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title: "Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente"
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# Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente

## Art. 1 Scopo e campo di applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla
protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale concernente
l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA), nella misura in cui essa compete ad
autorità o altri enti nel Cantone.

## Art. 2 Scopo e contenuto dell’EIA {#art_2}

1Il contenuto e lo scopo dell’esame dell’impatto sull’ambiente (in seguito: EIA) sono
stabiliti dall’art. 3 OEIA.
2Il contenuto dei rapporti concernenti l’impatto degli impianti sull’ambiente (in seguito: RIA) è stabilito
dagli art. 9 e 10 OEIA. I RIA devono inoltre indicare le persone che hanno partecipato alla loro
elaborazione e i settori da essi trattati.
Capitolo secondo
Autorità competenti

## Art. 3 Dipartimento {#art_3}

Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) vigila alla corretta applicazione
delle norme dell’OEIA e del presente regolamento e coordina in particolare i rapporti con l’Autorità
federale. In quest’ultimo ambito rilascia segnatamente il parere sui progetti esaminati da un’Autorità
federale (art. 12 cpv. 2 OEIA).

## Art. 4 SPAAS {#art_4}

1La Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito: SPAAS) è il servizio cantonale
della protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 OEIA.
2La SPAAS svolge i compiti affidati dall’OEIA al servizio cantonale e coordina l’intera procedura di
valutazione dei RIA. In particolare:
a) adotta, se necessario, e aggiorna le direttive di cui all’art. 10 cpv. 2 OEIA;
b) dirige l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) e comunica all’autorità decisionale se questa può
valere come rapporto (art. 8a OEIA);1
c) coordina i lavori preliminari (art. 14 OEIA) e conduce la procedura di valutazione dei RIA. In
questo ambito segnatamente:
1 Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
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- coordina i rapporti con le unità amministrative specialistiche competenti per la valutazione
dei singoli effetti analizzati nell’EIA (art. 17 lett. f OEIA);
- richiede i pareri delle autorità competenti a rilasciare altre autorizzazioni (art. 21 OEIA) o
sussidi (art. 22 OEIA) (art. 17 lett. b OEIA);
- dirime con tali autorità e unità eventuali divergenze di carattere tecnico;
- propone se del caso all’autorità decisionale i chiarimenti o le perizie supplementari da
richiedere al richiedente (art. 13 cpv. 2 OEIA);
d) procede alla valutazione complessiva dei RIA e comunica all’autorità decisionale, unitamente
ai preavvisi raccolti, le proprie conclusioni, proponendo se del caso oneri e condizioni (art. 13
cpv. 3 OEIA);
e) coadiuva il Dipartimento nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; in tale ambito provvede
segnatamente, in conformità ai disposti delle lettere che precedono, all’elaborazione dei
progetti dei pareri di cui all’art. 3;2
f) nei casi dubbi preavvisa l’autorità decisionale sulla necessità dell’EIA.3

## Art. 5 Autorità decisionale {#art_5}

1L’autorità decisionale svolge l’EIA e decide sul progetto d’impianto e sulla sua
conformità con le prescrizioni federali e cantonali concernenti la protezione dell’ambiente, secondo
le modalità e con le facoltà definite dall’OEIA (art. 16-19 OEIA) e dal presente regolamento.
2L’autorità decisionale competente è quella che, nel quadro della procedura d’autorizzazione,
approvazione o concessione applicabile, decide circa il progetto di impianto (art. 5 cpv. 1 OEIA).
Capitolo terzo
Procedura decisiva

## Art. 6 Procedura di domanda di costruzione {#art_6}

1Riservato quanto disposto dall’art. 7, nei casi in cui essa non è determinata nell’Allegato
dell’OEIA o del presente regolamento, la procedura decisiva è quella della domanda di costruzione
secondo la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
2In tale procedura il Dipartimento (art. 7 LE) rassegna la valutazione del RIA (art. 4 cpv. 2 lett. c)
nell’avviso vincolante al Municipio (art. 7 cpv. 2 LE), giusta e nella forma dell’art. 7 cpv. 1 LE.

## Art. 7 Procedura pianificatoria {#art_7}

Nella misura in cui per la costruzione o per la modificazione di un impianto sottoposto
all’EIA è necessaria o è prevista l’adozione o la modifica di un piano d’utilizzazione cantonale (art.
44 ss. Lst) o comunale (art. 18 ss. e 51 ss. Lst), e detto piano permette di determinare in modo
circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull’ambiente (art. 5 cpv. 3 OEIA), la procedura di
approvazione del piano vale come procedura decisiva.

## Art. 8 Decisione di assoggettamento {#art_8}

1Su istanza del richiedente o di altra persona o ente titolare di un interesse legittimo
oppure d’ufficio, l’autorità decisionale competente (art. 5 cpv. 2), sentita la SPAAS, decide,
segnatamente nei casi di cui all’art. 2 OEIA, se il progetto d’impianto o di modificazione di impianto
deve essere sottoposto o meno all’EIA.
2Questa decisione è impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dalla procedura decisiva applicabile.
Capitolo quarto
Modalità della procedura

## Art. 9 Consultazione del Rapporto dell’impatto sull’ambiente (RIA) {#art_9}

1Riservato quanto disposto dall’art. 10, l’autorità decisionale veglia a rendere accessibile
al pubblico il RIA (art. 15 OEIA), nell’ambito e secondo le medesime modalità di deposito della
domanda di autorizzazione, approvazione o concessione del progetto d’impianto previste dalla
procedura decisiva applicabile.
2In ogni caso l’autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il
luogo e le modalità per la consultazione del RIA.
2 Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
3 Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
4 Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
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3Anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi, il RIA deve poter essere
consultato durante almeno 30 giorni (art. 15 cpv. 4 OEIA). Restano riservati termini più lunghi previsti
dalla procedura decisiva applicabile.
Accessibilità della documentazione e degli atti dopo la decisione sull’EI

## Art. 10 {#art_10}

L’autorità decisionale procede analogamente a quanto disposto dall’art. 9 per rendere
consultabile, dopo la decisione sull’EIA, il RIA, la valutazione della SPAAS e gli ulteriori documenti
elencati all’art. 20 OEIA.

## Art. 11 Nella procedura pianificatoria {#art_11}

1Se la procedura decisiva è quella pianificatoria (art. 7), il RIA deve poter essere
consultato nell’ambito del deposito degli atti del progetto di piano (art. 26, 45, 52 Lst).
2Nei casi nei quali l’ente pianificante è il Comune, l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) deve essere
unita alla proposta d’indirizzo del piano sottoposta al Dipartimento per l’esame preliminare (art. 25
Lst). Quest’ultimo si esprime pure sull’indagine preliminare.
3Sono inoltre applicabili gli art. 9 e 10.
Capitolo quinto
Termini

## Art. 12 SPAAS {#art_12}

1La SPAAS si pronuncia:
a) sull’indagine preliminare (art. 4 cpv. 2 lett. b) entro il termine di 2 mesi (art. 12a cpv. 1 OEIA);
b) sulla valutazione dei RIA (art. 4 cpv. 2 lett. d) entro il termine di 3 mesi (art. 12b cpv. 1 OEIA).6
2I termini iniziano a decorrere dal momento in cui la SPAAS dispone di tutti i documenti richiesti.
3Essa ha la facoltà di assegnare alle unità amministrative specialistiche termini adeguati per la
presentazione dei loro pareri (art. 4 cpv. 2 lett. c).
4Su istanza della SPAAS, i termini stabiliti al cpv. 1 possono essere prorogati dal Dipartimento,
segnatamente nei casi in cui deve essere consultato l’Ufficio federale dell’ambiente (art. 12a cpv. 2
e 12b cpv. 2 OEIA).7
5Ricevuti la valutazione del RIA e i relativi atti, l’autorità decisionale provvede a decidere
sollecitamente sul progetto d’impianto e sull’EIA.
Capitolo sesto
Accompagnamento ambientale

## Art. 13 Accompagnamento ambientale {#art_13}

1La SPAAS può richiedere che la costruzione dell’impianto esaminato venga
accompagnata da uno specialista in modo che le condizioni e le richieste poste a complemento
dell’EIA vengano adempiute in modo corretto.
2Lo specialista che svolge l’accompagnamento ambientale informa in modo diretto e periodico la
SPAAS sull’andamento dei lavori e in caso di problemi e di situazioni non conformi alle risultanze
dell’EIA, la avverte in modo tempestivo.
Capitolo settimo
Disposizione finale

## Art. 14 Entrata in vigore {#art_14}

Ottenuta l’approvazione della Confederazione, il presente regolamento, unitamente ai
suoi allegati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
immediatamente in vigore.8
Approvato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dell’energia e delle comunicazioni il 21 maggio
2007.
5 Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
6 Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
7 Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
8 Entrata in vigore: 29 maggio 2007 - BU 2007, 419.
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Allegato9
Procedura decisiva
(numerazione conforme all’allegato OEIA)
N. Tipo d’impianto Procedura decisiva
11.2 Strada principale, costruita con il contributo della
Confederazione
Progetto stradale (art. 10 LStr)
11.3 Altre strade a grande traffico e altre strade
principali
Progetto stradale (art. 10 LStr)
13.2 Porto industriale con dispositivi fissi per il carico
e lo scarico cantonale
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi
domanda di costruzione (LE) oppure piano
cantonale con autorizzazione a costruire
13.3 Porto per battelli da diporto con più di 100 posti
d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti
d’ormeggio in corsi d’acqua
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi
domanda di costruzione (LE) oppure piano
cantonale con autorizzazione a costruire
21.2 Impianto termico per la produzione di energia, con
una potenza di combustione o di pirolisi
- superiore a 100 MWth in caso di vettori
energetici fossili
- superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici
rinnovabili
- superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici
combinati (fossili e rinnovabili)
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi
domanda di costruzione (LE) oppure piano
cantonale con autorizzazione a costruire
21.3 Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione,
centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché
centrale elettrica ad accumulazione
Legge riguardante l’utilizzazione delle acque del
7 ottobre 2002
21.8 Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica
con una potenza installata superiore a 5 MW
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi
domanda di costruzione (LE) oppure piano
cantonale con autorizzazione a costruire
21.9 Impianto fotovoltaico con una potenza installata
superiore a 5 MW e non applicato a un edificio
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi
domanda di costruzione (LE)
30.1 Opere per regolare il livello o il deflusso delle
acque di laghi naturali con una superficie media
superiore a 3 km2 e relative prescrizioni
d’esercizio
Piano cantonale con autorizzazione a costruire,
domanda di costruzione (LE) oppure
approvazione delle opere secondo la legge sui
consorzi del 21 luglio 1913
30.2 Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti
con dighe, arginature, correzioni, opere per il
contenimento di piene e di materiale alluvionale,
con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi
Piano cantonale con autorizzazione a costruire,
domanda di costruzione (LE) oppure
approvazione delle opere secondo la legge sui
consorzi del 21 luglio 1913
30.3 Riporto di più di 10’000 mc di materiali in un lago Domanda di costruzione (LE)
30.4 Estrazione di più di 50’000 mc all’anno di ghiaia,
sabbia e altri materiali da corsi d’acqua esclusa
l’estrazione annuale per motivi di sicurezza
(piene)
Approvazione secondo la legge regolante gli
scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17
settembre 1928
80.1 Miglioramento fondiario generale:
a. miglioramento fondiario generale di più di 400
ha
b. miglioramento fondiario generale con
irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di
20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha
c. progetti di bonifica agraria generale di più di
400 ha
Legge sul raggruppamento e la permuta dei
terreni del 23 novembre 1970 o domanda di
costruzione (LE)
80.2 Progetti di allacciamento forestale di più di 400
ha
Legge sul raggruppamento e la permuta dei
terreni del 23 novembre 1970 domanda di
costruzione (LE)
Pubblicato nel BU 2007, 419 e 471.
9 Allegato modificato dal R 2.8.2023; in vigore dal 4.8.2023 - BU 2023, 273; precedente modifica: BU
2009, 267.
