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title: "Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna"
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# Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna

## Art. 1 Istanza amministrativa e di vigilanza {#art_1}

1L’Area di gestione sanitaria è l’istanza designata dal Consiglio di Stato per l’applicazione
della LMont.
2Essa esercita l’attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio medico nelle zone di montagna.

## Art. 2 Caratteristiche della convenzione {#art_2}

Nel modello di convenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b) LMont sono stabiliti in particolare:
a) gli impegni che il medico contraente deve adempiere per garantire il servizio nella circoscrizione
su tutto l’arco dell’anno;
b) l’espressione “medico contraente” può riferirsi a un solo medico, a più medici o a un circolo
medico;3
c) l’indennità di cui ha diritto il medico contraente, tenuto conto della vastità della circoscrizione e
delle condizioni topografiche che la caratterizzano, nonché le modalità di versamento della
stessa;4
d) la durata della convenzione e le condizioni di disdetta.5

## Art. 3 Obblighi del medico contraente {#art_3}

1Il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico-sanitario sull’arco di tutta la
giornata e per tutto l’anno nei riguardi delle persone che risiedono in forma stabile o soggiornano
transitoriamente nella circoscrizione di sua competenza.
2Esso si impegna in particolare ad eseguire consultazioni e visite ai pazienti in base ai disposti
contenuti nella convenzione e agli accordi intervenuti tra il medico stesso e i Comuni che formano la
circoscrizione.

## Art. 4 Assenza del medico contraente {#art_4}

1In caso di assenza per giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio,
aggiornamento o altro, il medico contraente affida a proprie spese l’incarico di svolgere il mandato che
gli è stato affidato ad un altro medico autorizzato all’esercizio dall’Autorità cantonale.
2Di quanto previsto al cpv. 1 devono essere tempestivamente informati:
a) l’Autorità cantonale di vigilanza;
b) i Municipi dei Comuni interessati, affinché questi abbiano ad informare in modo conveniente la
popolazione.

## Art. 5 Versamento dell’indennità {#art_5}

L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è versata dall’Area di gestione sanitaria in rate
mensili posticipate.
Contributi sociali
1 Titolo modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
2 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011,
130-171.
3 Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
4 Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
5 Lett. introdotta dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
6 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019,
421.
805.110

## Art. 6 {#art_6}

1L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è assoggettata ai contributi sociali ai sensi
dell’AVS/AI/IPG/AD e della LAINF per gli infortuni professionali.
2Il Cantone effettua il riversamento dei contributi sociali agli enti assicurativi o ne verifica
l’attuazione.

## Art. 7 {#art_7}

…8

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.9
Pubblicato nel BU 1999, 22.
7 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019,
421.
8 Art. abrogato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130-
171.
9 Entrata in vigore: 29 gennaio 1999 - BU 1999, 22.
