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title: "Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane"
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# Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane

## Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità {#art_1}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) applica la Legge
concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone
anziane del 30 novembre 2010 (LAnz); esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle
famiglie (in seguito Divisione) e dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio).
2Il Dipartimento è in particolare competente per:
a) emanare e revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi della LAnz;
b) coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni previste dalla LAnz;
c) …2

## Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie {#art_2}

La Divisione è competente per:
a) rilevare i bisogni esistenti e prospettare l’offerta e l’ordine degli interventi come base per
l’elaborazione della pianificazione cantonale da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 5
LAnz;
b) definire le prestazioni finanziate tramite i contratti di prestazione;
c) stipulare i contratti di prestazione;
d) stabilire il contributo annuo fisso a favore del Consiglio degli anziani.

## Art. 3 Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio {#art_3}

L’Ufficio è competente per:
a) realizzare gli obiettivi della pianificazione cantonale;
b) collaborare con i Comuni e gli enti di diritto pubblico e di diritto privato e assicurare loro la
necessaria consulenza per la realizzazione di attività a favore delle persone anziane ai sensi
della LAnz;
c) preparare i contratti di prestazione e vigilare sulla loro applicazione;
d) esercitare il controllo finanziario sulle strutture sociosanitarie;
e) promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie e garantire il
controllo della qualità di tali prestazioni;
f) esaminare la documentazione concernente le domande di finanziamento per l’acquisto di
terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, della costruzione, della
ristrutturazione e dell’ampliamento delle stesse nonché concedere i relativi contributi fino a fr.
500’000.–.
Capitolo secondo
Finanziamento

## Art. 4 Strutture sociosanitarie {#art_4}

Possono beneficiare di contributi le seguenti strutture sociosanitarie:
a) strutture medicalizzate per persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti
che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto;
1 Titolo modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 309.
2 Lett. abrogata dal R 20.5.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 172.
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b) appartamenti protetti per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che
manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.

## Art. 5 Organizzazione delle strutture sociosanitarie {#art_5}

1Le strutture sociosanitarie accolgono, nei limiti stabiliti dall’autorizzazione ai sensi
dell’art. 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989, le persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz.
2Le strutture possono accogliere persone che non rientrino nella definizione di persone anziane ai
sensi dell’art. 3 LAnz, previa autorizzazione dell’Ufficio.

## Art. 6 Personale {#art_6}

1Le strutture sociosanitarie riconosciute dispongono di personale adeguato, sia dal punto
di vista quantitativo che dal punto di vista delle conoscenze professionali.
2Il personale deve poter garantire l’erogazione di prestazioni di qualità, nel rispetto delle normative
vigenti e di quanto previsto dal contratto di prestazione.

## Art. 7 Direttore {#art_7}

1Il Direttore di ogni struttura sociosanitaria riconosciuta ai sensi dell’art. 6 LAnz deve
possedere la formazione, l’esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento della
struttura in questione.
2Il bando di concorso per l’assunzione del Direttore di una struttura sociosanitaria deve essere
pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere preventivamente sottoposto
all’Ufficio per approvazione.
3Tutte le candidature devono essere sottoposte all’Ufficio che ne valuta l’idoneità sulla base di
quanto previsto dal bando di concorso.
4L’ente gestore della struttura sociosanitaria procede alla nomina del Direttore unicamente tra i
candidati ritenuti idonei dall’Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

## Art. 8 Procedura di riconoscimento {#art_8}

L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento, i termini e
la documentazione necessaria.

## Art. 9 Finanziamento per la costruzione {#art_9}

I contributi per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento (compresi le
attrezzature e l’arredamento di base) di strutture sociosanitarie sono concessi se:
a) le attività svolte rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e
b) le opere proposte sono conformi alle normative vigenti e alle direttive tecniche del Dipartimento.

## Art. 10 Finanziamento per l’esercizio {#art_10}

1Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una parte individualizzata.
Struttura del contributo globale e istanza
di finanziamento
2La parte standard è calcolata sulla base dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione;
tali costi possono essere differenziati per tipo di prestazione e in base alla quantità e alla qualità
delle prestazioni erogate; la parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non
standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari di singole strutture.
3L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di finanziamento, i termini e la
documentazione necessaria.

## Art. 11 Determinazione del contributo globale {#art_11}

1Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente i costi
funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LAnz e dal presente regolamento.
2Alle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6 LAnz possono essere finanziati:
a) gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versato a terzi, considerato che gli
interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per
le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito,
mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto di principio nella misura
massima del 3% sul valore iniziale del debito riconosciuto;
b) le quote di rimborso annuale dei prestiti stanziati ai sensi della legge federale sull’aiuto agli
investimenti nelle regioni montane del 21 marzo 1997 (abrogata dalla legge federale sulla
politica regionale del 6 ottobre 2006) e della legge di applicazione e di complemento della legge
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federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 (abrogata dalla
legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009).3
3Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto
per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
4Le entrate sono stabilite in base agli art. 11, 16 e 17 LAnz.

## Art. 12 Adeguamento del contributo globale {#art_12}

1Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo
di:
a) mantenere un’adeguata correlazione tra contributo, quantità e qualità delle prestazioni e tra
entrate stimate ed entrate effettive
b) considerare eventi esogeni rispetto alla gestione della struttura.
2Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui
sono accertati.

## Art. 13 Garanzie di equilibrio finanziario {#art_13}

1Le strutture sociosanitarie riconosciute adottano le misure necessarie per sostenere
l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
2A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva
per la copertura dei rischi aziendali.
3Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.

## Art. 14 Contratto di prestazione {#art_14}

1Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
2Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e
quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di
tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell’anno di esercizio in rate definite dal
contratto.
3Il contratto indica il numero di posti letto autorizzati ai sensi dell’art. 80 Legge sanitaria.
Partecipazione dei Comuni all’onere a carico

## Art. 15 dell’ente proprietario della struttura {#art_15}

1Richiamato l’art. 8 LAnz si stabiliscono i seguenti parametri e modalità di calcolo degli
interessi e ammortamenti ipotecari:
a) l’ammortamento ipotecario annuo del 3% del valore iniziale riconosciuto;
b) gli interessi passivi ipotecari applicati dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado, sul
valore residuo riconosciuto;
c) la quota giornaliera di rimborso che si ottiene dividendo l’importo complessivo degli interessi e
degli ammortamenti ipotecari a carico dell’ente proprietario della struttura per il numero delle
giornate di occupazione annuali potenziali.
2Il numero delle giornate di occupazione annuali si ottiene moltiplicando il numero di posti letto della
struttura per 365 giorni.
Capitolo terzo
Procedura di finanziamento per l’acquisto di terreni, di edifici, la costruzione,
la ristrutturazione e l’ampliamento
A. Contributi superiori ai 500’000.– franchi

## Art. 16 Domanda preliminare {#art_16}

1Prima di procedere all’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture
sociosanitarie, o all’elaborazione di progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento
delle stesse, una domanda preliminare di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.
2Tale domanda deve includere la documentazione seguente:
a) la descrizione di massima del progetto;
b) il numero di posti letto previsti e la tipologia degli stessi;
c) il costo stimato;
d) il piano di copertura finanziario.
Progetto definitivo e documentazione
3 Cpv. modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 309.
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## Art. 17 {#art_17}

1Se la domanda preliminare di finanziamento viene accolta, una domanda definitiva di
finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.
2Tale domanda deve includere in 4 copie la documentazione seguente:
a) il progetto definitivo;
b) la relazione tecnica;
c) il preventivo dettagliato;
d) il piano di finanziamento.

## Art. 18 Inizio lavori {#art_18}

L’inizio dei lavori è subordinato all’accoglimento della domanda definitiva di
finanziamento da parte del Gran Consiglio.
B. Contributi fino a fr. 500’000.–

## Art. 19 Procedura {#art_19}

Le richieste di contributi fino a fr. 500’000.– sono da presentare all’Ufficio, secondo la
procedura stabilita dallo stesso.
Capitolo quarto
Consiglio degli anziani

## Art. 20 Compiti {#art_20}

1Nell’ambito della sua attività il Consiglio degli anziani in particolare:
a) contribuisce a sviluppare un’idea positiva dell’età anziana;
b) sollecita le misure che contribuiscono a rafforzare la solidarietà tra generazioni;
c) partecipa direttamente allo sviluppo di programmi specifici;
d) propone le modifiche legislative e ambientali adeguate ad una società aperta a tutte le
generazioni;
e) sollecita l’applicazione di misure atte a sostenere la promozione dell’autonomia e la
prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti.
2Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore delle persone anziane o
dell’adozione di importanti provvedimenti di portata generale riguardanti tale settore è richiesto
l’avviso del Consiglio degli anziani.

## Art. 21 Rappresentanza dello Stato {#art_21}

1Allo Stato deve essere garantita una rappresentanza con voto consultivo nel Consiglio
degli anziani.
2Il rappresentante dello Stato viene designato dal Consiglio di Stato e resta in carica per quattro
anni.

## Art. 22 Finanziamento {#art_22}

1Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio degli anziani presenta alla Divisione un
preventivo sulla base delle attività previste per l’anno successivo.
2In base a tale preventivo la Divisione stabilisce il contributo annuo fisso, entro i limiti posti all’art.
24 cpv. 3 della LAnz.
Capitolo quinto
Disposizioni finali

## Art. 23 Norma abrogativa {#art_23}

Il Regolamento della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il
sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, del 8 gennaio
2008, è abrogato.

## Art. 24 Entrata in vigore {#art_24}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.4
Pubblicato nel BU 2012, 407.
4 Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 407.
