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title: "Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi"
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# Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi

## Art. 1 Oggetto e campo di applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica
tra una parte e un’autorità amministrativa nell’ambito di un procedimento retto dalla legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
2Il presente regolamento è applicabile alla comunicazione di:
a) atti scritti in vista dell’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 2 LPAmm;
b) decisioni ai sensi dell’articolo 2 LPAmm.

## Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura {#art_2}

Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all’articolo
3 dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali
nonché di procedure d’esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010.
Capitolo secondo
Comunicazione di atti scritti a un’autorità

## Art. 3 Ammissibilità della comunicazione per via elettronica {#art_3}

1Ciascuna autorità decide se ammettere la comunicazione per via elettronica.
2L’autorità che ammette la comunicazione per via elettronica degli atti scritti indica un recapito
elettronico secondo l’articolo 4 capoverso 2.
3Essa informa la Cancelleria dello Stato.

## Art. 4 Informazioni necessarie alla comunicazione elettronica {#art_4}

1Le informazioni necessarie alla comunicazione di atti in forma elettronica sono
pubblicate su Internet.
2Ogni autorità comunica le seguenti informazioni:
a) l’indirizzo elettronico;
b) gli indirizzi ammessi per la trasmissione per via elettronica;
c) i canali di comunicazione autorizzati;
d) i formati di dati autorizzati per la comunicazione;
e) singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta;
f) l’indirizzo al quale figurano i certificati muniti di chiavi crittografiche pubbliche che devono
essere utilizzati per la cifratura di atti scritti trasmessi all’autorità e per la verifica della firma
elettronica dell’autorità.
3La Cancelleria dello Stato può disciplinare la registrazione e l’aggiornamento delle iscrizioni.

## Art. 5 Formato {#art_5}

1Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, per il canale
di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate su Internet conformemente
all’articolo 4.
2Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l’autorità concede alla parte un breve termine
per:
a) ritrasmettere l’atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall’autorità; o
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b) trasmettere, dopo averli stampati, tutto l’atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso,
secondo le modalità previste dall’articolo 10 capoverso 1 LPAmm.
3Se per la comunicazione non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’autorità
provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di
comunicazione autorizzati. L’invio trasmesso per posta elettronica usuale va cifrato con il codice di
cifratura pubblico indicato nella lista.

## Art. 6 Termini {#art_6}

1Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di
trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento
dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).
2Se il canale di trasmissione utilizzato non emette una ricevuta di consegna, il momento
determinante per il rispetto di un termine è quello in cui l’invio è scaricato dal destinatario.

## Art. 7 Firma {#art_7}

1Una firma elettronica qualificata secondo la legge federale sulla firma elettronica del 18
marzo 2016 (FiEle) non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della comunicazione
sono garantite con altri mezzi adeguati (art. 10 cpv. 2 LPAmm). Sono eccettuati i casi in cui la legge
prescrive di firmare un determinato documento.
2Se manca una firma elettronica prescritta, l’autorità concede alla parte un termine per la correzione.
La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma elettronica riconosciuta oppure inviarli
firmati a mano conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPAmm.

## Art. 8 Certificato {#art_8}

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura
nella lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 FiEle), il certificato
regolamentato munito della chiave crittografica pubblica deve essere allegato all’invio.
Capitolo terzo
Notifica delle decisioni e delle altre comunicazioni dell’autorità

## Art. 9 Consenso {#art_9}

1L’autorità può notificare una decisione o una comunicazione per via elettronica alla parte
che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in
questione.
2Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure
rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest’ultima di notificargli
le decisioni e le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.
3Chiunque può comunicare a un’autorità di notificargli le fatture aventi carattere di decisione sotto
forma di fattura elettronica. Le fatture aventi carattere di decisione sono decisioni il cui scopo
principale consiste nello stabilire l’obbligo di pagare un determinato importo e che sono inviate
unitamente alla fattura.
4Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
5Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati.

## Art. 10 Modalità {#art_10}

1Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2L’autorità può utilizzare anche altri tipi di trasmissione purché questi ultimi permettano in modo
appropriato di:
a) identificare inequivocabilmente il destinatario;
b) stabilire inequivocabilmente il momento della notificazione delle decisioni;
c) proteggere la comunicazione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.
3In deroga al capoverso 2 lettera b, non è necessario che il momento della notificazione di fatture
elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite
gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture:
a) in un sistema contabile del destinatario;
b) nell’e-banking del destinatario.
4Le decisioni e le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le
fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati
strutturati.
5Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle).
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6Possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle):
a) le copie elettroniche delle decisioni;
b) le decisioni emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato
numero non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell’autorità
(notificazione collettiva di decisioni);
c) le fatture elettroniche aventi carattere di decisione.

## Art. 11 Momento della notificazione {#art_11}

1Se l’autorità trasmette la decisione o la comunicazione a una casella di posta
elettronica, il momento in cui l’invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della
notificazione.
2Se indirizzato a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del
titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’invio è considerato primo tentativo di
consegna in analogia all’articolo 17 capoverso 4 lettera a LPAmm.
3Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione si considerano notificate 30 giorni dopo
l’accredito di un pagamento.
Nuova decisione in caso di fatture elettroniche aventi carattere di decisione

## Art. 12 {#art_12}

1Se il destinatario di una fattura elettronica avente carattere di decisione non ha
effettuato alcun pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione, gli viene notificata una nuova
decisione sotto forma di documento cartaceo contro ricevuta oppure secondo l’articolo 10 capoversi
1 o 2.
2In questo caso la notificazione della fattura elettronica non è presa in considerazione per stabilire
il momento della notificazione.
Capitolo quarto
Cambio del supporto

## Art. 13 Trasmissione successiva di decisione per via elettronica {#art_13}

1Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta loro successivamente per via
elettronica le decisioni che sono state loro notificate in altro modo.
2L’autorità allega al documento elettronico l’attestazione che esso coincide con la comunicazione.

## Art. 14 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica {#art_14}

1L’autorità verifica la firma elettronica in merito:
a) all’integrità del documento;
b) all’identità del firmatario;
c) alla validità e alla qualità della firma elettronica compresi eventuali attributi importanti
giuridicamente;
d) alla data e ora della firma, compresa la qualità di tali indicazioni.
2Alla stampa su carta l’autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e
l’attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell’atto scritto comunicato in
forma elettronica.
3L’attestazione è datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.
Capitolo quinto
Disposizioni finali

## Art. 15 Abrogazione {#art_15}

Il regolamento sulla trasmissione per via elettronica delle decisioni di assunzione di
competenza del Consiglio di Stato del 17 novembre 2021 è abrogato.

## Art. 16 Entrata in vigore {#art_16}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2024.
Pubblicato nel BU 2024, 1.
