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title: "Statuto dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino"
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# Statuto dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino

## Art. 1 Base legale {#art_1}

L’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino (OFCT) è una corporazione di diritto pubblico
istituita a norma dell’articolo 30 capoverso 2 lettera c della legge sulla promozione della salute e del
coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) e dell’articolo 59 del Codice civile svizzero.

## Art. 2 Durata e sede dell’OFCT {#art_2}

1L’OFCT è costituito per durata indeterminata.
2L’OFCT ha la propria sede a Lugano.
TITOLO II
Scopi e compiti

## Art. 3 Scopi {#art_3}

1L’OFCT collabora in particolare con lo Stato, alla promozione ed alla salvaguardia della
salute della popolazione come all’esecuzione dei compiti assegnatigli dalla legislazione sanitaria o
che gli vengono delegati.
2L’OFCT tutela e rappresenta gli interessi professionali, morali, economici e sociali dei suoi membri
nell’esercizio della professione nel Cantone Ticino, promuovendo l’adozione di condizioni quadro
adeguate all’esercizio della professione.
3L’OFCT può aderire ad altre organizzazioni attive nel settore in cui opera, e meglio con
organizzazioni della Confederazione, dei Cantoni come pure con istituti internazionali che gli sono
professionalmente e culturalmente contigui.

## Art. 4 Compiti specifici {#art_4}

L’OFCT in particolare:
a) favorisce rapporti di collegialità fra i suoi membri;
b) promuove il mantenimento del rapporto di fiducia fra i suoi membri e la loro utenza e clientela,
informandole nell’ambito delle sue competenze professionali;
c) si propone quale interlocutore nei rapporti con le autorità, le istituzioni pubbliche e private del
settore sanitario come nei riguardi della popolazione;
d) esprime all’indirizzo del Legislatore il proprio avviso prima dell’adozione di modifiche di norme
di legge o di esecuzione riguardanti il settore sanitario come di importanti provvedimenti di
portata generale;
e) vigila sul rispetto delle norme deontologiche approvate dal Consiglio direttivo;
f) promuove e/o sviluppa ogni altra utile iniziativa, in osservanza alle leggi come ai suoi statuti, a
tutela dei propri interessi come di quelli della popolazione, della prevenzione come della
promozione della salute.
TITOLO III
Membri

## Art. 5 Adesioni {#art_5}

1Sono membri dell’OFCT tutti i farmacisti in possesso di diploma federale o di diploma
equipollente riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
2I membri dell’OFCT si suddividono nelle categorie seguenti:
a) farmacisti autorizzati all’esercizio dell’attività sotto la propria responsabilità professionale, e
meglio:
– responsabili sanitari, e
– collaboratori con libero esercizio;
b) farmacisti autorizzati all’esercizio dell’attività sotto la responsabilità professionale di terzi, e
meglio:
– in formazione (pratica per il conseguimento per il titolo di specialità);
– collaboratori senza libero esercizio;
c) farmacisti impiegati negli ospedali, in cliniche, nell’industria, nell’amministrazione od altro, e
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d) farmacisti non attivi.

## Art. 6 Iscrizioni all’Albo {#art_6}

L’esercizio delle attività dei membri dell’OFCT, nell’ambito dell’esercizio della LSan,
soggiace a regime autorizzativo da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino (Ufficio di sanità),
e meglio alle condizioni poste dal diritto cogente.

## Art. 7 Obblighi dei farmacisti responsabili sanitari {#art_7}

1I farmacisti responsabili sanitari sono tenuti a sottoscrivere il contratto di lavoro tipo
previsto dall’OFCT, annesso allo Statuto e che ne costituisce parte integrante.
2Ogni contratto di lavoro tipo – dopo essere stato perfezionato dai contraenti – viene sottoposto dal
farmacista responsabile sanitario alle Autorità cantonali di vigilanza come all’OFCT. Nel caso di
nuova apertura di farmacia tale verifica viene esperita in occasione della visita preliminare.
3L’eventuale violazione degli obblighi che precedono è sanzionabile a norma di quanto disciplinato
dagli articoli 28 e seguenti.

## Art. 8 Membri ordinari {#art_8}

1Sono membri ordinari dell’OFCT i farmacisti titolati a norma dell’articolo 6 che svolgono
od hanno svolto la professione nel Cantone Ticino.
2I membri ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi che spettano ed incombono loro secondo lo
Statuto.

## Art. 9 Membri straordinari {#art_9}

1Possono essere membri straordinari dell’OFCT, a loro richiesta, i farmacisti, già membri
ordinari, che hanno rinunciato definitivamente all’esercizio della professione nel Cantone Ticino per
anzianità o per altri motivi.
2I membri straordinari sono destinatari di tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle
assemblee senza diritto di voto, senza essere eleggibili quali organi e non sono tenuti al pagamento
della quota sociale.

## Art. 10 Membri onorari {#art_10}

1L’Assemblea generale può nominare quali membri onorari professionisti che si sono
distinti nel campo della farmacia e della salute pubblica o che hanno acquisito particolari meriti.
2I membri onorari sono destinatari di tutte le comunicazioni sociali. Essi possono partecipare alle
assemblee con diritto di voto, sono eleggibili e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
TITOLO IV
Organizzazione

## Art. 11 Organi {#art_11}

Gli organi dell’OFCT sono:
a) l’Assemblea generale (AG);
b) il Consiglio direttivo (CD);
c) l’Ufficio di revisione (UR), e
d) le Commissioni.
A. L’Assemblea generale

## Art. 12 Principi {#art_12}

1L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’OFCT.
2L’Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel corso del secondo trimestre.
3L’ Assemblea è un’occasione di incontro, di discussione, di confronto e di informazione alla quale
hanno diritto di partecipare tutti i membri dell’OFCT.
4L’Assemblea detiene ed esercita tutte le competenze che la legge e lo Statuto le conferiscono.
In ispecie l’Assemblea è competente per:
a) l’adozione come per la modifica dello Statuto;
b) la nomina del Consiglio direttivo, del suo Presidente, come dell’Ufficio di revisione;
c) l’esame e l’approvazione del rapporto del Consiglio direttivo, del resoconto finanziario
rassegnato al 31 dicembre dell’esercizio precedente, così come del rapporto dei Revisori;
d) l’adesione quale membro collettivo dell’OFCT a pharmaSuisse – Società svizzera dei farmacisti
e per la nomina dei delegati e supplenti di sua competenza presso di questa;
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e) la fissazione dell’ammontare della tassa annua (art. 23 segg.) dei membri;
f) le decisioni afferenti agli eventuali contributi straordinari dovuti, rispettivamente alle retribuzioni,
agli onorari ed alle indennità di spettanza dei componenti del Consiglio direttivo come dei
componenti delle Commissioni;
g) la nomina di membri onorari;
h) ogni altra questione all’ordine del giorno.

## Art. 13 Convocazione {#art_13}

1L’Assemblea ordinaria è convocata per iscritto o per posta elettronica previa osservanza
del termine di almeno due settimane precedenti alla sua tenuta.
2La convocazione include l’ordine del giorno, e meglio l’indicazione dei temi trattandi.
3L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo su sua stessa iniziativa oppure
a richiesta di almeno 1/5 dei membri dell’OFCT con la preventiva indicazione da parte dei richiedenti
delle richieste trattande.
La convocazione di Assemblea straordinaria deve pervenire ai membri previa osservanza di un
termine di dieci giorni almeno.

## Art. 14 Funzionamento dell’Assemblea generale {#art_14}

1L’ Assemblea (ordinaria e straordinaria) convocata in osservanza dello Statuto è valida
a condizione che sia presente almeno 1/5 dei membri OFCT. Se tale quorum, all’inizio
dell’Assemblea, non fosse raggiunto, decorsi almeno quindici minuti dall’ora della sua
convocazione, si potrà validamente procedere, senza alcun riguardo per il numero dei membri
presenti.
2L’Assemblea si tiene sotto la direzione del Presidente o, in assenza di questi, dal vice-presidente
o, in assenza dell’uno come dell’altro, di altro membro del Consiglio direttivo.
3L’Ufficio di presidenza, in sede assembleare, è completato su designazione del direttore
dell’Assemblea, da due scrutatori come da un segretario del giorno, tenuto questi nel protocollarne
i lavori.
4Ogni membro ha diritto di intervenire su ogni argomento all’ordine del giorno. Tale diritto è limitato
a due interventi per tema.
5L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti, per alzata di mano. A parità di voti espressi, il voto
del Presidente o di chi ne fa le veci è dirimente. Lo scrutinio segreto è ammissibile a richiesta di
almeno 1/10 dei presenti.
6La revoca di decisione già emanata dall’Assemblea esige la maggioranza dei 2/3 dei votanti, al
pari di ogni delibera afferente alla modifica come all’approvazione dello Statuto OFCT e la revoca
del mandato di uno o più membri del CD.
7Per le nomine degli organi, al primo scrutinio, è richiesta la maggioranza assoluta, mentre che al
secondo scrutinio è bastante la maggioranza relativa.
8Ogni membro può delegarne altro che lo rappresenti in sede assembleare. Sono ammesse al
massimo due deleghe per portatore. Le deleghe vanno esibite al Consiglio direttivo prima dell’inizio
dell’Assemblea.
9L’Assemblea ordinaria e straordinaria può validamente deliberare solo sulle trattande indicate
nell’ordine del giorno. Eventuali oggetti e temi non indicati nella convocazione costituiranno oggetto
di attenzione da parte del Consiglio direttivo che ne porrà la trattazione assembleare in occasione
di successiva adunanza.
10Il Consiglio direttivo provvede alla tenuta di verbale, firmato dal Presidente dell’assemblea e dal
segretario del giorno.
11La partecipazione all’Assemblea è riservata ai membri dell’OFCT. Il Consiglio direttivo può
autorizzare terzi ad assistervi.
B. Il Consiglio direttivo (CD)

## Art. 15 Composizione {#art_15}

Il Consiglio direttivo è composto:
a) dal presidente,
b) dal vice-presidente,
c) dal segretario, e
d) da due altri membri.
La ripartizione delle cariche di vice-presidente e segretario è di competenza del CD.
Durata della carica
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## Art. 16 {#art_16}

La durata della carica è di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

## Art. 17 Competenze {#art_17}

1Il CD è l’organo esecutivo dell’OFCT.
2Sono di competenza del CD tutti gli oggetti che la legge e lo Statuto non attribuiscono o delegano
ad altri organi.
3Il CD detiene segnatamente le seguenti competenze:
a) cura gli interessi dell’OFCT come dei suoi membri;
b) promuove le iniziative come i provvedimenti imposti dalle circostanze o ritenuti idonei per
un’efficace promozione, immagine e difesa della professione come dell’OFCT;
c) esegue ed implementa le decisioni dell’Assemblea generale;
d) rappresenta l’OFCT negli ambiti attribuitigli dalla legislazione sanitaria e collabora con le
autorità in tutte le incombenze attinenti alla vigilanza come all’esercizio della professione;
e) rappresenta l’OFCT nei confronti delle organizzazioni professionali a livello nazionale, in
particolare anche se non solo con pharmaSuisse – Società svizzera dei farmacisti;
f) rappresenta l’OFCT nei confronti delle istituzioni pubbliche, delle casse malati ed altri enti
assicurativi, nessun altro escluso;
g) esamina in via preliminare le questioni professionali che dovessero insorgere tra uno o più
farmacisti con medici, clienti come con ogni altro terzo;
h) sorveglia l’osservanza dello Statuto come delle Norme deontologiche;
i) amministra il patrimonio dell’OFCT, facendo oculato impiego dei contributi dei membri;
j) elabora le proposte di revisione dello Statuto come delle Norme deontologiche;
k) propone le retribuzioni e gli onorari disciplinati dagli articoli 23 e seguenti;
l) allestisce il rapporto annuale ed il resoconto finanziario, elabora proprie proposte all’indirizzo
dell’Assemblea e preavvisa a quelle sottopostegli;
m) designa fra i suoi membri il rappresentante ed il sostituto dell’OFCT presso la Commissione di
vigilanza sanitaria (ex art. 24 LSan);
n) nomina i suoi consulenti.

## Art. 18 Funzionamento e competenze {#art_18}

1Il CD è convocato dal presidente ogni qualvolta che la conduzione dell’OFCT lo richieda,
rispettivamente a richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri.
2L’avviso di convocazione, unitamente all’elenco delle trattande, deve pervenire ai membri del CD
almeno cinque giorni prima della sua seduta.
3Le sedute del CD sono valide solo se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente.
4Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del
presidente è dirimente.
5I membri del CD che, senza valida giustificazione, mancano tre volte consecutivamente alle sedute,
sono presunti essere dimissionari.
6Ogni seduta del CD è protocollata con firma del Presidente e del verbalista.
7Il segretario del CD – a disposizione dei membri del CD - è per altro responsabile:
a) del disbrigo delle incombenze amministrative dell’OFCT, senza escludere che questi possa
essere coadiuvato da un/una segretario/a congruamente retribuito/a;
b) della cassa e dei beni dell’OFCT, senza escludere che l’incasso della tassa annua, dei contributi
straordinari, dei pagamenti per conto dell’OFCT come la tenuta della contabilità possano essere
affidati a terzi;
c) della tenuta dell’archivio dell’OFCT.
C. L’Ufficio di revisione

## Art. 19 Composizione {#art_19}

1L’Ufficio di revisione è composto da due persone, non necessariamente membri
dell’OFCT.
2L’Ufficio di revisione può essere costituito anche da persone giuridiche.

## Art. 20 Nomina e durata della carica {#art_20}

1L’Ufficio di revisione è nominato dall’Assemblea.
2L’Ufficio di revisione resta in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.
Competenze e poteri
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## Art. 21 {#art_21}

1L’Ufficio controlla la gestione del patrimonio dell’OFCT e redige annualmente un
rapporto da presentarsi in Assemblea ordinaria in osservanza ai principi contabili e commerciali
generalmente riconosciuti.
2All’Ufficio è garantito l’accesso a tutti i libri contabili, nulla escluso, necessari all’esercizio delle
proprie incombenze statutarie.
3L’Ufficio preavvisa le proposte del CD in ordine alla retribuzione, agli onorari come alle indennità di
cui agli articoli 25 e seguenti.
D. Commissioni

## Art. 22 Nomina, composizione e rappresentanza {#art_22}

1Il CD, di propria iniziativa come su proposta dell’Assemblea, può istituire Commissioni.
2I componenti delle Commissioni sono designati fra i membri specialmente competenti in materia.
3Ogni Commissione deve far capo ad un membro del CD.
4Le Commissioni rappresentano l’OFCT nei confronti di terzi limitatamente alla materia di loro
attribuzione, fatte salve le competenze del CD.
TITOLO V
Quote sociali, contributi straordinari e retribuzioni

## Art. 23 Quota sociale {#art_23}

1I membri dell’OFCT che esercitano regolarmente la professione sono tenuti al
pagamento della quota sociale. L’ ammontare di tale tassa è stabilito annualmente dall’Assemblea
generale ordinaria.
2I membri dell’OFCT che non esercitano regolarmente la professione possono richiedere di pagare
metà della tassa annuale se la loro attività è inferiore al 50%.
3I membri straordinari e i membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
4La tassa annuale deve essere onorata entro la fine del mese successivo a quello della sua richiesta
di pagamento.
5Il mancato pagamento della tassa annuale entro i termini statutari giustificherà sollecitatoria
all’indirizzo del membro inadempiente da parte del CD; eventuale persistita inadempienza
legittimerà l’OFCT all’avvio di procedura esecutiva.

## Art. 24 Contributi straordinari {#art_24}

1L’ Assemblea generale può imporre dei contributi straordinari, fatta salva la facoltà del
CD di definirli durante l’anno sociale in funzione delle necessità finanziarie, facoltà quest’ultima che,
se esercitata, deve essere oggetto di successiva ratifica assembleare.
2Il contributo straordinario deve essere onorato dai membri secondo le modalità stabilite
dall’Assemblea generale; in caso di inadempienza vale quanto disciplinato dall’articolo 23 capoverso
5.

## Art. 25 Retribuzioni e rimborsi {#art_25}

1I membri del CD, dell’Ufficio di revisione come i componenti delle Commissioni, per
l’adempimento delle loro funzioni, hanno diritto al rimborso delle spese effettive.
2Per il disbrigo delle pratiche di amministrazione ordinaria, ai membri costituenti gli organi è
riconosciuta una retribuzione proporzionata al lavoro da loro svolto.
3Per prestazioni particolarmente impegnative quali l’esperimento di ricerche, la redazione di rapporti
e relazioni eseguite su incarico del CD, essi hanno diritto alla corresponsione di adeguato onorario.
4L’ammontare delle retribuzioni e degli onorari è stabilito dal CD con successiva ratifica
dell’Assemblea generale e previo avviso dell’Ufficio di revisione.
TITOLO VI
Circoli regionali e loro competenze

## Art. 26 Composizione {#art_26}

1I membri attivi in una determinata regione del Cantone costituiscono un Circolo dei
farmacisti a carattere regionale.
2Ogni Circolo si dota di uno Statuto e di organi propri, col rilievo che lo Statuto del Circolo, prima
della sua entrata in vigore e ad ogni modifica, deve essere approvato dall’OFCT.
3I Circoli sono tenuti ad assicurare il collegamento fra i membri della regione interessata con il CD
dell’OFCT.
813.455

## Art. 27 Competenze {#art_27}

I Circoli detengono ogni competenza relativa all’esercizio dell’attività professionale
avente carattere prettamente locale quali, ad esempio, le disposizioni inerenti al servizio notturno e
festivo (picchetto).
TITOLO VII
Osservanza dello Statuto, delle norme deontologiche e diritto disciplinare

## Art. 28 Principio {#art_28}

I membri dell’OFCT sono tenuti all’osservanza dello Statuto, delle decisioni e direttive
emanate dagli organi come delle cogenti norme deontologiche.

## Art. 29 Violazione del principio e sanzionabilità disciplinare, recidiva {#art_29}

1Fatte salve le norme e le disposizioni di legge, l’eventuale violazione delle consegne di
cui all’articolo 28, legittima il CD alla pronuncia di ammonimento.
2In casi gravi o di recidiva, ai membri inadempienti può essere comminata la multa fino a 500 franchi
senza escludere, se del caso, il loro deferimento alla Commissione di vigilanza sanitaria.
TITOLO VIII

## Art. 30 Disposizioni finali {#art_30}

Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice civile
svizzero, del Codice delle obbligazioni, della LSan e del regolamento concernente l’esercizio delle
professioni sanitarie con formazione accademica, null’altro escluso.

## Art. 31 {#art_31}

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2024 ed
entra in vigore immediatamente, riservata la sua preliminare approvazione da parte del Consiglio di
Stato1 ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera e LSan. Esso abroga e sostituisce lo Statuto
previgente del 29 aprile 1974 come le relative modifiche che fossero successivamente intervenute.
Per l’Ordine dei Farmacisti del Cantone Ticino (OFCT)
Il Presidente: Peter Burkard
Il Segretario: Saverio Della Torre
Pubblicato nel BU 2024, 278.
Allegato
Contratto di gerenza
(vedi BU 2024, 286)
1 Statuto approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 4205 del 28 agosto 2024.
