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title: "Legge delle biblioteche"
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provisions: 24
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# Legge delle biblioteche

## Art. 1 Politica bibliotecaria {#art_1}

Il Cantone favorisce l’accesso agli strumenti per lo studio e la ricerca e promuove la
pubblica lettura attraverso istituti e servizi coordinati nel Sistema bibliotecario ticinese (SBT).

## Art. 2 Scopi e compiti {#art_2}

1Scopi della politica bibliotecaria del Cantone sono:
a) contribuire alla formazione culturale dei cittadini a tutti i livelli, anche nell’ottica di educazione
permanente;
b) rafforzare l’identità culturale del paese, anche attraverso la salvaguardia della sua memoria
storica e la conservazione di documenti e beni culturali;
c) fornire strumenti, agevolazioni e stimoli alla produzione culturale.
2Compiti specifici della politica bibliotecaria del Cantone sono:
a) conservare, valorizzare, accrescere e rendere accessibile al pubblico il patrimonio librario e
documentario del paese;
b) promuovere la circolazione di detto patrimonio nel sistema bibliotecario svizzero;
c) favorire, attraverso adeguati mezzi tecnici, la partecipazione e l’accesso a sistemi informativi
e a banche di dati, cantonali, nazionali e internazionali;
d) sviluppare programmi di attività culturali;
e) curare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche.
Definizione
Art. 2a1 1La biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i
necessari servizi al pubblico al quale è destinata, secondo la tipologia prevista dall’art. 3.
2La biblioteca conserva, accresce e aggiorna il proprio patrimonio librario e documentario
attraverso acquisti, trasferimenti e donazioni.
TITOLO II
Tipologia delle biblioteche del Cantone

## Art. 3 Tipologia {#art_3}

Le biblioteche istituite e gestite dal Cantone rientrano nella seguente tipologia:
a) Biblioteca pubblica;
b) Biblioteca specializzata;
c) Biblioteca di conservazione;
d) Biblioteca scolastica.

## Art. 4 Biblioteca pubblica {#art_4}

1La Biblioteca pubblica è un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari
e documentari, ordinati per rispondere a esigenze di cultura generale, di informazione e di
intrattenimento.
2Le Biblioteche pubbliche istituite dal Cantone sono le Biblioteche cantonali di Bellinzona, di
Locarno, di Lugano e di Mendrisio.
1 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
441.100
3Le specializzazioni funzionali dei singoli istituti sono definite nel Regolamento di applicazione
della presente legge. La Biblioteca cantonale di Lugano ha la specifica funzione di immettere la
cultura italiana nel sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità.
4Per il coordinamento dell’attività delle biblioteche pubbliche cantonali, è costituito il Collegio dei
direttori. Il Regolamento definisce i compiti del Collegio e le modalità del suo funzionamento.2
5I servizi generali agli utenti delle biblioteche pubbliche sono gratuiti. Il Regolamento di
applicazione e i regolamenti interni dei singoli istituti definiscono le particolari prestazioni per le
quali è richiesto un contributo finanziario.3

## Art. 5 Biblioteca specializzata {#art_5}

1La Biblioteca specializzata è un fondo librario e documentario o un corpo di fondi
librari e documentari finalizzati a particolari bisogni della ricerca scientifica in determinati settori.
2La Biblioteca specializzata può essere istituita oppure annessa a un ufficio pubblico.

## Art. 6 Biblioteca di conservazione {#art_6}

La Biblioteca di conservazione è un servizio che raccoglie quella parte del patrimonio
librario e documentario che le altre biblioteche del SBT vi destinano per motivi di conservazione o
di razionalizzazione dei rispettivi fondi e servizi.

## Art. 7 Biblioteca scolastica {#art_7}

1La Biblioteca scolastica è il fondo librario e documentario annesso a una scuola per
esigenze precipuamente didattiche.
2Le leggi scolastiche contemplano l’istituzione e l’ordinamento delle biblioteche nelle scuole dei
diversi ordini e gradi.
TITOLO III

## Art. 8 Organizzazione delle biblioteche del Cantone4 {#art_8}

…5

## Art. 9 Servizi bibliotecari {#art_9}

Nell’ambito delle competenze e delle funzioni indicate nella tipologia di cui al titolo
secondo, la biblioteca assicura i seguenti servizi:
a) consultazione e prestito dei materiali raccolti nei propri fondi librari e documentari;
b) consulenza nella ricerca bibliografica;
c) accesso a sistemi informativi e a banche di dati;
d) prestito interbibliotecario ai diversi livelli: cantonale, nazionale e internazionale.

## Art. 10 Attività culturali {#art_10}

Tenuto conto delle funzioni indicate nella tipologia, la biblioteca può organizzare e
concorrere, in collaborazione con altri enti o associazioni, all’organizzazione di attività di
promozione e di animazione culturale.

## Art. 11 Organizzazione {#art_11}

1Per la realizzazione dei suoi compiti, ogni biblioteca è dotata di una struttura
organizzativa adeguata in personale, normativa e strumenti.
2Il Dipartimento competente può istituire Commissioni esterne di consulenza delle direzioni.7
3Il Consiglio di Stato disciplina il funzionamento delle singole biblioteche mediante Regolamento.

## Art. 12 Direzione {#art_12}

La conduzione di una o più biblioteche pubbliche è affidata ad un direttore.
2 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
3 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
4 Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
5 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
6 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
7 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
8 Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 22.11.2005 - BU 2005, 393.
441.100

## Art. 13 Fondi speciali {#art_13}

Il Consiglio di Stato, sentito il parere del Collegio dei direttori, può istituire presso le
biblioteche fondi speciali, ossia raccolte di libri e documenti che costituiscono corpi unici e rilevanti
per la ricerca scientifica.

## Art. 14 Donazioni {#art_14}

Il Consiglio di Stato decide se accettare una donazione di fondi librari e documentari e
ne stabilisce la destinazione.

## Art. 15 Scarto {#art_15}

Il direttore della biblioteca provvede all’adozione di provvedimenti motivati di sfoltimento
del fondo librario e documentario.
TITOLO IV
Il Sistema bibliotecario ticinese

## Art. 16 Sistema bibliotecario ticinese {#art_16}

1Il SBT è costituito:
a) delle biblioteche gestite e coordinate dal Cantone;
b) di altre biblioteche ivi ammesse.
2Le biblioteche che fanno parte del SBT mantengono le loro prerogative istituzionali e di gestione.

## Art. 17 Ammissione {#art_17}

Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di ammissione presentata da biblioteche o
centri di documentazione appartenenti ad enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che mettono
a disposizione il loro patrimonio librario e documentario. La relativa convenzione definisce
prestazioni e oneri reciproci.

## Art. 18 Scopi e funzioni {#art_18}

Il SBT ha lo scopo di assicurare:
a) il coordinamento dei programmi di acquisizione e dei servizi tecnici e di gestione degli istituti;
b) le esigenze di razionalizzazione dei servizi bibliotecari, del loro potenziamento e
aggiornamento e della loro diffusione sul territorio;
c) la partecipazione degli istituti cantonali ai collegamenti nazionali e internazionali dei sistemi
informativi.

## Art. 19 Automazione e rapporti con altri sistemi bibliotecari {#art_19}

L’automazione del SBT è realizzata nell’ambito di una o più reti bibliotecarie
informatizzate nazionali, alla cui gestione e sviluppo il SBT partecipa.

## Art. 20 Direzione {#art_20}

1La direzione del SBT è affidata al Collegio dei direttori di cui all’art. 4 cpv. 4.
2La direzione adempie i seguenti compiti:
a) gestire il sistema di automazione e la partecipazione ai sistemi informativi delle biblioteche del
SBT;
b) curare il catalogo automatizzato della Documentazione regionale ticinese;10
c) sovrintendere alla formazione e all’aggiornamento professionali del personale bibliotecario;
d) esprimere un preavviso sulle donazioni, sull’istituzione di fondi speciali e sulle richieste di
adesione al SBT.

## Art. 21 Conferenza dei rappresentanti {#art_21}

1I rappresentanti delle biblioteche che compongono il SBT costituiscono la Conferenza
dei rappresentanti.
2Il regolamento definisce composizione, compiti e modalità di funzionamento.11
9 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
10 Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
11 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
441.100
TITOLO V
Disposizioni abrogative e finali

## Art. 22 Disposizioni abrogative {#art_22}

Con l’entrata in vigore della presente legge vengono abrogati i seguenti decreti:
- decreto legislativo concernente l’organizzazione della biblioteca cantonale di Lugano, del 10
luglio 1944;
- decreto legislativo concernente l’istituzione delle biblioteche regionali di Bellinzona e di
Locarno, del 10 marzo 1987.

## Art. 23 Regolamento di applicazione {#art_23}

Il Consiglio di Stato emana il Regolamento di applicazione.

## Art. 24 Entrata in vigore {#art_24}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.12
Pubblicata nel BU 1991, 143.
12 Entrata in vigore: 3 maggio 1991 - BU 1991, 143.
