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title: "Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere"
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# Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere

## Art. 1 Scopo {#art_1}

L’accordo regola la collaborazione dei Cantoni concordatari tra di loro e con la
Confederazione per il coordinamento esercitato nel settore universitario svizzero. In particolare
esso crea le basi necessarie per realizzare assieme alla Confederazione i compiti comuni definiti
dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero
(LPSU)1, per:
a. assicurare il coordinamento, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero,
segnatamente creando degli organi comuni;
b. regolamentare la garanzia della qualità e l’accreditamento;
c. garantire la ripartizione dei compiti in settori con costi particolarmente onerosi;
d. attuare gli obiettivi definiti all’articolo 3 LPSU.

## Art. 2 Cantoni concordatari {#art_2}

1I Cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole
universitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore
universitario.
2È considerato Cantone universitario un Cantone che è responsabile di una scuola universitaria
riconosciuta o di un istituto definito dall’articolo 3 lettera d.

## Art. 3 Campo di applicazione {#art_3}

L’accordo si applica a:
a. università cantonali e intercantonali;
b. scuole universitarie professionali (SUP) cantonali e intercantonali;
c. alte scuole pedagogiche (ASP) cantonali e intercantonali; e
d. istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell’ambito della formazione
di base e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

## Art. 4 Collaborazione con la Confederazione {#art_4}

1Per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la
Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all’articolo 6 LPSU.
2La Conferenza dei Cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni
per raggiungere gli obiettivi descritti all’articolo 1.
3Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della convenzione sulla cooperazione, i
Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.
II. Organi comuni

## Art. 5 Principio {#art_5}

1Per il tramite della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari e la
Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore
delle scuole universitarie.
2La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo comune tra la Confederazione e i
Cantoni.
3Gli altri organi comuni sono i seguenti:
a. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
1 Legge federale del 30 novembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario
(LPSU).
422.200
b. il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia
della qualità.
4Le competenze, l’organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate
dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.

## Art. 6 Conferenza svizzera delle scuole universitarie {#art_6}

1La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo superiore in materia di
politica universitaria. Sia come Assemblea plenaria sia come Consiglio delle scuole universitarie
vigila al coordinamento delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario
nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.
2Le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei Cantoni concordatari sono membri
dell’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione dei dieci Cantoni universitari che
hanno aderito al concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria
siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. La Conferenza dei Cantoni concordatari designa
ogni quattro anni le direttrici e i direttori della pubblica educazione di quattro Cantoni responsabili
di una scuola universitaria che entrano a fare parte del Consiglio delle scuole universitarie. Le
scuole universitarie rappresentate per il tramite dei membri del Consiglio ed i punti per la
ponderazione dei voti sono specificati nell’allegato.
4Le direttrici e i direttori della pubblica educazione esercitano personalmente il loro mandato.
Nell’impossibilità di partecipare essi possono farsi sostituire, in casi motivati, da una persona con
diritto di voto.
Ponderazione dei voti per le decisioni del

## Art. 7 Consiglio delle scuole universitarie {#art_7}

Nell’intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie,
conformemente all’articolo 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole
universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che
seguono gli studi sul territorio del Cantone in scuole universitarie cantonali, in scuole universitarie
intercantonali o in un loro istituto membro. I membri del Consiglio ottengono come minimo un
punto. L’attribuzione dei punti è precisata nell’allegato.

## Art. 8 Finanziamento degli organi comuni {#art_8}

1I Cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% dei costi della Conferenza
svizzera delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LPSU.
2La partecipazione prevista al capoverso 1 è finanziata dai Cantoni concordatari secondo la
seguente ripartizione:
a. una metà in proporzione alla loro popolazione;
b. l’altra metà dagli enti responsabili di una scuola universitaria, proporzionalmente al numero di
studenti che rappresentano.
3Gli enti responsabili di una scuola universitaria partecipano al massimo al 50%,
proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,
a. ai costi della Conferenza dei rettori che derivano dall’assunzione dei compiti previsti dalla
LPSU;
b. e ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia d’accreditamento, solo se i
costi non sono coperti dagli emolumenti previsti dall’articolo 35 capoverso 1 LPSU.
4Enti responsabili con diversi Cantoni regolano liberamente come ripartire questi costi tra i Cantoni
interessati.
5I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie regola l’assunzione dei
costi della Conferenza dei rettori, sono indicati nella convenzione sulla cooperazione.
III. Conferenza dei Cantoni concordatari

## Art. 9 Composizione e organizzazione {#art_9}

1La Conferenza dei Cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della
pubblica educazione dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Essa si costituisce in modo
autonomo.
2Essa prende le decisioni di sua competenza con la maggioranza dei due terzi dei membri
presenti.
Compiti e competenze
422.200

## Art. 10 {#art_10}

1La Conferenza dei Cantoni concordatari è responsabile dell’esecuzione dell’accordo.
Essa ha, in particolare, la competenza di concludere delle convenzioni in base all’articolo 4
capoversi 1 e 2, di decidere sulle misure in base all’articolo 4 capoverso 3 e di fissare ogni due
anni i punti di ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente
all’articolo 7.
2Per l’elezione alla vicepresidenza essa propone all’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera
delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione.
IV. Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie

## Art. 11 Contributi intercantonali alle scuole universitarie {#art_11}

I contributi intercantonali alle scuole universitarie sono versati sulla base dell’accordo
intercantonale del 20 febbraio 1997 sulle università (AIU)2 e dell’accordo intercantonale del 12
giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP)3.
V. Protezione dei titoli

## Art. 12 Protezione delle denominazioni e dei titoli {#art_12}

1La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata conformemente
all’articolo 62 LPSU.
2Chiunque porti un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi
riconosciuti che conferiscono tale titolo o chiunque si serva di un titolo, lasciando supporre di aver
ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa. La negligenza è punibile. Il
perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.
VI. Disposizioni finali

## Art. 13 Esecuzione {#art_13}

1La gestione degli affari relativi all’esecuzione dell’accordo è di competenza del
Segretariato generale della CDPE. Esso cura, in collaborazione con i responsabili dei servizi
cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei Cantoni concordatari, come pure gli altri
oggetti della politica universitaria della CDPE, fintanto la competenza non spetti ad altri, e
collabora con l’ufficio federale competente.
2La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Consiglio delle scuole
universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una
persona del Segretariato generale della CDPE.
3I costi generati dall’attuazione dell’accordo sono ripartiti tra i Cantoni concordatari in funzione
della loro popolazione con riserva dell’articolo 8.

## Art. 14 Risoluzione delle controversie {#art_14}

1Le controversie generate dal presente accordo vengono affrontate seguendo la
procedura prevista dalla convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione
intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).
2Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazione dell’articolo
120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale.4

## Art. 15 Adesione {#art_15}

L’adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

## Art. 16 Revoca {#art_16}

1La revoca dell’adesione all’accordo deve essere dichiarata al Comitato della CDPE.
Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione ufficiale.
2In concomitanza con l’entrata in vigore della revoca, anche tutte le convenzioni in base all’articolo
4 sono revocate.
Entrata in vigore
2 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.1.
3 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.3.
4 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110.
422.200

## Art. 17 {#art_17}

1Il Comitato della CDPE decide sull’entrata in vigore del presente accordo quando
almeno 14 Cantoni vi avranno aderito, fra cui almeno 8 Cantoni firmatari del concordato
intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla collaborazione universitaria. La messa in vigore può
comunque subentrare al più presto al momento dell’entrata in vigore della LPSU.
2L’entrata in vigore viene comunicata alla Confederazione.
Berna, il 20 giugno 2013 In nome della Conferenza svizzera dei direttori
cantonali della pubblica educazione
La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl
Entrata in vigore
Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 30 ottobre 2014, l’Accordo
intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere del 20 giugno 2013 entra in vigore il
1° gennaio 2015.
Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che
hanno aderito all’accordo.
Allegato
Rappresentanza in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 6, e
attribuzione dei punti per la ponderazione dei voti per le decisioni del citato Consiglio,
conformemente all’articolo 7
I punti sono calcolati ogni due anni in base alla media degli anni precedenti. La Conferenza dei
Cantoni concordatari pubblica il risultato del calcolo attualizzando quest’allegato dell’accordo. I
punti indicati qui di seguito sono basati sulla media degli studenti effettivi 2012/2013 e 2013/2014
(fonte: Ufficio federale di statistica) e sulle indicazioni fornite dai Cantoni.
Rappresentanza nel Consiglio delle scuole universitarie e attribuzione dei punti
1. Rappresentanza dei Cantoni universitari nel Consiglio delle
scuole universitarie
Punti5
Zurigo: Università di Zurigo, Scuola universitaria professionale
zurighese, Alta scuola pedagogica di Zurigo, Scuola universitaria
intercantonale di pedagogia speciale
Berna: Università di Berna, Scuola universitaria professionale
bernese, Alta scuola pedagogica di Berna (tedesco), istituti membri
dell’Alta scuola pedagogica BEJUNE e della Scuola universitaria
professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Berna
Vaud: Università di Losanna e Alta scuola pedagogica del Cantone
di Vaud, istituti membri della Scuola universitaria professionale della
Svizzera occidentale situati nel Cantone di Vaud
Ginevra: Università di Ginevra, istituti membri della Scuola
universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel
Cantone di Ginevra
Basilea-Città: Università di Basilea, istituti membri della Scuola
universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nel
Cantone di Basilea-Città
Friborgo: Università di Friborgo, Alta scuola pedagogica friborghese
e istituti membri della Scuola universitaria professionale della
Svizzera occidentale situati nel Cantone di Friborgo
San Gallo: Università di San Gallo, Alta scuola pedagogica di San
Gallo, Alta scuola svizzera di logopedia, Rorschach, istituti membri
della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale
5 Decisione della Conferenza dei Cantoni concordatari del 26 febbraio 2015.
422.200
situati nel Cantone di San Gallo
Lucerna: Università di Lucerna, istituti membri della Scuola
universitaria professionale della Svizzera centrale situati nel Cantone
di Lucerna (Alta scuola di Lucerna), Alta scuola pedagogica di
Lucerna
Ticino: Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana
Neuchâtel: Università di Neuchâtel, istituti membri della Scuola
universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel
Cantone di Neuchâtel, istituti membri dell’Alta scuola pedagogica
BEJUNE situati nel Cantone di Neuchâtel
2. Ulteriori rappresentanze nel Consiglio delle scuole universitarie secondo l’articolo 6
capoverso 3
Secondo l’articolo 6 capoverso 3 la Conferenza dei Cantoni concordatari sceglie i quattro altri
Cantoni titolari di scuole universitarie che per quattro anni assumono un seggio nel Consiglio delle
scuole universitarie. In conformità a questa disposizione, possono essere eletti nel Consiglio i
Cantoni corresponsabili delle scuole universitarie citate al punto 1 e i Cantoni titolari delle seguenti
scuole universitarie:
• Alta scuola pedagogica Vallese
• Alta scuola pedagogica Grigioni
• Alta scuola pedagogica Turgovia
• Alta scuola pedagogica Sciaffusa
• Alta scuola pedagogica Svitto
• Alta scuola pedagogica Zugo
• Istituti membri dell’alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Cantone del Giura
• Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati
nei Cantoni di Argovia, Basilea-Campagna e Soletta
• Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nei
Cantoni del Vallese e del Giura
• Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale situati nel
Cantone dei Grigioni
Il numero di studenti di tutte le scuole universitarie corrisponde ad un totale di 185 punti. Di questi
ne vengono assegnati 13 alle scuole menzionate alla cifra 2 dell’allegato.
Pubblicato nel BU 2015, 65.
