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title: "Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino"
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# Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

## Art. 1 Basi legali {#art_1}

L’Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT) è una corporazione di diritto pubblico,
istituita a norma dell’art. 30 cpv. 2 lett. a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento
sanitario del 18 aprile 1989 e dell’art. 59 CCS.

## Art. 2 Rapporti con la FMH {#art_2}

1L’OMCT è riconosciuto come società regionale di medicina e organizzazione di base
(società medica cantonale) conformemente allo statuto della Federazione dei medici svizzeri (FMH).
2Le disposizioni della FMH sono vincolanti per l’OMCT e i suoi membri, riservate le norme del diritto
pubblico cantonale.

## Art. 3 Durata e sede {#art_3}

1L’OMCT è costituito per durata indeterminata.
2L’OMCT ha sede presso il suo segretariato.
TITOLO II
Scopi e compiti

## Art. 4 Scopi generali {#art_4}

1L’OMCT collabora, in particolare con lo Stato, nella tutela della salute della popolazione
e nell’esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione sanitaria o che gli sono delegati. Esso
organizza il servizio di picchetto, segnatamente notturno e festivo.
2L’OMCT tutela e rappresenta gli interessi professionali, morali, economici e sociali dei suoi membri
nell’esercizio della professione nel Cantone Ticino; e promuove l’adozione di condizioni quadro
adeguate per l’esercizio della professione.
3L’OMCT può aderire ad altre organizzazioni attive nel settore sanitario nella Confederazione o nel
Cantone come pure a istituti internazionali di carattere medico e culturale.

## Art. 5 Compiti specifici {#art_5}

L’OMCT in particolare:
a) favorisce la collegialità fra i suoi membri;
b) promuove il mantenimento del rapporto di fiducia fra il corpo medico e i pazienti;
c) si propone come interlocutore qualificato nei rapporti con le autorità e le istituzioni pubbliche e
private del settore sanitario e verso la popolazione;
d) fornisce servizi di consulenza professionale, economica e legale ai suoi membri;
e) organizza manifestazioni informative e di studio su temi sanitari;
f) decide sulla conclusione di convenzioni con gli assicuratori e con altri operatori del settore
sanitario;
g) vigila sul rispetto delle norme deontologiche;
h) promuove la formazione e l’aggiornamento dei medici e il controllo della qualità delle cure.
TITOLO III
Membri

## Art. 6 Adesioni, dimissioni {#art_6}

1La domanda di adesione è presentata per iscritto al segretariato dell’OMCT, il quale ne
dà conferma al richiedente dopo verifica dei documenti.
2Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al segretariato dell’OMCT. Esse hanno effetto dalla fine
dell’anno civile nel corso del quale sono state comunicate.
3Il segretariato dell’OMCT aggiorna tempestivamente l’albo dei membri e ne cura la pubblicazione.
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## Art. 7 Membri ordinari {#art_7}

1Possono essere membri ordinari i medici portatori del diploma federale o di un diploma
equivalente che svolgono o hanno svolto la professione nel Cantone Ticino.
2I membri ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi risultanti dalla qualità di affiliato all’OMCT.

## Art. 8 Membri straordinari {#art_8}

1Possono essere membri straordinari, se ne fanno domanda:
a) i medici, già membri ordinari, che rinunciano alla professione per anzianità o per altri
impedimenti;
b) i medici che esercitano solo parzialmente la professione nel Cantone e sono già membri
ordinari di un’altra società medica cantonale;
c) i medici con autorizzazione d’esercizio limitata nel Cantone;
d) i medici in perfezionamento.
2I membri straordinari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle assemblee con
diritto di voto ma non sono eleggibili come organi.

## Art. 9 Membri onorari {#art_9}

1L’assemblea può nominare come membri onorari persone che si sono distinte nel
campo della medicina e della salute pubblica o che hanno acquisito meriti particolari nei confronti
dell’OMCT.
2I membri onorari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi possono partecipare alle assemblee
senza diritto di voto né di eleggibilità; e non devono pagare la quota sociale.
TITOLO IV
Organizzazione

## Art. 10 Organi {#art_10}

Gli organi dell’OMCT sono:
a) l’assemblea generale;
b) il consiglio direttivo (CD);
c) il consiglio di gestione (CDG);
d) i circoli regionali;
e) l’ufficio di revisione;
f) la commissione deontologica.

## Art. 11 A. L’assemblea generale. Principi {#art_11}

1L’assemblea generale è l’organo superiore dell’OMCT.
2L’assemblea è un’occasione d’incontro, di discussione e d’informazione alla quale sono invitati tutti
i membri dell’OMCT.
3L’assemblea generale esercita tutte le competenze che la legge e questo statuto le attribuiscono.

## Art. 12 Convocazione {#art_12}

1L’assemblea è convocata dal CD, mediante invito scritto ai membri e, di regola,
pubblicazione sulla Tribuna Medica Ticinese, con un preavviso di almeno 15 giorni e l’elenco degli
oggetti da trattare.
2L’assemblea ordinaria primaverile ha luogo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’assemblea ordinaria autunnale ha luogo nel quarto trimestre dell’esercizio.
3Il CD deve inoltre convocare l’assemblea, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se
almeno 1/10 dei membri aventi diritto di voto oppure 3 circoli regionali lo richiedono per iscritto
indicandone lo scopo e gli oggetti.

## Art. 13 Funzionamento {#art_13}

1Le assemblee regolarmente convocate sono valide qualunque sia il numero dei membri
presenti.
2L’assemblea è diretta dal presidente dell’OMCT o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente.
L’assemblea può tuttavia nominare un presidente del giorno.
3L’assemblea prende le sue deliberazioni e fa le nomine a maggioranza semplice.
In caso di parità, il presidente non ha voto preponderante.
4Per la revoca del CD e la modifica di precedenti decisioni assembleari è richiesta la maggioranza
di 2/3 dei votanti.
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5Il voto è espresso per alzata di mano, tranne nel caso in cui ¼ dei presenti domandi lo scrutinio
segreto.
6Il CD provvede alla tenuta del verbale che sarà firmato dal presidente dell’assemblea e dal
segretario.
7La partecipazione all’assemblea è riservata ai membri dell’OMCT.
Il CD può eccezionalmente invitare ad assistervi terze persone.

## Art. 14 Competenze {#art_14}

1L’assemblea ha segnatamente le seguenti competenze:
a) l’approvazione e la modificazione dello statuto;
b) la nomina del presidente dell’OMCT per la durata di 4 anni. Di regola il presidente resta in carica
al massimo per 8 anni consecutivi;
c) la nomina dei membri del CD, per la durata di 2 anni. Di regola il membro resta in carica al
massimo per 12 anni consecutivi;1
d) la nomina dei delegati alla Camera Medica della FMH;
e) la designazione del candidato dell’OMCT al Comitato Centrale della FMH;
f) l’approvazione del preventivo dell’OMCT e la fissazione delle quote sociali annuali differenziate
(assemblea autunnale);
g) l’approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali (consuntivo) (assemblea primaverile);
h) la decisione sulla conclusione di convenzioni con gli assicuratori nel settore delle assicurazioni
sociali.
2L’assemblea inoltre:
a) fa le altre nomine di sua competenza;
b) decide, su proposta scritta e motivata di un membro o del CD, l’istituzione, il mandato e la
composizione delle sue commissioni speciali.

## Art. 15 B. Il consiglio direttivo. Composizione {#art_15}

1Il consiglio direttivo (CD) è composto:
a) dal presidente dell’OMCT nominato dall’assemblea;
b) dai presidenti dei circoli regionali;
c) da 15 membri ripartiti proporzionalmente fra le circoscrizioni di provenienza, corrispondenti al
territorio dei circoli regionali. Fa stato il numero dei membri OMCT esercitanti l’attività nella
circoscrizione al 1. gennaio di ogni anno dispari. Ogni circoscrizione ha diritto ad almeno un
membro.
2I membri dovranno assicurare una congrua rappresentanza delle categorie mediche (medici di
base; specialisti; ospedalieri; dipendenti).
3Il medico cantonale e il rappresentante dell’OMCT nel CC della FMH partecipano alle sedute, con
voce consultiva.
4Il rappresentante della ASMACT partecipa alle sedute, con voce consultiva.
5Alle sedute possono inoltre essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni
mediche riconosciute.

## Art. 16 Competenze {#art_16}

1Il CD è l’organo esecutivo dell’OMCT.
2Sono di competenza del CD tutti gli oggetti che la legge o questo statuto non attribuiscono o
delegano a un altro organo.
3Il CD ha segnatamente le seguenti competenze:
a) cura gli interessi dell’OMCT e dei suoi membri, in base allo statuto e agli obiettivi a breve, media
e lunga scadenza fissati dal CD stesso e dall’assemblea; e adotta i provvedimenti idonei;
b) definisce l’organizzazione puntuale dell’OMCT, con regolamenti e direttive;
c) organizza la contabilità, la gestione delle finanze e il controllo;
d) cura i rapporti con i circoli, le società di specialità, i partner sociali e le autorità pubbliche;
e) promuove l’informazione ai membri dell’OMCT e al pubblico;
f) vigila sul rispetto delle disposizioni legali e statutarie;
g) nomina il segretario generale;
h) decide sulla partecipazione dell’OMCT in altre associazioni o società;
i) decide l’istituzione, il mandato e la composizione delle sue commissioni speciali;
l) designa i rappresentanti e i delegati dell’OMCT, ad eccezione di quelli di nomina assembleare;
1 Lett. modificata dall’Assemblea generale ordinaria del 14.12.2018 e approvato dal CdS con ris. gov. n.
2746 del 5.6.2019 - BU 2019, 210.
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m) formula i preavvisi all’attenzione di enti pubblici e privati;
n) fissa annualmente le indennità per i suoi membri; per i membri del CDG compresi i consulenti
esterni; e per i membri delle commissioni permanenti e speciali;
o) prepara il rendiconto annuale di gestione;
p) preavvisa le proposte da sottoporre all’assemblea generale;
q) approva lo statuto dei circoli regionali;
r) organizza e disciplina il servizio di picchetto notturno e festivo;
s) nomina la commissione di redazione della Tribuna Medica Ticinese.

## Art. 17 Delega {#art_17}

1Il CD può delegare, in parte o integralmente, le sue competenze esecutive al CDG.
2La delega al CDG è presunta per i compiti dell’art. 16 cpv. 3 lettere a, c, d, e, f, m.
3Il CD esercita il controllo sulle funzioni delegate al CDG e le può revocare o limitare con effetto
immediato.
4I membri del CDG sono nominati annualmente, entro 20 giorni dalla assemblea generale
primaverile. Essi sono sempre rieleggibili.

## Art. 18 Funzionamento {#art_18}

1Il CD è convocato dal presidente ogni volta che la conduzione dell’ordine lo richiede, di
regola una volta per trimestre; nonché su domanda scritta della maggioranza dei suoi membri.
2L’avviso di convocazione, con l’elenco delle trattande, deve pervenire ai membri almeno 5 giorni
prima della seduta.
3Le sedute sono valide se almeno la metà dei membri è presente.
4Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il presidente ha
voto predominante.
5Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che ¼ dei presenti non chieda lo scrutinio
segreto.

## Art. 19 C. Il consiglio di gestione. Composizione {#art_19}

1Il consiglio di gestione (CDG) è composto dal presidente dell’OMCT e da 4 a 6 persone
nominate dal CD fra i suoi membri.
2Il CDG nomina annualmente al suo interno un vice-presidente e un segretario-cassiere.
3Il CDG può avvalersi della collaborazione:
a) del segretario generale;
b) di uno o più consulenti, designati dal CD fra i membri dell’OMCT, con mandato puntuale;
c) dei consulenti esterni, designati dal CDG.

## Art. 20 Competenze {#art_20}

1Il CDG esercita le competenze esecutive delegategli.
2In particolare esso è il primo responsabile della gestione corrente dell’OMCT della quale esso
rende regolarmente e tempestivamente conto al CD.

## Art. 21 Diritto di firma {#art_21}

1Il presidente. il vice-presidente e il segretario-cassiere impegnano validamente l’OMCT
di fronte a terzi con firma collettiva a due.
2Il Regolamento di funzionamento determina il potere di rappresentanza del segretario generale.

## Art. 22 Funzionamento {#art_22}

1Il CDG si organizza autonomamente, nei limiti fissati da questo statuto e dalle decisioni
del CD.
2Il CDG può validamente deliberare in presenza di almeno la metà dei suoi membri.
3Il CDG delibera con la maggioranza dei suoi membri.

## Art. 23 D. I circoli regionali. Riconoscimento {#art_23}

1I circoli regionali sono retti da statuti che devono essere approvati dal CD.
2I circoli fungono da portavoce dei colleghi della regione e si occupano dei temi sanitari regionali.
3L’autonomia dei circoli è garantita nel rispetto di questo statuto e delle decisioni assembleari.
4I circoli regionali riconosciuti sono quelli di Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio, Tre Valli.
Affiliazione
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## Art. 24 {#art_24}

1I membri dell’OMCT sono soci del circolo della regione nella quale esercitano la loro
attività prevalente, a meno che non vi rinuncino dandone comunicazione al comitato regionale.
2Ogni membro può tuttavia affiliarsi al circolo della regione nella quale egli ha il proprio domicilio.

## Art. 25 E. L’ufficio di revisione. Nomina {#art_25}

1L’assemblea ordinaria primaverile designa, ogni volta per un biennio, un ufficio di
revisione composto da almeno due persone che non sono membri dell’OMCT.
2Come ufficio di revisione possono essere nominate anche società commerciali o cooperative.

## Art. 26 Compiti {#art_26}

L’ufficio di revisione esamina i conti annuali di esercizio e presenta il suo rapporto
all’assemblea.

## Art. 27 F. La commissione deontologica. Compiti {#art_27}

1La commissione deontologica è l’organo particolare istituito ai sensi dell’art. 43 Codice
Deontologico FMH.
2La commissione deontologica vigila, d’ufficio o su segnalazione, sull’applicazione delle norme
deontologiche da parte dei membri e giudica i casi di violazione.
3La commissione deontologica assume inoltre il compito di esaminare in via conciliativa le vertenze
di carattere tariffale che le sono sottoposte e di fornire consulenza in materia tariffale
(«Commissione Blu»).

## Art. 28 Autonomia {#art_28}

1Nei limiti fissati dal Codice Deontologico FMH la commissione deontologica beneficia di
completa autonomia nei confronti di tutti gli organi dell’OMCT.
2Essa ha il proprio recapito presso la sede dell’OMCT e può far capo ai servizi di segreteria e di
consulenza dell’OMCT.
3La commissione deontologica informa regolarmente e per iscritto il CD sulla propria attività.
4La commissione deontologica adotta i regolamenti di funzionamento e di procedura e li sottopone
per ratifica al CD.

## Art. 29 Composizione {#art_29}

1La commissione deontologica è composta da 5 membri da 5 supplenti, nominati
dall’assemblea per la durata di 4 anni.
2Membri e supplenti sono sempre rieleggibili.
3La commissione può avvalersi della consulenza specialistica di altri medici.
4La commissione nomina annualmente fra i suoi membri il presidente, il vice-presidente e il
segretario.
TITOLO V
Le commissioni speciali e i delegati

## Art. 30 Commissioni speciali {#art_30}

1Il CD, di propria iniziativa o su proposta del CDG, decide la costituzione di commissioni
speciali, con durata determinata o indeterminata, per l’esame di temi particolari o con scopo di
consulenza.
2Il CD definisce la composizione della commissione, designa un coordinatore, disciplina il mandato
e l’obbligo di rendiconto.
3Delle commissioni speciali fa parte almeno un membro del CD. Il CD può disporre la
partecipazione, con voto consultivo, anche di consulenti esterni.
4Le commissioni speciali beneficiano dell’autonomia definita nel mandato di istituzione. Esse
rendono tempestivamente conto del loro operato al CD, tramite il coordinatore.

## Art. 31 Delegati {#art_31}

1Il CD designa i delegati e i rappresentanti OMCT negli organismi, nelle commissioni e
nei gruppi di lavoro istituiti da terzi, enti pubblici o privati, riservate le nomine di competenza
assembleare.
2Come delegati possono essere designati membri del CD, altri medici, il segretario generale o i
consulenti dell’OMCT.
3L’art. 30 cpv. 4 è applicabile per analogia a delegati e rappresentanti.
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TITOLO VI
Il segretariato

## Art. 32 Organizzazione {#art_32}

1L’OMCT si avvale di un segretariato stabile, commisurato alle sue esigenze
amministrative e operative.
2Il CDG è responsabile della conduzione del segretariato, compresa l’assunzione dei collaboratori,
ad eccezione del segretario generale.
3Il CDG allestisce il regolamento di funzionamento del segretariato e lo sottopone al CD per ratifica.

## Art. 33 Il segretario generale {#art_33}

1Il CD, su proposta del CDG, può assumere un segretario generale amministrativo,
anche in formazione non medica, a tempo pieno o parziale. L’assunzione può essere sostituita da
un mandato professionale.
2I compiti del segretario generale sono disciplinati dal relativo mansionario approvato dal CD.
3Il segretario generale è direttamente subordinato al presidente e al CDG.
TITOLO VII
Conti e finanze

## Art. 34 Conti annuali {#art_34}

1Il conto annuale, composto dal conto economico e dal bilancio e da eventuali conti
speciali per singoli settori, viene allestito secondo i principi commerciali e del ramo generalmente
riconosciuti.
2L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.

## Art. 35 Mezzi {#art_35}

I mezzi dell’OMCT provengono:
a) dalle quote sociali annue;
b) da donazioni, legati o sovvenzioni;
c) dal reddito del patrimonio sociale;
d) dall’eventuale utile nella gestione della Tribuna Medica Ticinese.

## Art. 36 Quote sociali {#art_36}

1L’importo annuale delle quote sociali deve permettere, con le altre entrate dell’OMCT,
la copertura dei costi preventivati dall’esercizio, l’equilibrio finanziario a medio termine e la
formazione di riserve.
2L’ammontare della quota sociale deve essere commisurato alla posizione professionale del
membro, in base alla classificazione e ai criteri stabiliti dalla FMH.
3È data facoltà all’assemblea, per fondati motivi, di derogare da quella classificazione.

## Art. 37 Indennità {#art_37}

1Le attività svolte dai membri dell’OMCT sono rimunerate con l’indennità forfettarie e/o
di seduta e/o di mandato.
2Il CD allestisce i criteri di rimunerazione e ne informa l’assemblea.
TITOLO VIII
Pubblicazioni

## Art. 38 Organo ufficiale {#art_38}

1L’OMCT è l’editore della Tribuna Medica Ticinese (TMT), suo organo ufficiale di
pubblicazione.
2La Tribuna Medica Ticinese è diretta dal Comitato di redazione, composta da 3 o più membri,
nominati dal CD. L’art. 30 è applicabile per analogia al Comitato di redazione.
3Sulla Tribuna Medica Ticinese vengono pubblicati i comunicati dell’OMCT, il rendiconto annuale,
la relazione dei revisori e i rapporti delle commissioni permanenti e di quelle assembleari.
TITOLO IX
Disposizioni finali
Scioglimento
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## Art. 39 {#art_39}

In caso di scioglimento dell’OMCT l’assemblea decide sulla destinazione del patrimonio
sociale.

## Art. 40 Disposizione transitoria {#art_40}

Entro un anno dall’entrata in vigore di questo statuto le cariche dell’OMCT (organi,
commissioni, delegati, rappresentanti) dovranno essere oggetto di nuova decisione.

## Art. 41 Abrogazioni {#art_41}

1Con l’entrata in vigore di questo statuto sono abrogati lo statuto OMCT del 12 aprile/20
settembre 1981, il Regolamento interno dell’OMCT del 25 aprile 1982 e le Norme Deontologiche
dell’OMCT del 7 novembre 1981.
2I regolamenti emanati dall’OMCT in base alla precedente disciplina statutaria e alle decisioni
assembleari rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con questo statuto, fino all’adozione
della nuova regolamentazione esecutiva.

## Art. 42 Entrata in vigore {#art_42}

Il presente statuto, approvato dall’assemblea generale straordinaria del 26 febbraio 2003
e dal Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lettera e) Legge sulla promozione della salute e
il coordinamento sanitario con risoluzione del 18 giugno 2003, entra in vigore il 1° luglio 2003.
Pubblicato nel BU 2003, 214.
