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# Ordinanza concernente i contributi per l'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione

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Città di Bellinzona
Ordinanza municipale
concernente i
contributi di
allacciamento alla rete
elettrica di
distribuzione
Indice
I Disposizioni generali 2
art. 1 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 2
art. 2 Scopo e campo d'applicazione 2
art. 3 Definizioni 2
II Allacciamento alla rete di distribuzione 3
art. 4 Premessa 3
art. 5 Struttura dei contributi per l’allacciamento alla rete elettrica 3
III Contributi di allacciamento 4
art. 6 Definizione dei costi 4
IV Procedura di allacciamento 6
art. 7 In generale 6
art. 8 L’avviso d’installazione 6
art. 9 Richiesta tecnica d’allacciamento 7
art. 10 Progetto di allacciamento alla rete e preventivo 7
art. 11 Esecuzione dell’allacciamento alla rete elettrica 7
art. 12 Messa in servizio dell’allacciamento 8
V Manutenzione, rinnovo e ripristino guasti 8
art. 13 Manutenzione 8
art. 14 Rinnovo 8
art. 15 Ripristino a seguito di guasti 9
VI Disposizioni particolari per impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili e impianti di stoccaggio 9
art. 16 Costi di allacciamento 9
VII Disposizioni finali 10
art. 17 Abrogazioni 10
art. 18 Entrata in vigore 10
Allegato 1 Tabella completa dei costi 11
Allegato 2 Schema di principio collegamento al livello di rete bassa tensione 12
Allegato 3 proprietà e costi all'interno e all'esterno della zona edificabile 13
I Disposizioni generali
art. 1 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
1L’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è un ente con propria personalità giuridica, autonomo
rispetto all’Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona. Il Comune di Bellinzona la controlla
al 100%.
2AMB, tramite la sua rete, distribuisce elettricità per uso pubblico e privato a Bellinzona e nel resto
del comprensorio definito dall’art. 4 LA-LAEl, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni
del Regolamento comunale per la distribuzione di energia elettrica, alle vigenti prescrizioni
tariffarie e nel rispetto del diritto superiore.
art. 2 Scopo e campo d'applicazione
1La presente Ordinanza Municipale disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e i costi
per l’allacciamento degli impianti alla rete elettrica di distribuzione, come pure i rapporti tra AMB
e i Clienti. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale in materia.
2La presente Ordinanza Municipale si basa sul Regolamento per la distribuzione di energia elettrica
approvato dal Consiglio Comunale di Bellinzona il 16 maggio 2022 e successivi.
art. 3 Definizioni
AES/VSE: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del
settore elettrico
NA-RR: Raccordo alla rete
NA-EEA: Allacciamento alla rete per impianti di produzione di energia sulla rete a bassa
tensione
NNMV: Modello di utilizzo delle reti di distribuzione svizzere
LEne: Legge federale sull’energia (RS 730.0)
OEn: Ordinanza sull’energia (RS 730.01)
LIE: Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole
(RS 734.0)
LAEl: Legge sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.7)
OAEl: Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.71)
OIBT: Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (RS.734.27)
PAE: Prescrizioni Aziende Elettriche (Svizzera italiana)
Apparecchi
calorici: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento termico di
ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui
inserimenti sono effettuati dall’Azienda mediante telecomando. Oltre a questi è
considerato apparecchio calorico anche la termopompa
Azienda: È l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB). L’Azienda ha la funzione di gestore di
rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli
Cliente: colui che richiede un allacciamento e/o utilizza un impianto elettrico. Può essere il
proprietario dello stabile a cui compete la responsabilità della manutenzione
dell’impianto allacciato ai fini della sicurezza. Nel caso di condominio o di stabili
con abitazioni plurifamiliari sono considerati Clienti i proprietari del condominio
(condomini PPP comproprietari), rispettivamente il locatario o il conduttore
(inquilino) della parte locata. Non è Cliente il subconduttore (inquilino
dell’inquilino) della parte locata (case o appartamenti di vacanza)
BT: bassa tensione (400V fase-fase), corrispondente a LR7 (livello di tensione 7)
MT: media tensione (16.8 kV fase-fase), corrispondente a LR5 (livello di tensione 5)
DPS: dispositivo di protezione contro le sovracorrenti. Tale elemento di protezione può
essere costituito dalla valvola (fusibile) oppure da un interruttore automatico
magnetotermico
CCR: Contributo ai Costi di Rete
CAR: Contributo di Allacciamento alla Rete
Impianto
interno: L’impianto interno è privato ed appartiene al proprietario dello stabile.
Conformemente all’Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione, l’impianto
interno ha inizio dai morsetti d’entrata del DPS d’introduzione
PEN: conduttore di terra, di protezione e neutro
II Allacciamento alla rete di distribuzione
art. 4 Premessa
1I contributi di allacciamento si applicano a tutti i clienti che si trovano nel territorio di
distribuzione servito dall’Azienda.
2L‘Azienda esegue l’allacciamento quando tutte le condizioni stabilite sono state rispettate.
3Se l’edificio da allacciare si trova in zona edificabile ma a una distanza troppo grande dal punto di
raccordo alla rete (armadietto, linea aerea, cavo o armadietto di entrata doppio), può essere prevista
la realizzazione di una camera (anche virtuale). La parte di rete costruita fino a questo punto viene
considerata parte della rete dell’Azienda. Il Cliente e tutti i proprietari dei terreni interessati devono
permettere l’iscrizione gratuita nel registro fondiario delle condotte dell’Azienda. L’Azienda sarà
inoltre autorizzata a utilizzare questo tracciato anche per l’allacciamento elettrico e dei dati di altri
utenti.
4Nel caso di aumento di potenza di un allacciamento già conforme allo stato della tecnica (ad
esempio se non è necessario passare da linea aerea a cavo e se i tubi e i conduttori sono ancora
adeguati), l’Azienda riconosce la potenza già concessa. Se invece l’allacciamento non è più
conforme allo stato della tecnica, l’Azienda fatturerà i costi necessari per gli adeguamenti.
5Tutti i costi relativi ad un allacciamento supplementare (realizzazione, gestione, manutenzione,
ammortamenti straordinari) derivanti da una richiesta del beneficiario di un allacciamento alla rete
(ad es. al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento) sono a carico di tale beneficiario.
I costi di costruzione verranno fatturati e regolati contrattualmente.
art. 5 Struttura dei contributi per l’allacciamento alla rete elettrica
1In base al valore richiesto in Ampère del DPS (oppure, in media tensione, alla potenza installata in
kVA), viene richiesto un contributo chiamato Contributo ai Costi di Rete (CCR). Questo contributo
serve a coprire i costi di dimensionamento e di costruzione della rete, direttamente o
indirettamente legati alla richiesta.
2A seconda del tipo di allacciamento e della distanza dal punto di collegamento alla rete di
distribuzione dell’Azienda, viene richiesto un Contributo di Allacciamento alla Rete (CAR). Questo
contributo copre normalmente una parte dei costi per la realizzazione dell’allacciamento alla rete
fino al DPS.
3Eventuali materiali o lavori supplementari necessari per realizzare l’allacciamento saranno
fatturati secondo quanto previsto dall’Ordinanza Municipale sulle tariffe per le prestazioni.
III Contributi di allacciamento
art. 6 Definizione dei costi
1Per l’allacciamento alla rete di distribuzione, o in caso di modifica di un allacciamento esistente,
viene richiesto un contributo di allacciamento. Questo contributo è composto dal Contributo ai
Costi di Rete (CCR) e dal Contributo di Allacciamento alla Rete (CAR).
Il pagamento del contributo di allacciamento non conferisce alcun diritto di proprietà sugli
impianti realizzati. Inoltre, non esiste alcun diritto al rimborso totale o parziale del contributo di
allacciamento né dei costi relativi alle opere di genio civile.
2Il Contributo ai Costi di Rete (CCR) viene arrotondato per eccesso al valore della valvola del DPS
immediatamente superiore alla potenza richiesta. Per il calcolo si considera una tensione trifase di
400 V e un fattore di potenza pari a 1 (ciò significa che 1 kVA = 1 kW).
3Tariffa del CCR al kW è stabilita in funzione della grandezza della valvola del DPS e dall’origine del
collegamento (dalla rete BT, dalla cabina di trasformazione e dalla rete MT).
1 CHF/kW 100 dalla rete con DPS monofase fino a 16A
2 CHF/kW 110 dalla rete con DPS trifase fino a 125A
3 CHF/kW 120 dalla rete con DPS oltre 125A fino a 400A
4 CHF/kW 150 dalla rete con DPS oltre 400A fino a 630A
5 CHF/kW 110 direttamente dalla cabina di trasformazione con DPS oltre 630A
6 CHF/kW 120 rete media tensione con cabina propria
(incluso riduttori MT, escluso quadro misura MT)
(8) oltre i 400A si può scegliere fra fusibili o magnetotermico fornito dal cliente
(nel secondo caso la taratura sarà definita secondo disposizioni tecniche dell’Azienda)
4La tabella dei costi per il CCR in funzione della valvola nel DPS
DPS
d’introduzione
in [A]
Osservazioni Potenza kVA Tariffa al kVA
Contributo ai
Costi di Rete
(CCR)
16 (1) mono 3.69 100 369
25 (2) 17.32 110 1’905
32 22.17 110 2’439
40 27.71 110 3’048
63 43.65 110 4’801
80 55.43 110 6’097
100 69.28 110 7’621
125 86.60 110 9’526
160 (3) 110.85 120 13’302
250 173.21 120 20’785
315 218.24 120 26’189
400 (4) 277.13 120 33’255
630 436.48 150 65’472
800 (5) 554.26 110 60’968
1000 692.82 110 76’210
>1000 da calc. 110 da calc.
rete MT (6) da calc. 120 da calc.
5Il Contributo di Allacciamento alla Rete (CAR) viene calcolato in base alla lunghezza del
collegamento tra il punto di fornitura e il punto di raccordo alla rete, nonché al costo del cavo posato
(sono esclusi i costi per le opere di genio civile e per i tubi di protezione dei cavi).
In funzione della lunghezza del tracciato e del tipo di utilizzo del raccordo alla rete, può variare la
scelta del conduttore. Spetta all’Azienda valutare e scegliere la soluzione tecnicamente ed
economicamente più adeguata.
Sezione tipo del conduttore Costo del cavo posato
in (CHF/m)
3 x 25Al / 16Cu 37
3 x 16Cu / 16Cu 47
3 x 50Al / 25Cu 50
3 x 25CU / 25Cu 59
3 x 95 Al / 50Cu 74
3 x 50Cu / 50Cu 91
3 x 150Al / 95Cu 97
3 x 95Cu / 95Cu 163
3 x 240Al / 150Cu 151
3 x 150Cu / 150Cu 227
3 x 240Cu / 240Cu 355
3 // 1 x 300Al / 70Cu 214
3 // 1 x 240Cu / 80Cu 380
2 // (3 x 150Al / 95Cu 173
2 // (3 x 240Al / 150Cu) 233
2 // (3 x 240Cu / 240Cu) 690
3 // (3 x 240Cu / 240Cu) 985
6Supplementi per il riscaldamento elettrico dei locali valgono le seguenti norme e non fanno parte
dei CCR:
 nessun supplemento per corpi riscaldanti di una potenza complessiva di 3 kW per oggetto
(appartamento, ufficio, ecc.);
 nessun supplemento per impianti a termopompa;
 nessun supplemento per resistenze d’appoggio a impianti ad energia solare;
 nel caso l'installazione di un impianto per il riscaldamento elettrico - a resistenza - comportasse
un aumento del valore dell'allacciamento, l'aumento verrà computato come indicato nel
tariffario.
CHF/kW 100 - supplemento impianti a resistenza: >3 fino a 11kW per oggetto installato
CHF/kW 200 - supplemento impianti a resistenza: maggiore a 11kW per oggetto installato
7Supplementi per la partecipazione dei costi alle sottostrutture già posate da AMB sia sul privato
che sul pubblico e che non fanno parte dei CCR:
CHF/m 50 - partecipazione costo sottostrutture (terreno senza pavimentazione)
CHF/m 100 - partecipazione costo sottostrutture (terreno con pavimentazione)
-50% - per l’uso delle sottostrutture già occupate dell’Azienda
8Costo degli accessori
DPS
d’introduzione
in [A]
Osservazioni Potenza kVA
Costo accessori
con valvola
introduzione (8)
16 (1) mono 3.69 250
25 (2) 17.32 400
32 22.17 400
40 27.71 400
63 43.65 400
80 55.43 400
100 69.28 400
125 86.60 400
160 (3) 110.85 1’200
250 173.21 1’200
315 218.24 2’000
400 (4) 277.13 2’000
630 436.48 2’000
800 (5) 554.26 2’000
1000 692.82 2’000
>1000 da calc. 2’000
rete MT (6) da calc. 30’000
IV Procedura di allacciamento
art. 7 In generale
1Per garantire una procedura di allacciamento rapida e senza problemi, tutte le parti coinvolte
devono rispettare le disposizioni indicate nei punti seguenti. La procedura si applica sia ai nuovi
allacciamenti, sia alle modifiche o ai potenziamenti di allacciamenti esistenti, nonché agli
allacciamenti provvisori, alle manifestazioni temporanee e ai casi di installazione di apparecchi
suscettibili di causare perturbazioni alla rete.
2Le richieste devono essere inoltrate tramite il portale ElektroForm. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito internet dell’Azienda (www.amb.ch). Il formulario RTA può essere compilato da
chiunque, mentre per l’A.I., l’O.A. e altri formulari è necessario essere un installatore elettricista
autorizzato.
Le richieste inviate tramite altri canali verranno restituite al mittente senza essere prese in
considerazione.
3Alla ricezione di richieste tramite il portale ElektroForm, l’Azienda avvia un processo di lavoro
interno per ogni dossier ricevuto.
art. 8 L’avviso d’installazione
1L’avviso d’installazione (A.I.) deve essere compilato in modo completo e chiaro in tutte le sue parti.
Devono sempre essere indicati chiaramente i dati relativi all’ubicazione dell’impianto, una
planimetria con l’oggetto da alimentare, il punto di introduzione desiderato e la persona o l’ente a
cui deve essere inviata l’eventuale fattura.
2Richieste con errori o con dati incoerenti, che non permettono una valutazione chiara e univoca
della pratica, saranno respinte e la procedura dovrà essere avviata nuovamente.
3Per gli impianti complessi è obbligatorio allegare uno schema elettrico. Questo vale anche per
impianti dotati di IPE, batterie di accumulo o apparecchi di ricarica per veicoli elettrici.
4Per lo smantellamento della linea di collegamento alla rete elettrica, del DPS e degli apparecchi di
misura, è necessario inoltrare un A.I..
art. 9 Richiesta tecnica d’allacciamento
1L’installazione di impianti o apparecchi che possono causare disturbi alla rete, come armoniche,
forti oscillazioni di tensione (ad esempio saldatrici, motori, convertitori statici, inverter, ecc.)
oppure apparecchi che possono assorbire eccessivamente il segnale di telecomando dell’Azienda,
è soggetta a una Richiesta Tecnica di Allacciamento (RTA). A tal fine, l’installatore elettricista
autorizzato deve compilare gli appositi formulari necessari alla valutazione delle possibili
perturbazioni.
2La Richiesta Tecnica di Allacciamento deve essere compilata in modo completo e chiaro in tutte le
sue parti. Devono sempre essere indicati chiaramente i dati relativi all’ubicazione dell’impianto,
una planimetria con l’oggetto da alimentare, il punto di introduzione desiderato, gli schemi di
principio e le schede tecniche.
art. 10 Progetto di allacciamento alla rete e preventivo
1Qualora dalle richieste pervenute risulta necessario un nuovo allacciamento alla rete o un
potenziamento dello stesso, l’Azienda contatterà l’installatore elettricista autorizzato per un
sopralluogo.
2L’Azienda decide le modalità di esecuzione dell’allacciamento, il tracciato e la sezione dei tubi.
Stabilisce inoltre il punto di introduzione (allacciamento) e la posizione delle valvole principali,
degli apparecchi di misura e dei dispositivi di comando. L’Azienda definisce anche il punto di
raccordo alla rete e la sezione dei cavi dell’allacciamento.
3Nella definizione del progetto di allacciamento, l’Azienda tiene conto, per quanto possibile, delle
richieste del richiedente, in particolare per quanto riguarda il punto di introduzione e la posizione
del DPS, degli apparecchi di misura dell’energia e dei dispositivi di comando.
4I Qualora il proprietario esprimesse esigenze particolari per l'esecuzione dell'allacciamento, i costi
supplementari che ne derivano saranno a suo carico.
5Sulla base dei dati di progetto, dell’avviso d’impianto e del tariffario allegato, l’Azienda stabilisce i
costi del Contributo ai Costi di Rete (CCR) e del Contributo di Allacciamento alla Rete (CAR) tramite
un preventivo, che verrà inviato al Cliente. Il preventivo dovrà essere restituito controfirmato;
successivamente verrà emessa la fattura relativa al pagamento del preventivo di allacciamento.
6La validità del preventivo di allacciamento è di sei mesi, fa stato la data sul preventivo.
7L'Azienda può, per giustificati motivi (imprevisti, informazioni mancanti nella fase di progetto,
forti variazioni di prezzo, ecc.), modificare il progetto di allacciamento anche dopo l’inoltro del
preventivo.
art. 11 Esecuzione dell’allacciamento alla rete elettrica
1La pianificazione dei lavori per l’esecuzione dell’allacciamento viene avviata solo dopo la ricezione
del pagamento del preventivo.
2I termini di esecuzione vengono concordati di volta in volta tra le parti e possono variare in
funzione del carico di lavoro e della complessità dell’allacciamento. In linea di principio si
applicano le tempistiche indicate all’articolo 6.13 del Regolamento per la distribuzione di energia
elettrica.
3Eventuali richieste di esecuzione con termini inferiori a quelli minimi previsti possono comportare
l’applicazione di un supplemento di prestazione, a condizione che l’Azienda disponga delle risorse
operative necessarie. L’importo del supplemento varia da un minimo di CHF 500 a un massimo di
CHF 5’000.-.
4L’esecuzione degli scavi e la posa dei tubi sul fondo privato sono di competenza del Cliente, che li
realizza a proprie spese, nel rispetto delle indicazioni dell’Azienda e conformemente alle PAE. Il
Cliente deve informare l’Azienda con adeguato anticipo per consentire il controllo e il rilievo del
tracciato dei tubi, dal confine della proprietà fino al DPS.
In assenza di tali verifiche, l’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni alle
infrastrutture o per difficoltà nella posa del cavo di allacciamento.
Se, al momento della posa del cavo di allacciamento, vengono riscontrati difetti nella posa dei tubi
tali da impedirne o rendere difficoltosa l’installazione, i costi di ripristino e gli eventuali costi
supplementari saranno interamente a carico del Cliente.
5L’introduzione del cavo nell’edificio deve essere eseguita a regola d’arte. Se concordato con
l’Azienda, il tubo e il cavo possono essere introdotti direttamente all’interno dell’edificio. In questo
caso il Cliente deve garantire la tenuta stagna contro acqua e gas, sigillando correttamente la parete
dell’edificio con il tubo e il tubo con il cavo di allacciamento mediante tubi di protezione
impermeabili, senza utilizzare tubi flessibili o corrugati. In questi casi si raccomanda la
realizzazione di un pozzetto di drenaggio davanti all’edificio, utile anche per il passaggio del cavo.
Un’esecuzione non conforme comporterà costi supplementari a carico del Cliente. L’Azienda non
si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da infiltrazioni di acqua o gas.
art. 12 Messa in servizio dell’allacciamento
1Prima della messa in servizio dell’impianto, l’installatore elettricista deve sempre inoltrare l’OA
tramite il portale per ogni avviso d’installazione, anche quando non sono necessari nuovi
apparecchi di misura. Il termine minimo è di 1 settimana lavorativa dalla ricezione del’OA e del RaSi
(fa stato l’ultimo documento ricevuto).
2Prima della messa in servizio dell’impianto, l’installatore elettricista deve eseguire i controlli RaSi
e trasmettere all’Azienda i relativi protocolli tramite il portale affinché questa possa procedere con
la posa del contatore. Il termine minimo è di 1 settimana lavorativa dalla ricezione del’OA e del RaSi
(fa stato l’ultimo documento ricevuto).
3Alla posa del contatore l’impianto può restare attivo e fornire elettricità solo se tutte le seguenti
condizioni sono garantite:
 Vi sia un abbinamento chiaro (ad esempio numero appartamento) e univoco tra DPS
d’abbonato, tavola contatore e impianto a valle;
 Vi sia una numerazione coerente e condivisa con proprietà, amministrazione e inquilino;
 Il contatore disponga già un contratto di fornitura elettrica valido (fanno eccezione i conteggi
relativi ai servizi comuni qualora esplicitamente indicati nell’OA con l’intestazione del
proprietario/partner commerciale).
V Manutenzione, rinnovo e ripristino guasti
art. 13 Manutenzione
1L’utente e l’Azienda gestiscono, mantengono e assicurano gli impianti di propria proprietà,
sostenendone i relativi costi. I costi per potenziamenti, spostamenti, smantellamenti o altre
modifiche sono a carico di chi li ha richiesti o causati.
2La responsabilità di garantire la tenuta stagna delle tubazioni nel punto di ingresso dell’edificio
contro infiltrazioni di acqua o gas è a carico del Cliente. L’impermeabilità deve essere garantita sia
rispetto alla parete dell’edificio sia rispetto al cavo di allacciamento.
art. 14 Rinnovo
1Rinnovo degli allacciamenti all'interno della zona edificabile.
Il rinnovo degli allacciamenti viene eseguito dall’Azienda per motivi di efficienza o vetustà.
I costi dell’impianto sostitutivo dal punto di raccordo alla rete fino al confine della particella e le
relative opere edili fino a tale punto sono a carico dell’Azienda. I costi rimanenti sono a carico del
Cliente.
2Rinnovo degli allacciamenti fuori dalla zona edificabile.
Gli allacciamenti sostitutivi necessari per motivi di manutenzione della rete o vetustà vengono
realizzati previo accordo con l’utente. Tutti i costi relativi alla parte di allacciamento alla rete sono
a carico del Cliente.
3L'utente viene informato anticipatamente sulla necessità e sui costi del rinnovo.
4Se non è possibile proseguire l'esercizio dell'allacciamento esistente, l'utente può scegliere tra il
rinnovo o lo smantellamento.
5In caso di ricostruzione di un edificio o di rimessa in servizio di un allacciamento, il contributo
unico versato come CCR viene considerato valido se l’allacciamento o la rimessa in servizio
avvengono entro 4 anni e dallo stesso punto di raccordo alla rete (oppure dallo stesso cavo di rete in
caso di lieve spostamento del punto di fornitura).
art. 15 Ripristino a seguito di guasti
1L’Azienda sostiene i costi di ripristino se il danno si verifica tra il punto di raccordo alla rete e il
confine della particella.
2L'Azienda sostiene i costi del cavo elettrico se il danno si verifica sulla particella privata, il lavoro
sui cavi elettrici è di esclusiva gestione dell’Azienda o di uno dei suoi mandatari.
3L'utente è responsabile e sostiene i costi per le opere edili dal confine della sua particella fino al
punto di fornitura.
4Per motivi di efficienza o vetustà dell’allacciamento elettrico, l’Azienda si riserva la facoltà di
sostituire integralmente il cavo elettrico, in questo caso l’utente si assume gli eventuali costi per le
opere edili dal confine della sua particella fino al punto di fornitura.
5Ogni parte esercita autonomamente il diritto di regresso verso terzi che abbiano causato il guasto.
6Eventuali spese straordinarie per posa difficoltosa all'interno della particella o dell'edificio
possono essere addebitate al Cliente.
VI Disposizioni particolari per impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili e impianti di stoccaggio
art. 16 Costi di allacciamento
1Se a un allacciamento sono collegati sia impianti di produzione che consumatori finali, verrà
riscosso un Contributo ai Costi di Rete (CCR) per la potenza prelevata concordata, ma non per la
potenza immessa.
2Qualora la potenza prelevata dovesse superare il valore concordato l’Azienda ha il diritto di
fatturare al Cliente la differenza del Contributo ai Costi di Rete (CCR) arrotondando alla valvola del
DPS superiore.
3Eventuali remunerazioni per il potenziamento delle linee di collegamento (dal punto di raccordo
della rete al punto di fornitura) verranno versati al richiedente non appena l’Azienda lo riceve dalla
Società nazionale di trasporto.
4Se il collegamento o l'esercizio di un impianto di produzione e/o accumulo alle reti di distribuzione
comporta costi aggiuntivi sproporzionati, questi devono essere sostenuti in modo adeguato dal
produttore.
VII Disposizioni finali
art. 17 Abrogazioni
La presente ordinanza abroga l’Ordinanza municipale concernente i contributi per l’allacciamento
alla rete elettrica di distribuzione delle Aziende municipalizzate di Bellinzona (AMB) del 1. aprile
2015 dell’ex comune di Bellinzona e ogni altra disposizione incompatibile o contraria.
art. 18 Entrata in vigore
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
Adottata con risoluzione municipale no. 6178 del 6 maggio 2026
In pubblicazione all’albo comunale dall’8 maggio 2026 all’8 giugno 2026
Allegati:
1. tabella completa dei costi
2. schema di principio collegamento al livello di rete bassa tensione
3. proprietà e costi all'interno e all'esterno della zona edificabile
Allegato 1: Tabella completa dei costi (art. 6)
DPS d'introduzione
in [A]
Osservazioni
Potenza KVA
Tariffa al kVA
Contributo ai Costi
di Rete (CCR)
Costo accessori con
valvola introduzione (8)
Sezione tipo del
conduttore
Costo del cavo posato
in [CHF/m]
Costo allacciamento
per 40m cavo
(senza genio civile)
16 (1) mono 3.69 100 369 250 3x25Al / 16Cu 37 2'094
25 (2) 17.32 110 1'905 400 3x25Al / 16Cu 37 3'780
32 22.17 110 2'439 400 3x25Al / 16Cu 37 4'314
40 27.71 110 3'048 400 3x25Al / 16Cu 37 4'923
63 43.65 110 4'801 400 3x25Al / 16Cu 37 6'676
80 55.43 110 6'097 400 3x50Al / 25Cu 50 8'479
100 69.28 110 7'621 400 3x50Al / 25Cu 50 10'003
125 86.60 110 9'526 400 3x95Al / 50Cu 74 12'904
160 (3) 110.85 120 13'302 1'200 3x95Al / 50Cu 74 17'480
250 173.21 120 20'785 1'200 3x150Al / 95Cu 97 25'853
315 218.24 120 26'189 2'000 3x240Al / 150Cu 151 34'239
400 (4) 277.13 120 33'255 2'000 2 // (3x150Al / 95Cu) 173 42'191
630 436.48 150 65'472 2'000 2 // (3x240Al / 150Cu) 233 76'772
800 (5) 554.26 110 60'968 2'000 2 // (3x240Cu / 240Cu) 690 90'558
1000 692.82 110 76'210 2'000 3 // (3x240Cu / 240Cu) 985 117'595
> 1000 da calc. 110 da calc. 2'000 da definire da def. da calc.
rete MT (6) da calc. 120 da calc. 30'000 da definire da def. da calc.
Allegato 2: Schema di principio collegamento al livello di rete bassa tensione (art. 6, 14, 15 e 16)
Fonte: VSE
Allegato 3: proprietà e costi all'interno e all'esterno della zona edificabile (art. 11)
Fonte: VSE
