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title: "Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare"
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# Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare

## Art. 1 Organo responsabile {#art_1}

L’esame è organizzato, su delega del Dipartimento della sanità e della socialità dal
Centro professionale sociosanitario medico-tecnico (in seguito CPS-MT) sotto la supervisione
della Commissione d’esame.

## Art. 2 Scopo dell’esame {#art_2}

1L’esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le
capacità operative dei singoli candidati relative ai fondamenti dell’agire del terapista
complementare, con particolare attenzione alla sicurezza dell’intervento sul paziente e al
riconoscimento dei propri limiti di competenza.
2L’esame non valuta le conoscenze specifiche dei singoli candidati nell’ambito delle terapie
complementari che essi intendono applicare una volta ottenuta l’autorizzazione d’esercizio.
Capitolo II
Commissione d’esame

## Art. 3 Composizione {#art_3}

1È istituita una Commissione d’esame composta di 5 membri nominati dal Consiglio di
Stato.
2La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività di vigilanza sanitaria e delle
competenze nelle materie d’esame.
3Fanno parte della commissione:
a) due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità;
b) due rappresentanti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;
c) un terapista complementare autorizzato.
4La commissione nomina il suo presidente scegliendolo tra i due rappresentanti del Dipartimento
della sanità e della socialità.

## Art. 4 Compiti {#art_4}

La Commissione:
a) vigila sul corretto svolgimento degli esami;
b) approva le modalità d’attuazione e i contenuti dell’esame;
c) approva il programma d’esame;
d) fissa data e luogo degli esami;
e) stabilisce in accordo con il CPS-MT la tassa d’iscrizione, tenuto conto del principio della
copertura dei costi.3
1 Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
2 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
3 Lett. modificata dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
813.630

## Art. 5 Vigilanza sugli esami {#art_5}

L’esame ha luogo sotto la vigilanza della Commissione e non è pubblico; in casi
particolari la Commissione può concedere delle deroghe.
Capitolo III
Ammissione all’esame

## Art. 6 Bando d’esame {#art_6}

1Il bando d’esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno due mesi
prima della data d’inizio dell’esame.
2La pubblicazione deve perlomeno indicare:
a) le date degli esami;
b) la tassa d’esame;
c) il recapito per l’iscrizione;
d) il termine d’iscrizione;
e) il luogo;
f) le materie d’esame e la loro durata.

## Art. 7 Iscrizione {#art_7}

L’iscrizione all’esame avviene mediante l’inoltro della relativa domanda al CPS-MT
entro il termine d’iscrizione stabilito.

## Art. 8 Accettazione delle iscrizioni {#art_8}

1Il candidato che ha presentato la domanda d’iscrizione completa della
documentazione richiesta entro il termine prescritto e ha pagato la tassa è ammesso all’esame e
ne riceve comunicazione.
2Con l’ammissione all’esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

## Art. 9 Esonero dall’esame {#art_9}

Sono esonerati dall’esame i titolari di un diploma in una professione sanitaria di livello
terziario riconosciuta dalle autorità federali o intercantonali.
Capitolo IV
Organizzazione dell’esame

## Art. 10 Convocazione {#art_10}

Il programma delle sessioni d’esami è comunicato all’esaminando dal CPS-MT almeno
10 giorni prima della data fissata.

## Art. 11 Ritiro del candidato {#art_11}

La tassa viene rimborsata solamente se il candidato giustifica il ritiro dall’esame con
motivi di forza maggiore: malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di
protezione civile.

## Art. 12 Esclusione {#art_12}

Sono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che:
a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
b) tentano di ingannare gli esaminatori.

## Art. 13 Sorveglianza degli esami, esaminatori {#art_13}

Gli esami sono condotti da due o più esaminatori. Essi possono controllare l’identità dei
candidati.
Capitolo V
Svolgimento dell’esame
4 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
5 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
6 Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
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## Art. 14 Materie d’esame e durata massima {#art_14}

L’esame contempla le seguenti materie:
a) anatomia - scritto - 2 ore;
b) fisiologia - scritto - 2 ore;
c) patologia - scritto - 2 ore;
d) farmacologia - scritto - 1 ora;
e) igiene - scritto - 1 ora;
f) pronto soccorso - scritto - 1 ora;
g) legislazione sanitaria - scritto - 1 ora.

## Art. 15 Valutazione delle materie {#art_15}

1Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1; è ammesso l’uso di mezzi punti.
2Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni
insufficienti.
Capitolo VI
Superamento o ripetizione dell’esame

## Art. 16 Condizioni per il superamento dell’esame7 {#art_16}

1Nella valutazione dei risultati degli esami le materie di anatomia, fisiologia e patologia
contano il doppio nel calcolo della media.
2L’esame è superato se, cumulativamente:
a) la media delle note di tutte le materie di cui all’art. 14 è sufficiente (nota 4);
b) al massimo solo una delle materie che contano il doppio, indicate al cpv. 1, è insufficiente
(inferiore al 4);
c) in totale non figurano più di due note insufficienti (inferiori al 4);
d) non vi sono note inferiori al 3.

## Art. 17 Ripetizione dell’esame {#art_17}

1Qualora l’esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi con tutte le materie
di cui all’art. 14 ad una sessione successiva.
2L’esame può essere eseguito per un massimo di tre volte. Esaurite tali possibilità il candidato è
escluso dagli esami.
3L’assenza all’esame non giustificata dal candidato ai sensi dell’art. 11 equivale al mancato
superamento della sessione d’esame. Se l’assenza è stata giustificata il candidato viene
convocato per recuperare l’esame mancato, che sarà valutato nell’insieme degli altri esami in
applicazione dei parametri di cui all’art. 16.

## Art. 18 Diritto di ricorso {#art_18}

1Contro le valutazioni degli esami effettuate dal CPS-MT, è dato reclamo nel termine di
15 giorni alla direzione dell’istituto scolastico stesso. La decisione su reclamo verrà presa dalla
direzione dell’istituto sentito il preavviso della Commissione d’esame.
2La decisione su reclamo è impugnabile con ricorso dapprima al Consiglio di Stato, e poi al
Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni. Non vi sono ferie. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
Capitolo VII
Disposizioni finali

## Art. 19 Norma transitoria {#art_19}

1Il superamento prima del 30 marzo 2005 dell’esame che conclude il primo periodo di
formazione per l’ottenimento del diploma cantonale di massaggiatore è equiparato al superamento
dell’esame di terapista complementare.
2Per i primi tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento può essere nominato quale
membro della commissione d’esame di cui all’art. 3 cpv. 3 lett. c) un guaritore ai sensi del diritto
previgente in grado di comprovare un’attività di almeno 10 anni.
7 Nota marginale modificata dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
8 Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
9 Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
10 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
813.630
3Per i candidati che partecipano alle prime due sessioni d’esame fissate subito dopo l’entrata in
vigore della modifica di cui agli art. 16 e 17 per ripetere le materie insufficienti, valgono le
previgenti disposizioni in materia di superamento o ripetizione dell’esame.11

## Art. 20 Entrata in vigore {#art_20}

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2004.
Pubblicato nel BU 2004, 95.
11 Cpv. introdotto dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
