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title: "Regolamento sulle strade"
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# Regolamento sulle strade

## Art. 1 Oggetto e diritto applicabile (art. 1 LStr) {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulle strade del 23 marzo
1983 (LStr).
2Per l’approvazione dei progetti stradali sono applicate la LStr e, in subordine, la legge di
espropriazione dell’8 marzo 1971.
3Nel caso in cui l’approvazione del progetto stradale richieda altre autorizzazioni, si applica la legge
sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord).
4Nella misura in cui non si dispone altrimenti, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm).

## Art. 2 Definizione (art. 2 LStr) {#art_2}

Sono considerate strade pubbliche o aperte al pubblico ai sensi della legge:
a) le strade a grande capacità, principali, di collegamento, di raccolta e di servizio;
b) le strade ad uso pedonale (esclusivamente o prevalentemente);
c) le strade ciclopedonali e le piste ciclabili;
d) le strade a uso del trasporto pubblico.

## Art. 3 Competenze (art. 4 LStr) {#art_3}

1Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) esercita i compiti che gli assegna
il presente regolamento.
2La Divisione delle costruzioni (DC):
a) cura l’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione dei progetti stradali cantonali;
b) in collaborazione con la Sezione della mobilità, cura la posa della segnaletica direzionale per i
percorsi ciclabili, coordinandola con quella relativa ad altre modalità di trasporto;
c) tramite l’Area dell’esercizio e della manutenzione, è competente per:
- la chiusura delle strade cantonali nel periodo invernale (art. 46 LStr);
- la chiusura della pubblica via per lavori (art. 47 LStr);
- l’autorizzazione per scavi e costruzioni (art. 49 LStr);
d) tramite l’Ufficio dei servizi di manutenzione stradale:
- preavvisa le domande di costruzione che interessano le strade cantonali, con verifica della
distanza dalle strade e autorizzazione degli accessi;
- ordina la rimozione di ostacoli alla circolazione e la modifica o chiusura degli accessi;
- rilascia le autorizzazioni per la segnaletica di cantiere per gli interventi sulle strade cantonali;
e) tramite l’Area del supporto e del coordinamento:
- esercita la vigilanza sul rispetto della legge e di questo regolamento (art. 54 LStr),
proponendo al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza;
- persegue e giudica le contravvenzioni (art. 54a LStr);
f) è competente per tutte le altre decisioni di attuazione della legge non espressamente riservate
al Consiglio di Stato o attribuite ad altre autorità.
3La Polizia cantonale, sentito il Dipartimento, formula il preavviso per la chiusura delle strade
comunali e autorizza la chiusura delle strade cantonali, per altri motivi (art. 47a LStr), segnatamente
per manifestazioni sportive e ricreative.
4La Sezione della mobilità:
a) gestisce il catasto dei percorsi ciclabili;
b) è competente per la programmazione degli impianti semaforici.
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5In merito alla concessione di sussidi per la costruzione di passaggi pedonali, per l’esecuzione di
impianti semaforici, per la realizzazione di piste ciclabili e per interventi da parte dei comuni (art. 29
LStr) sono competenti la Divisione delle costruzioni e/o la Divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità, per importi fino a 100'000 franchi.

## Art. 4 Catasti (art. 5a e 43d LStr) {#art_4}

1I catasti delle strade cantonali e dei percorsi ciclabili sono allestiti mediante dati
informatici georeferenziati concernenti il tracciato.
2I relativi geodati digitali sono pubblicati nell’infrastruttura cantonale dei geodati (Geoportale Ticino),
così come definito negli allegati 1 e 2 del regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione
dell’11 dicembre 2013 (RLCGI).
3L’Ufficio della geomatica (UGeo) coordina l’infrastruttura informatica di gestione e la pubblicazione
dei geodati del catasto.

## Art. 5 Concezione delle strade (art. 6 LStr) {#art_5}

1Per gli standard tecnici e di sicurezza, l’autorità si orienta alle norme edite dai
professionisti di settore, segnatamente della strada e dei trasporti pubblici.
2Fanno inoltre stato le direttive del Dipartimento sull’impiego di materiali da costruzione riciclati nelle
opere pubbliche.

## Art. 6 Informazione e partecipazione (art. 8a LStr) {#art_6}

Alla procedura di informazione e partecipazione si applicano per analogia gli articoli 6-8
del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST).
Capitolo secondo
Costruzione delle strade
Sezione 1
Strade cantonali

## Art. 7 Deleghe (art. 9 LStr) {#art_7}

1Le deleghe sono decise dal Consiglio di Stato su proposta della DC. La decisione ne
precisa l’estensione.
2In particolare possono essere delegati:
a) la progettazione, la procedura di pubblicazione inclusa l’approvazione (se il progetto è conforme
al Piano regolatore) e la realizzazione di progetti stradali;
b) l’adempimento di altri compiti cantonali.
3I progetti stradali cantonali, sono in ogni caso preventivamente sottoposti alla DC che ne autorizza
la pubblicazione.
4La DC segue l’attuazione dei compiti delegati.

## Art. 8 Contenuto del progetto stradale cantonale (art. 10 e 16 segg. LStr) {#art_8}

1Il progetto stradale è costituito almeno da:
a) un piano dell’utilizzazione, allestito sotto forma di geodati digitali (PU-GEO), che determina i
limiti e le destinazioni delle superfici pianificate, in particolare della strada, così come le
eventuali linee di arretramento o di allineamento;1
b) la planimetria generale e i piani dell’opera secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a LStr, con
le sezioni e i profili;
c) l’eventuale piano della segnaletica.
2Oltre a quanto previsto dal capoverso 1, il progetto stradale è accompagnato almeno da:
a) una relazione sull’opera;
b) un piano di espropriazione, suddiviso per comune;
c) le tabelle di espropriazione e le offerte d’indennità;
d) il programma di realizzazione;
e) una copia cartacea del piano d’utilizzazione, di carattere indicativo.
3Per opere irrilevanti dal profilo pianificatorio e di poco conto come segnaletica, elementi di
sicurezza (paletti, spartitraffico ecc.) o lo spostamento di fermate dei trasporti pubblici all’interno del
campo stradale, il PU-GEO può essere omesso.2
1 Lett. modificata dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 39.
2 Cpv. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 39.
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## Art. 9 Geodati {#art_9}

1I geodati digitali hanno valenza giuridica e sono prevalenti rispetto al supporto cartaceo
per i piani dell’utilizzazione pubblicati e approvati in forma di geodati digitali.3
2I geodati digitali sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione (art. 12a RLST), con
indicazione nell’avviso di pubblicazione del progetto stradale cantonale del relativo indirizzo internet.
3Dopo la crescita in giudicato della decisione di approvazione, il piano dell’utilizzazione, allestito
sotto forma di geodati digitali è pubblicato nell’infrastruttura cantonale dei geodati (Geoportale
Ticino).
1. Procedura ordinaria (art. 17-23 LStr)

## Art. 10 a) allestimento del progetto stradale cantonale {#art_10}

1La DC allestisce il progetto stradale cantonale, avvalendosi della Sezione
amministrativa immobiliare (SAI) e meglio dell’UGeo e dell’Ufficio delle acquisizioni (UA) per i piani
e le tabelle di espropriazione.
2Il piano d’utilizzazione sotto forma di geodati digitali è verificato e validato dall’Ufficio della
pianificazione locale (UPL).
3I Servizi generali verificano i presupposti alla pubblicazione e propongono al Dipartimento di
emettere la relativa autorizzazione a pubblicare.

## Art. 11 b) pubblicazione {#art_11}

1Il Dipartimento autorizza la pubblicazione del progetto stradale.
2Il progetto stradale è pubblicato dalla SAI, tramite l’UA.

## Art. 12 c) picchettamento e modinatura {#art_12}

1La SAI, tramite l’UGeo, cura il picchettamento e la modinatura delle opere stradali
cantonali. Il picchettamento evidenzia:
a) il perimetro delle superfici da acquisire a titolo provvisorio o definitivo, con precisione
equivalente a quella della misurazione ufficiale di riferimento;
b) le modifiche dello stato dei luoghi.
2Le modine (profili) evidenziano gli spigoli esterni degli edifici e degli altri impianti stradali.
3La SAI può concedere facilitazioni al picchettamento e alla modinatura qualora la demarcazione
fisica mettesse in pericolo la sicurezza stradale, costituisse un ostacolo alla circolazione o per altri
motivi non possa essere ragionevolmente realizzata. Le facilitazioni comprendono segnatamente
demarcazioni semplificate, rappresentazioni grafiche e modelli (anche digitali).
4Le obiezioni contro il picchettamento, la modinatura o le facilitazioni devono essere presentate
immediatamente presso la SAI, al più tardi entro il termine di deposito dei piani.

## Art. 13 d) approvazione {#art_13}

1La SAI, in collaborazione con l’Ufficio giuridico, istruisce la procedura di approvazione
e formula, per conto del Dipartimento, la proposta di decisione sul progetto stradale cantonale, sulle
opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modifica dei piani.
2Prima della decisione di approvazione la SAI può tenere degli esperimenti di conciliazione.
3Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico nei confronti di tutte le autorità per
l’approvazione dei progetti stradali cantonali e le relative procedure ricorsuali.
2. Procedura semplificata (art. 24 LStr)

## Art. 14 {#art_14}

1Nell’ambito della procedura semplificata, la SAI:
a) può ordinare il picchettamento e la modinatura;
b) notifica il progetto stradale ai comuni e agli interessati;
c) provvede alle necessarie pubblicazioni;
d) formula al Dipartimento o al Consiglio di Stato, la proposta di decisione di approvazione.
2Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.
3. Procedura di espropriazione (art. 26 LStr)

## Art. 15 {#art_15}

1Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico per quanto attinente
l’acquisizione bonale e la procedura di espropriazione, incluse le relative procedure ricorsuali.
2Sono inoltre stabilite le seguenti deleghe di competenze decisionali (art. 4 LStr e art. 8, 20-39 e 51-
67 della legge di espropriazione):
a) acquisizione di beni immobiliari in via espropriativa e bonale, incluse le spese accessorie:
3 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 39.
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- fino a fr. 30'000.-: UA
- fino a fr. 50'000.-: SAI
- fino a fr. 100'000.-: SG
b) incarichi al geometra revisore per atti e procedure relativi alla misurazione ufficiale, incluse le
procedure espropriative e bonali:
- fino a fr. 30'000.-: UGeo
- fino a fr. 50'000.-: SAI
- fino a fr. 100'000.-: SG
Sezione 2
Strade comunali

## Art. 16 Progetto stradale comunale (art. 30-36 LStr) {#art_16}

1L’articolo 12 del presente regolamento si applica per analogia e il Municipio svolge le
competenze attribuite alla SAI.
2Le eventuali linee di arretramento o di allineamento sono riportate nel progetto stradale comunale
conformemente al vigente Piano regolatore.
Capitolo terzo
Compiti di manutenzione dei comuni all’interno delle zone edificabili (art. 39 LStr)

## Art. 17 In generale {#art_17}

Per i compiti previsti dall’articolo 39 LStr la DC può impartire delle istruzioni vincolanti ai
comuni e, in caso di inadempienze, previa diffida, può sostituirsi ad essi imputando loro le relative
spese.

## Art. 18 Marciapiedi, sopra e sottopassi {#art_18}

La manutenzione ordinaria dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi comprende in
particolare:
a) la pulizia periodica programmata, la pulizia straordinaria dopo eventi alluvionali e la raccolta
delle foglie;
b) gli interventi di piccola riparazione, pittura e pulizia delle barriere elastiche;
c) l’eliminazione di graffiti e il ripristino delle superfici danneggiate;
d) l'eliminazione dei difetti alla pavimentazione, la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e
in genere tutti i piccoli interventi di pavimentazione;
e) la gestione delle aree verdi e delle piantagioni pubbliche;
f) il servizio invernale (sgombero neve e antigelo).

## Art. 19 Impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa {#art_19}

1L’esercizio degli impianti di segnaletica luminosa:
a) comprende gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete elettrica e il consumo di corrente
elettrica;
b) comprende gli oneri (costi di allacciamento, licenze, ecc.) per la messa in rete e per l’eventuale
gestione da remoto (anche centralizzata);
c) non comprende la modifica della programmazione semaforica e dei principi di funzionamento.
2L’esercizio degli impianti di illuminazione comprende gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete
elettrica e il consumo di corrente elettrica.
3La manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa:
a) comprende gli oneri relativi alla sostituzione nell’ambito della manutenzione ordinaria delle
singole componenti (lampade, sensori di rilevamento, componenti della centralina, ecc.) incluso
il controllo annuale del loro funzionamento;
b) comprende gli oneri per la certificazione periodica RaSi degli impianti elettrici;
c) non comprende la manutenzione straordinaria (compresi i risanamenti) che spetta al
proprietario della strada.
Campo viabile, aree verdi, di parcheggio, di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico

## Art. 20 {#art_20}

1La pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi
comprende in particolare:
a) la pulizia periodica e straordinaria della carreggiata e la raccolta delle foglie;
b) la pulizia delle canalizzazioni, delle caditoie e dei pozzi di ispezione;
c) la gestione e manutenzione degli impianti di pompaggio e degli impianti di trattamento delle
acque stradali (SABA) comprendente:
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- gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete elettrica, gli oneri per la telegestione e il consumo
di corrente elettrica;
- le tasse di allacciamento e utilizzo delle canalizzazioni e gli oneri per la certificazione
periodica RaSi degli impianti elettrici;
- gli oneri per la manutenzione annuale compresa la sostituzione di singoli elementi quali
lampade, sonde, rilevatori, filtri e in generale le parti elettromeccaniche soggette a normale
usura.
d) la cura e la manutenzione della vegetazione e delle piantagioni pubbliche;
e) piccoli interventi di pavimentazione per la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e
l’eliminazione dei difetti di lieve entità;
f) la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti;
g) l’eliminazione di graffiti e il ripristino delle superfici danneggiate.
2La manutenzione delle aree di parcheggio come pure quella delle aree di attesa e di servizio dei
mezzi di trasporto pubblico comprende, oltre ai servizi di cui al capoverso precedente, pure il servizio
invernale.
Capitolo quarto
Rapporti con il trasporto pubblico

## Art. 21 Pianificazione e informazione (art. 40 LStr) {#art_21}

1Gli interventi non devono ostacolare il servizio di trasporto pubblico secondo l’orario
pubblicato, nella misura in cui questo sia sostenibile dal profilo tecnico e finanziario.
2Soluzioni alternative e oneri supplementari del trasporto pubblico devono essere preventivamente
concordati con l’impresa di trasporto interessata già nella fase di pianificazione iniziale
dell’intervento.
3All’impresa di trasporto spetta il compito di informare i committenti e gli utenti del servizio.
Capitolo quinto
Manutenzione dei percorsi ciclabili (art. 43c LStr)

## Art. 22 Estensione della manutenzione ordinaria {#art_22}

La manutenzione ordinaria di percorsi ciclabili si estende di regola, in verticale, 3.00 ml
sopra la carreggiata e, in orizzontale, almeno 1.50 ml sulle scarpate laterali, nella misura in cui non
si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.

## Art. 23 Servizi di manutenzione ordinaria {#art_23}

La manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili comprende segnatamente:
a) la pulizia della carreggiata, dei manufatti, delle barriere, delle canalizzazioni e delle aree verdi;
b) la cura e lo sfalcio del verde (minimo due volte all’anno);
c) il taglio e lo sfrondo di cespugli e delle alberature (minimo una volta all’anno);
d) l'eliminazione dei difetti alla pavimentazione, la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e
in genere tutti i piccoli interventi di pavimentazione o di riparazione e sistemazione della
carreggiata, come pure delle barriere e dei parapetti;
e) l’eliminazione dei danni causati da atti di vandalismo;
f) la manutenzione della segnaletica e dell’illuminazione;
g) il servizio invernale di sgombero neve e lotta al gelo secondo l’utilizzo, se previsto
espressamente nella convenzione o nella decisione di cui all’articolo 25.

## Art. 24 Contributi cantonali {#art_24}

1Per la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili di competenza cantonale situati
all’esterno delle zone edificabili (art. 43c cpv. 4 LStr) sono fissati i seguenti contributi annuali:
Servizi di base
Pulizia della carreggiata, dei
manufatti, delle barriere, delle
canalizzazioni e delle aree verdi
0.75 fr./ml
Cura e sfalcio del verde 1.00 fr./ml fino a 1.50 m dal ciglio
Taglio e sfrondo di cespugli e
alberature
0.35 fr./ml fino a 1.50 m dal ciglio
Servizi invernali (secondo norma VSS 640 756a)
Standard di servizio 2.00 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500
725.110
livello A m.s.m.
Standard di servizio
livello B
1.20 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500
m.s.m.
Standard di servizio
livello C
0.50 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500
m.s.m.
Altri servizi
Interventi di riparazione e
sistemazione della carreggiata,
delle barriere e dei parapetti
1.00 fr./ml per tutta la lunghezza del
percorso
Illuminazione fuori località 30.00 per punto luce all’anno
Atti di vandalismo: al massimo 50% dell’importo non risarcito
dall’assicurazione.
2Per le infrastrutture stradali ad uso misto (non destinate esclusivamente a percorso ciclabile), i
contributi sono corrisposti solo se la destinazione a percorso ciclabile comporta un maggior onere
di manutenzione e sono, se del caso, determinati in proporzione del medesimo.

## Art. 25 Determinazione dei servizi e dei contributi {#art_25}

1I servizi necessari per la manutenzione ordinaria e i relativi contributi cantonali sono
stabiliti in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dai comuni responsabili.
2In caso di mancata sottoscrizione, la definizione dei servizi e dei contributi è decisa dal Consiglio
di Stato.
Capitolo sesto
Altri interventi edilizi
Autorizzazione per l’esecuzione di lavori sulla strada cantonale (art. 45 LStr)
Art. 25a4 1È istituita una piattaforma per la gestione informatizzata delle richieste di autorizzazione
per l’esecuzione di lavori sulla strada cantonale (RICAS) di cui all’articolo 45 della legge sulle strade
del 23 marzo 1983. RICAS serve alla gestione delle richieste, alla fatturazione, alla gestione del
cantiere e alla notifica della posa di condotte su fondi del demanio cantonale e contiene in particolare
i dati anagrafici, i recapiti del richiedente e dei soggetti interessati dal cantiere.
2L’Area dell’esercizio e della manutenzione è l’organo responsabile.
3I dati personali contenuti in RICAS sono accessibili mediante procedura di richiamo, in funzione
delle necessità per l’adempimento dei loro rispettivi compiti, ai seguenti organi:
a) Ufficio della gestione dei manufatti (UGM);
b) Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (USIP);
c) Ufficio del demanio e dell’aeroporto cantonale (UDAC).
4La polizia cantonale accede a RICAS in qualità di utente.
5I dati sono conservati per dieci anni dalla conclusione dei lavori. Scaduto il termine di
conservazione, gli stessi sono conservati in maniera anonimizzata.
6Il Centro sistemi informativi (CSI) garantisce la gestione e la sicurezza tecnica della piattaforma.

## Art. 26 Garanzie per scavi, edifici e impianti (art. 49 LStr) {#art_26}

1La DC per strade cantonali o il Municipio per strade comunali possono esigere in ogni
momento adeguate garanzie da parte di chi esegue o intende eseguire scavi o costruzioni che
potrebbero arrecare danni alla strada o mettere in pericolo la circolazione.
2L’ammontare della garanzia, fissato in una decisione immediatamente esecutiva, corrisponde alla
stima dei potenziali danni all’infrastruttura stradale.

## Art. 27 Costruzioni e accessi lungo le strade cantonali (art. 50 LStr) {#art_27}

1Costruzioni (opere o impianti) e accessi sui fondi adiacenti alle strade cantonali, in
particolare all’interno delle linee di arretramento, non devono compromettere la viabilità, la fluidità
del traffico e la sicurezza stradale.
2Valgono le seguenti prescrizioni:
a) i cancelli e le autorimesse devono sorgere a una distanza di almeno 5.50 ml dal ciglio (compresi
i marciapiedi e le piste ciclabili), in modo da garantire la possibilità di sosta all’esterno senza
recare disturbo alla circolazione;
b) lo spazio fuori dal sedime stradale deve essere sufficiente per consentire l’uscita e l’immissione
sulla strada nel senso di marcia;
4 Art. introdotto dal R 11.6.2025; in vigore dal 13.6.2025 - BU 2025, 123.
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c) la visuale sufficiente per l’immissione su strada pubblica deve essere garantita.
3Inoltre, devono essere rispettate le regole dell’arte e le norme tecniche edite dai professionisti di
settore, segnatamente della strada e dei trasporti
4Possono essere concesse deroghe, di regola a titolo di precario, per giustificati motivi, qualora non
vi si oppongano interessi pubblici e a condizione che la viabilità, la fluidità del traffico e la sicurezza
non siano compromesse.
Capitolo settimo
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 28 Disposizione transitoria relativa al geodato digitale {#art_28}

Fino al 1° luglio 2024, il Consiglio di Stato e il Dipartimento non sono tenuti ad applicare
gli articoli 8 capoverso 1 lettera a, 8 capoverso 2 lettera e, 9 del presente regolamento relativi al
geodato digitale per i progetti stradali cantonali.

## Art. 29 Modifica di atti normativi {#art_29}

La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.

## Art. 30 Entrata in vigore {#art_30}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Pubblicato nel BU 2023, 373.
