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title: "Accordo intercantonale sulle università"
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# Accordo intercantonale sulle università

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1L’accordo regola, a livello intercantonale, l’accesso alle università nel rispetto del
principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.
2Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.

## Art. 2 Definizioni {#art_2}

1È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all’accordo. È definito
cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.
2È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un’università riconosciuta o
un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione iniziale
completa (art. 2 della legge del 22 marzo 1991 sull’aiuto alle università).

## Art. 3 Principi {#art_3}

1I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di
formazione dei loro cittadini.
2I cantoni universitari garantiscono agli studenti provenienti dai cantoni contraenti lo stesso
trattamento di quello riservato ai propri.

## Art. 4 Politica universitaria {#art_4}

1I cantoni universitari coordinano la politica universitaria. Essi coinvolgono i cantoni non
universitari ai lavori e alle decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi
comuni.
2I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella
dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.
3Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del
capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione (CDPE).
4I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell’Accordo sulle università (art.
16) e la CDPE.

## Art. 5 Principato del Liechtenstein {#art_5}

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti
e incombono i doveri di un cantone contraente.

## Art. 6 Cantoni partecipanti al finanziamento di un’università {#art_6}

I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un’università non sono tenuti a
versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura
in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l’ammontare dei contributi previsti alla
sezione 4.

## Art. 7 Cantone debitore {#art_7}

1È considerato debitore il cantone contraente in cui lo studente ha il domicilio civile (art.
23 - 26 CC) al momento del rilascio dell’attestato che lo abilita ad accedere agli studi universitari.
2Nel caso in cui uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro
certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente
dove egli ha il domicilio civile al momento dell’inizio del nuovo studio (inizio del semestre).
Sezione 2: Studenti

## Art. 8 Definizione di studente {#art_8}

1È uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso
un’università o un altro istituto universitario di un cantone contraente giusta l’articolo 2.
422.100
2I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:
a. fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che
portano a certificati non accademici;
b. dottorato: cicli di studio che portano al dottorato.
3Per studenti in congedo non sono versati contributi.

## Art. 9 Determinazione dell’effettivo degli studenti {#art_9}

1L’effettivo degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d’informazione
universitario svizzero dell’Ufficio federale della statistica.
2Gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:
a. Gruppo di facoltà I: scienze umane e scienze sociali;
b. Gruppo di facoltà II: scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due
anni di medicina umana, dentaria e veterinaria;
c. Gruppo di facoltà III: medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione
clinica).
3In caso di dubbio, la Commissione dell’Accordo sulle università decide in merito all’attribuzione a
uno dei tre gruppi di facoltà.
4I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative degli studenti per i quali
pagano i contributi.
Sezione 3: Accesso alle università e parità di trattamento
Parità di trattamento in caso

## Art. 10 di restrizioni per l’ammissione agli studi {#art_10}

1Nel caso di restrizioni per l’ammissione agli studi, gli studenti di tutti i cantoni
contraenti beneficiano degli stessi diritti degli studenti del cantone universitario.
2Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l’ammissione agli studi richiede il preavviso
della Commissione dell’Accordo sulle università.
3Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, gli studenti
possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La
Commissione dell’Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.

## Art. 11 Trattamento degli studenti di cantoni non contraenti {#art_11}

1Gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di
trattamento.
2Essi sono ammessi ad un’università solo nella misura in cui vi sono posti sufficienti per gli
studenti dei cantoni contraenti.
3Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all’ammontare dei contributi
giusta l’articolo 12.
Sezione 4: Contributi

## Art. 12 Ammontare dei contributi {#art_12}

1I contributi forfettari per studente sono i seguenti:
Anno Gruppo di
facoltà I fr.
Gruppo di
facoltà II fr.
Gruppo di
facoltà III fr.
1999 9’500 17’700 22’700
2000 9’500 19’467 30’467
2001 9’500 21’233 38’233
2002 9’500 23’000 46’000
2003 9’500 23’000 46’000
2La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per gli studenti del semestre d’inverno, l’altra
metà per gli studenti del semestre d’estate.

## Art. 13 Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata {#art_13}

1I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del 10 per cento; quelli
dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del 5 per cento.
2La riduzione per perdita dovuta a migrazione è a carico dei cantoni universitari,
proporzionalmente alla percentuale dei contributi per studenti extra-cantonali ad essi versati.
Durata dell’obbligo di pagamento
422.100

## Art. 14 {#art_14}

1L’obbligo di pagamento è limitato:
a. a 12 semestri per studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II;
b. a 16 semestri per gli studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di facoltà III.
2È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti
universitari svizzeri.
3Se uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza
universitari (art. 7 cpv. 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella stessa
disciplina non è considerato un nuovo studio.

## Art. 15 Riduzione per tasse d’iscrizione elevate {#art_15}

I cantoni universitari possono riscuotere tasse d’iscrizione individuali eque. Se esse
sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell’Accordo sulle università, i contributi
stabiliti all’articolo 12 sono ridotti dell’importo eccedente.
Sezione 5: Esecuzione

## Art. 16 Commissione dell’Accordo sulle università {#art_16}

1La Commissione dell’Accordo sulle università controlla l’esecuzione del presente
accordo.
2Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE) e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di
quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di
cantoni non universitari.
3Un rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.
4La Commissione dell’Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti:
a. sorveglia l’attività del segretariato dell’accordo;
b. prende le decisioni correnti necessarie per l’esecuzione dell’accordo;
c. presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti;
previamente sono di regola sentiti i comitati della CDPE e della CDF.

## Art. 17 Segretariato {#art_17}

Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell’accordo. Esso tratta gli affari
correnti dell’accordo.

## Art. 18 Termine di pagamento {#art_18}

1La Commissione dell’Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di
accredito dei contributi.
2Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L’interesse moratorio non può
essere più elevato di quello riscosso nell’ambito dell’imposta federale diretta.

## Art. 19 Compensazione {#art_19}

I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente
sono compensati con i crediti che esso vanta nei confronti del medesimo cantone in virtù del
presente accordo.

## Art. 20 Interessi sui contributi {#art_20}

1I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli
interessi sui contributi versati.
2La Commissione dell’Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli
interessi per altri compiti connessi con l’esecuzione dell’accordo.
Sezione 6: Istanze di ricorso

## Art. 21 Istanza d’arbitrato {#art_21}

Un’istanza d’arbitrato nominata dalla Commissione dell’Accordo sulle università
statuisce definitivamente sui litigi concernenti l’effettivo degli studenti, l’attribuzione degli studenti a
uno dei tre gruppi di facoltà e l’obbligo contributivo dei cantoni.

## Art. 22 Tribunale federale {#art_22}

Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l’articolo 83 lettera b
della legge federale sull’organizzazione giudiziaria i litigi che potrebbero nascere tra cantoni in
ragione del presente accordo. Resta riservato l’articolo 21.
422.100
Sezione 7: Disposizioni finali

## Art. 23 Adesione {#art_23}

L’adesione all’accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE.

## Art. 24 Proroga e denuncia {#art_24}

1L’accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di
preavviso di due anni.
2L’accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.
3Se l’accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.

## Art. 25 Numero minimo di cantoni contraenti {#art_25}

Il presente accordo esplica i suoi effetti allorquando almeno la metà dei cantoni
universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è
garantito.

## Art. 26 Adattamento dei contributi e delle riduzioni {#art_26}

1La Commissione dell’Accordo sulle università può:
a. adattare l’importo dei contributi in funzione dell’evoluzione dei costi della formazione, la prima
volta con effetto dal 1° gennaio 2004;
b. adattare l’importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui
subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio
2004.
2L’adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l’indice nazionale dei
prezzi al consumo.
3La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere approvata da
almeno cinque membri.
4La Commissione dell’Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno due anni e
mezzo prima dell’entrata in vigore della stessa.

## Art. 27 Durata degli obblighi in caso di denuncia {#art_27}

Un cantone che denuncia l’accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dallo
stesso a favore degli studenti immatricolati al momento del suo ritiro.
Bern/Lausanne, den 20. Februar 1997
Schweizerische Konferenz Schweizerische Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren der kantonalen Finanzdirektoren
Der Präsident: Schmid Der Präsident: Marty
Der Sekretär: Arnet Der Sekretär: Stalder
Entrata in vigore
L’Accordo intercantonale sulle università è entrato in vigore il 1° gennaio 1999
Pubblicato nel BU 2014, 55. DL di approvazione del 20.4.1998 - BU 1998, 186.
