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title: "Legge di procedura per le contravvenzioni"
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# Legge di procedura per le contravvenzioni

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

1La presente legge è applicabile alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali,
attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.
2La procedura davanti all’autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal codice di
procedura penale del 5 ottobre 2007.
3Restano riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale o da leggi speciali.

## Art. 2 Tassa di giustizia {#art_2}

Al condannato è applicata, per l’emanazione del decreto d’accusa, una tassa di
giustizia da fr. 20.-- a fr. 2000.--; le spese cagionate dal procedimento vengono addossate
conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.

## Art. 3 Applicazione del diritto federale {#art_3}

1Il codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) si applica alla prescrizione
dell’azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi
speciali.
2È pure applicabile l’art. 107 CP concernente il lavoro di pubblica utilità.
Esazione della multa

## Art. 4 a. Termine di pagamento {#art_4}

L’autorità amministrativa che ha emanato il decreto d’accusa fissa al condannato un
termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.

## Art. 5 b. Pagamento a rate e proroga dei termini {#art_5}

L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento
rateale e prorogare i termini.

## Art. 6 c. Incasso delle multe {#art_6}

1In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe
sono incassate dall’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere
intimata copia di ogni decisione relativa a multe.
2L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all’opera degli uffici di
incasso della gendarmeria cantonale.

## Art. 7 d. Procedura di incasso {#art_7}

1L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio
del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore.
2Se il contravventore appare solvibile, essa procede all’incasso della multa secondo le disposizioni
della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

## Art. 8 e. Commutazione {#art_8}

1La multa di cui non è possibile l’incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in
lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata.
2Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli art. 106 cpv. 2-5 e 107 CP.
3Se l’autorità amministrativa emana un atto di accusa, la commutazione è decisa dal giudice
dell’applicazione della pena, la cui decisione è impugnabile mediante reclamo davanti alla Corte di
appello e di revisione penale.
311.100

## Art. 9 Condono {#art_9}

1Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, condonare in tutto
o in parte una multa cresciuta in giudicato, le tasse e le spese.1
2La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

## Art. 10 Autorità legittimate a ricorrere {#art_10}

Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle
contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.

## Art. 11 Rappresentanza {#art_11}

Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l’imputato può farsi rappresentare da
un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all’albo pubblico secondo la legge federale
del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
Pubblicata nel BU 2010, 253.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 253.
1 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 489.
2 Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.
3 Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.
