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title: "Regolamento sull’esercizio dei diritti politici"
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# Regolamento sull’esercizio dei diritti politici

## Art. 1 Autorità competente {#art_1}

Per l’applicazione della legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 e per
l’organizzazione delle votazioni e delle elezioni il Consiglio di Stato si avvale della Cancelleria dello
Stato.
Catalogo elettorale

## Art. 2 a) contenuto {#art_2}

1Le iscrizioni nel catalogo elettorale comprendono il nome e il cognome e la data di
nascita; il catalogo elettorale indica se l’avente diritto di voto è iscritto quale cittadino all’estero.
2Nei Comuni divisi in più comprensori di elezione e in quelli nei quali le candidature possono essere
suddivise in circondari elettorali, il catalogo elettorale comprende l’indicazione del circolo o della
frazione (quartiere) di domicilio; il catalogo elettorale deve poter essere diviso in tali comprensori.
3Nel catalogo elettorale sono iscritti gli aventi diritto di voto e i cittadini che acquisiscono tale diritto
nel corso dell’anno.
4Il catalogo elettorale deve poter essere estratto in ordine alfabetico.
5Nel catalogo elettorale sono iscritte le date di decorrenza e di cessazione dei diritti politici.
6Le iscrizioni e le radiazioni non hanno effetto retroattivo.
7I Comuni si coordinano nelle iscrizioni e nelle radiazioni; il Comune che iscrive una persona nel
catalogo elettorale ne dà immediata notifica al Comune del domicilio precedente.

## Art. 3 b) consultazione {#art_3}

1Ogni avente diritto di voto del Comune può consultare il catalogo elettorale negli orari
di apertura della Cancelleria comunale ma non ne può ottenere copia o estratti; è riservata la
legislazione federale.
2L’avente diritto di voto del Comune che agisce per un partito politico o un comitato costituitosi per
una votazione popolare può ricevere una copia del catalogo elettorale per l’uso nell’ambito
dell’esercizio dei diritti politici, nel rispetto dei principi della protezione dei dati personali; il Comune
può percepire un emolumento.

## Art. 4 c) conservazione {#art_4}

I dati del catalogo elettorale devono essere conservati per almeno dieci anni.

## Art. 5 Convocazione delle assemblee {#art_5}

La convocazione indica il termine per il ritiro delle proposte di lista e di candidatura e i
termini per l’esercizio del diritto di voto.

## Art. 6 Revoca della convocazione {#art_6}

1La revoca della convocazione delle assemblee è pronunciata dall’autorità che ha deciso
la convocazione ed è pubblicata nel Foglio ufficiale o, nelle votazioni e elezioni comunali, all’albo
comunale.
2Nel caso di elezione comunale con il sistema proporzionale, il Municipio comunica immediatamente
alla Cancelleria dello Stato i casi in cui la convocazione dell’assemblea deve essere revocata.

## Art. 7 Elezione dei giudici di pace {#art_7}

La Cancelleria dello Stato fissa la data e convoca le assemblee per l’elezione dei giudici
di pace e dei loro supplenti.
Materiale di voto
a) scheda ufficiale
150.110

## Art. 8 {#art_8}

1Nelle votazioni, sulla scheda ufficiale figurano la data della votazione e il quesito con lo
spazio per l’espressione del voto; se l’avente diritto di voto deve scegliere tra il testo dell’iniziativa
popolare e quello di un controprogetto, oppure tra due varianti, il voto si esprime mediante
l’apposizione di una croce nella casella che affianca il testo scelto.
2Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sulla scheda ufficiale figurano la data dell’elezione,
l’autorità o la carica da eleggere, il numero e la denominazione delle liste e il numero, il cognome e
il nome dei candidati; qualora non sia possibile riportare tutte le liste sul recto della scheda, il numero
di liste sulle due facce della scheda deve essere equilibrato. Nel caso di elezione comunale con
spoglio cantonale, il Municipio confeziona la scheda attenendosi alle indicazioni della Cancelleria
dello Stato.
3Nelle elezioni con il sistema maggioritario, sulla scheda ufficiale figura la data dell’elezione,
l’autorità o la carica da eleggere, il cognome, il nome, l’anno di nascita, il Comune di domicilio dei
candidati e l’eventuale denominazione in forma abbreviata del gruppo politico; in presenza di un
numero elevato di candidati, può essere assegnato loro un numero progressivo.
4Nell’elezione del Consiglio nazionale, sulle schede ufficiali figurano la data dell’elezione e l’autorità
da eleggere; le schede prestampate indicano inoltre il numero e la denominazione della lista e le
eventuali congiunzioni e sotto-congiunzioni, il nome, l’anno di nascita, la professione e il Comune di
domicilio del candidato.
5Nel caso di candidatura di uno Svizzero all’estero, figura anche l’indicazione del Comune del
domicilio politico.
6Non è ammesso l’uso di altre schede.

## Art. 9 b) nelle elezioni {#art_9}

1Nelle elezioni l’autorità può allestire delle schede facsimile, le quali devono essere
confezionate in modo da distinguerle dalle schede ufficiali.
2Il materiale di voto delle elezioni cantonali e comunali con il sistema proporzionale include l’elenco
delle liste e dei candidati. I candidati possono essere designati anche con il cognome e il nome con
i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta, l’indicazione del gruppo politico di
appartenenza o la qualifica di indipendente qualora nella denominazione della lista appaiano tali
definizioni, la professione e la località di domicilio (ex Comune).
3Nelle elezioni per il rinnovo integrale degli organi legislativi e esecutivi cantonali e comunali, alle
istruzioni di voto sono annesse brevi informazioni sul sistema istituzionale e sulla rappresentanza
negli organi legislativi e esecutivi.

## Art. 10 c) nelle votazioni {#art_10}

1Il Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, il Municipio redige un documento di
presentazione degli oggetti posti in votazione con le spiegazioni.
2L’informazione deve essere succinta, oggettiva, accurata, attrattiva, comprensibile e, per quanto
possibile, tenere conto delle diverse opinioni.
3L’opuscolo informativo contiene:
a) una breve presentazione dell’oggetto con il testo sottoposto al voto e la domanda che figura
sulla scheda;
b) un testo con le argomentazioni a favore dell’oggetto;
c) un testo con le argomentazioni contrarie all’oggetto;
d) le eventuali raccomandazioni di voto del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o, nelle
votazioni comunali, del Consiglio comunale e del Municipio.
4Nel caso in cui il testo sottoposto al voto non possa, per lunghezza o per altri motivi, essere
riprodotto nell’opuscolo informativo, questo può limitarsi a riassumere il contenuto delle parti
essenziali del testo sottoposto al voto; in tale caso la documentazione completa deve essere
consultabile nella Cancelleria dello Stato o nella cancelleria comunale, indicandolo nell’opuscolo
informativo.
5Il Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, il Municipio, di regola coinvolge nella redazione del
testo a sostegno della domanda di iniziativa o di referendum il comitato promotore della domanda;
in tale caso, la Cancelleria dello Stato o il Municipio fissa un termine di almeno dieci giorni per la
consegna della proposta di testo; il Consiglio di Stato può rifiutare o modificare testi o espressioni
lesive dell’onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe.
6Nelle votazioni cantonali, la presentazione dell’oggetto e il testo a sostegno della posizione delle
autorità è redatto dal dipartimento competente per materia entro il termine, di regola di almeno dieci
giorni, fissato dalla Cancelleria dello Stato.
d) in generale
150.110

## Art. 11 {#art_11}

1La Cancelleria dello Stato emana le direttive sul materiale di voto.
2Il Cantone mette a disposizione dei Comuni le buste di voto e le buste di trasmissione.

## Art. 12 Voto accompagnato {#art_12}

Il certificato medico è un criterio da considerare per la decisione di ammissione al voto
accompagnato.
Uffici elettorali

## Art. 13 a) numero {#art_13}

Il numero degli uffici elettorali nelle elezioni con spoglio cantonale è stabilito dalla
Cancelleria dello Stato.

## Art. 14 b) composizione {#art_14}

1I candidati non possono far parte degli uffici elettorali; questa norma non si applica alle
elezioni comunali con il sistema proporzionale.1
2Gli uffici elettorali del voto per corrispondenza possono essere composti dalle medesime persone.

## Art. 15 c) ufficio elettorale incompleto {#art_15}

1In caso di necessità di completare l’ufficio elettorale, il presidente convoca i membri
supplenti; in caso di impossibilità di convocare i membri supplenti, il presidente completa l’ufficio
elettorale con altri cittadini aventi diritto di voto nel Comune o con funzionari del Comune.
2Non è ammessa la presenza contemporanea di un membro e del suo supplente.

## Art. 16 d) supplenza del presidente {#art_16}

In assenza del presidente, l’ufficio elettorale è presieduto dal membro più anziano per
età o, in sua sostituzione, dal membro supplente più anziano per età.

## Art. 17 e) segretario e personale amministrativo {#art_17}

Per le operazioni elettorali e di spoglio, il Municipio mette a disposizione degli uffici
elettorali secondo necessità un segretario e il personale amministrativo.

## Art. 18 f) convocazione {#art_18}

L’ufficio elettorale, eventualmente per il tramite del presidente, del segretario o della
cancelleria comunale, comunica tempestivamente ai membri e agli eventuali delegati il giorno e l’ora
dello svolgimento delle operazioni elettorali.

## Art. 19 Delegati {#art_19}

1Il membro di un ufficio elettorale non può essere designato quale delegato del
medesimo o di un altro ufficio elettorale.
2Il medesimo delegato può essere designato per un solo ufficio elettorale ad eccezione degli uffici
elettorali del voto per corrispondenza, per i quali la medesima persona può essere designata quale
delegato di più uffici elettorali.
3Il medesimo supplente può essere designato per più uffici elettorali, ritenuto che se interviene in
un ufficio elettorale perde il ruolo di supplente negli altri uffici elettorali.
4Non è ammessa la presenza contemporanea del delegato e del suo supplente.
5I candidati possono essere designati quali delegati.
6Il delegato non ha diritto di voto nell’ufficio elettorale.
Verbale

## Art. 20 a) contenuto {#art_20}

1Nel verbale dell’ufficio elettorale figurano:
a) la composizione dell’ufficio elettorale, incluso il nome dell’eventuale segretario;
b) il nome dei delegati;
c) lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto e di spoglio;
d) i risultati indicati nell’articolo 42 capoverso 1 lettere a-b LEDP e, nelle elezioni con il sistema
maggioritario, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato;
e) le osservazioni e le contestazioni dei membri dell’ufficio elettorale e dei delegati;
f) le decisioni dell’ufficio elettorale succintamente motivate.
2Nel verbale dell’ufficio elettorale principale figurano:
1 Cpv. modificato dal R 25.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 339.
150.110
a) le informazioni indicate nel capoverso 1 lettere a-c ed e-f;
b) i risultati indicati nell’articolo 42 capoverso 1 lettere a-c LEDP per l’intero Comune.
3La Cancelleria dello Stato può chiedere che nel verbale figurino ulteriori dati (art. 42 cpv. 3 LEDP).

## Art. 21 b) elenco dei votanti {#art_21}

1Al verbale dell’ufficio elettorale è allegato l’elenco dei votanti.
2I votanti sono elencati con una numerazione progressiva riportando i dati figuranti nel catalogo
elettorale.
3L’elenco dei votanti indica il modo di esercizio del voto; nel caso di voto accompagnato occorre
indicare il cognome e il nome della persona accompagnante.
4L’elenco dei votanti non può essere consultato.

## Art. 22 c) altre disposizioni {#art_22}

1Il verbale e gli allegati sono firmati dai membri dell’ufficio elettorale, dal segretario e dai
delegati.
2Il verbale originale è conservato dal Municipio; l’elenco dei votanti è distrutto dopo la crescita in
giudicato dei risultati.
3Nelle votazioni e elezioni cantonali, nell’elezione del Consiglio nazionale e nelle elezioni comunali
con il sistema proporzionale è redatto anche un esemplare originale da trasmettere alla Cancelleria
dello Stato.

## Art. 23 Spoglio nell’elezione del Consiglio nazionale {#art_23}

Lo spoglio nell’elezione del Consiglio nazionale è effettuato nei Comuni mediante gli
strumenti informatici messi a disposizione dal Cantone; la Cancelleria dello Stato emana le direttive.

## Art. 24 Uffici cantonali di spoglio {#art_24}

1All’ufficio cantonale di spoglio possono essere affiancati dei supplenti.
2I membri e i supplenti degli uffici cantonali di spoglio sono designati tra gli assessori-giurati.

## Art. 25 Ufficio cantonale di accertamento: delegati {#art_25}

Nel caso di elezione comunale con il sistema proporzionale, il rappresentante di ciascuna
lista presente nel Gran Consiglio ha il diritto di notificare il nome del delegato che assiste alle attività
dell’Ufficio cantonale di accertamento e del supplente.

## Art. 26 Pubblicazioni in forma elettronica {#art_26}

1La Cancelleria dello Stato pubblica anche in forma elettronica i dati pubblicati nel Foglio
ufficiale concernenti le liste e i candidati, i proponenti e i risultati (art. 42 e 52 LEDP).
2I dati che figurano nell’articolo 42 capoversi 2 e 3 della legge sono pubblicati in forma elettronica.
3I dati sui proponenti sono cancellati dalla pubblicazione elettronica dopo la crescita in giudicato dei
risultati del periodo di elezione successivo; le informazioni sulle iscrizioni figuranti nell’estratto del
casellario giudiziale sono cancellate dopo l’elezione cui si riferiscono.
4Il Municipio può pubblicare anche in forma elettronica i dati pubblicati all’albo comunale concernenti
le liste e i candidati, i proponenti e i risultati, compresi i dati che figurano nell’articolo 42 capoverso
3 della legge; i dati sono cancellati entro i termini indicati nel capoverso 3.
Materiale di voto

## Art. 27 a) conservazione {#art_27}

1Il Municipio è responsabile della custodia del materiale di voto e del materiale votato e
provvede affinché sia conservato in modo sicuro; l’ufficio elettorale si accerta della conservazione
sicura del materiale di voto.
2L’accesso al materiale di voto e votato deve essere limitato alle persone che si occupano delle
operazioni elettorali.
3I verbali degli uffici elettorali sono conservati anche dopo la crescita in giudicato dei risultati.

## Art. 28 b) distruzione {#art_28}

1Dopo la crescita in giudicato dei risultati sono distrutti:
a) le schede;
b) l’elenco dei votanti allegato al verbale;
c) le carte di legittimazione.2
2 Cpv. modificato dal R 3.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 334.
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2La distruzione del materiale votato è ordinata dalla Cancelleria dello Stato dopo la crescita in
giudicato dei risultati e dopo l’eventuale autorizzazione della Confederazione; nel caso di votazioni
o elezioni comunali con il sistema maggioritario la distruzione è ordinata dal Municipio o dal servizio
comunale cui esso ha delegato il compito.3
3La Cancelleria dello Stato, la cancelleria comunale o il servizio comunale competente redige il
verbale della distruzione del materiale.

## Art. 29 Luogo e termine di deposito delle proposte {#art_29}

1Le proposte di lista e di candidatura devono essere depositate alla Cancelleria dello
Stato o, nel caso di elezione comunale, alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del lunedì
stabilito dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, dal Municipio;
è riservato l’articolo 83 capoverso 2 della legge.
2Il termine di presentazione deve cadere in un lunedì tra l’ottavo e il dodicesimo lunedì precedente
il giorno dell’elezione.

## Art. 30 Ricevuta {#art_30}

La dichiarazione attestante il deposito della proposta di lista o di candidatura riporta la
documentazione mancante.

## Art. 31 Obblighi del rappresentante {#art_31}

All’atto di deposito della proposta di lista o di candidatura il rappresentante notifica
l’indirizzo postale al quale devono essere intimate le decisioni e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica per la comunicazione secondo l’articolo 49 capoverso 3 della legge.

## Art. 32 Proponenti {#art_32}

Nelle elezioni cantonali e comunali il numero massimo di proponenti determinante ai fini
del diritto elettorale e della pubblicazione è quello indicato nell’articolo 45 capoverso 1 della legge
aumentato di dieci; questa disposizione si applica anche per la proposta di revoca (art. 120 cpv. 1
e 2 LEDP).

## Art. 33 Dichiarazione di accettazione {#art_33}

La dichiarazione di accettazione della candidatura può essere rilasciata con scritto
separato o mediante l’apposizione della firma sulla proposta di lista o di candidatura.

## Art. 34 Estratto del casellario giudiziale {#art_34}

1L’estratto del casellario giudiziale deve essere stato rilasciato nei due mesi precedenti
il termine di deposito delle proposte di lista o di candidatura.
2Nel caso di elezione prorogata il candidato che aveva già depositato la candidatura per l’elezione
entro il primo termine può depositare il medesimo estratto del casellario giudiziale purché l’estratto
sia stato rilasciato al più presto sei mesi prima del nuovo termine di deposito delle proposte.
3Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco, chiede un estratto del casellario giudiziale
più recente qualora vi siano elementi che permettano di supporre che il documento depositato non
sia aggiornato e vi sia il tempo sufficiente per produrre il nuovo documento entro il termine in cui le
proposte diventano definitive, ritenuto che in caso di mancato deposito si applica l’articolo 49
capoverso 2 della legge.
4L’estratto del casellario giudiziale può essere trasmesso in forma elettronica purché consenta
all’autorità di verificarne l’autenticità.

## Art. 35 Deposito delle decisioni sull’esame delle liste {#art_35}

1Le decisioni adottate dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Sindaco o dal
Municipio sono depositate nella Cancelleria dello Stato o nella cancelleria comunale.
2Ogni proponente può consultare o ottenere copia delle decisioni che riguardano la proposta da lui
sottoscritta.
3Il candidato può consultare o ottenere copia delle decisioni che riguardano la sua candidatura.

## Art. 36 Ordine di successione delle liste e delle candidature {#art_36}

1Nelle elezioni cantonali e comunali l’ordine di successione delle liste è stabilito
estraendo dapprima le liste che partecipano sia all’elezione dell’autorità esecutiva sia a quella
dell’autorità legislativa, poi quelle che partecipano solo all’elezione dell’autorità esecutiva e infine
quelle che partecipano solo all’elezione dell’autorità legislativa.
3 Cpv. modificato dal R 3.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 334.
150.110
2Nell’elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti l’ordine di successione dei candidati
è determinato dall’ordine di deposito delle proposte di candidatura.

## Art. 37 Pubblicazione delle liste {#art_37}

1Le liste e le candidature definitive, con le eventuali iscrizioni figuranti nell’estratto del
casellario giudiziale, sono pubblicate nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all’albo
comunale senza indugio ma al più tardi cinque settimane prima della data dell’elezione.
2All’albo comunale esse sono pubblicate per un periodo di almeno quindici giorni.

## Art. 38 Rilascio della dichiarazione di fedeltà davanti al giudice di pace {#art_38}

1Il giudice di pace redige il verbale del rilascio della dichiarazione di fedeltà in due
esemplari; un esemplare è conservato dal giudice di pace e un esemplare è trasmesso al Municipio.
2Per il rilascio della dichiarazione di fedeltà il giudice di pace percepisce una tassa di 100 franchi;
se il rilascio della dichiarazione di fedeltà riguarda il Sindaco o un solo membro del Municipio, la
tassa ammonta 50 franchi.
3I capoversi precedenti si applicano per analogia anche al rilascio della dichiarazione di fedeltà dei
membri e dei supplenti degli uffici patriziali e delle delegazioni consortili.
Iniziative popolari, referendum e revoca

## Art. 39 a) attestazione del diritto di voto {#art_39}

1Il funzionario del Comune attesta sulla lista il numero di firme valide e appone la sua
firma e il bollo del Comune.
2Egli stralcia le firme nulle, indicandone il motivo.

## Art. 40 b) divieto di consultazione {#art_40}

1Le liste con le firme non possono essere consultate.
2I promotori della domanda di referendum, iniziativa o revoca possono consultare le firme stralciate
con i motivi dello stralcio; le altre firme sono rese invisibili.

## Art. 41 c) domande di revoca {#art_41}

L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o, nel caso di domanda di revoca del Municipio,
la Cancelleria dello Stato può avvalersi della collaborazione delle cancellerie comunali per
l’attestazione delle firme.

## Art. 42 Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni {#art_42}

1Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato entro il
termine di scadenza per la raccolta delle adesioni.
2Nel caso di competenza del Consiglio comunale, l’adesione deve essere sottoscritta in originale
dal presidente del Consiglio comunale oppure trasmessa dalla cancelleria comunale, con un estratto
firmato in originale dal presidente del Consiglio comunale.
3Nel caso di competenza delegata al Municipio, oltre all’adesione in originale firmata dal Municipio
stesso, deve essere allegato un estratto delle disposizioni del regolamento comunale che
conferiscono la delega al Municipio.
4La pubblicazione dell’accertamento del risultato della domanda include il nome dei Comuni che
hanno sottoscritto validamente l’iniziativa o il referendum.

## Art. 43 Abrogazione {#art_43}

Il regolamento di applicazione della legge sull’esercizio dei diritti politici del 18 novembre
1998 è abrogato.

## Art. 44 Entrata in vigore {#art_44}

Ricevuta l’approvazione della Confederazione4 in conformità all’articolo 91 capoverso 2
della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, il regolamento è pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle leggi e entra in vigore il 1° settembre 2019.
Pubblicato nel BU 2019, 294.
4 Approvato dalla Cancelleria federale: 5 agosto 2019 - BU 2019, 294.
