---
title: "Regolamento sui medici delegati"
id: 11f3a810-8d0d-460d-b8d0-889a136a304e
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "813.350"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/292
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/11f3a810-8d0d-460d-b8d0-889a136a304e
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/22402/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 153990a17e132211cdb0c146d1fbc6dff22692dceac2c2d71565c76026208bce
provisions: 17
---

# Regolamento sui medici delegati

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione e la
retribuzione dei medici delegati.
2Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’Autorità competente per l’applicazione di questo
regolamento.1

## Art. 2 Circondari sanitari {#art_2}

1Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sanitari, definiti dal Dipartimento.
2Per ogni circondario è designato un medico delegato.
3Ogni medico delegato designa tra i medici delegati un suo supplente e concorda con questi le
assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale.

## Art. 3 Medici delegati {#art_3}

1Possono essere designati medici delegati tutti i medici autorizzati all’esercizio della
professione nel Cantone, che dispongono di una formazione adeguata ai compiti previsti dal
regolamento.
2Il Dipartimento, previo pubblico concorso, designa i medici delegati entro l’anno successivo alle
elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato ha di regola una durata
di quattro anni.

## Art. 4 Compiti dei medici delegati {#art_4}

1Il medico delegato svolge le funzioni previste dalla legge, da questo regolamento e
quelli che gli sono attribuiti dal Medico cantonale e/o dalle competenti autorità comunali del
circondario.
2Spetta in particolare al medico delegato:
a) l’esecuzione e lo sviluppo dei provvedimenti di medicina preventiva richiesti dalle circostanze
e d’intesa con il Medico cantonale, a favore di tutta la popolazione residente nel circondario;
b) l’attuazione dei provvedimenti idonei a combattere le malattie trasmissibili previsti dalla
legislazione federale e la vigilanza sulla loro corretta esecuzione;
c) l’esecuzione di compiti di medicina fiduciaria, attribuiti dal Medico cantonale;
d) l’esecuzione dei compiti di medicina legale, forense e ufficiale, ordinati dall’Autorità giudiziaria
e dal Medico cantonale, o richiesti dall’Autorità di polizia. Per l’esecuzione delle ispezioni su
cadaveri può valersi della collaborazione dell’Istituto cantonale di patologia;
e) la collaborazione con le competenti Autorità cantonali e comunali nella realizzazione di
iniziative d’informazione della popolazione, di educazione alla salute e di prevenzione delle
malattie e dei comportamenti nocivi di incidenza sociale.
3Il medico delegato ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene
necessari per evitare o limitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione nel suo
circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.
4Il medico delegato s’impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti
elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale.

## Art. 5 Collegio dei medici delegati {#art_5}

1I medici delegati sono diretti e coordinati dal Medico cantonale.
2I medici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto.
1 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
813.350

## Art. 6 Presidente del collegio {#art_6}

1Il Presidente del Collegio riceve le segnalazioni e le proposte dei medici delegati e
collabora con il Medico cantonale e con il Dipartimento. Organizza le attività dei medici delegati, li
riunisce almeno una volta all’anno per giornate di studio e di aggiornamento e stende un
programma e un rapporto d’attività.
2È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento.
Indennità

## Art. 7 a) principio {#art_7}

1I medici delegati, per l’esecuzione dei compiti loro attribuiti dalla vigente legislazione
sanitaria e per ogni altro mandato loro conferito, percepiscono dallo Stato e dai privati le indennità
fissate in questo regolamento. Lo Stato riconosce un’indennità di base e un compenso per ogni
prestazione particolare.
2Le indennità previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12 sono aumentate del 10% quando l’indice svizzero
dei prezzi al consumo (1982=100) registra, rispetto al valore base di computo (dicembre 1997), un
aumento del 10%. L’adeguamento avviene il 1° gennaio dell’anno successivo a quello
dell’aumento (10%).

## Art. 8 b) indennità di base {#art_8}

1L’indennità di base è di fr. 2000.-- annui.
2Essa rappresenta il corrispettivo per le piccole attività amministrative del medico delegato per la
sua collaborazione con l’autorità sanitaria e per le mansioni di carattere generico, che non
possono essere quantificate in modo specifico.
3L’indennità di base può essere aumentata in base ad accordi particolari per situazioni
straordinarie.

## Art. 9 c) tariffa per prestazioni particolari {#art_9}

I compensi per le singole prestazioni particolari a carico del Dipartimento sono calcolati
in base alla seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario OMCT-FTAM):
voce Frs
001 visita agli apprendisti 40
002 visite ai dipendenti dello Stato richieste dal
Medico cantonale
003 visite e sopralluoghi richiesti dall’Ufficio di sanità
per edifici di uso pubblico e collettivo, in quanto
non siano da retribuirsi dai privati
120/ora
+trasferta
004 attività richieste dal Medico cantonale per misure
volte a limitare la propagazione di malattie e a
mantenere/promuovere la salute dei cittadini, in
quanto non siano da retribuirsi dai privati
120/ora
+trasferta

## Art. 10 d) tariffa applicabile {#art_10}

Per prestazioni date prevalentemente a favore dei privati, i medici delegati possono
esigere compensi calcolati secondo la seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario (OMCT-
FTAM):
voce Frs
005 visite prescritte da specifiche disposizioni o
richieste dall’Autorità cantonale al personale di
prestini, pasticcerie, alberghi, esercizi pubblici con
il rilascio del certificato
+esami
speciali
006 visite d’idoneità psicofisica per gli operatori
sanitari oltre il settantesimo anno d’età
007 visite ordinate dalla Sezione della circolazione per
la stesura di certificati ufficiali
008 visita di controllo per la dichiarazione di
abitabilità/inabitabilità di case o locali
60/200
+trasferta
009 presenza all’esumazione di una salma 80
+trasferta
010 sopralluoghi richiesti da privati o eseguiti nel loro
interesse
60-150
+trasferta
813.350

## Art. 11 e) tariffa per prestazioni medico-legali e di polizia {#art_11}

Per prestazioni medico-legali ordinate dall’Autorità giudiziaria, dal Medico cantonale,
dalle Autorità di polizia e sanitarie o richieste da privati possono essere fatturati compensi calcolati
secondo la seguente tariffa:
voce Frs
011 consultazione semplice su fatti esposti al medico
dall’Autorità giudiziaria per trarne giudizio di
comportamento
30-60
012 visita semplice comandata d’ufficio su persona
vivente, con breve rapporto
60-150
013 perizia medica con rapporto, su persona vivente,
intesa a constatare e riferire su determinati fatti e
stabilire la causa e la natura (primo esame fisico,
primo esame psichico, ogni ulteriore esame,
esami di laboratorio, esami speciali)
secondo
tariffa
OCMT-
FTAM
014 perizie desunte dagli atti:
a) consultazione, coordinazione degli atti: per ogni
gruppo di 10 pagine di protocollo o loro frazione
superiore alle metà (le frazioni inferiori alle 5
pagine non vengono computate):
b) eventuali convocazioni di testi o imputati per
ulteriori chiarimenti, per persona:
c) eventuali visite integrative:
d) elaborazione critica e stesura della perizia:
65-150
015 Esame semplice di cadavere per constatazione di
legge, con eventuale piccolo rapporto:
a) entro il raggio di 2 km:
b) di notte:
016 prelievo per alcoolemìa su persona vivente
(+28 franchi di trasferta se richiesto unicamente
questo atto)
017 prelievo per alcoolemìa su cadavere 160
018 comparizione del medico quale perito davanti a
qualsiasi funzionario o Autorità giudiziaria
110-300
esami di laboratorio ed esami speciali (da
aggiungersi alle visite e alle perizie) secondo
tariffa cantonale per le casse malati
indennità chilometriche oltre il raggio di 2 km
secondo
tariffa
OMCT-

## Art. 12 FTAM {#art_12}

1Per il servizio nelle carceri pretoriali, nelle celle di polizia o per casi che richiedono un
intervento di polizia, il Medico cantonale, d’intesa con il Dipartimento delle istituzioni, può istituire
localmente Servizi di picchetto medico notturno e/o festivo.
2La retribuzione a carico del Dipartimento delle istituzioni è di:
voce Frs
021 picchetto notturno nei giorni feriali 80
022 picchetto festivo (con due notti) oppure normale
picchetto di sabato e domenica
3Turni e recapiti sono comunicati ai posti di polizia e agli organi di esecuzione della pena
interessati; eventuali costi per il collegamento (apparecchi di ricerca persona) sono assunti dallo
Stato.

## Art. 13 f) tariffe speciali {#art_13}

Tariffe per l’esecuzione di compiti speciali organizzativi, promozionali ed informativi,
connessi con provvedimenti di prevenzione generale e di promozione della salute, possono essere
aggiunte dal Dipartimento.
Pagamento delle prestazioni
813.350

## Art. 14 {#art_14}

Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici delegati sono computati per anno
civile sulla base dei dati desunti dalla distinta delle prestazioni che i medici stessi inoltrano
all’Ufficio di sanità del Dipartimento, alla fine dell’anno.

## Art. 15 Controllo {#art_15}

1L’Ufficio di sanità esercita il controllo sull’esatta applicazione della tariffa e decide sulle
contestazioni.
2Contro le decisioni dell’Ufficio di sanità è dato reclamo.
3Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.

## Art. 16 Norma transitoria {#art_16}

I mandati dei medici delegati in carica fino al 31 luglio 1998 continuano alle condizioni
previste da questo regolamento salvo l’espressa rinuncia degli interessati, da comunicare in forma
scritta al Dipartimento entro il 15 ottobre 1998.

## Art. 17 Norma finale {#art_17}

1È abrogato il regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicato nel BU 1998, 301.
2 Entrata in vigore: 2 ottobre 1998 - BU 1998, 301.
