT.
2Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento ambiente allestisce e
pubblica la zona edificabile provvisoria conformemente agli articoli 8, 22 e 23 DEPT nei Comuni
sprovvisti di PR o di una zona edificabile provvisoria pubblicata.

## Art. 16 b) zone di pianificazione {#art_16}

1Ove sia richiesto dalle circostanze il Consiglio di Stato può pubblicare zone di
pianificazione a tutela di quei comparti di territorio che il progetto di Piano direttore include in zona
agricola e per i quali vige attualmente altra regolamentazione pianificatoria.
2Le zone di pianificazione entrano in vigore con la loro pubblicazione e restano valide fino
all’approvazione, da parte del Consiglio di Stato, dell’adeguamento giusta l’articolo 4, comunque
non oltre cinque anni dalla loro pubblicazione.
3Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione il Comune interessato e chiunque
dimostri un interesse degno di protezione può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo; il

## Art. 17 ricorso non ha effetto sospensivo.12 13 {#art_17}

Qualora entro il 31 dicembre 1990 la pianificazione prevista dall’art. 2 non fosse entrata
in vigore, il Consiglio di Stato pubblicherà entro sei mesi le zone di pianificazione previste dall’art.
16.

## Art. 18 {#art_18}

…14

## Art. 19 Entrata in vigore {#art_19}

Questa legge entra in vigore15 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi del Cantone.
N.B. NORMA TRANSITORIA:
BU 1992, 210 (18 maggio 1992)
1Con l’entrata in vigore della presente legge, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non
è ancora stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al Tribunale della pianificazione del
territorio; gli altri ricorsi saranno decisi dal Gran Consiglio.
2Sono inoltre demandati al Tribunale della pianificazione del territorio tutti i ricorsi sulle residenze
secondarie, indipendentemente dallo stadio in cui si trova la procedura.
Pubblicata nel BU 1990, 37.
12 Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 233; precedente modifica: BU
1992, 208.
13 Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge.
14 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2003, 136.
15 Entrata in vigore: 23 febbraio 1990 - BU 1990, 37.
