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title: "Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi"
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# Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

## Art. 1 Scopo e oggetto della legge {#art_1}

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di
esplosivi.

## Art. 2 Autorità competente {#art_2}

Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare:
a) esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici e adotta i relativi
provvedimenti;
b) rilascia le autorizzazioni di vendita e i permessi d’acquisto di esplosivi e pezzi pirotecnici;
c) rilascia le autorizzazioni eccezionali per l’impiego di polvere da fuoco per commemorare
ricorrenze storiche o manifestazioni analoghe e per l’uso di fuochi d’artificio con notevole
pericolosità potenziale;
d) rilascia l’attestato per l’ammissione ai corsi e agli esami;
e) emana disposizioni concernenti il deposito di fuochi d’artificio nei punti di vendita;
f) revoca o ritira le autorizzazioni rispettivamente i permessi;
g) riscuote le tasse previste dalla legge federale e dalla presente legge;
h) designa il dipartimento competente;
i) può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di fuochi d’artificio.

## Art. 3 Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio {#art_3}

1Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al
1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.
2Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi
dell’anno.

## Art. 4 Depositi di esplosivi {#art_4}

Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri
commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.

## Art. 5 Tasse {#art_5}

Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un
massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.

## Art. 6 Sanzioni {#art_6}

1I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue
anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.
2Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento
con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

## Art. 7 Autorità di ricorso {#art_7}

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
572.100

## Art. 8 Abrogazione {#art_8}

È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25
marzo 1977 sugli esplosivi.

## Art. 9 Entrata in vigore {#art_9}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicata nel BU 2010, 611.
2 Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.
