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title: "Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sul credito al consumo"
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# Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sul credito al consumo

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sul credito al consumo
del 23 marzo 2001 (LCC), nonché della relativa ordinanza federale, e in particolare la procedura
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione e di mediazione di crediti
al consumo.

## Art. 2 Autorità competente {#art_2}

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.

## Art. 3 Documentazione {#art_3}

1La persona fisica deve presentare la domanda accompagnata dai seguenti documenti:
a) dal curriculum vitae e dagli attestati professionali;
b) dall’attestazione comprovante il superamento degli esami professionali in materia di
concessione e di mediazione di crediti;
c) dall’estratto del casellario giudiziale rilasciato da non più di tre mesi;
d) dall’attestazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti dalla quale risulti che non si trovi in
stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in stato di fallimento;
e) dall’attestazione comprovante la situazione patrimoniale sana ai sensi dell’art. 40 cpv. 1
lettera a LCC;
f) dall’attestazione comprovante l’esistenza di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile
professionale.
2La persona giuridica deve presentare la domanda accompagnata dai seguenti documenti:
a) dall’estratto del Registro di commercio;
b) dal bilancio allestito da non più di sei mesi;
c) dagli attestati indicati alle lettere d), e) e f) del capoverso precedente;
d) per ciascun membro della direzione e dell’amministrazione, dalla documentazione richiesta
alle lettere a), b), c) e d) del capoverso precedente.
3L’Autorità competente può richiedere la presentazione di ulteriore documentazione.

## Art. 4 Obbligo di informazione {#art_4}

La persona a beneficio dell’autorizzazione deve immediatamente comunicare
all’Autorità competente ogni cambiamento dei dati indicati nella domanda di autorizzazione, nei
suoi allegati o nei successivi aggiornamenti.

## Art. 5 Revoca dell’autorizzazione {#art_5}

1L’autorizzazione è revocata quando le condizioni per il suo rilascio non sono più
adempiute, quando la persona beneficiaria abbia fornito informazioni rilevanti non veritiere,
quando non abbia comunicato tempestivamente importanti cambiamenti dei dati indicati al
momento della domanda o successivamente, o quando abbia violato ripetutamente gli obblighi
degli art. 25 e seguenti LCC.
2La procedura è avviata d’ufficio o su segnalazione.
3La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
Misure particolari
226.100

## Art. 6 {#art_6}

L’Autorità competente ordina tutte le misure atte ad interrompere una situazione di fatto
contraria alla legge, e segnatamente la cessazione dell’attività di concessione e mediazione di
crediti al consumo.

## Art. 7 Contravvenzioni {#art_7}

1È punita con la multa fino a fr. 10'000.-- la persona che commette infrazioni alla
presente legge.
2È punita con la multa fino a fr. 20’000.-- la persona che esercita l’attività di concessione e di
mediazione di crediti senza autorizzazione o dopo la revoca dell’autorizzazione.

## Art. 8 Rimedi di diritto {#art_8}

1Contro la decisione di multa del Dipartimento è data opposizione ai sensi del Codice di
procedura penale del 5 ottobre 2007.2
2Contro ogni altra decisione del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4…3
5La persona segnalante non è parte nel procedimento.

## Art. 9 Tasse {#art_9}

La tassa per il rilascio dell’autorizzazione è di fr. 2000.-- al massimo, quella annuale di
esercizio è di fr. 1000.-- al massimo.

## Art. 10 Diritto transitorio {#art_10}

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione e di mediazione di crediti al
consumo deve essere domandata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

1Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.4
Pubblicata nel BU 2003, 249.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
2 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 255.
3 Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
4 Entrata in vigore: 1° gennaio 2004 - BU 2003, 250.
