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title: "Legge tributaria"
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provisions: 300
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# Legge tributaria

## Art. 1 Oggetto della legge {#art_1}

1Il Cantone preleva secondo questa legge:
a) un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
b) un’imposta sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche;
c) un’imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche;
d) un’imposta sugli utili immobiliari;
e) un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
2Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia
imposizione.
Imposta cantonale base e coefficiente di imposta cantonale
Art. 1a2 1Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull’utile e sul capitale come pure quelle
alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l’imposta
cantonale base che fa stato ai fini dell’applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo
delle relative imposte comunali (art. 276 LT).
2L’imposta effettiva richiesta corrisponde all’imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente
di imposta cantonale.
3Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al capoverso 1.
Determinazione del coefficiente di imposta
Art. 1b3 1Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%.
2Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell’ambito dell’adozione del
preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte
dagli articoli 31a capoverso 3, 31b capoverso 5 e 31f della legge sulla gestione e sul controllo
finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).
3La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.
PARTE SECONDA
IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Assoggettamento
Appartenenza fiscale

## Art. 2 Appartenenza personale {#art_2}

1Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.
2Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
3La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni
apprezzabili:
1 Titolo modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
2 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.
3 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.
a) almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
b) almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
4Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente
per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
5...4
Appartenenza economica
1. Imprese, stabilimenti d’impresa, fondi e operazioni immobiliari5

## Art. 3 {#art_3}

1Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate
all’imposta in virtu della loro appartenenza economica se:
a) sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone;
b) tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone;
c) sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di
godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone.6
2Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in
parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le
succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e
ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui
durata è di almeno dodici mesi.
2. Altri elementi imponibili

## Art. 4 {#art_4}

1Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate
all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a) esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;7
abis) esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione
effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in
ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di
imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero;8
b) in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o
stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse,
partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;9
c) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel
Cantone;
d) ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un
istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtu di un precedente rapporto di lavoro di diritto
pubblico;
e) ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da
forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f) ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione
effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico
internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale;
fa eccezione l’imposizione dell’equipaggio per l’attività lucrativa a bordo di una nave che naviga
sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro;10
g) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.11
2Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono
imponibili.

## Art. 5 Estensione dell’assoggettamento {#art_5}

1L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende
tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.
4 Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
5 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529.
6 Lett. reintrodotta dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU
7 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
8 Lett. introdotta dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
9 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
10 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
2017, 486.
11 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
2L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della
sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4.
3Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale
concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un’impresa svizzera compensa sulla
base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con degli
utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d’impresa registra degli utili nel corso dei sette anni
seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza
dell’ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa; in questo caso la
perdita subita dallo stabilimento d’impresa all’estero è presa in considerazione a posteriori in
Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all’estero
sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l’aliquota d’imposta. Sono riservate
le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.12
4Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel
Cantone e la sostanza ivi posta.
5...13

## Art. 6 Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale {#art_6}

1Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza
nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla
totalità dei loro redditi e della sostanza.
2Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito
conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta.

## Art. 7 Inizio e fine dell’assoggettamento {#art_7}

1L’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel
Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili.
2L’assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con
l’estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.
3Nelle relazioni intercantonali resta riservato l’articolo 54.14
Norme speciali concernenti l’imposta sul reddito e sulla sostanza

## Art. 8 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale15 {#art_8}

1Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati,
qualunque sia il regime dei beni.
1bisIl reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella
presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i
contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento
e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento
dell’unione domestica registrata.16
2Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività
lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l’autorità parentale.
3Sul reddito d’attività lucrativa dipendente, il figlio è tassato tuttavia unicamente a partire dall’anno
in cui compie il 18.mo anno di età.

## Art. 9 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale {#art_9}

1Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure
le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza
sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.
12 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
13 Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
14 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
15 Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
16 Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
17 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,
2Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti
collettivi del 23 giugno 2006 (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono
eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.
3…18
Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica

## Art. 10 {#art_10}

Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità
giuridica assoggettate all’imposta in virtu dell’appartenenza economica sono imponibili
conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.

## Art. 11 Successione fiscale {#art_11}

1Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti ed obblighi fiscali. Essi
rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote
ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.
2Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o
di beni comuni che, in virtu del regime dei beni, riceve in più della sua quotaparte legale secondo il
diritto svizzero.
2bisIl partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell’importo
che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge
sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004.19
3Su richiesta dell’autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune
residente in Svizzera. In caso contrario l’autorità fiscale procede alla designazione d’ufficio.

## Art. 12 Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale {#art_12}

1I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta
complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando
uno di essi è insolvibile oppure ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni
dall’intimazione della tassazione. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di
imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.
2La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli
ammontari di imposta ancora dovuti.
3Con il contribuente rispondono solidalmente:
a) i figli soggetti all’autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell’imposta
complessiva;
b) i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a
concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all’estero; le
persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di un socio partecipante a una
società semplice, segnatamente un consorzio, o partecipante ad altre società di persone,
rispondono solidalmente con il socio per le imposte dovute dagli altri soci, domiciliati all’estero,
sino a concorrenza della quota dovuta dal loro socio, rispettivamente, sino a concorrenza del
ricavo netto dello stesso. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la
diligenza richiesta dalle circostanze;20
c) i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del
prezzo di acquisto, per le imposte dovute da:
- un commerciante di immobili senza domicilio fiscale in Svizzera per l’attività di commercio
di immobili siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. d);
- un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera che funge da intermediario in operazioni
immobiliari riguardanti immobili siti nel Cantone (art. 4 cpv. 1 lett. g);21
d) le persone incaricate della liquidazione d’imprese o stabilimenti d’impresa siti nel Cantone,
dell’alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali
fondi, fino a concorrenza del ricavo netto.22
4L’amministratore dell’eredità e l’esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori
fiscali per le imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della somma destinata al pagamento
dell’imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità
quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.
18 Cpv. abrogato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
19 Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
20 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
21 Lett. modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001,
22 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
5In caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi le singole quote d’imposta sono
determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono
pure dati i rimedi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.
6Per la determinazione delle singole quote d’imposta il Consiglio di Stato può stabilire una tassa
amministrativa causale.23

## Art. 13 Imposizione globale secondo il dispendio {#art_13}

1Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta
calcolata sul dispendio se:
a) non hanno la cittadinanza svizzera;
b) per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente
alle imposte (art. 2); e
c) non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.
2I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al
capoverso 1.
3L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali
corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede,
sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato
degli importi seguenti:
a) 435’000 franchi;25
b) per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al
settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità fiscale;
c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il
vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’articolo 2.
4L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.
5Oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. La
sostanza imponibile ammonta a 5 volte l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve
corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.
6L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul
reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi
seguenti:
a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;
b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi
proventi;
d) diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in
virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
7In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in
Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito
complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti
gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla
corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.
8Il Consiglio di Stato adegua l’importo di cui al capoverso 3 lettera a) all’indice nazionale dei prezzi
al consumo.

## Art. 14 {#art_14}

1Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge
sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 sono esentate dall’imposta nella misura prevista dal diritto
federale.26
2In caso di assoggettamento parziale si applica l’articolo 6.
23 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
24 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571.
25 Lett. modificata dal DE 7.10.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 330; precedenti modifiche: BU
2023, 308, BU 2024,272.
26 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
Imposta sul reddito
Redditi imponibili

## Art. 15 In generale {#art_15}

1Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.
2Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e
l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati
al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.
3Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono
riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).27
Reddito da attività dipendente
1. Principio28

## Art. 16 {#art_16}

1Sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico,
compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,
premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da
partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.29
2Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente
come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le
disposizioni dell’articolo 38.
3Le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro,
comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro
ai sensi del capoverso 1.30
2. Partecipazioni di collaboratore
a) In generale
Art. 16a31 1Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:
a) le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o
partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un’altra società del
gruppo distribuisce ai collaboratori;
b) le opzioni per l’acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
2Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in
contanti.
b) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore
Art. 16b32 1I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore,
ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al
momento dell’acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile
corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto.
2Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei
termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle
azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.
3I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa
sono imponibili al momento dell’esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile
corrisponde al valore venale dell’azione al momento dell’esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.
c) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore
Art. 16c33 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono
imponibili al momento in cui si realizzano.
27 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU
2002, 224.
28 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
29 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
30 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU
2015, 505.
31 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
32 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
33 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
d) Imposizione proporzionale
Art. 16d34 Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l’intero
periodo tra l’acquisto e la nascita del diritto d’esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art.
16b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente
al rapporto tra l’intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.
Reddito da attività indipendente
1. Principio

## Art. 17 {#art_17}

1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il
trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti
all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali
che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso
dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una
società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza
commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l’articolo 17b.35
3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono
imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.
4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita
forma.
2. Fattispecie che giustificano un differimento
Art. 17a36 1L’affitto di un’azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata
solo su domanda del contribuente.
2Se in caso di divisione ereditaria l’azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su
domanda degli eredi che riprendono l’azienda l’imposizione delle riserve occulte è differita sino al
momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento
determinanti ai fini dell’imposta sul reddito.
3. Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale
Art. 17b37 1I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative
e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione
sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di
partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società
di capitali o di una società cooperativa.38
2L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di
partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di
persone.
Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente
Art. 17c39 Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano
per analogia gli articoli 67a e 67b.
4. Ristrutturazioni40

## Art. 18 {#art_18}

1Le riserve occulte di un’impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non
sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di
34 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
35 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU
36 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
37 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84.
38 Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
39 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
40 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente
modifica: BU 2007, 45.
41 Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
trasformazione, se l’impresa rimane assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora
determinanti per l’imposta sul reddito vengono ripresi:
a) in caso di trasferimento di beni a un’altra impresa di persone;
b) in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi
dell’articolo 70 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.
2Nell’ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b), le riserve occulte trasferite
sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238 se nei cinque anni
seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al
valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso
far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.
3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle imprese in mano comune.
4La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su
una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.42
Reddito da sostanza mobiliare
1. Principio43

## Art. 19 {#art_19}

1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
a) gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio
unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano
alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione
assicurativa a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un
rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento
dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;45
b) il reddito proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a
interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) versato al
portatore;
c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro
risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti
del valore nominale ecc.).46 In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali
o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale
sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata
realizzata nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis
LIP); rimane salvo il capoverso 1bis;
d) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti;
e) i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario
diretto (art. 59 cpv. 2), nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso
fondiario diretto;
f) i proventi da beni immateriali.
1bisI dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in
denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di
partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono
imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10
per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.47
2Il ricavo dall’alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che
i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.
3Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti
dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso
del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4.48
4Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di
capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per
un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il
42 Cpv. introdotto dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 178.
43 Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
44 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,
45 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
46 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
47 Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
48 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009,
84.
rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello
delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto
commerciale.49
5Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale:
a) costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o
societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni
aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un
trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera
d);
b) già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al
momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 70 capoversi 1
lettera b) e 3 o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva;
c) in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.50
6I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per
l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.51
7Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società
cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti
di capitale non corrisponde almeno alla metà dell’eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte
imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa
e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili
nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.52
8Il capoverso 3 si applica agli apporti e all’aggio forniti durante la validità di un margine di variazione
del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni per quanto eccedano
le riserve rimborsate nell’ambito del suddetto margine di variazione del capitale.53
2. Casi speciali
Art. 19a54 1È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera
c) anche:
a) il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o
sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio
privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre
che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore,
sostanza non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e
che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per
analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale
partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la
sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta
secondo gli articoli 236 capoverso 1, 237 e 238;
b) il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di
capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa
di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente
partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della
controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita
e delle riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica
per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.55
2Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a) quando il venditore sa o è tenuto a sapere
che per finanziare il prezzo d’acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

## Art. 20 Reddito da sostanza immobiliare {#art_20}

1È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
a) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c) i proventi da contratti di superficie;
49 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
50 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
51 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
52 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
53 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
54 Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
55 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
d) i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
2Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza
personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è
possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.56
3La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza
primaria.57
4...58

## Art. 21 Redditi da fonti previdenziali {#art_21}

1Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale
vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse
previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
3Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili
nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue:
a) nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge
sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), il tasso d’interesse tecnico massimo (m)
definito al momento della conclusione del contratto conformemente all’articolo 36 capoverso 1
della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 è determinante per tutta
la durata contrattuale:
1. se tale tasso d’interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue,
arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
quota di reddito = [1 - (1 + m)22 - 1
22·m·(1 + m)23]·100%
2. se tale tasso d’interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero
per cento;
b) nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla
LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
c) nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di
rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l’ammontare del rendimento annualizzato delle
obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti
percentuali, durante l’anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue,
arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
quota di reddito = [1 - (1 + r)22 - 1
22·r·(1 + r)23]·100%
2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per
cento.59
4E’ riservato l’articolo 23 lettera b).

## Art. 22 Altri redditi {#art_22}

Sono parimenti imponibili:
a) qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa;
b) le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o
pregiudizio durevole della salute;
c) gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività;
d) gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto;
56 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
57 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
58 Cpv. annullato dalla sentenza del 4 agosto 2022 del Tribunale federale; in vigore dal 4.8.2022 - BU
2022, 205 e BU 2021, 240.
59 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
e) le singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’articolo 23
lettere j) e m);60
f) gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché
gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.
Redditi esenti

## Art. 23 Redditi esenti {#art_23}

Sono esenti da imposta:
a) l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime
matrimoniale;
b) l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto,
eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; è riservato l’articolo 19 capoverso 1 lettera a);
c) i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza
professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li
trasferisca nel termine di un anno ad un’altra istituzione di previdenza professionale;61
d) i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di
prima infanzia, gli assegni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di
studio o professionale;62
e) le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli
alimenti di cui all’articolo 22 lettera f);
f) il soldo del servizio militare e civile, nonché l’importo giornaliero per le piccole spese versato
nel servizio civile;63
fbis) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5’400 franchi all’anno per
prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni,
servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi,
lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono
eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori
amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;64
g) i versamenti a titolo di riparazione morale;
h) i proventi ricevuti in virtu della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
i) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29
settembre 2017 (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da
un’attività lucrativa indipendente;65
j) le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò
in linea ammessi secondo la LGD, fino a 1'070'400 franchi;66
l) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;67
m) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che
secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera d) ed e) LGD non sottostanno a quest’ultima, purché
non superino il limite di 1'100 franchi;68
n) i proventi ricevuti in virtù della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati
anziani del 19 giugno 2020 (LPTD).69
60 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
61 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
62 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475; precedente modifica: BU 2004,
484.
63 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
64 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2013, 80; BU 2023, 308.
65 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2001, 8.
66 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2015, 568; BU 2018, 475; BU 2019, 9; BU 2023, 308.
67 Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9.
68 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2018, 475 e BU 2019, 9; BU 2023, 308.
69 Lett. introdotta dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 335.
Determinazione del reddito netto

## Art. 24 Norma generale {#art_24}

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le
deduzioni generali di cui agli articoli 25-32c.

## Art. 25 Attività lucrativa dipendente {#art_25}

1Le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’articolo 32, capoverso
1, lettera n);71
d) …72
2Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) e b) sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. Per le spese professionali secondo il
capoverso 1 lettera c) è stabilita una deduzione complessiva di 3’500 franchi. Il contribuente può
giustificare spese più elevate. Le deduzioni complessive sono dimezzate se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al
50%.73
Attività lucrativa indipendente
1. In generale

## Art. 26 {#art_26}

1In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e
professionali giustificate.
2Sono tali segnatamente:
a) gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;
b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa
qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;
d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi
dell’articolo 17 capoverso 2;74
e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese
di riqualificazione;75
f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere
penale.76
3Non sono deducibili segnatamente:
a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la
commissione di reati;
c) le multe e le pene pecuniarie;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.77
4Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere
c e d sono deducibili se:
a) sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o
b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.78
2. Ammortamenti
70 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2014, 99.
71 Lett. modificata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
72 Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
73 Cpv. modificato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 286.
74 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
75 Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015,
505.
76 Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
77 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
78 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

## Art. 27 {#art_27}

1Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella
misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957
capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.79
2In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi
patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli
elementi.80
2bisNell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti
accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.81
3Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le
rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al
momento dell’ammortamento giusta l’articolo 30, capoverso 1.
3. Accantonamenti

## Art. 28 {#art_28}

1Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:
a) gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;
b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
c) gli altri rischi di perdite imminenti dell’esercizio.
2Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile
nella misura in cui non sono più giustificati.
3Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’articolo 22 della
legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016 (LAP).82
4. Sostituzione di beni83

## Art. 29 {#art_29}

1In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono
essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati
in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.84
2Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un
accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere
utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto
mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.
3Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono
in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento
o il loro reddito.
5. Deduzione delle perdite

## Art. 30 {#art_30}

1Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 50) sono
dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito
imponibile di tali anni.
2Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono
essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito
di un risanamento.
3I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o di uno
stabilimento d’impresa all’interno della Svizzera.
Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente
Art. 30a86 Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente
si applica per analogia l’articolo 73a.

## Art. 31 Deduzioni sui proventi della sostanza {#art_31}

1Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione
da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
79 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
80 Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU
1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29.
81 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
82 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
83 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
84 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU
85 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
86 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
2Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione
da parte di terzi.87
2bisGli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente come pure le
spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle
spese di manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale. Essi sono deducibili nel corso
dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel
periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.88
3Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha
intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali
lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi.89
4Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

## Art. 32 Deduzioni generali90 {#art_32}

1Sono dedotti dai proventi:
a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in
virtù degli articoli 19, 19a e 20 e di ulteriori 50'000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui
mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione
determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a
condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi;91
b) gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera c delle
prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;92
c) gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti
versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni
versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;93
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della
previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge federale sulla
previdenza professionale e della relativa ordinanza di applicazione;
f) i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l’assicurazione
contro la disoccupazione e per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non
compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del
contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una
somma globale di 10'900 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500
franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di
previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste
somme sono aumentate di 4'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di
2'300 franchi per gli altri contribuenti;94
h) …;95
i) …;96
87 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
88 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
89 Cpv. modificato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
90 Nota marginale modificata dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedente
modifica: BU 2009, 84.
91 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,
92 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
93 Lett. modificata dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
94 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU
2011, 605; BU 2023, 308.
95 Lett. abrogata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2001,
8; BU 2006, 295; BU 2009, 84.
96 Lett. abrogata dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedenti modifiche: BU 2001,
8; BU 2006, 295.
l) le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge sui disabili
del 13 dicembre 2002 al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo;97
m) fino a concorrenza di un importo di 10'600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai
partiti:
– iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della legge federale sui diritti politici
del 17 dicembre 1976,
– rappresentati in un parlamento cantonale, o
– che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento
cantonale;98
n) le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di
riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'700 franchi, purché il
contribuente:
– abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo
svizzero riconosciuto, oppure
– abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di
un primo diploma del livello secondario II.99
1bisLe deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di 1’200 franchi per ogni figlio o
persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 34
capoverso 1 lettera a) o b).100
2Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 8’100 franchi dal reddito lavorativo che
uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa
dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo
determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.101
3…102
Cura dei figli da terzi103
Art. 32a104 Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio
che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che
provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con
l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad
un importo massimo di 26'200 franchi.
Spese di malattia e infortunio
Art. 32b105 Sono dedotti dai proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle
persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente
medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da
25 a 32b.
Prestazioni volontarie
Art. 32c106 1Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone
giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di
utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno
100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le
deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla
97 Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
98 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2013, 80; BU 2023, 308.
99 Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2015, 505; BU 2017, 486; BU 2023, 308.
100 Cpv introdotto dalla L 14.12.2022, in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 254.
101 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
1998, 351; BU 2002, 224 e 311; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308.
102 Cpv. abrogato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012,
215.
103 Nota marginale introdotta dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.
104 Art. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
2014, 99; BU 2018, 475; BU 2021, 408; BU 2023, 308.
105 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.
106 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 567 e 568.
Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella
medesima misura.
2Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro
stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante
del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica
utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse
pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi
complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25
a 32b.107

## Art. 33 Costi e spese non deducibili {#art_33}

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private
causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) …;108
c) le spese per l’estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza,
come anche le imposte estere analoghe.
Deduzioni sociali

## Art. 34 Deduzioni sociali {#art_34}

1Sono dedotti dal reddito netto:
a) per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento
il contribuente provvede, 11'500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio
sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32
capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un
importo di almeno 5’900 franchi, una deduzione per sostentamento da 5’900 a 11’500 franchi
al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la lettera a);
c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13’900
franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi
supplementari sopportati.
2Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno
ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre
deducibili:
a) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1: 8’000 franchi fino ad
un reddito di 21'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000 franchi per ogni
3’000 franchi di reddito supplementare;
b) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2: 8'000 franchi fino ad
un reddito di 27'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000 franchi per ogni
3'000 franchi di reddito supplementare.
In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.
3Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o
dell’assoggettamento.
4In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal
capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell’anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a
tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.
5In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la
determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione.
107 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 180.
108 Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.
109 Art. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU
1995, 411; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763;
BU 2008, 647; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2012, 215; BU 2013, 220; BU 2015, 195; BU 2023, 308.

## Art. 35 Aliquote {#art_35}

1L’imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:
Categorie Aliquote di
ogni
categoria
%
Imposta
dovuta per il
reddito
massimo di
ogni categoria
fr.
Aliquota effettiva
del massimo di
categoria
%
fino a fr. 12’500 0.160 20.00 0.160
da fr. 12’600 a fr. 17’400 5.232 276.40 1.588
da fr. 17’500 a fr. 20’800 5.949 478.65 2.301
da fr. 20’900 a fr. 26’000 3.923 682.65 2.625
da fr. 26’100 a fr. 30’100 7.499 990.10 3.289
da fr. 30’200 a fr. 39’900 9.461 1’917.25 4.805
da fr. 40’000 a fr. 52’700 10.377 3’245.50 6.158
da fr. 52’800 a fr. 58’100 10.988 3’838.85 6.607
da fr. 58’200 a fr. 73’000 11.800 5’597.05 7.667
da fr. 73’100 a fr. 91’400 11.597 7’730.95 8.458
da fr. 91’500 a fr. 113’900 12.470 10’536.60 9.250
da fr. 114’000 a fr. 227’800 13.080 25’435.00 11.165
da fr. 227’900 a fr. 380’600 14.040 46’888.10 12.319
da fr. 380’700 in avanti 14.000
2Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli
a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l’imposta annua sul reddito è
calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:
Categorie Aliquote di
ogni
categoria
%
Imposta
dovuta per il
reddito
massimo di
ogni categoria
fr.
Aliquota effettiva
del massimo di
categoria
%
fino a fr. 20'400 0.145 29.60 0.145
da fr. 20'500 a fr. 24'800 3.923 202.25 0.815
da fr. 24'900 a fr. 28'200 4.360 350.50 1.242
da fr. 28'300 a fr. 33'100 2.616 478.65 1.446
da fr. 33'200 a fr. 42'300 3.923 839.60 1.984
da fr. 42'400 a fr. 47'800 6.540 1'199.30 2.508
da fr. 47'900 a fr. 60'600 7.848 2'203.85 3.636
da fr. 60'700 a fr. 79'800 10.116 4'146.05 5.195
da fr. 79'900 a fr. 90'400 11.074 5'319.90 5.884
da fr. 90'500 a fr. 122'600 12.645 9'391.45 7.660
da fr. 122'700 a fr. 141'000 12.034 11'605.70 8.230
da fr. 141'100 a fr. 183'200 12.906 17'052.10 9.307
da fr. 183'300 a fr. 227'800 13.777 23'196.85 10.182
da fr. 227'900 a fr. 303'900 14.302 34'080.35 11.214
da fr. 304'000 a fr. 761'400 14.650 101'102.50 13.278
da fr. 761'500 in avanti 14.000
3I redditi inferiori a 12'500 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'400
franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.
Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.
4Per l’applicazione delle aliquote dei capoversi 1 e 2 fa stato la situazione personale alla fine del
periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 50).
5In deroga al capoverso 4, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è
applicata l’aliquota del capoverso 2 limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti
vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione.
Art. 35a ...111
Casi speciali
110 Art. modificato dal DE 7.10.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 330; precedenti modifiche: BU
1996, 479; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU
2008, 647; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308; BU 2024, 186; BU 2024, 272.
111 Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; precedente modifica: BU 2000,
75.
1. Vincite da giochi in denaro non esentate112

## Art. 36 {#art_36}

1Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’articolo 23
lettera j) e m), sono tassate separatamente con un’imposta annua intera.
2L’imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv.
1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul
lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'400 franchi per vincita.114
3In deroga al capoverso 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all’articolo 23 lettera
j) sono dedotte le poste prelevate durante l’anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al
massimo 26'800 franchi.115
4Sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento.
2. Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

## Art. 37 {#art_37}

Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti,
l’imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota
che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua
corrispondente.
Procedura di conteggio semplificata
Art. 37a116 1Per le piccole rimunerazioni ottenute da un’attività lucrativa dipendente, l’imposta è
riscossa a un’aliquota del 4,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese
professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l’imposta nell’ambito
della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge contro il lavoro nero
del 17 giugno 2005. L’imposta sul reddito risulta così saldata.
2L’articolo 121 capoverso 1 lett. a si applica per analogia.
3Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla
competente cassa di compensazione AVS.
4La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo
all’importo della deduzione d’imposta. Essa trasferisce all’autorità fiscale competente le imposte
incassate.
5Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 121 capoverso 4 è trasferito alla
competente cassa di compensazione AVS.
6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.117
Utili di liquidazione
Art. 37b118 1In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il
compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve
occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma
separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all’articolo 32 capoverso 1
lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve
occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo
32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l’aliquota dell’articolo 38. Per la determinazione
dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto
di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota del 2 per cento
almeno.
2Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non
continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili
dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.
Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative
112 Nota marginale modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9;
precedente modifica: BU 2015, 568.
113 Art. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
114 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedente modifica: BU
2023, 308.
115 Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedente modifica: BU
2023, 308.
116 Art. introdotto dalla L 11.3.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 559.
117 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
118 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
Art. 37c119 1I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative
innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con
un'imposta annua intera dell'1 per cento. L’agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi
fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola
i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa
essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.120
2Costituiscono investimenti la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i
versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche assoggettate
illimitatamente nel Cantone.
3L’investimento deve essere di almeno 50’000 franchi per periodo fiscale e non può superare l’80%
del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un importo complessivo
massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa.
4La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo dell’investimento è imposta
ordinariamente con l’aliquota corrispondente al reddito complessivo.
5Gli articoli 236-238 sono applicabili se nell’anno della concessione della tassazione separata o nei
cinque anni successivi avviene:
a) una distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni,
azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc);
b) un rimborso (anche parziale) dell’investimento;
c) una cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di
capitali o della cooperativa innovativa;
d) una riduzione di capitale con rimborso agli investitori;
e) un recesso o un’esclusione dell’investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa.
3. Prestazioni in capitale della previdenza121

## Art. 38 {#art_38}

1Le prestazioni in capitale secondo l’articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all’articolo
16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente
o pregiudizio durevole della salute secondo l’articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con
un’imposta annua intera.
2L’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica
fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuto un’aliquota minima del 2 per cento e
un’aliquota massima del 3 per cento.122
3Le deduzioni sociali di cui all’articolo 34 non sono ammesse.
4…123
CAPITOLO VI
Compensazione degli effetti della progressione a freddo

## Art. 39 Compensazione degli effetti della progressione a freddo {#art_39}

1Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone
fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni
in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o
inferiori. È esclusa dall’indicizzazione la deduzione di cui all’articolo 34 capoverso 2.
2Il Consiglio di Stato decide l’adeguamento quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è
aumentato dell’1 per cento dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. È
determinante lo stato dell’indice al 31 dicembre di un anno prima dell’inizio del periodo fiscale.
3La prima volta l’adeguamento è eseguito a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base dello stato
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001.
TITOLO III
Imposta sulla sostanza
119 Art. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
120 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
121 Nota marginale modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
122 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186; precedente modifica: BU
123 Cpv. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002,
224.
124 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

## Art. 40 {#art_40}

1L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.
2La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario.
Attivi

## Art. 41 In generale {#art_41}

1Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
2La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.

## Art. 42 Immobili125 {#art_42}

1Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione
di stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di stima cresciuta in
giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in vigore della stima decretata dal Consiglio di
Stato. Sono applicabili per analogia le procedure di revisione (art. 232-234) e di ricupero d’imposta
(art. 236-238a).126
1bisIn deroga al capoverso 1, per gli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o ristrutturazione
avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore
di stima ufficiale secondo il capoverso 1 un supplemento pari al 70% delle relative spese di
costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento
determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di
terzi.127
2Il concetto di immobile è quello del Codice civile svizzero (art. 655).
3Le cose ed i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti reali di ogni genere,
compresi i diritti acquisiti e concessionati delle acque e delle forze idriche) ne sono considerati parte
integrante.

## Art. 43 {#art_43}

…128

## Art. 44 Beni mobili {#art_44}

1I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono
imposti al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. Alla sostanza commerciale imponibile
si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all’articolo 17c
imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi.129
2Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.
Titoli, crediti e partecipazioni a investimenti collettivi di capitale130

## Art. 45 {#art_45}

1I titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del
giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 52).131
2Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente
oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco.132
3Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono
imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di
capitale e il suo possesso fondiario diretto.133
4Nella valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita
probabile.
125 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
126 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU
127 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
128 Art. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 1995,
167.
129 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009,
84.
130 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
131 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU
2002, 224.
132 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
133 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
Stima delle partecipazioni di collaboratore
Art. 45a134 1Le partecipazioni di collaboratore di cui all’articolo 16b capoverso 1 sono stimate al
valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.
2Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 16b capoverso 3 e 16c
devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

## Art. 46 Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza {#art_46}

1Le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono
imposte al valore di riscatto.
2Le pretese non ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute
di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all’imposta sulla sostanza.
Passivi

## Art. 47 Debiti {#art_47}

1Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.
2I debiti derivanti da solidarietà o fideiussione sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente
risponde effettivamente.

## Art. 48 Deduzioni sociali {#art_48}

Sono dedotti dalla sostanza netta:
a) per i coniugi viventi in comunione domestica 60'000 franchi;
b) per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000 franchi.

## Art. 49 Aliquote {#art_49}

1L’imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:137
Categorie Aliquote di
ogni
categoria
‰
Imposta
dovuta per la
sostanza
massima di
ogni categoria
Fr.
Aliquota effettiva
del massimo di
categoria ‰
fino a fr. 200’000 1.000 200.00 1.000
da fr. 201’000 a fr. 280’000 2.000 360.00 1.285
da fr. 281’000 a fr. 700’000 2.500 1’410.00 2.014
da fr. 701’000 a fr. 1’380’000 3.000 3’450.00 2.500
da fr. 1’381’000 In avanti 2.500
2La sostanza inferiore a 200'000 franchi è esente dall’imposta.
3Le frazioni di sostanza inferiori a 1’000 franchi non sono computate.
Freno all’imposta sulla sostanza
Art. 49a138 1Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta
del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il
provento netto della sostanza è fissato ad almeno l’1 per cento della sostanza netta.
2Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al
netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).
2bisIl reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all’1 per cento della sostanza netta.139
3Lo sgravio è imputato sull’imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e
Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d’imposta delle persone fisiche.140
134 Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
135 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
136 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
137 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.
138 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.
139 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
140 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7.
TITOLO IV
Basi temporali
Periodo fiscale

## Art. 50 Periodo fiscale, anno fiscale {#art_50}

1Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.
2Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.
3Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale,
l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l’aliquota
di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici non
sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota. Restano riservati gli articoli 36 e
38.
4Il capoverso 3 si applica per analogia anche alle deduzioni.

## Art. 51 Determinazione del reddito {#art_51}

1Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo
fiscale.
2Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell’esercizio
commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
3I contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei
conti ogni periodo fiscale e alla fine dell’assoggettamento. La chiusura dei conti può non essere
eseguita se l’attività indipendente ha avuto inizio nell’ultimo trimestre del periodo fiscale.

## Art. 52 Determinazione della sostanza {#art_52}

1La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento.
2Con l’accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro
valore all’inizio del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
3Per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente i cui esercizi commerciali non
coincidono con l’anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale
proprio esistente alla fine dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
4Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale,
è prelevata solo l’imposta corrispondente a questa parte. È riservato l’articolo 54.
5Se il contribuente eredita sostanza nel corso del periodo fiscale fa stato per analogia il capoverso
4.

## Art. 53 Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento {#art_53}

1In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale.
2In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per
tutto il periodo fiscale.
3Se uno dei coniugi muore nel corso del periodo fiscale, i due coniugi sono tassati congiuntamente
fino al giorno del decesso. Il decesso fa stato quale conclusione dell’assoggettamento di entrambi i
coniugi e quale inizio dell’assoggettamento del coniuge superstite.

## Art. 54 Modifica dell’assoggettamento {#art_54}

1In caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di
domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente
all’articolo 38 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della
loro scadenza.147
141 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
142 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
143 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
144 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
145 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
146 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
147 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
2L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza
economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato
soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto
proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono
ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di
doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.
Art. 55-57 …148
Periodo fiscale per redditi imposti separatamente
Art. 58149 1L’imposta annua intera per vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo
l’art. 36 o per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l’anno fiscale
nel corso del quale il reddito straordinario è stato conseguito. Se sono stati conseguiti diversi redditi
straordinari nello stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla totalità dei redditi straordinari
imponibili. Per la commisurazione dell’imposta, le vincite secondo l’articolo 36 sono considerate
separatamente dai proventi secondo l’articolo 38.150
2L’imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 308a cpv. 2) è dovuta per l’anno fiscale nel corso
del quale ne sono dati i rispettivi presupposti.151
3L’imposta annua intera per gli utili di liquidazione (art. 37b) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del
quale è avvenuta la cessazione definitiva dell’attività indipendente.152
PARTE TERZA
IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE
Assoggettamento
Definizione di persona giuridica

## Art. 59 Definizione di persona giuridica {#art_59}

1Sono imponibili come persone giuridiche:
a) le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia
limitata) come pure le società cooperative;
b) le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.
2Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell’articolo 58 o 118a
LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi
dell’articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.153
3Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone
straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l’articolo 10, sono assimilate alle persone
giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno
maggior affinità.
Appartenenza fiscale

## Art. 60 Appartenenza personale {#art_60}

Le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

## Art. 61 Appartenenza economica {#art_61}

1Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono
assoggettate all’imposta se:
a) sono associate a un’impresa commerciale nel Cantone;
b) tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone;
148 Art. abrogati dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
149 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
150 Cpv. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
151 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
152 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
153 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.3.2024 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2001, 8; BU 2009, 84.
c) sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali
o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili.
d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone.154
2Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate
all’imposta se:
a) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel
Cantone;
b) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.155
3Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in
parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i
laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di
estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di
almeno dodici mesi.

## Art. 62 Estensione dell’assoggettamento {#art_62}

1L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende
tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.
2L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte dell’utile e del capitale
per cui sussiste l’obbligo fiscale nel Cantone secondo l’articolo 61.
3Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale
concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Un’impresa svizzera può compensare le
perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con utili realizzati in Svizzera se lo
Stato dello stabilimento d’impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d’impresa
realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un’ulteriore imposizione verrà effettuata in questi
esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento
d’impresa. Le perdite su immobili all’estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato
interessato esiste uno stabilimento d’impresa. Sono riservate le disposizioni previste dalle
convenzioni di doppia imposizione.156
4I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all’estero devono pagare l’imposta almeno
sull’utile realizzato nel Cantone e sul capitale ivi collocato.157
Inizio e fine dell’assoggettamento

## Art. 63 Inizio e fine dell’assoggettamento {#art_63}

1L’assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del
trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva nel Cantone o dell’acquisizione di un
elemento imponibile nel Cantone.
2L’assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del
trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva fuori Cantone oppure con l’estinzione
dell’elemento imponibile nel Cantone.
3Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica ad un’altra, le imposte dovute
dalla prima devono essere pagate dalla seconda.
Inizio, fine e modifica dell’assoggettamento nelle relazioni intercantonali
Art. 63a158 1La persona giuridica che trasferisce la sede o l’amministrazione effettiva da un Cantone
a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all’imposta in entrambi i Cantoni per l’intero
periodo fiscale. L’autorità di tassazione competente ai sensi dell’articolo 184 capoverso 2 è quella
del Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.
2L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell’amministrazione effettiva in
virtù dell’appartenenza economica, giusta l’articolo 61, vale per l’intero periodo fiscale, anche se è
cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.
3L’utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale
concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.
154 Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475.
155 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475.
156 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
157 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
158 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; introdotto dalla L 6.12.2000 –
precedente modifica: BU 2001, 8.
Responsabilità solidale

## Art. 64 Responsabilità solidale {#art_64}

1In caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone
incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute
da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la
persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della
sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver
usato la diligenza richiesta dalle circostanze.
2Se una persona giuridica è assoggettata all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, le
persone incaricate:
a) dello scioglimento di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa nel Cantone, o
b) dell’alienazione o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale
fondo,
rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a
concorrenza del ricavo netto.159
3Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da
mediatore in un’operazione immobiliare riguardante un immobile sito nel Cantone, il compratore o il
venditore dell’immobile è solidalmente responsabile, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo
di acquisto, per le imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice
(art. 61 cpv. 2 lett. b).
4Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica
rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità.
5Le persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di una persona giuridica socia di
una società semplice, segnatamente di un consorzio, o di un’altra società di persone, rispondono
solidalmente, con la persona giuridica, per le imposte dovute dagli altri soci domiciliati all’estero,
sino a concorrenza della quota sociale, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto della
persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza

## Art. 65 richiesta dalle circostanze.160 {#art_65}

Sono esenti dall’imposta:
a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto
pubblico del Cantone. I loro stabilimenti e le loro aziende ad eccezione di quelli che svolgono
attività economiche in concorrenza con i privati. Questi ultimi sono tuttavia esonerati
dall’imposta sul capitale;
d) le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa
in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano
durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
e) le casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse di
assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e
superstiti, eccettuate le società di assicurazione concessionarie;
f) le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto
concerne l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi
imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico.
L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di
utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione
subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività
dirigenziali;
g) le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto
riguarda l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;
h) le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono
un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa
159 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
160 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti
dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende
accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;
i) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente
all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari
istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite del
22 giugno 2007 per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;162
l) gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori
siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta
conformemente alla lettera d) o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione
esentate dall’imposta conformemente alla lettera e).163
Agevolazioni fiscali
Art. 65a164 Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla legge cantonale sull’innovazione
economica e dal relativo regolamento di applicazione.

## Art. 66 Imposta sull’utile {#art_66}

L’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto.
Determinazione dell’utile netto imponibile
1. In generale165

## Art. 67 {#art_67}

1Costituiscono utile netto imponibile:
a) il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b) tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
- le spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi;
- gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale;
- i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non
provengano da riserve imposte come utile;
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso
commerciale;
c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di
rivalutazione, riservato l’articolo 73;166
d) gli interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati.167
2Gli utili conseguiti mediante alienazione o rivalutazione di immobili sono imponibili fino a
concorrenza delle spese di investimento.
3L’utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è
determinato applicando per analogia il capoverso 1.
4Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a
persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato
di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato;
il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.
Brevetti e diritti analoghi: definizioni
Art. 67a168 1Sono considerati brevetti:
161 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.
162 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
163 Lett. introdotta dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
164 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
165 Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
166 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2001,
167 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
168 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
a) i brevetti secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione
riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;
b) i brevetti secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954;
c) i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).
2Sono considerati diritti analoghi:
a) i certificati protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e
la loro proroga;
b) le topografie protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992;
c) le varietà vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del
20 marzo 1975;
d) i documenti protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000;
e) le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge
sull’agricoltura del 29 aprile 1998;
f) i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a) – e).
Brevetti e diritti analoghi: imposizione
Art. 67b169 1Su richiesta del contribuente, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi
dell’articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese
di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una
riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile.
2L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto
derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del
compenso per l’uso del marchio.
3Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta (entrata
nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure
un’eventuale deduzione secondo l’articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad
un’aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.
4In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile
organizzazione fuori dal Canton Ticino, l’autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del
trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non
interamente riprese.
5Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta (uscita dal Box)
è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull’imposta sull’utile di un importo relativo alle
spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l’articolo 73a, effettuate a carico dell’utile netto
ai sensi del capoverso 1. L’importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e
deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un’aliquota dello 0.2%.
L’ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell’importo
ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi
entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l’utile netto da brevetti
e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta.
6Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:
a) il calcolo dell’utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un’aliquota ridotta,
segnatamente i quozienti Nexus;
b) l’applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si
fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;
c) gli obblighi di documentazione;
d) l’inizio e la fine dell’imposizione ad aliquota ridotta;
e) il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.
2. Oneri giustificati dall’uso commerciale

## Art. 68 {#art_68}

1Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche:
a) le imposte federali, cantonali e comunali;171
b) i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni
utilizzazione contraria allo scopo;
c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell’utile
netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del
169 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
170 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
171 Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni,
ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);172
cbis) nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro
stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un
rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo
pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può,
in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per
cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell’utile netto;173
d) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché
le eccedenze che le società d’assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;
e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese
di riqualificazione;174
f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere
penale.175
2Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono segnatamente:
a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la
commissione di reati;
c) le multe;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.176
3Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere
c e d sono deducibili se:
a) sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o
b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.177
3. Operazioni senza influenza sul risultato

## Art. 69 {#art_69}

Non costituiscono utile imponibile:
a) gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l’aggio e le prestazioni
a fondo perso;
b) il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d’impresa
in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;
c) l’aumento di fondi propri derivante da eredità, legato o donazione.
4. Ristrutturazioni

## Art. 70 {#art_70}

1Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell’ambito di
ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona
giuridica rimanga assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per
l’imposta sull’utile vengano ripresi:
a) in caso di trasformazione in un’impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
b) in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno
o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la
scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di
concentrazioni aventi carattere di fusione;
d) in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale
svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o
sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura
di almeno il 20 per cento.
172 Lett. modificata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU
2006, 295; BU 2009, 84.
173 Lett. modificata dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 180; precedente modifica: BU
2015, 567.
174 Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU
2015, 505.
175 Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
176 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
177 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
178 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
179 Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU 2001,
2In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite
vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238, nella misura in cui,
nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella
filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate
come utili.
3Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra
società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono
essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile, tra società di capitali o
cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della
maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o
cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera
d).180
4Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati
o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo
la procedura di cui agli articoli 236-238. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere
corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere
riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono
solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori.
5La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione
a un’altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di
quest’ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla
partecipazione è imponibile.
6La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su
una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.181
Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento
Art. 70a182 1Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il
valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all’imposta sull’utile. Non possono
essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite
mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all’utile e alle
riserve di un’altra società.
2Sono considerati inizio dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o
di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine di
un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o
dell’amministrazione effettiva.
3Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata ai fini
fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.
4Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.
Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento
Art. 70b183 1In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a
quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.
2Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di
funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio
a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento all’estero della sede o
dell’amministrazione effettiva.
5. Ammortamenti

## Art. 71 {#art_71}

1Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella
misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957
capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.184
2In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi
patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli
elementi.185
180 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
181 Cpv. introdotto dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 178.
182 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
183 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
184 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
185 Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU
1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29 (RL 10.2.1.1.2).
2bisNell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti
accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.186
3Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le
rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al
momento dell’ammortamento giusta l’articolo 75 capoverso 1.
4Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che
adempiono le condizioni dell’articolo 77 capoverso 5 lettera b) sono aggiunti agli utili imponibili, per
quanto non siano più giustificati.187
6. Accantonamenti

## Art. 72 {#art_72}

1Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:
a) gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato;
b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
c) gli altri rischi di perdite imminenti dell’esercizio.
d) futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell’utile imponibile,
ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.188
2Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all’utile imponibile nella misura in
cui non sono più giustificati.
3Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’articolo 22 della
legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016.189
7. Sostituzione di beni190

## Art. 73 {#art_73}

1In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono
essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati
in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.191
1bisIn caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una
nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale
azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società e la società di
capitali o la società cooperativa l’ha detenuta come tale per almeno un anno.192
2Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un
accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere
utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto
mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.
3Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono
in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento
o il loro reddito.
Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo
Art. 73a193 1Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di
un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall’uso commerciale e
sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.
2È considerata «ricerca e sviluppo», ai sensi del capoverso 1, la ricerca scientifica e l’innovazione
fondata sulla scienza di cui all’articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione del 14 dicembre 2012.
3La deduzione supplementare, ai sensi del capoverso 1, è ammessa per:
a) le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge
un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese
complessive del contribuente;
b) l’80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.
186 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
187 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU
188 Lett. introdotta dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 73.
189 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
190 Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
191 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU
2001, 8; BU 2007, 45.
192 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU
2001, 8; BU 2007, 45.
193 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
4Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il
mandatario non può farla valere.
5Il contribuente conserva la documentazione afferente la deduzione secondo i capoversi 1-4 e la
tiene a disposizione dell’autorità fiscale.
Limitazione dello sgravio fiscale
Art. 73b194 1La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a
non può eccedere il 70 per cento dell’utile imponibile prima della compensazione delle perdite,
escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e prima di dette
riduzioni.
2Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle
perdite.
3Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto
sulle singole riduzioni:
a) in primo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 67b capoversi 1 e 2 sino
all’annullamento totale della stessa;
b) in secondo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 73a.
8. Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale195

## Art. 74 {#art_74}

1I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle
fondazioni non costituiscono utile imponibile.
2Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente tutte le spese
necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano
i contributi dei membri.
3Gli investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2) soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito
da possesso fondiario diretto.196
Utili di persone giuridiche con scopi ideali
Art. 74a197 Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non
superano i 20’000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.
9. Deduzione delle perdite

## Art. 75 {#art_75}

1Dall’utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il
periodo fiscale (art. 100), in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell’utile netto
imponibile di quegli anni.
2Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono
essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito di un
risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell’articolo 69 lettera a).
3I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell’amministrazione
effettiva all’interno della Svizzera.
Società di capitali e società cooperative
1. In generale

## Art. 76 {#art_76}

1L’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 5.5 per cento
dell’utile netto.
2In casi particolari di relazioni con l’estero, su richiesta del contribuente, l’aliquota d’imposta può
essere aumentata.
2. Riduzione per partecipazioni
194 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
195 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
196 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
197 Art. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
198 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
199 Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 2000,
75; BU 2015, 568.

## Art. 77 {#art_77}

1L’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella
proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la
società:
a) partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società;
b) partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società; o
c) detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.201
2Il ricavo netto da partecipazioni secondo il capoverso 1 corrisponde al reddito delle medesime
dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese
amministrative; è riservata la prova delle spese amministrative effettive.
Sono considerati costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente
equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale
delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È riservato l’articolo
314a.
3Non sono ricavo da partecipazioni:
a) i proventi che rappresentano spese giustificate dall’uso commerciale presso la società di
capitali o la società cooperativa che li versa;
b) gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.
4Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui
nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico
dell’utile netto imponibile (art. 66 e segg.).
5Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:
a) nella misura in cui il provento dell’alienazione è superiore al costo d’investimento;
b) se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale
di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra
società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa
alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al
di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere
chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente
l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.202
6Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una
rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se
c’è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi dell’articolo 71 e
dei capoversi 1 e 4 del presente articolo.
7Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1
della legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al
capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti
dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:
a) prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11
capoverso 4 LBCR; e
b) strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli
articoli 28–32 LBCR.203

## Art. 78 Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche {#art_78}

1L’imposta sull’utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese
le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell’articolo 65 lettera c), è del 4
per cento dell’utile netto.204
2L’utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile.

## Art. 79 Investimenti collettivi di capitale205 {#art_79}

L’imposta sull’utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto
(art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell’utile netto.
TITOLO III
200 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
201 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
202 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.
203 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2019, 428.
204 Cpv. modificato dalla L 24.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 567.
205 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
206 Art. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213; precedenti modifiche: BU
2001, 8; BU 2009, 84; BU 2015, 568.

## Art. 80 Imposta sul capitale {#art_80}

L’imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.
Società di capitali e società cooperative
1. In generale

## Art. 81 {#art_81}

1Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative
comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l’aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi
dell’articolo 19 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti
costituite per il tramite di utili imposti.
2…209
3È imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato, compreso il capitale di partecipazione
liberato.
2. Capitale proprio occulto

## Art. 82 {#art_82}

Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è
aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale
proprio.
Art. 83-84 ...211
Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche
Art. 85212 Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde
alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

## Art. 86 Investimenti collettivi di capitale213 {#art_86}

1Il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro
sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale.
Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria,
il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un
supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate
dal contribuente sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate
con mezzi propri o con mezzi di terzi.214
2I debiti in capitale ed interessi, escluse le quote dei soci, sono ammessi nella proporzione esistente
fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva.

## Art. 87 {#art_87}

1L’imposta sul capitale è del 1,5 per mille del capitale imponibile.215
1bisL’imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del
capitale imponibile. L’agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società
di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di
207 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
208 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,
209 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
210 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001,
211 Art. abrogati dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
212 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
213 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
214 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU
215 Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; precedenti modifiche: BU
1996, 479; BU 2000, 75.
Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o
cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.216
1terGli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che
abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo
fiscale in cui erano al beneficio dell’agevolazione di cui al capoverso 1bis.217
2Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a
50’000 franchi.
3…218
Riduzioni sul capitale
Art. 87a219 1L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa
che detiene diritti ai sensi dell’articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai
diritti che qualificano per l’articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori
fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile.
2L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, che non
esercita alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente
nell’amministrazione durevole di partecipazioni e/o nell’erogazione di crediti a società facenti parte
del gruppo, il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza almeno due terzi degli attivi o
dei ricavi complessivi, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi
complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile.
3Sono considerati attivi qualificati ai sensi del capoverso 2:
a) le partecipazioni ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1;
b) l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo.
4…220

## Art. 87b {#art_87b}

…221
Computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale
Art. 87c222 1Il 16 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale.
2...223
TITOLO IV

## Art. 88 Imposta minima {#art_88}

Le persone giuridiche svizzere e estere devono pagare un’imposta minima quando
quest’imposta è superiore alla somma delle imposte sull’utile e sul capitale e dell’imposta sugli utili
immobiliari dovute per il periodo fiscale.

## Art. 89 Eccezioni {#art_89}

1Le persone giuridiche esentate ai sensi dell’articolo 65, come pure quelle il cui utile o
capitale è esente ai sensi degli articoli 74a, 78 capoverso 2 o 87 capoverso 2 e le associazioni, sono
esenti dall’imposta minima.
216 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
2017, 489.
217 Cpv. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.
218 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2018,
213.
219 Art. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 179; precedente modifica: BU 2018,
213.
220 Cpv. abrogato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72.
221 Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 179; precedente modifica: BU 2020,
7.
222 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
223 Cpv. abrogato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72; precedente modifica: BU 2023,
179.
224 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72.
225 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72; precedenti modifiche: BU
2017, 489; BU 2024, 329.
2Possono essere esonerate dal pagamento dell’imposta minima le società di capitali o cooperative
innovative. L’esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o
cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola
i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa
essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–238 sono
applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale
prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio
dell’esonero.
Capitolo II

## Art. 90 Imposta minima {#art_90}

1L’imposta minima è di 450 franchi per le società di capitali, le società cooperative e le
altre persone giuridiche svizzere ed estere e di 300 franchi per le fondazioni.
2Per le persone giuridiche con immobili situati nel Cantone, l’imposta minima è dell’1 per mille del
valore di stima ufficiale alla fine dell’esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti, ritenuti
i minimi del capoverso 1.
3L’imposta minima non è commisurata alla durata dell’assoggettamento.
TITOLO V
…227
Art. 91-94 …228
TITOLO VI
Imposta immobiliare
Art. 95229 Le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro
proprietà alla fine dell’anno civile. L’imposta immobiliare non è commisurata alla durata
dell’assoggettamento.

## Art. 96 {#art_96}

1Non sono soggetti all’imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti
dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale
di cui all’articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all’articolo 65 lettera e), alle imprese di
trasporto concessionarie di cui all’articolo 65 lettera h) e agli investimenti collettivi di capitale con
possesso fondiario diretto di cui all’articolo 65 lettera l).230
2Sono pure esenti gli immobili di stabilimenti e di aziende delle persone giuridiche dell’articolo 65
lettera c) che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati.231

## Art. 97 {#art_97}

L’imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile,
esclusa ogni deduzione di debiti.
226 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72; precedente modifica: BU 2002,
224.
227 Titolo abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996,
474; BU 2001, 8.
228 Art. abrogati dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996,
474; BU 2001, 8.
229 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
230 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
231 Cpv. introdotto dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1996, 479.
232 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

## Art. 98 Aliquote {#art_98}

L’imposta immobiliare è calcolata con le seguenti aliquote:
a) 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a investimenti
collettivi di capitale;
c) …
Riversamento ai comuni
Riversamento ai comuni dell’imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche

## Art. 99 {#art_99}

Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell’importo dell’imposta immobiliare delle aziende
idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale,
proporzionalmente all’imposta base loro assegnata.
TITOLO VII
Basi temporali

## Art. 100 Periodo fiscale {#art_100}

1Le imposte sull’utile e sul capitale sono fissate per ogni periodo fiscale.
2Il periodo fiscale corrisponde all’esercizio commerciale.
3Ogni anno civile, eccettuato l’anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un
conto profitti e perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento all’estero della
sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d’impresa come anche alla fine della
liquidazione.235

## Art. 101 Calcolo dell’utile netto {#art_101}

1L’utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo
fiscale.
1bisSe la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l’utile netto imponibile va convertito in
franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.236
2In caso di scioglimento di una persona giuridica, di trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività
o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, di
passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65, nonché di trasferimento all’estero della sede
o dell’amministrazione effettiva, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati
all’imposta sono imposte unitamente all’utile netto dell’ultimo esercizio.237
3…238

## Art. 102 Determinazione del capitale imponibile {#art_102}

1Il capitale imponibile è calcolato in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.
1bisSe la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito
in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.239
2Quando l’esercizio commerciale dura meno o più di un anno l’imposta sul capitale è commisurata
alla durata dell’esercizio.

## Art. 103 Aliquota d’imposta {#art_103}

Sono applicabili le aliquote d’imposta vigenti alla fine del periodo fiscale.
PARTE QUARTA
IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
233 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2009,
84.
234 Art. reintrodotto dalla L 26.9.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 345; precedente modifica: BU
235 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
236 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
237 Cpv. modificato dalla L 4.11.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2001,
238 Cpv. abrogato dalla L 4.11.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
239 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
Persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone
Assoggettamento all’imposta

## Art. 104 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte {#art_104}

1I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel
Cantone sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente.
Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio
semplificata di cui all’articolo 37a.
2I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all’imposta alla fonte se uno di
essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

## Art. 105 Prestazioni imponibili {#art_105}

1L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.
2Sono imponibili:
a) i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l’articolo 104 capoverso 1, i proventi accessori
quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le
prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua
professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all’articolo 16 capoverso 3;
b) i proventi compensativi; e
c) le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).241
3Le prestazioni in natura sono, di regola, valutate secondo le norme dell’assicurazione federale per
la vecchiaia e i superstiti.

## Art. 106 Calcolo della trattenuta d’imposta alla fonte242 {#art_106}

1Le aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base
alle aliquote vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte
federali, cantonali e comunali.
2Le aliquote d’imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali
e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere
fiscale medio delle persone fisiche del Cantone. Resta riservato l’articolo 114 capoverso 2.244
3L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone.

## Art. 107 Aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte {#art_107}

1Per i contribuenti imposti secondo l’articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta
d’imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):
a) le aliquote dell’imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
- tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che
non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
- tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi
eserciti un’attività lucrativa;
- tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività
lucrativa;
- tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS;
- tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui
all’articolo 37a;
240 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2008,
559.
241 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013,
80.
242 Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
243 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014,
589.
244 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7.
245 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
- …;
- tabella G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi
compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
- tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che
vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale;
- tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e
sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la
tabella A;
- tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella
B;
- tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella
C;
- tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella
H;
- tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella
G.
c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d’assicurazioni (art. 32 cpv. 1
lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).246
2Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari
di cui al capoverso 1.
3Per il calcolo della ritenuta si considerano la tredicesima mensilità, le gratifiche, l’occupazione irregolare,
il lavoro rimunerato su base oraria, il reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o
accessoria, le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di tariffa, gli
adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il
termine dell’impiego.
4Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono
assoggettate all’imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato
nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell’aliquota risulta quindi dalla somma della
liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.
5Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati,
congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti
aliquote d’imposta alla fonte.
6I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della
prestazione (lavoratori) da un’assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di
disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi
fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. Se, oltre ai
proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi
elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini
dell’aliquota.
7Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d’imposta fa stato la situazione personale
della persona assoggettata all’imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione
imponibile (art. 240 cpv. 4).
Capitolo III
Tassazione ordinaria ulteriore247

## Art. 108 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria {#art_108}

1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 104
capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:
a) il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o
b) dispongono di proventi non imponibili alla fonte.
2Il Consiglio di Stato stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a.
3È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione
domestica con una persona di cui al capoverso 1.
246 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
247 Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
248 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2007,
45; BU 2008, 647; BU 2009, 84; BU 2014, 85.
4Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità
competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al
corrispondente anno fiscale.
5La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla
fonte.
6L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

## Art. 109 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta {#art_109}

1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 104
capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all’articolo 108 capoverso 1 sono
tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.
2La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.
3Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale.
Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al
momento della notificazione della loro partenza.
4Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta
cantonale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente
non sono concesse altre deduzioni supplementari.
5È applicabile l’articolo 108 capoversi 5 e 6.
Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza
sede o amministrazione effettiva in Svizzera250

## Art. 110 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte {#art_110}

1I lavoratori domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente
all’articolo 105 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone.
2I lavoratori domiciliati in uno Stato confinante sono assoggettati all’imposta alla fonte
conformemente all’articolo 105 per il loro reddito conseguito all’estero da attività lucrativa
dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento
d’impresa nel Cantone, a condizione che, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale
applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell’attività
lucrativa esercitata all’estero.
3Sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 104–109 anche i lavoratori
domiciliati all’estero che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede,
amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico
internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.
4Sono esclusi dall’imposta alla fonte:
a) i redditi da attività lucrativa dipendente dell’equipaggio di una nave che naviga sotto bandiera
svizzera ed è armata da tale datore di lavoro;
b) i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui
all’articolo 37a.
Calcolo della ritenuta d’imposta per i lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte secondo

## Art. 111 l’articolo 110 {#art_111}

1Le aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base
alle aliquote vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte
federali, cantonali e comunali.
2Fatto salvo l’articolo 118 e 119, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta cantonale e comunale
riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono
concesse altre deduzioni supplementari.
3L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone.253
4…254
249 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
250 Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
251 Art. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
2021, 15.
252 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 1995,
411.
253 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
254 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
5Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d’imposta, il Consiglio di Stato considera
(cumulativamente):
a) le aliquote dell’imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
- tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che
non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
- tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi
eserciti un’attività lucrativa;
- tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività
lucrativa;
- tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS;
- tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui
all’articolo 37a;
- …;
- tabella G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi
compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
- tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che
vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale;
- tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e
sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la
tabella A;
- tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella
B;
- tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella
C;
- tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella
H;
- tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella
G;
- tabella R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori
frontalieri del 23 dicembre 2020 (accordo sui frontalieri CH-I) che adempiono le condizioni
richieste per la tabella A;
- tabella S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui
frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
- tabella T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui
frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;
- tabella U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui
frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
- tabella V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui
frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.
c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d’assicurazioni (art. 32 cpv. 1
lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).255
6Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari
di cui al capoverso 5.
7Per il calcolo della ritenuta si considerano, la tredicesima mensilità, le gratifiche, l’occupazione
irregolare, il lavoro rimunerato su base oraria, il reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo
parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di
aliquota, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima
dell’inizio o dopo il termine dell’impiego.
8Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono
assoggettate all’imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato
nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell’aliquota risulta quindi dalla somma della
liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.
9Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati,
congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti
aliquote d’imposta alla fonte.
255 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
10I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della
prestazione (lavoratori) da un’assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di
disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi
fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. Se, oltre ai
proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi
elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini
dell’aliquota.
11Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d’imposta fa stato la situazione personale
della persona assoggettata all’imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione
imponibile (art. 240 cpv. 4).

## Art. 112 Artisti, sportivi e conferenzieri {#art_112}

1I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio
o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati
all’estero devono pagare l’imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese
le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all’artista,
allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività.
2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è del:
– 14,2 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi;
– 17,6 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1’000 franchi;
– 20 per cento per introiti giornalieri di 1’001 franchi e fino a 3’000 franchi;
– 23 per cento per introiti giornalieri superiori a 3’000 franchi.
3Per introiti giornalieri s’intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità,
fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano:
a) al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
b) al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.
4L’organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell’imposta.
5Il Consiglio di Stato disciplina l’ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l’imposta
alla fonte.

## Art. 113 Amministratori {#art_113}

1Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di
persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l’imposta sui
tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni
loro versate. Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo.
2Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di imprese estere
aventi uno stabilimento d’impresa nel Cantone, devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza,
indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo
stabilimento d’impresa.
3L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento dei proventi
lordi.

## Art. 114 Creditori ipotecari {#art_114}

1Le persone, domiciliate all’estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante
pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, devono l’imposta sugli interessi loro
versati.
2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 30 per cento dei proventi
lordi.

## Art. 115 Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico {#art_115}

1I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto
pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da
un’istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l’imposta su tali prestazioni.
2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi
lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38.
256 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
257 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
258 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014,
589.
259 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

## Art. 116 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato {#art_116}

1Le persone, domiciliate all’estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di
diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da
forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d’impresa nel
Cantone, devono l’imposta su queste prestazioni.
2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilità al 9 per cento dei proventi
lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38.

## Art. 117 Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore {#art_117}

1Le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in
denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente
all’articolo 16d, una quota proporzionale dell’imposta per il vantaggio valutabile in denaro.
2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del
vantaggio valutabile in denaro.

## Art. 118 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta {#art_118}

1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 110 possono, entro il
31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria
ulteriore per ogni periodo fiscale se:
a) la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile
in Svizzera;
b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera;
o
c) siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad
evitare la doppia imposizione.
2L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
3Il Consiglio di Stato precisa le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.
4Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’accordo sui frontalieri CH-I non può
essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.263

## Art. 119 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio {#art_119}

1In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie
computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono
richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente.
2Il Consiglio di Stato disciplina le condizioni.
3Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’accordo sui frontalieri CH-I non può
essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio.265
TITOLO III
Obblighi del debitore della prestazione imponibile266

## Art. 120 Obblighi del debitore della prestazione imponibile {#art_120}

1Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di:
a) trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il
contribuente o il lavoratore, l’imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le
prestazioni in natura e le mance);
b) fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta;
c) versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente;
260 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013,
80.
261 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
262 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2001,
8; BU 2002, 224.
263 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
264 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2002,
224.
265 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
266 Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
267 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2017,
486.
d) allestire, tramite l’applicativo ufficiale, i conteggi corrispondenti e trasmetterli per via elettronica
all’indirizzo dell’autorità fiscale competente, nonché consentire a quest’ultima la consultazione
di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta;
e) versare la quota proporzionale dell’imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all’estero;
il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell’imposta anche se il vantaggio valutabile in
denaro è versato da una società estera del gruppo.
2Il debitore della prestazione imponibile che omette di inviare i conteggi d’imposta, che presenta i
conteggi incompleti o che li inoltra in maniera non conforme, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
3Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
4Per i contribuenti di cui all’articolo 104, l’imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il
contribuente ha domicilio o dimora fiscali in un altro Cantone.
5Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile con il contribuente o il
lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli è inoltre l’unico responsabile del
successivo riversamento degli importi ricevuti all’autorità fiscale.
5bisSe il datore di lavoro è una società semplice, una società di persone o una persona giuridica, le
persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione sono solidalmente responsabili, con
il debitore della prestazione imponibile, per gli obblighi di quest’ultimo stabiliti nel capoverso 5.268
6Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 1.5 per cento sulle
imposte trattenute, riversate e conteggiate ai sensi del capoverso 1. La provvigione è direttamente
dedotta dall’importo del riversamento e può essere ridotta dall’autorità fiscale se il debitore della
prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel
caso in cui l’autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d’ufficio per la mancata
presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c o per l’inoltro non conforme ai sensi del
capoverso 1 lettera d.
7Per le prestazioni in capitale, la provvigione di riscossione è pari all’1 per cento dell’ammontare
complessivo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per
quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

## Art. 120a {#art_120a}

…269

## Art. 120b {#art_120b}

…270
TITOLO IV
Competenza territoriale e relazioni intercantonali e intercomunali271

## Art. 121 Competenza territoriale e relazioni intercantonali {#art_121}

1Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come
segue:
a) per i lavoratori di cui all’articolo 104, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il
domicilio o la dimora fiscali alla scadenza della prestazione imponibile;
b) per le persone di cui agli articoli 110 e 113-117, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore
della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o
l’amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è
versata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di
un’impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione
dell’imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento
d’impresa;
c) per le persone di cui all’articolo 112, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o
i conferenzieri esercitano la loro attività.
2Se il lavoratore di cui all’articolo 110 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il
capoverso 1 lettera a.
268 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
269 Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013,
80.
270 Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013,
80.
271 Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
272 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2006,
295; BU 2013, 80; BU 2014, 85; BU 2015, 33 e 221.
3Il debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo
il capoverso 1.
4Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio
o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
b) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività
lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
c) per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale
alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
5Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte
versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al
lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
6I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione
dell’imposta alla fonte.

## Art. 122 Competenza territoriale e relazioni intercomunali {#art_122}

1Per la tassazione ordinaria ulteriore il contribuente è assoggettato:
a) per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera a, nel Comune in cui il contribuente
aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
b) per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera b, nel Comune in cui il contribuente
esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
c) per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera c, nel Comune in cui il contribuente era
dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
2Le competenze delle autorità di tassazione sono regolate dall’articolo 180 capoverso 3.
3I Comuni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione
dell’imposta alla fonte.
PARTE QUINTA
IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI

## Art. 123 Capitolo I {#art_123}

L’imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati con il trasferimento
della proprietà di immobili o di parti di essi, che appartengono alla sostanza privata o aziendale del
contribuente.
Trasferimenti

## Art. 124 Trasferimenti imponibili {#art_124}

1E’ imponibile il trasferimento di proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui
effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un
trasferimento di proprietà.
2Sono in particolare imponibili:
a) le compravendite immobiliari;
b) le permute;
c) lo scioglimento delle proprietà collettive;
d) le costituzioni a favore di terzi e le alienazioni di diritti di superficie che abbiano il carattere del
diritto per sé stante e permanente i cui effetti siano economicamente parificabili a
un’alienazione della proprietà;
e) le costituzioni di servitù di diritto privato se limitano lo sfruttamento incondizionato o
diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno dietro
versamento di un’indennità;
f) le cessioni successive di diritti, in particolare le cessioni di diritti di compera;
g) gli apporti a una società;
h) le alienazioni di azioni o di quote di società immobiliari o di altre società, se nel patrimonio
hanno un valore preponderante i fondi e le partecipazioni a società immobiliari;
i) le espropriazioni formali e materiali.
273 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2002,
224.

## Art. 125 Differimento dell’imposizione {#art_125}

1L’imposizione degli utili immobiliari è differita nei seguenti casi di:
a) trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto all’imposta di
successione o donazione;274
b) trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi
straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese
fondate sul diritto del divorzio. Il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo
richiedono;275
c) scioglimento delle comunioni ereditarie come pure delle altre proprietà collettive, per queste
ultime solo quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro;
d) ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di
rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di
ricomposizione particellare nell’ambito di una procedura di espropriazione o di
un’espropriazione imminente;
e) ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione secondo gli
articoli 18 e 70. Al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 18 capoverso 2, rispettivamente
70 capoversi 2 e 4 l’imposta sugli utili immobiliari è prelevata a posteriori secondo la procedura
di cui agli articoli 236-238;276
f) reinvestimento secondo gli articoli 29 e 73;
g) alienazione di un’abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito
durevolmente e esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo
sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di
un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.277
2L’autorità fiscale può chiedere l’iscrizione nel registro fondiario di una menzione indicante l’obbligo
per il proprietario del fondo di pagare le imposte sui differimenti pregressi al momento del primo

## Art. 126 trasferimento imponibile.278 {#art_126}

Sono esentati dall’imposta sugli utili immobiliari:
a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto
pubblico del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende. Sono per contro imponibili
i trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati;
d) le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all’articolo
65 lettera h). Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione
necessaria con l’attività concessionaria;279
e) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente
all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari
istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite del
22 giugno 2007 per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.280
Debitore dell’imposta e garanzia

## Art. 127 Debitore dell’imposta e ipoteca legale {#art_127}

1Debitore dell’imposta è l’alienante.
2Il coniuge e i figli sono imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti.
3A garanzia del pagamento dell’imposta è data un’ipoteca legale conformemente agli articoli 252-
254.
274 Lett. modificata dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
275 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
276 Lett. modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU
277 Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
278 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
279 Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
280 Lett. introdotta dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.
Oggetto dell’imposizione

## Art. 128 Utile immobiliare {#art_128}

1L’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento (valore di acquisto e costi di investimento).
2Per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà è determinante il precedente trasferimento.
3Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione
differita secondo l’articolo 125 lettere a), b), c), e) per il valore di acquisto e la durata della proprietà
fa stato la situazione dell’ultimo trasferimento imponibile.
4Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione
differita secondo l’articolo 125 lettera d) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato
l’acquisto dell’immobile la cui tassazione è stata differita.
5Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione
differita secondo l’articolo 125 lettere f) e g) il calcolo dell’utile tiene conto anche dell’utile conseguito
con il trasferimento dell’immobile oggetto di tassazione differita. L’acquisto di quest’ultimo immobile
fa stato per la durata della proprietà.

## Art. 129 Valore di investimento {#art_129}

1Il valore di investimento è il valore di acquisto aumentato dei costi di investimento.
2In caso di proprietà di durata superiore a venti anni l’alienante può chiedere che il valore di stima
vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale
data.

## Art. 130 Valore di acquisto {#art_130}

Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di
questa, il prezzo risultante dai pubblici registri.

## Art. 131 Valore di alienazione {#art_131}

1Il valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione.
2Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti tra società e azionisti
o persone vicine sono considerati nella determinazione del valore di alienazione.

## Art. 132 Momento determinante {#art_132}

Quale data di trasferimento della proprietà, rispettivamente di acquisto fa stato
l’iscrizione a Registro fondiario; per le contrattazioni non soggette a iscrizione la data della
stipulazione.

## Art. 133 Indennità di inconvenienza {#art_133}

Le indennità di inconvenienza in caso di espropriazione non sono computabili ai fini
dell’imposta sugli utili immobiliari.

## Art. 134 Costi di investimento e perdite {#art_134}

1Sono considerati costi d’investimento:
– i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali
debitamente comprovate versate a un mediatore;
– i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i costi di costruzione e di miglioria,
i contributi di miglioria, le tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli articoli
93 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
– le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore del fondo alienato,
rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al
momento del precedente acquisto.281
2Non possono essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito
o dell’utile imponibili e il valore del lavoro effettuato dal proprietario sul suo proprio immobile quando
non è stato assoggettato all’imposta sul reddito o sull’utile.
3Dal valore di investimento sono dedotti i sussidi versati a fondo perso da enti pubblici, nonché gli
indennizzi assicurativi e le prestazioni di terzi che l’alienante non reinveste o non rimborsa.
4Le perdite e gli utili derivanti da alienazioni di quote di comproprietà o di proprietà per piani di un
unico immobile oppure di case a schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare possono
essere compensati a condizione che si riferiscano alle alienazioni avvenute entro l’anno dal rilascio
281 Cpv. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 44.
del primo permesso di abitabilità anche parziale. Per la determinazione delle perdite compensabili
l’autorità fiscale stabilisce d’ufficio il valore di alienazione quando il prezzo indicato dalle parti è
manifestamente inferiore al valore reale.
Le perdite compensate non possono essere fatte valere nell’imposta ordinaria sul reddito e sull’utile.
5Sulle vendite effettuate entro due anni dall’abitabilità anche parziale dell’immobile l’alienante può
chiedere in deduzione le perdite subite nella gestione dell’immobile durante il primo anno di
abitabilità anche parziale.
In tal caso le perdite non possono essere fatte valere nell’imposta ordinaria sul reddito e sull’utile.
Computo delle perdite aziendali
Art. 134a282 1In mancanza di altri redditi o utili, le perdite d’esercizio di un periodo fiscale sono
computate con gli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite
trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale. Se dopo questo primo
computo resta un’eccedenza, sono computate le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75.
2Le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75, sono anzitutto computate sugli utili d’esercizio o altri redditi
imponibili ordinariamente e, in secondo luogo, sugli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel
medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla
sostanza aziendale.
3Le perdite ai sensi dei capoversi 1 e 2, computabili sugli utili immobiliari della sostanza aziendale,
sono ripartite in proporzione agli utili conseguiti su ciascun immobile venduto nel corso del periodo
fiscale.
4Le perdite risultanti dopo le compensazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono riportate
conformemente agli articoli 30 e 75.
5Nelle relazioni intercantonali ed internazionali, per la determinazione degli utili e delle perdite
d’esercizio ai sensi dei capoversi 1 e 2, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il
divieto di doppia imposizione intercantonale.

## Art. 135 Alienazione parziale {#art_135}

Nel caso di alienazione parziale con versamento di un’indennità di svalutazione per la
parte residua, il relativo valore di investimento è, ai fini dell’imposizione, calcolato
proporzionalmente.

## Art. 136 Immobili acquistati in epoche diverse {#art_136}

1Se immobili acquistati in epoche diverse sono ceduti per un valore globale, il valore di
alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.
2La durata della proprietà è stabilita per ogni singolo immobile.

## Art. 137 Immobili acquistati per un valore globale {#art_137}

Se un immobile acquistato assieme ad altri per un valore globale è alienato
separatamente, il valore di acquisto è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli
immobili.

## Art. 138 Acquisto in procedure esecutive {#art_138}

1Se l’alienante ha acquistato il fondo in una procedura esecutiva in cui era interessato
come creditore ipotecario, nel calcolo del valore di investimento si considera l’importo del suo credito
rimasto scoperto, oltre agli interessi garantiti dal pegno, a condizione che lo abbia abbandonato nei
confronti del debitore.
2Il capoverso 1 non è applicabile quando la perdita è già stata considerata ai fini dell’imposta
sull’utile o sul reddito.

## Art. 139 Aliquote {#art_139}

L’aliquota d’imposta corrisponde, se l’alienante è proprietario del fondo:
fino a 1 anno al 31 per cento
da oltre 1 anno e fino a 2 anni al 30 per cento
282 Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529.
283 Art. modificato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.
284 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001,
da oltre 2 anni e fino a 3 anni al 29 per cento
da oltre 3 anni e fino a 4 anni al 28 per cento
da oltre 4 anni e fino a 5 anni al 27 per cento
da oltre 5 anni e fino a 6 anni al 26 per cento
da oltre 6 anni e fino a 7 anni al 23 per cento
da oltre 7 anni e fino a 8 anni al 20 per cento
da oltre 8 anni e fino a 9 anni al 17 per cento
da oltre 9 anni e fino a 10 anni al 14 per cento
da oltre 10 anni e fino a 11 anni al 11 per cento
da oltre 11 anni e fino a 12 anni al 10 per cento
da oltre 12 anni e fino a 13 anni al 9 per cento
da oltre 13 anni e fino a 14 anni al 8 per cento
da oltre 14 anni e fino a 15 anni al 7 per cento
da oltre 15 anni e fino a 20 anni al 6 per cento
da oltre 20 anni e fino a 30 anni al 5 per cento

## Art. 140 da oltre 30 anni al 4 per cento {#art_140}

…285
PARTE SESTA
IMPOSIZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Obbligazione tributaria
Oggetti

## Art. 141 Imposta sulle successioni {#art_141}

Sono sottoposti all’imposta sulle successioni:
a) le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima;
b) le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente
mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione
volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione;
c) le immissioni in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CC),
riservata la restituzione dell’imposta in caso di ricomparsa (art. 547 CC);
d) le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto acquisite al
decesso dell’assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante.
Imposta sulle donazioni
1. In genere

## Art. 142 {#art_142}

1All’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi,
devolute senza una controprestazione corrispondente.
2Sono in particolare donazioni:
a) le assicurazioni a favore di terze persone (art. 78 LCA), per l’ammontare della somma percepita
dal beneficiario quando l’assicurato è ancora in vita;
b) le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi;
c) gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione;
d) le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (art. 495 CC);
e) le liberalità contenute in un contratto misto o simulato quando la prestazione di una delle parti
è manifestamente sproporzionata rispetto alla controprestazione. La differenza di valore è
calcolata considerando il valore commerciale dei beni;286
f) la costituzione e la cessione di diritti a favore di terze persone e la rinuncia ad essi.
3Non è imponibile la rinuncia al diritto di usufrutto se il nudo proprietario è già stato imposto per
questo diritto.
2. Contratti di vitalizio o di rendita vitalizia

## Art. 143 {#art_143}

1I contratti di vitalizio (art. 521 ss. CO) e di rendita vitalizia (art. 516 ss. CO) sono soggetti
all’imposta sulle donazioni nella misura in cui rappresentano una liberalità.
2Se il contratto comprende beni immobili, la loro valutazione, ai fini dell’accertamento di una
eventuale liberalità, avviene sulla base del valore commerciale.
Imposizione degli oneri gravanti la sostanza devoluta
285 Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU 1997,
564.
286 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
1. Usufrutti

## Art. 144 {#art_144}

1Se i beni trasmessi per successione, legato o liberalità sono gravati da usufrutto a titolo
gratuito in favore di terze persone, l’usufruttuario deve l’imposta di successione o di donazione,
avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante:
a) sulla metà del valore dei beni gravati, se egli ha meno di 50 anni o se si tratta di una persona
giuridica;
b) sul quarto del valore dei beni gravati, se egli è in età dai 50 ai 69 anni compiuti;
c) sull’ottavo del valore dei beni gravati, se egli ha più di 69 anni.
2In caso di usufrutto temporaneo, l’usufruttuario deve l’imposta sul valore capitalizzato del diritto,
calcolato in base all’articolo 145 capoverso 1 lettera b).
3Il nudo proprietario deve l’imposta sulla parte non tassata a carico dell’usufruttuario.
2. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue

## Art. 145 {#art_145}

1Qualora i beni trasmessi per successione, legato o liberalità siano gravati da una
prestazione annua gratuita in favore di terze persone, il beneficiario della prestazione deve
l’imposta, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante, sul valore capitalizzato
determinato come segue:
a) nel caso di prestazione vitalizia, moltiplicando la stessa:
per 17 fino all’età di 39 anni,
per 14 da 40 a 49 anni,
per 11 da 50 a 59 anni,
per 7 da 60 a 69 anni,
per 4,5 da 70 a 79 anni,
per 2,5 da 80 a 89 anni,
per 1,5 a partire dai 90 anni;
b) nel caso di prestazioni per un periodo limitato, moltiplicando la stessa per il numero delle
annualità per le quali fu istituita, ritenuta tuttavia l’imposizione del capitale così ottenuto nella
misura del:
90 per cento se la prestazione ha una durata da 1 a 5 anni,
85 per cento se la prestazione ha una durata da 6 a 10 anni,
80 per cento se la prestazione ha una durata da 11 a 15 anni,
75 per cento se la prestazione ha una durata da 16 a 20 anni.
Se la durata supera i 20 anni, la percentuale d’imposizione diminuisce del 5 per cento per ogni
periodo di 5 anni.
2Il debitore della prestazione deve l’imposta sulla parte non tassata a carico del beneficiario della
prestazione.287
3. Oneri gravanti trasmissioni esenti

## Art. 146 {#art_146}

L’usufruttuario e il beneficiario di prestazioni annue, menzionati negli articoli 144 e 145,
devono l’imposta anche se l’erede, il legatario o il donatario cui furono trasmessi i beni gravati è
esente dall’imposta di successione o di donazione.
Premesse di luogo e di tempo

## Art. 147 Imposta sulle successioni {#art_147}

L’obbligazione tributaria nasce quando:
a) il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;
b) la successione si è aperta nel Cantone;
c) alla successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure crediti garantiti
da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone;
d) alla successione appartengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.288

## Art. 148 Imposta sulle donazioni {#art_148}

L’obbligazione tributaria sorge quando:
a) il donante ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento
patrimoniale;
b) vengono donati immobili situati nel Cantone;
287 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
288 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
c) il donatario con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante
all’estero;
d) vengono donati stabilimenti d’impresa nel Cantone.289
Rapporti con altre sovranità fiscali

## Art. 149 Successioni aperte nel Cantone {#art_149}

Per le successioni aperte nel Cantone, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi
natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell’asse ereditario.

## Art. 150 Successioni aperte fuori Cantone {#art_150}

1Per le successioni aperte in un altro Cantone l’imposta è dovuta sui beni immobili
nel Cantone e relativi accessori (art. 644 CC).
2Per le successioni aperte all’estero l’imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti
garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e sui beni di uno stabilimento
d’impresa nel Cantone.
Debitori d’imposta e responsabilità

## Art. 151 Debitori d’imposta {#art_151}

L’imposta è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari,
dai beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità.

## Art. 152 Responsabilità {#art_152}

1Gli eredi sono tenuti solidalmente, sino a concorrenza della loro quota ereditaria, al
pagamento dell’imposta sulle quote ereditarie, sui legati, sulle rendite e sugli usufrutti.
2L’esecutore testamentario e l’amministratore della successione rispondono solidalmente con gli
eredi e i legatari per le imposte di successione sino a concorrenza dell’attivo netto al giorno del
decesso.
3Per il pagamento dell’imposta sulle donazioni sono responsabili solidalmente il donante e, in caso
di donazione concomitante a più persone, sino a concorrenza delle quote ricevute, i donatari.
4Il debitore di crediti garantiti nel Cantone è responsabile solidalmente nei confronti dello Stato del
pagamento dell’imposta dovuta sui suddetti crediti.
5Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle
circostanze.

## Art. 153 Contestazione fra eredi, legatari o donatari {#art_153}

1Lo Stato ha il diritto di percepire l’imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi,
legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di
morte o liberalità, in base alle stesse.
2In caso di successiva modificazione della posizione dell’erede, legatario o donatario, decretata dal
giudice, è data la facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell’anno in cui ebbe
luogo l’apertura della successione o l’esecuzione delle liberalità.

## Art. 154 Di soggetti {#art_154}

1Sono esenti dall’imposta di successione e donazione:
a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del
Cantone;
d) le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico, di utilità
pubblica oppure scopi ideali in Svizzera per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e
irrevocabilmente destinate a tali fini;291
289 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
290 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
291 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento
d’impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali
istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale;
f) il coniuge, il partner registrato, gli ascendenti e discendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.
2Gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le
devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate
direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
3L’autorità fiscale può esentare, su richiesta, in tutto o in parte, le istituzioni e le persone giuridiche
che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali per le devoluzioni o
liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini:
a) se con sede nel Cantone, quando rivestono carattere prevalentemente internazionale;
b) se con sede in altro Cantone, quando le stesse sono esenti presso tale Cantone e quest’ultimo
accorda la reciprocità in materia di esenzione.293

## Art. 155 Di quote {#art_155}

1Sono esenti dall’imposta di donazione:
a) ...;294
b) ...;295
c) ...;296
d) il condono di debiti nella misura in cui il debitore è insolvibile;
e) i premi d’onore conferiti da enti con sede nel Cantone che beneficiano dell’esenzione a norma
dell’articolo 154. Il Consiglio di Stato può esentare i premi d’onore conferiti da enti di chiara
fama con sede all’estero.
2Sono esenti dall’imposta di successione o donazione i primi 10'000 franchi netti all’anno ricevuti da
ogni singolo beneficiario da parte di un singolo disponente o donante.297
3Allo scopo di rendere fruibile al pubblico beni mobili protetti, il Consiglio di Stato può esentare
dall'imposta di successione questi beni, a condizione che i medesimi siano affidati gratuitamente e
irrevocabilmente, per un periodo di almeno 20 anni, al Cantone o ad un'istituzione culturale
riconosciuta con sede nel Cantone, esonerata dall'imposta di successione ai sensi dell'articolo 154,
che si impegna ad esporli al pubblico298.
4Sono esenti dall'imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore di
società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali
in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta. Il Consiglio di
Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o
cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–
238 sono applicabili se la società di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio
cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio
dell’esonero.299

## Art. 156 Accordi di reciprocità {#art_156}

Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con gli altri cantoni accordi di reciprocità
estendenti l’esenzione a tali cantoni, ai loro comuni e alle opere ed istituzioni di pubblica utilità ivi
site.
Capitolo VI
Riduzione di imposta300
Successione aziendale
292 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186; precedente modifica: BU
2000, 75.
293 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
294 Lett. abrogata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
295 Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.
296 Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.
297 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
298 Cpv. introdotto dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
299 Cpv. modificato dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU
2017, 489.
300 Capitolo introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
Art. 156a301 1L'imposta di successione e donazione è ridotta del 50 per cento se la sostanza
commerciale di un’impresa di persone (ditta individuale o società di persone) domiciliata in Ticino,
che serve integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente del beneficiario,
è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre nell’impresa una
posizione dirigenziale.
2La medesima riduzione di cui al capoverso 1 è concessa se una partecipazione del 51 per cento
almeno al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società
cooperativa con sede in Ticino che esercita un'attività commerciale, detenuta direttamente o
indirettamente tramite una società interposta, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una
persona fisica che ricopre una posizione dirigenziale nella società operativa.
3La riduzione è revocata se nei successivi cinque anni dal trasferimento la sostanza commerciale è
sottratta dall’azienda, se l'attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita fuori
Cantone o all’estero, se la posizione dirigenziale del beneficiario nell’impresa è interrotta, fatta
eccezione in caso di decesso prematuro del beneficiario, nonché se la partecipazione determinante
al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società
cooperativa è alienata oppure scende al di sotto del 51 per cento. È riservata la procedura per il
recupero di imposta secondo l’articolo 236.
4Sono riservate le disposizioni relative alla responsabilità solidale secondo l’articolo 152, nonché
alla costituzione di garanzie secondo l’articolo 248.
Determinazione della sostanza imponibile
Momento determinante

## Art. 157 Momento determinante {#art_157}

Per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento
dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità.
Attivi

## Art. 158 Immobili {#art_158}

1Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale. Agli immobili in
costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore
non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al
70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal donante o dal
defunto sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con
mezzi propri o con mezzi di terzi.302
2In caso di modifica essenziale e permanente del valore del fondo derivante da un mutamento
oggettivo della natura fisica o giuridica dello stesso, l’autorità, gli eredi o il donatario possono
chiedere una diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento dell’apertura
della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi.

## Art. 159 Beni mobili {#art_159}

1I beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale.
2Le merci sono valutate al prezzo di acquisto o di costo, oppure al prezzo di mercato se questo è
inferiore.
3I semoventi sono valutati alla media tra valore venale e valore di reddito.
4I titoli sono valutati al valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, al valore
commerciale.
5I diritti e i crediti sono computati al valore nominale; per quelli contestati o di dubbia esigibilità si
tiene conto della perdita probabile.
6Le prestazioni da contratti di assicurazione sono imposte per la somma corrisposta, rispettivamente
per il valore di riscatto.
Debiti
301 Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
302 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

## Art. 160 Della successione {#art_160}

1Dall’attivo lordo della successione sono deducibili:
a) i debiti comprovati del defunto, per i quali gli eredi rispondono personalmente;
b) le spese funerarie usuali, le spese di esecuzione testamentaria, di pubblicazione del testamento
e di amministrazione giudiziaria;
c) i diritti d’usufrutto preesistenti.
2I debiti garantiti da immobili all’estero sono ammessi sino a concorrenza del valore degli immobili
stessi.
3Le prestazioni a titolo di assistenza sono riconosciute come passività della successione se fatte in
virtu di un obbligo legale (art. 328 e 329 cpv. 2 CC).
4Nel caso di assoggettamento limitato all’imposta di successione, i debiti riconosciuti sono deducibili
nella proporzione esistente fra attivo lordo complessivo e attivo lordo nel Cantone.

## Art. 161 Della donazione {#art_161}

1Dal valore dei beni ceduti sono deducibili:
a) i debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se
effettivamente assunti;
b) i diritti d’usufrutto preesistenti.
2Non è per contro deducibile il diritto di usufrutto riservato al donante e, congiuntamente, al suo
coniuge.

## Art. 162 TITOLO III {#art_162}

L’imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei beni
devoluti ad ogni legatario o donatario.
Aliquote
Art. 163 ...303

## Art. 164 Aliquote304 {#art_164}

1L’imposta sulle successioni e sulle donazioni per i gradi di parentela di cui alla lettera b)
è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono:305
a) aliquota d’imposta base in percento del valore imponibile
Categorie Aliquote
di ogni
categoria
%
Imposta
dovuta per il
massimo di
ogni
categoria Fr.
Aliquota
effettiva del
massimo di
categoria %
fino a fr. 10 000.-- 5,95 595.-- 5,950
da fr. 10 100.-- a fr. 30 000.-- 6,80 1 955.-- 6,516
da fr. 30 100.-- a fr. 50 000.-- 7,65 3 485.-- 6,970
da fr. 50 100.-- a fr. 75 000.-- 8,50 5 610.-- 7,480
da fr. 75 100.-- a fr. 100 000.-- 9,35 7 947.50 7,947
da fr. 100 100.-- a fr. 150 000.-- 10,20 13 047.50 8,698
da fr. 150 100.-- a fr. 225 000.-- 11,05 21 335.-- 9,482
da fr. 225 100.-- a fr. 300 000.-- 12,33 30 582.50 10,194
da fr. 300 100.-- a fr. 425 000.-- 14,03 48 120.-- 11,322
da fr. 425 100.-- a fr. 675 000.-- 15,73 87 445.-- 12,954
da fr. 675 100.-- in avanti 17,85
b) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela306
Grado Categoria di contribuente Coefficiente Aliquota
massima
303 Art. abrogato dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.
304 Nota marginale modificata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.
305 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; precedente modifica: BU 2000,
75.
306 Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
1. Fratelli e sorelle (germani, consanguinei
e uterini), figliastri, figli di figliastri,
partner consensuale, figli del partner
consensuale, affiliati e affidatari
1.0 15.5%
2. Fratellastri e sorellastre, nipoti
(consanguinei e affini), abiatici del
partner consensuale
1.3 18.5%
3. Zii, pronipoti (consanguinei e affini),
primi cugini, genero e nuora, matrigna e
patrigno
1.8 27.0%
4. Parenti di altro grado, altri parenti per
affinità, non parenti.
3.0 35.0%
2Le frazioni di sostanza inferiori a 100 franchi non sono computate.
3La parentela va intesa per consanguineità e per affinità conformemente ai gradi specificati al
capoverso 1.307
4...308
Devoluzioni successive

## Art. 165 Devoluzioni successive {#art_165}

1Nel caso in cui lo stesso beneficiario riceva dalla medesima persona ripetute
devoluzioni, l’imposta è commisurata all’importo complessivo delle devoluzioni.
2Dall’imposta così determinata viene tuttavia dedotta l’imposta relativa alle precedenti devoluzioni,
ricalcolata con le aliquote applicabili alla devoluzione attuale.
3Le devoluzioni non imponibili nel Cantone sono considerate unicamente per la determinazione
dell’aliquota.
4I trapassi risalenti ad oltre 10 anni dall’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità
oggetto di tassazione non sono computati.
Universalità delle sostanze

## Art. 166 Universalità delle sostanze {#art_166}

Per la determinazione dell’aliquota fa stato l’intera sostanza devoluta ovunque posta.
Sostituzioni fedecommissarie

## Art. 167 Sostituzioni fedecommissarie {#art_167}

1Nelle sostituzioni fedecommissarie, l’imposta dovuta dall’erede istituito è ridotta a un
terzo. Qualora si estingua la sostituzione, è dovuta anche la differenza dei due terzi.
2Se il disponente ha autorizzato l’erede istituito a disporre di tutti i beni soggetti al fedecommesso,
è dovuta l’intera imposta.
3Il sostituito deve al momento della trasmissione l’intera imposta sul valore della sostanza
trasmessagli, avuto riguardo alla sua parentela con il disponente.
CAPITOLO VI
…309
Art. 168 ...310
TITOLO IV
Inventario
Misure cautelative
307 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
308 Cpv. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
309 Capitolo abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.
310 Art. abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.

## Art. 169 In genere {#art_169}

1Il Municipio del luogo di decesso, il Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscali del
defunto e dei comuni dove il defunto teneva casa, appartamento o ufficio, provvedono
immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione.
2I municipi nominano a tale scopo, ogni quadriennio, nel loro seno o fuori, un delegato speciale e
uno o più supplenti.
3Il delegato ed i supplenti prestano giuramento per il fedele e coscienzioso adempimento del loro
mandato davanti al Municipio.
4Dell’avvenuta nomina e dell’avvenuta prestazione di giuramento va data notifica all’autorità fiscale.
5Il delegato ed i supplenti sono tenuti al segreto d’ufficio e devono ricusarsi o possono essere ricusati
conformemente all’articolo 182.

## Art. 170 Apposizione di sigilli {#art_170}

1Qualora l’attivo successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono
immediatamente all’apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi o dove
sono deposti, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti o altri
beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza; nonché alle casseforti e alle cassette di
sicurezza presso istituti finanziari o presso terzi che ne abbiano la custodia.311
2Le chiavi delle casseforti e delle cassette di sicurezza sono prese in consegna dal delegato.
3Gli istituti di credito e i depositari di qualunque natura sono tenuti a permettere l’apposizione dei
sigilli alle casseforti e alle cassette di sicurezza anche in mancanza d’autorizzazione degli eredi o
dei mandatari.
4L’apposizione dei sigilli può essere omessa per le successioni di persone manifestamente
sprovviste di sostanza.
5Dell’avvenuta apposizione dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli
eredi o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona le formalità
osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto sigillo e viene trasmesso
immediatamente all’autorità fiscale.
Inventario

## Art. 171 Allestimento {#art_171}

1L’inventario è allestito al decesso di ogni persona domiciliata, dimorante, residente o
comunque imponibile nel Cantone.
2In caso di assoggettamento all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, l’autorità fiscale può
limitare l’inventario ai beni imponibili nel Cantone.
3La eventuale contestazione della sovranità fiscale del Cantone non sospende l’allestimento
dell’inventario.

## Art. 172 Autorità delegata all’inventario {#art_172}

1L’inventario è allestito a cura dell’autorità fiscale.
2Le operazioni di inventario possono essere affidate in tutto o in parte al delegato comunale che
dispone delle facoltà concesse all’autorità fiscale cantonale.
3L’allestimento dell’inventario può essere affidato dall’autorità fiscale agli eredi assegnando loro un
congruo termine.

## Art. 173 Apertura dell’inventario {#art_173}

Le operazioni d’inventario hanno inizio:
a) quando l’autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni
raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni o interdetti; la non comparsa non
pregiudica la validità degli inventari;
b) quando l’autorità intima agli eredi, o ai loro rappresentanti, l’atto ufficiale per la notifica
dell’inventario; l’intimazione è ritenuta valida se fatta ad almeno uno degli eredi.

## Art. 174 Levata dei sigilli {#art_174}

1All’inizio delle operazioni di inventario l’autorità provvede alla levata dei sigilli con
l’assistenza del delegato comunale che li ha apposti. Se constata una manomissione, ne fa
immediato rapporto.
2I sigilli possono essere riapposti in caso di interruzione delle operazioni di inventario.
311 Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

## Art. 175 Inventario giudiziario {#art_175}

1Qualora l’apposizione dei sigilli e l’inventario siano stati ordinati dall’autorità giudiziaria,
l’autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che
la legge concede agli interessati.
2Copia dell’inventario giudiziario è intimata a cura del notaio incaricato all’autorità fiscale entro
sessanta giorni dalla sua chiusura.

## Art. 176 Contenuto dell’inventario {#art_176}

1L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge e dei figli minorenni.
2Nell’inventario saranno pure annotate circostanze importanti per la tassazione.
3L’inventario è redatto secondo le norme definite dal regolamento.

## Art. 177 Chiusura delle operazioni di inventario {#art_177}

1Alla chiusura delle operazioni di inventario gli eredi e gli interessati intervenuti ne
certificano, con la loro firma, la completezza, affermando di non conoscere l’esistenza di altri beni
della successione, di non averne asportati né visti asportare, di non sapere che ne siano stati
asportati o nascosti.
2In caso di rifiuto ne è fatta menzione motivata nel verbale; all’autorità fiscale è riservata la facoltà
di procedere alla determinazione d’ufficio dell’inventario.

## Art. 178 Controllo dell’inventario {#art_178}

Se l’autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti nell’ultima
dichiarazione, rispettivamente nell’ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all’inventario.
In tal caso spetta agli eredi rendere verosimile la loro scomparsa.
PARTE SETTIMA
PROCEDURA
Autorità fiscali
Organizzazione tributaria

## Art. 179 Autorità di vigilanza {#art_179}

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il
tramite del Dipartimento competente.

## Art. 180 Autorità di applicazione {#art_180}

1L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che
elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle ordinanze ed è responsabile
della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone.
2La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge all’autorità fiscale
e di tassazione. Essa assicura in particolare un’adeguata informazione ai contribuenti e può
emanare delle disposizioni che regolano la trasmissione di dati fiscali in forma cartacea ed
elettronica tra autorità fiscali e contribuenti, rispettivamente terzi legittimati, nonché la conservazione
e la distruzione di tali dati.312
3Il Consiglio di Stato disciplina l’organizzazione della Divisione delle contribuzioni e stabilisce le
competenze della stessa e dei suoi Uffici.
Delegazione tributaria comunale

## Art. 181 Delegazione tributaria comunale {#art_181}

1In ogni Comune è costituita una delegazione tributaria composta di un minimo di tre
membri, nominati dal Municipio. Un funzionario comunale funge da segretario della delegazione.
2La delegazione tributaria ha il compito di fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni atte
ad un giusto apprezzamento dell’imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare
l’autorità di tassazione nell’esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione nel
Comune.
312 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
3I membri della delegazione tributaria e il segretario sono tenuti all’obbligo del segreto
conformemente all’articolo 183.
4La nomina della delegazione tributaria e il periodo di carica sono disciplinati dalla legge organica
comunale del 10 marzo 1987.
Principi generali di procedura
Doveri delle autorità

## Art. 182 Ricusazione {#art_182}

1Chiunque, nell’esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o
partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto ad astenersi se:
a) ha un interesse personale nella causa;
b) è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;313
bbis) è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;314
c) è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
d) può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con
istanza motivata al Dipartimento competente.
3Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello.

## Art. 183 Segreto fiscale {#art_183}

1Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi
è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle
deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.
2L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o
cantonale.
3L’obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.

## Art. 184 Assistenza tra autorità fiscali {#art_184}

1Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si assistono
vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le
informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e
possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in
applicazione della presente prescrizione soggiacciono all’obbligo del segreto secondo l’articolo 183.
2Se risulta dalla dichiarazione di imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è
parimenti contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali
dell’altro Cantone la dichiarazione di imposta e la tassazione.315

## Art. 185 Assistenza con altre autorità316 {#art_185}

1Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni,
anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni
necessarie per l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione.
Esse segnalano spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che
possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali.
2Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell’amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati, soggiacciono allo stesso obbligo d’assistenza.317
3Sono esonerati dall’obbligo d’informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione degli istituti
pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.318
313 Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
314 Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
315 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
316 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
317 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2023, 400; precedente modifica: BU
2021, 15.
318 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400; precedente modifica: BU
4Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l’articolo 198, le autorità
fiscali lo comunicano all’ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza
dei rispettivi termini.319
Procedure elettroniche
Art. 185a320 1La trasmissione di dati prevista dalla presente legge tra autorità fiscale e
contribuente, rispettivamente terzi legittimati, e viceversa, è possibile anche per via elettronica. Il
Consiglio di Stato definisce le condizioni affinché l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi sia
garantita.
2In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali è prevista per legge la firma,
l’autorità fiscale può rinunciare a tale firma e prevedere l’obbligo per il contribuente o terzi legittimati
di confermare i dati per via elettronica. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.
3Al contribuente che adempie le condizioni stabilite dal Consiglio di Stato, l’autorità fiscale può
notificare documenti in formato elettronico, previo suo assenso.
Trattamento e conservazione dei dati
Art. 185b321 1La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù
della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di
particolare protezione riguardanti segnatamente sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia
fiscale. La conservazione dei dati può avvenire anche in forma unicamente elettronica.
2Alfine di garantire l’assistenza amministrativa di cui agli articoli 184 e 185, i dati sono trasmessi
singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche
mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
3Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla
riscossione delle imposte, segnatamente:
a) l’identità;
b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa;
c) gli atti giuridici;
d) le prestazioni di un ente pubblico.
Situazione procedurale dei coniugi

## Art. 186 Situazione procedurale dei coniugi {#art_186}

1I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e
gli obblighi che la legge conferisce al contribuente.
2La dichiarazione d’imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da
uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi.
3I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in
tempo utile.
4Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione
domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.
Diritti procedurali del contribuente

## Art. 187 Esame degli atti {#art_187}

1Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I coniugi tassati
congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.
2Egli può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o
privato non vi si opponga.
3L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora
l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia
dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.
4A domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante
decisione impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario.
Ammissione delle prove
319 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 400.
320 Art. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
321 Art. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

## Art. 188 {#art_188}

Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano
idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

## Art. 189 Notifica {#art_189}

1Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.
2Se il contribuente è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in
Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale
del Cantone. Le relative spese sono a carico del contribuente.

## Art. 190 Rappresentanza contrattuale {#art_190}

1Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate
dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia
necessaria.
2E’ ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici.
L’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura scritta.
3Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una
persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi
congiuntamente.

## Art. 191 {#art_191}

…322
CAPITOLO IIIA323
Attestazioni fiscali e copie di documenti324
Tasse
Art. 191a325 Per ogni attestazione fiscale o per ogni copia di documento è percepita una tassa
stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell’aggravio amministrativo.
Termini

## Art. 192 Termini {#art_192}

1I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere
prorogati per motivi fondati.
2Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in
domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al
prossimo giorno feriale.
3Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla
posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
4Un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità
fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto
all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.
5La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.326
Prescrizione

## Art. 193 Prescrizione del diritto di tassare {#art_193}

1Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
2Per l’imposizione delle successioni e donazioni il diritto di tassare si prescrive in dieci anni dalla
fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.
3La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa:
322 Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
323 Capitolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
324 Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33.
325 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33; precedente modifica: BU 2014,
85.
326 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
327 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
a) durante la procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b) fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c) fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora
fiscali in Svizzera.
4Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a) ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al
contribuente o al corresponsabile dell’imposta;
b) ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile
dell’imposta;
c) la presentazione di una domanda di condono;
d) il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale.
5Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale. Per le
imposte di successione e donazione il diritto di tassare si prescrive in quindici anni dalla fine
dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

## Art. 194 Prescrizione del diritto di riscossione {#art_194}

1I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.
2La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate dall’articolo 193 capoversi 3 e
4.
3Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione
è cresciuta in giudicato.
TITOLO III
Procedura ordinaria di tassazione
Obblighi di procedura

## Art. 195 Registro dei contribuenti {#art_195}

1I municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità
stabilite dalla Divisione delle contribuzioni.
2Essi comunicano all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti.

## Art. 196 Compiti delle autorità di tassazione {#art_196}

Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto
per una imposizione completa ed esatta.

## Art. 197 Ispezioni e perizie {#art_197}

1L’autorità fiscale, senza obbligo di preavviso, ha facoltà di eseguire o di far eseguire
ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti
d’affari con terzi. Le indagini possono estendersi a tutte le tassazioni non ancora cresciute in
giudicato.
2Il contribuente è tenuto a fornire gratuitamente i documenti e le informazioni; a richiesta deve esibire
una copia firmata dei documenti originali.
3Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un’altra
persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente
i loro obblighi procedurali.
Obblighi del contribuente

## Art. 198 Dichiarazione d’imposta {#art_198}

1L’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica,
comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i
contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono
presentare la dichiarazione d’imposta.
2Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla
personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
328 Art. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
2bisIn deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero,
la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I
capoversi 3-5 si applicano per analogia.
3Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione
d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
4Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
5Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

## Art. 199 Allegati {#art_199}

1Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:
a) i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente;
b) le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un altro organo di
una persona giuridica;
c) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
d) l’elenco completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari;
e) un’attestazione circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme
previdenziali riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di salario.
2Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono
allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:
a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione;
in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice
delle obbligazioni, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai
prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale;329
b) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
c) per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell’amministrazione o di un
altro organo di una persona giuridica;
d) copia della dichiarazione dei salari AVS.330

## Art. 200 Altra collaborazione {#art_200}

1Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta.
2Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e
presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni
d’affari.
3Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono
conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all’articolo 199 capoverso 2 nonché
gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e
conservati tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili del Codice delle obbligazioni
relative alla contabilità commerciale e alla presentazione dei conti.331
Rappresentanza in Svizzera
Art. 200a332 Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero
designi un rappresentante in Svizzera.
Obblighi dei terzi

## Art. 201 Obbligo di rilasciare attestazioni {#art_201}

1Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:
a) il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;
b) i creditori e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;
c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù
di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, devono
329 Lett. modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedente modifica: BU
2019, 428.
330 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2002, 224.
331 Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221; precedente modifica: BU
332 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
inoltre indicare l’anno di conclusione del contratto, l’importo della rendita vitalizia garantita, la
quota di reddito imponibile complessiva secondo l’articolo 21 capoverso 3 nonché le prestazioni
eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera
b;333
d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che
hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e
il loro reddito;
e) le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche
pretese e prestazioni.
2Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla
dal terzo. È riservato l’obbligo al segreto tutelato dalla legge.
3In caso di termine dell’impiego nel corso dell’anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il
datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all’articolo 110 capoversi 1 e 2 su sua
richiesta un’attestazione con i dati rilevanti dell’attività lucrativa dipendente necessari all’attuazione
della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile.334

## Art. 202 Obbligo di informare {#art_202}

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità
fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza.

## Art. 203 Obbligo di comunicare {#art_203}

1Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:
a) le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell’amministrazione o di altri organi;
le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
b) le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni
fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 21 cpv. 2), fatta riserva del capoverso
2;
c) le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro
soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società;
d) i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati
necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio
federale;335
e) i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all’articolo 110 capoverso 1 e 2,
se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di
informazioni su questi dati. Una copia dell’attestazione deve essere inviata al contribuente.336
2Le attestazioni di cui al capoverso 1 lettera b) riguardanti prestazioni in capitale fornite a beneficiari
che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel
Cantone (art. 104) devono essere presentate all’autorità di tassazione al più tardi 30 giorni prima
del versamento.
3Un doppio dell’attestato deve essere inviato al contribuente.
4Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) devono
presentare all’autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti
determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.337
Tassazione

## Art. 204 Esecuzione {#art_204}

1L’autorità di tassazione controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini
necessarie.
2Esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Notifica
333 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
334 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
335 Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
336 Lett. introdotta dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
337 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

## Art. 205 {#art_205}

1L’autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili,
l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.
2Le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate con breve motivazione al
contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione.
3Una copia della decisione di tassazione va al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta
comunale.
CAPITOLO VI
Reclamo

## Art. 206 Presupposti {#art_206}

1Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
2Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere
trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di
diritto tributario.
3Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

## Art. 207 {#art_207}

1L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano
in sede di tassazione.
2Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata
era insufficiente.

## Art. 208 Decisione {#art_208}

1L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta.
Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la
tassazione anche a svantaggio del medesimo.
2La decisione deve essere motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui
spetta il prelevamento dell’imposta comunale.
3La procedura di reclamo è gratuita. L’articolo 197 capoverso 3 è applicabile per analogia.
TITOLO IV
Procedura di riscossione dell’imposta alla fonte

## Art. 209 Obblighi procedurali {#art_209}

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle
autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della
riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 196–203 sono applicabili per analogia.
Recapito obbligatorio e rappresentanza in Svizzera
Art. 209a339 1Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede
all’estero designi un rappresentante in Svizzera.
2Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 118 devono fornire
i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se
durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l’autorità competente impartisce al
contribuente un termine adeguato per l’indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade
infruttuoso la ritenuta d’imposta alla fonte sostituisce le imposte cantonali e comunali prelevate con
la procedura ordinaria. L’articolo 192 capoverso 5 si applica per analogia.

## Art. 210 Decisione {#art_210}

1Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale
successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e
all’estensione dell’assoggettamento se:
a) contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 120; o
b) non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 120.
338 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
339 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
340 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
2Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo
dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla
sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
3Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in
giudicato.

## Art. 211 Pagamento degli arretrati e restituzione {#art_211}

1Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in
parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta.
Rimane riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente.
2Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire
la differenza al contribuente.
3Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta
d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l’autorità
di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta.341

## Art. 212 Rimedi giuridici {#art_212}

Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, l’interessato può presentare
reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231.
TITOLO V
Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione degli utili immobiliari

## Art. 213 In generale {#art_213}

In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della
procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).

## Art. 214 Dichiarazione di imposta {#art_214}

1L’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per
la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del
precedente acquisto e i costi di investimento.
2Il formulario per la dichiarazione di imposta deve essere richiesto all’autorità di tassazione. È
riservato l’articolo 215, capoverso 4.
3La dichiarazione di imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni
dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico
assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di
trenta giorni può essere prorogato dall’autorità di tassazione.
4I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera
sono tenuti ad eleggere un rappresentante in Svizzera.342
5I membri di una comunione ereditaria, al momento della stipulazione del contratto di trasferimento
della proprietà immobiliare, sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera.343

## Art. 215 Doveri del notaio {#art_215}

1Il notaio è tenuto a richiamare alle parti l’obbligo di indicare nell’atto pubblico il prezzo
effettivo informandole sulle conseguenze di indicazioni inveritiere.
2Esso le informa pure dell’esistenza di un’ipoteca legale a garanzia del pagamento dell’imposta.
L’informazione deve essere data conformemente all’articolo 254.
3Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all’estero sul suo obbligo di eleggere un
rappresentante in Svizzera.344
4Al momento della firma dell’atto pubblico il notaio è tenuto a consegnare all’alienante il formulario
per la dichiarazione di imposta.
5Se l’alienante è una comunione ereditaria il notaio deve indicare nell’atto pubblico le generalità del
rappresentante designato dagli eredi giusta l’articolo 214 capoverso 5.345

## Art. 216 Notifica; reclamo e ricorso {#art_216}

1L’autorità notifica la tassazione all’alienante.
341 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
342 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
343 Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
344 Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
345 Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
2Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli
articoli 227-231.

## Art. 216a {#art_216a}

…346
TITOLO VI
Procedura di tassazione rimedi giuridici in materia di imposizione delle successioni e
donazioni

## Art. 217 In generale {#art_217}

In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della
procedura ordinaria di tassazione (art. 195-208).
Obbligo di notifica
1. Decessi

## Art. 218 {#art_218}

1Il Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune dove il decesso si è verificato
devono immediatamente comunicare ogni decesso all’autorità di tassazione.
2Il decesso di persone domiciliate fuori Cantone, che possiedono elementi imponibili nel Cantone,
deve essere immediatamente comunicato all’autorità di tassazione, ma al più tardi al momento della
presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria. Obbligati alla
comunicazione sono gli eredi, l’esecutore testamentario o l’amministratore giudiziario della
successione.
2. Donazioni

## Art. 219 {#art_219}

1Le donazioni imponibili devono essere notificate all’autorità di tassazione dal donatario
e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento della
presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria.
2Alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l’indicazione del loro valore. Deve inoltre
essere precisato il grado di parentela fra donante e donatario.
Intimazioni, comunicazioni e convocazioni
1. Successioni

## Art. 220 {#art_220}

1Le intimazioni, comunicazioni, convocazioni sono, in ogni stadio della procedura
d’inventario e di determinazione dell’imposta e delle penalità, validamente compiute nei confronti di
tutti gli eredi e legatari se dirette all’esecutore testamentario o all’amministratore giudiziario della
successione. In mancanza di esecutore testamentario o di amministratore giudiziario della
successione devono essere fatte ad ogni singolo erede o legatario.
2L’autorità di tassazione può richiedere, specie in presenza di numerosi eredi nel Cantone o
all’estero, la nomina di un rappresentante comune.
3Se le circostanze lo esigono, l’autorità di tassazione può richiedere alle competenti autorità la
nomina di un curatore agli assenti o di un amministratore giudiziario della successione.
2. Donazioni

## Art. 221 {#art_221}

Le intimazioni, comunicazioni e convocazioni sono, in ogni stadio della procedura di
determinazione dell’imposta sulle donazioni, validamente compiute nei confronti dei donatari
domiciliati all’estero o di ignota dimora se dirette al donante.
Obblighi procedurali.

## Art. 222 Obbligo di collaborazione {#art_222}

1Gli eredi e le altre persone obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario, i loro
rappresentanti legali, l’esecutore testamentario nonché l’amministratore giudiziario sono tenuti:
a) a fornire ogni ragguaglio su tutte le circostanze utili all’accertamento degli elementi imponibili
del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;
b) a produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono fornire indicazioni
sulla consistenza della sostanza del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;
c) ad aprire i locali e mobili a disposizione del defunto e delle persone obbligate alla notifica.
2Gli eredi e le altre persone obbligate alla notifica e i loro rappresentanti legali, se convivevano con
il defunto, se custodivano o amministravano beni del defunto, sono inoltre tenuti a lasciare
ispezionare anche i loro locali e mobili.
346 Art. abrogato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012,
475.
3Se, dopo la chiusura dell’inventario, un erede, l’esecutore testamentario, il rappresentante legale
degli eredi, l’amministratore giudiziario, vengono a conoscenza di beni della successione che non
figurano nell’inventario ne devono informare la competente autorità nei dieci giorni successivi al loro
ritrovamento.

## Art. 223 Informazioni dei notai {#art_223}

I notai sono tenuti a trasmettere all’autorità fiscale:
a) una copia delle disposizioni di ultima volontà, entro 8 giorni dalla loro pubblicazione;
b) copia degli atti di donazione da loro rogati, entro 60 giorni;
c) copia degli inventari compilati ai sensi degli articoli 553 CC (inventario assicurativo) e 580 e ss.
CC (beneficio d’inventario), entro 60 giorni dalla loro chiusura.

## Art. 224 Informazioni di terzi {#art_224}

1I terzi che avevano in custodia o amministravano beni del defunto o delle persone
obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario conformemente all’articolo 176, come pure
coloro contro i quali il defunto e le altre persone obbligate alla notifica vantavano diritti o pretese
valutabili in denaro, sono tenuti a dare agli eredi e alle altre persone menzionate nell’articolo 176
che ne fanno richiesta, ad uso dell’autorità incaricata dell’inventario, informazioni scritte su questi
beni, diritti o pretese e sulle disposizioni prese a tale riguardo.
2Se motivi gravi si oppongono alla rivelazione agli eredi delle disposizioni prese dal defunto, il terzo
deve soddisfare al suo obbligo di fornire le informazioni chieste, dandole direttamente all’autorità
incaricata dell’inventario.

## Art. 225 Notifica {#art_225}

1Terminata la procedura di accertamento, l’autorità di tassazione effettua la tassazione
e l’intimazione agli interessati, conformemente agli articoli 220 e 221.
2Se la procedura di accertamento non può essere conclusa entro sei mesi dall’apertura della
successione o dalla esecuzione della liberalità, l’autorità di tassazione ha la facoltà di procedere ad
una tassazione provvisoria parziale con forza esecutiva.

## Art. 226 Rimedi giuridici {#art_226}

Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso
secondo gli articoli 227–231.
TITOLO VIA347
Procedura di esenzione
Tassa e rimedi giuridici
Art. 226a348 1Per ogni decisione o preavviso di esenzione è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
2Contro la decisione di esenzione è data facoltà di reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso
secondo gli articoli 227-231.
TITOLO VII
Procedura di ricorso

## Art. 227 Presupposti {#art_227}

1Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato
l’articolo 206 capoverso 2.349
2Il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i
mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso
non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria dell’irricevibilità.
3Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura
anteriore.
347 Titolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
348 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
349 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

## Art. 228 {#art_228}

1Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni
dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
2I ricorsi sono trasmessi all’autorità fiscale che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il
termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della
Camera di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento di inchiesta.
3Il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.350

## Art. 229 Deliberazioni {#art_229}

Le sedute e le deliberazioni non sono pubbliche.

## Art. 230 Decisioni {#art_230}

1La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle
risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione
impugnata.
2Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può
modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
3La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il
prelevamento dell’imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il
ricorso al Tribunale federale ai sensi dell’articolo 73 della legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990.351

## Art. 231 Tassa di giustizia e spese {#art_231}

1La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in
mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il
pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.353
2La tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a
carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite
proporzionalmente.
3Esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi,
conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella
procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di
diritto tributario.
4A garanzia per speciali spese di indagine richieste dal contribuente, può essere chiesto un congruo
anticipo. Il mancato versamento dell’anticipo ha per effetto la rinuncia alla richiesta prova.
5In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un’indennità
a titolo di ripetibili.
6Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia da un minimo
di 100 franchi a un massimo di 10'000 franchi.
TITOLO VIII
Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato
Revisione

## Art. 232 Motivi {#art_232}

1Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del
contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che
conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia
imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.354
350 Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
351 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
2006, 295.
352 Art. modificato dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 353.
353 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.
354 Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
2La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo
di revisione invocato.

## Art. 233 Termine {#art_233}

La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta
del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’articolo 232 e
entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni
dalla notifica della decisione o della sentenza.

## Art. 234 Procedura e decisione {#art_234}

1La revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza.
2Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide
di nuovo.
3La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere
impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori.
4Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza
anteriore.
Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

## Art. 235 Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura {#art_235}

1Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato
possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni
dalla notifica.
2La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici
ammessi contro la decisione o sentenza.
Ricupero d’imposta

## Art. 236 Recupero ordinario d’imposta356 {#art_236}

1L’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi,
quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è
stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che
una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.
2Il ricupero d’imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il
contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.
3...357

## Art. 237 Perenzione {#art_237}

1Il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decade dopo 10 anni dalla fine del
periodo fiscale o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione
della liberalità.
2L’apertura del procedimento penale per sottrazione d’imposta o per delitto fiscale vale
contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d’imposta.
3Il diritto di procedere al ricupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al
quale si riferisce o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione
della liberalità.

## Art. 238 {#art_238}

1L’avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.
355 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
356 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
357 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42; precedente modifica: BU 2001,
41.
358 Art. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
1bisSe nessun procedimento penale per sottrazione d’imposta è avviato o pendente o escluso a
priori al momento dell’avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento
nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.359
2La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o
proseguita contro gli eredi.
3Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, la procedura di
tassazione e quella di ricorso.
Procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi
Art. 238a360 1Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato
d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:
a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito
sottratti; e
c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo
le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.
3Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via
fallimentare o d’ufficio.
4Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può domandare il ricupero
semplificato d’imposta.
TITOLO IX
Riscossione e garanzia dell’imposta
Autorità di riscossione

## Art. 239 Autorità di riscossione {#art_239}

1Il Consiglio di Stato stabilisce, in via di regolamento, l’autorità competente in materia di
riscossione dell’imposta.
2Per tutto quanto non disposto nel presente titolo le norme del Codice delle obbligazioni sono
applicabili per analogia.
Scadenza

## Art. 240 Scadenza {#art_240}

1L’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale
può anche prevedere la scadenza di singole rate di acconto.361
2L’autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell’imposta di contribuenti per i quali
l’anno fiscale non coincide con l’anno civile (art. 100 cpv. 2).
3Con la notifica della decisione di tassazione scadono:
a) l’imposta annua intera sulle vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l’art.
36;362
b) l’imposta sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38);
c) il ricupero dell’imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 308a);363
d) …;364
e) l’imposta sugli utili immobiliari;
f) l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;
g) il ricupero d’imposta (art. 236), come pure le multe (art. da 257 a 265) e le spese (art. 197).
4La trattenuta dell’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del
bonifico, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.365
5L’imposta scade in ogni caso:
359 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
360 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
361 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
362 Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente
modifica: BU 2015, 568.
363 Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
364 Lett. abrogata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
365 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
a) il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente la Svizzera prende i provvedimenti
necessari alla partenza;
b) nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica
assoggettata all’imposta;
c) nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un’impresa commerciale o una
partecipazione a un’impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d’impresa in Svizzera, un
possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 3, 4 e 61);
d) alla data dell’apertura del fallimento a carico del contribuente;
e) alla morte del contribuente.
6Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio
dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.
Riscossione dell’imposta

## Art. 241 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva {#art_241}

1L’imposta è riscossa conformemente alla tassazione.
2L’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima
tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto.
2bisL’autorità fiscale ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di imposta che si riferiscono
all’anno del divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, nonché quelle che
si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza versate dopo la
decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della
legge.366
3Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione
definitiva.
4Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un’eccedenza, questa è
rimborsata con un interesse rimunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L’autorità di riscossione
emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare
compensazioni con altre imposte scadute.367
4bisIl contribuente deve fornire, a domanda ed entro i termini stabiliti dall’autorità fiscale, un conto
bancario o postale ove quest’ultima possa restituire le eccedenze d’imposta. Se il contribuente non
indica, entro i termini stabiliti, alcun conto bancario o postale per le restituzioni, l’autorità di
riscossione può accreditare eventuali eccedenze sulla partita fiscale del contribuente.368
5Contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.369

## Art. 242 Pagamento {#art_242}

1Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro
scadenza.
2Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo
secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.370
3In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita
dal Consiglio di Stato.
4Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

## Art. 243 Interessi di ritardo {#art_243}

1Il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine
stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.
2L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso.
Importi minimi, rinuncia alla riscossione
366 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
367 Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU
2013, 93; BU 2015, 221.
368 Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
369 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
370 Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
Art. 243a371 Per motivi di economicità amministrativa le imposte e gli interessi rimunerativi e di
ritardo di modesta entità non sono riscosse, rispettivamente conteggiati. Il Consiglio di Stato
stabilisce i relativi importi minimi.

## Art. 244 Esecuzione forzata {#art_244}

1Se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, si procede in via
esecutiva.
2Se l’obbligato non ha domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli
appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.
3Nella procedura di esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità
incaricate dell’applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza
giudiziaria esecutiva.

## Art. 245 Facilitazioni di pagamento {#art_245}

1Qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per
contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore l’autorità di
riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale
differimento, al calcolo degli interessi.
2La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un’adeguata costituzione di garanzie.
3Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non
sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.
Condono dell’imposta

## Art. 246 Condono dell’imposta {#art_246}

1Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse
o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
2La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va
presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del Comune di domicilio
o sede del contribuente. L’autorità fiscale può rinunciare al preavviso del Municipio quando il
condono ha per oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le
imposte ordinarie, nei casi di poco conto.
3Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Contro la
decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità di condono e contro la decisione su
reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli
206 e 227.372
4La domanda di condono o di facilitazioni di pagamento non sospende l’obbligo del pagamento,
salvo decisione contraria dell’autorità competente.
Restituzione dell’imposta

## Art. 247 Restituzione dell’imposta non dovuta373 {#art_247}

1Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in
parte, che egli ha pagato per errore.
1bisPer motivi di economicità amministrativa, nella procedura di restituzione dell’imposta alla fonte,
l’autorità fiscale non restituisce l’imposta versata in eccedenza di lieve entità. Il Consiglio di Stato
stabilisce i relativi importi minimi.374
2Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento,
un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato.
3La domanda di restituzione deve essere presentata all’autorità competente entro cinque anni dalla
fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l’interessato
può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 206). Il diritto alla
restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento.
371 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
372 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.
373 Nota marginale modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
374 Cpv. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.
4Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite secondo le modalità di rimborso di cui
all’articolo 241 capoverso 4bis.375
Restituzione in caso di divorzio, separazione legale o di fatto
Art. 247a376 In caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati,
l’autorità fiscale ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato, salvo
istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge, le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte
non dovute (art. 247), inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono
agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza.
CAPITOLO VI
Garanzie

## Art. 248 Costituzione della garanzia {#art_248}

1Se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco
sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia
accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La
richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e indicare l’ammontare da garantire ed è
immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’articolo 80
della legge federale sull’esecuzione e il fallimento dell’11 aprile 1889.
2Le garanzie vanno prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente
negoziabili o fideiussione solidale o bancaria.
3La richiesta di garanzia è notificata al debitore d’imposta e può essere impugnata, entro il termine
di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.
4Il ricorso non sospende l’esecuzione della richiesta di garanzia.

## Art. 249 Conseguenze {#art_249}

1La decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro giusta l’articolo
274 della legge federale sull’esecuzione e il fallimento dell’11 aprile 1889. Il sequestro è eseguito
dal competente ufficio di esecuzione.
2Non è ammessa l’opposizione al decreto di sequestro prevista nell’articolo 278 della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.377

## Art. 250 Divieto di disporre dei beni {#art_250}

L’autorità fiscale può emanare un divieto di disporre dei beni del defunto fino al momento
in cui i debitori dell’imposta hanno fornito sufficienti garanzie per il pagamento delle imposte di
successione e donazione.

## Art. 251 Collaborazione {#art_251}

1L’autorità cantonale e l’autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia,
reciproco aiuto e informazione.
2Il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all’imposta comunale.
Ipoteca legale
1. In generale

## Art. 252 {#art_252}

1Per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione
particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta al Cantone e ai Comuni
un’ipoteca legale secondo gli articoli 183 e seguenti LAC.
Questa disposizione si applica in particolare alle seguenti imposte:
a) imposta sugli utili immobiliari;
b) imposta immobiliare cantonale e comunale e ai relativi supplementi;
c) imposta sul reddito e sulla sostanza e ai relativi supplementi;
d) imposta sull’utile e ai relativi supplementi;
e) imposta di successione e donazione.
Per le lettere c)-e) l’ipoteca legale è data unicamente per la parte d’imposta che ha una relazione
particolare con l’immobile.378
375 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
376 Art. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
377 Cpv. modificato dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 479.
378 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
2Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di
iscrizione a registro fondiario.
3L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si
riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253.
4…379
5…380
6È riservato l’articolo 253a.381
2. Calcolo provvisorio
Art. 252a382 1L’autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d’ufficio o su richiesta del
contribuente per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con
l’immobile secondo l’articolo 252.
2Dopo l’emissione del calcolo provvisorio, l’autorità fiscale può procedere con l’iscrizione dell’ipoteca
legale nel registro fondiario.
3. Procedura383

## Art. 253 {#art_253}

1La pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall’autorità fiscale mediante
conteggio. Esso indica il calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure
l’oggetto del pegno.
2La pretesa è notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno
facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti
dagli articoli 206 e 227.
3Con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca legale, l’ammontare
della stessa e l’oggetto del pegno.
4L’autorità fiscale può rinunciare all’ipoteca legale quando l’importo dell’imposta è di poco conto.
4. Obbligo di deposito
1. Obbligo di pagamento del deposito384
Art. 253a385 1Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili
economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell’articolo 124, l’alienante deve versare
allo Stato o, in caso di atto pubblico, al notaio rogante:
a) il 4 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni;
b) il 5 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e
non oltre 10 anni;
c) il 6.5 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da non oltre 5
anni.
In alternativa l’alienante può prestare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta
di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge sulle banche dell’8 novembre 1934,
almeno della durata del deposito.386
2Il versamento del deposito o la prestazione della garanzia devono essere effettuati entro 30 giorni
dal trasferimento della proprietà, ritenuto che per i trapassi immobiliari fa stato la comunicazione
dell’avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà nel libro mastro del Registro fondiario.
2bisL’alienante che omette di versare il deposito o di prestare una garanzia bancaria irrevocabile è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.387
2terContro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.388
3L’alienante è esonerato dal pagamento del deposito:
379 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
380 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2012, 475; BU 2015, 568.
381 Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.
382 Art. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU
2012, 475.
383 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
384 Nota marginale modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
385 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012,
475.
386 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
387 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
388 Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.
a) quando è un soggetto esente dall’imposta sugli utili immobiliari ai sensi dell’articolo 126;
b) nei casi in cui l’imposizione degli utili immobiliari è differita ai sensi dell’articolo 125 lettere a-e;
c) in caso di vendite effettuate in applicazione dei disposti di cui alla legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.
4Il pagamento integrale del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo
proprietario del pegno, ma non per il debitore d’imposta, per tutte le ipoteche legali non iscritte a
registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l’iscrizione nel registro fondiario.389
5Le imposte scadute garantite da ipoteche legali, nella misura in cui sono scoperte, sono
compensate con il deposito eccedente. Nel caso di ulteriori eccedenze, l’autorità fiscale ha la facoltà,
nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.390
6Sul deposito versato è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal
Consiglio di Stato.
7La durata del deposito è legata alla prescrizione dei relativi crediti d’imposta garantiti da ipoteca
legale.
2. Obbligo di riversamento del deposito
Art. 253b391 1In caso di atto pubblico, il notaio rogante deve riversare il deposito entro 10 giorni
dalla sua ricezione.
2Il notaio rogante che omette di riversare il deposito è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
3Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
4L’autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze risultanti dal deposito al notaio rogante,
salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell’alienante. È riservato l’articolo 253a capoverso 5.
5. Doveri del notaio392

## Art. 254 {#art_254}

1Il notaio rogante informa esplicitamente le parti sull’esistenza, la portata e le
conseguenze dell’istituto dell’ipoteca legale prevista dagli articoli 127 e 252–253a della legge,
nonché dagli articoli 183 e seguenti LAC a garanzia del pagamento dei crediti d’imposta del Cantone
e dei Comuni.
2…394
2bisIl notaio rogante informa le parti sull’obbligo dell’alienante di versargli il deposito o di consegnare
allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all’articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle
ipoteche legali, nonché sugli effetti in caso d’inosservanza.395
3Dell’avvenuta informazione nei termini stabiliti dal presente articolo deve essere data conferma
nell’atto pubblico.

## Art. 255 Cancellazione dal registro di commercio {#art_255}

Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando
l’autorità fiscale abbia comunicato all’ufficio del registro di commercio che l’imposta dovuta è stata
pagata o coperta da garanzie.
Costituzione di garanzie per l’imposta dovuta in caso di mediazione di fondi

## Art. 256 {#art_256}

Se una persona fisica o giuridica che non ha domicilio né sede, né amministrazione
effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell’acquisto o nell’alienazione di un fondo situato nel Cantone,
l’autorità fiscale competente può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del 3 per cento
del prezzo d’acquisto a titolo di garanzia dell’imposta dovuta per l’attività di mediazione.
PARTE OTTAVA
DISPOSIZIONI PENALI
Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d’imposta
389 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
390 Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
391 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.
392 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
393 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
394 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
395 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2012, 475; BU 2019, 438.
Obblighi procedurali

## Art. 257 Obblighi procedurali {#art_257}

1Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che
gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima,
in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a
e 253b;396
è punito con la multa.
2La multa è di 1’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000 franchi al massimo.
Sottrazione d’imposta

## Art. 258 Sottrazione consumata {#art_258}

1Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione
sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la
trattiene o la trattiene in misura insufficiente,
chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un
condono ingiustificato,
è punito con la multa.
2La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere
ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta.
3Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si
prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e
c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.397
4Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che
siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 3.398

## Art. 259 Tentativo di sottrazione {#art_259}

1Chiunque tenta di sottrarre un’imposta è punito con la multa.
2La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata
d’imposta.

## Art. 260 Istigazione, complicità, concorso {#art_260}

1Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta aiuto, oppure,
come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa
indipendentemente dalla punibilità del contribuente e può essere tenuto solidalmente responsabile
per il pagamento dell’imposta sottratta.
2La multa è di 10’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000 franchi al massimo.
3Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 258 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un
procedimento penale e la responsabilità solidale decade.399

## Art. 261 Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario {#art_261}

1Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza
nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi
presta aiuto, è punito con la multa.400
2La multa è di 10’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000 franchi al massimo.
396 Lett. modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU
2012, 475.
397 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
398 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
399 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
400 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
3È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni. La pena può essere più
mite che in caso di infrazione consumata.
4Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella
procedura d’inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente
da pena), a condizione che:
a) l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
b) la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.401

## Art. 262 {#art_262}

…402

## Art. 263 Responsabilità in caso di rappresentanza legale {#art_263}

Se l’infrazione è stata commessa da un rappresentante legale del contribuente, il
contribuente è tenuto a pagare soltanto l’importo sottratto e l’interesse di ritardo previsto dall’articolo
236. Il rappresentante legale è colpito personalmente con le multe previste dal presente titolo.

## Art. 264 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione {#art_264}

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto
per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l’articolo 260. Il solo fatto di controfirmare
la dichiarazione d’imposta non costituisce infrazione ai sensi dell’articolo 260.
Persone giuridiche

## Art. 265 In generale404 {#art_265}

1Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione
d’imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest’ultima.
2L’articolo 260 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività,
ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.
3Restano riservate le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo
l’articolo 260.
4I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero,
come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.
Autodenuncia
Art. 265a405 1Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per
la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare
dell’imposta sottratta; e
c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:
a) dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera;
b) dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge sulla fusione del 3 ottobre 2003
(LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d’imposta commesse prima della
trasformazione;
c) dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una
separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima
dell’incorporazione o della separazione.
3L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della
persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale
decade.
4Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona
giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da
quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i
401 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
402 Art. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
403 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
404 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
405 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si
procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.
5Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che
siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
6Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile
presentare autodenuncia.

## Art. 266 {#art_266}

1Le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’articolo 257 sono pronunciate
dall’autorità fiscale competente.
2Le procedure penali per sottrazione d’imposta sono di competenza dell’autorità fiscale che vi dà
avvio mediante comunicazione scritta all’interessato. A quest’ultimo è offerta la possibilità di
esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non
collaborare al procedimento.
2bisI mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati
nell’ambito di un procedimento penale per sottrazione d’imposta soltanto se non sono stati ottenuti
sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 204 cpv. 2) con inversione dell’onere della prova
ai sensi dell’articolo 206 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli
obblighi procedurali.
3Se la procedura per sottrazione d’imposta non è ancora stata iniziata o conclusa al momento del
decesso del contribuente, sarà iniziata o conclusa nei confronti degli eredi.
4L’autorità competente ai sensi dei capoversi 1 e 2 del presente articolo, terminata l’istruttoria,
emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato. Alle procedure per violazione degli
obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura
di tassazione e di ricorso.407
Prescrizione dell’azione penale

## Art. 267 Prescrizione dell’azione penale {#art_267}

1L’azione penale si prescrive:
a) nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione
d’imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati
violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;
b) nel caso di sottrazione consumata d’imposta:
- in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è
stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è
stata effettuata conformemente alla legge, oppure
- in dieci anni dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione
indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta o sono stati dissimulati o distratti
beni successori nella procedura d’inventario;
c) nel caso di sottrazione consumata d’imposta sulle successioni e sulle donazioni, in dieci anni
dalla fine dell’anno in cui ebbero luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della
liberalità.
2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata
una decisione dall’autorità competente di prima istanza (art. 266 cpv. 4).
CAPITOLO VI
Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

## Art. 268 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese {#art_268}

1Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli
articoli 239, 242-255.
2La prescrizione è retta dall’articolo 194.
406 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
407 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
408 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
Delitti fiscali

## Art. 269 Frode fiscale {#art_269}

1Chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa
uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili,
bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena
detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il
giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.409
2E’ riservata la pena per sottrazione d’imposta.
3In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione
d’imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260
capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.410

## Art. 270 Appropriazione indebita di imposte alla fonte {#art_270}

1Chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un
terzo la ritenuta d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10’000 franchi.411
2Se viene commessa un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una
persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico
è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.412
3In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d’imposte alla fonte e per altri reati
commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260

## Art. 271 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.413 {#art_271}

1L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269
e 270, denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto
fiscale.
2I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.
3L’autorità fiscale ha pieni diritti di parte nel procedimento penale (art. 104 cpv. 2 CPP).415

## Art. 272 Prescrizione dell’azione penale {#art_272}

1L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa.
2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata
una decisione dall’autorità competente di prima istanza.
TITOLO III417
Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero

## Art. 273 Rapporti con il Codice penale svizzero {#art_273}

1Le disposizioni generali del Codice penale svizzero sono applicabili, riservate le
prescrizioni contrarie della presente legge.
2L’articolo 49 del codice penale si applica unicamente alle pene privative di libertà.418
PARTE NONA
409 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU
2007, 20.
410 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
411 Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU
2007, 20.
412 Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
413 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
414 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2010, 260.
415 Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
416 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
417 Titolo introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.
418 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.
IMPOSTE COMUNALI
Oggetto

## Art. 274 Tipi d’imposta {#art_274}

1I comuni prelevano:
a) un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
b) un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche;
c) un’imposta immobiliare;
d) un’imposta personale.
2Essi partecipano all’imposta alla fonte prelevata dal Cantone, ai sensi degli articoli 104-121 sul
reddito di determinate persone fisiche e giuridiche, conformemente all’articolo 277 capoverso 3bis.419

## Art. 275 Norme applicabili {#art_275}

In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della
presente legge in materia di imposte cantonali.
Imposte dirette
Norma generale

## Art. 276 Norma generale {#art_276}

1L’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del
medesimo anno.
2Essa è calcolata applicando i moltiplicatori comunali all’imposta cantonale base. Resta riservato
l’articolo 114 capoverso 2.420
3La definizione dei moltiplicatori comunali e le modalità di calcolo dei medesimi sono stabilite
dall’articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.421
Assoggettamento all’imposta

## Art. 277 Appartenenza personale e appartenenza economica {#art_277}

1Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza
personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del
periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.423
2Le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale
devono l’imposta nel Comune dove hanno la sede o l’amministrazione effettiva e nei comuni dove
sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.
3Le persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza
economica devono l’imposta nei comuni dove sono dati i presupposti di assoggettamento.
3bisLe persone assoggettate all’imposta alla fonte devono l’imposta al Cantone. Questo riversa una
quota del gettito dell’imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto, stabilita dal
Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di riscossione ai sensi dell’articolo 296
capoverso 5.424
4Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al
momento del conseguimento del provento. L’imposta annua intera dell’articolo 308a capoverso 2 è
dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L’imposta annua intera dell’articolo 37c è dovuta
nel Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.425
419 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
420 Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996,
481; BU 1998, 412; BU 2001, 18; BU 2014, 589; BU 2021, 15; BU 2023, 400.
421 Cpv. modificato dalla L 4.11.2016; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 7.
422 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
423 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
424 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014,
589.
425 Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU
2009, 84: BU 2019, 428.

## Art. 278 Inizio e fine dell’assoggettamento {#art_278}

1In caso di appartenenza personale per l’inizio e la fine dell’assoggettamento
all’imposta comunale valgono per analogia le disposizioni degli articoli 7 e 63.
2Nelle relazioni intercomunali gli effetti dovuti all’inizio, alla modifica o alla fine dell’assoggettamento
in virtù dell’appartenenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso
1 nonché, per le persone fisiche assoggettate all’imposta secondo l’articolo 104, dagli articoli 121 e
122.427
3In caso di appartenenza economica l’assoggettamento all’imposta comunale comincia con l’inizio
del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune e cessa
alla fine del periodo fiscale durante il quale tali elementi sono stati estinti. Fanno eccezione gli
immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone, per i quali l’assoggettamento
nel Comune di situazione dell’immobile cessa con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono
stati alienati. In quest’ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o
dimora fiscali alla fine del periodo fiscale. Per i frontalieri l’assoggettamento all’imposta comunale
comincia dal primo giorno d’inizio dell’attività lucrativa e cessa con la fine dell’esercizio dell’attività
lucrativa nel Cantone.428
Riparto intercomunale

## Art. 279 Regola generale {#art_279}

Se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto
intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto
federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.

## Art. 280 Sostanza immobiliare {#art_280}

1La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono attribuiti al Comune di situazione degli
immobili.
2Al Comune di situazione di immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza, non sono
accollati interessi passivi, in quanto attribuibili ad altri comuni del Cantone. In presenza di elementi
imponibili sufficienti, tali interessi sono interamente assunti dal Comune di domicilio o di dimora
fiscali.

## Art. 281 Attività lucrativa indipendente {#art_281}

1Il reddito da attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e la relativa sostanza
mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.
2Al Comune di domicilio o dimora fiscali è assegnato in via preliminare il 50 per cento degli elementi
di cui al capoverso 1.
3L’imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione
dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia
al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5.429

## Art. 282 Persone giuridiche {#art_282}

1L’utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono attribuiti ad ogni
Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.
2Al Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20 per cento degli
elementi di cui al capoverso 1.
3L’imposta separata ai sensi dell’articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione
dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia
al computo ai sensi dell’articolo 67b capoverso 5.430

## Art. 283 Esclusione dal riparto {#art_283}

1Non si dà luogo al riparto:
a) quando i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi;
426 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
427 Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2006,
295.
428 Cpv. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.
429 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
430 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
b) …;431
c) quando la quotaparte d’imposta cantonale base è inferiore a 30 franchi;
d) in difetto di tempestiva rivendicazione.432
2La quotaparte d’imposta non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o
amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al Comune con la maggior
frazione d’imposta.

## Art. 284 Aziende speciali {#art_284}

Il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e la distribuzione
di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende comunali, consortili, gli enti pubblici e
simili, è retto dalla legge speciale.
1. Esecuzione

## Art. 285 {#art_285}

1Il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La rivendicazione è
tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono
dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato.
2Il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso
dell’autorità di tassazione.
3Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati.
2. Reclamo

## Art. 286 {#art_286}

1Contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo
all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla
notifica.
2L’autorità di tassazione trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato, con la fissazione
di un termine di 30 giorni per le osservazioni.
3. Ricorso

## Art. 287 {#art_287}

1Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di
diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla
notifica.
2La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la
fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.
4 Validità del reclamo e del ricorso

## Art. 288 {#art_288}

I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati rispettati se
osservati da un interessato; le decisioni valgono in ogni caso nei confronti di tutti gli interessati.
5 Modifica della tassazione

## Art. 289 {#art_289}

Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato
reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell’imposta comunale è modificato in conformità
della relativa decisione.
TITOLO III
Imposta personale

## Art. 290 Assoggettamento e importo {#art_290}

1L’imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale
o dell’assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale
e hanno compiuto il 18.mo anno di età.
2L’imposta personale ammonta a 40 franchi l’anno.
3I coniugi devono ciascuno l’intera imposta personale.
TITOLO IV
Imposta immobiliare
431 Lett. abrogata dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.
432 Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
433 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
434 Art. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 72; precedente modifica: BU 2002,
224.
Assoggettamento all’imposta

## Art. 291 Assoggettamento {#art_291}

1Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di
loro proprietà alla fine dell’anno civile.435
2Per i fondi gravati da usufrutto, l’imposta è a carico dell’usufruttuario.

## Art. 292 {#art_292}

Non soggiacciono all’imposta immobiliare:
a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli
appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art.
65 lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi
di capitale con possesso fondiario diretto di cui all’articolo 65 lettera l);436
b) …437

## Art. 293 In generale {#art_293}

L’imposta immobiliare è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’anno
civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

## Art. 294 Per i terreni agricoli e forestali {#art_294}

1Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali secondo l’articolo 308a e appartenenti
a persone fisiche, l’imposta immobiliare è dell’1 per mille del valore di reddito.
2Le disposizioni dell’articolo 308a capoverso 2 si applicano per analogia all’imposta immobiliare
comunale.
TITOLO V
Procedura e riscossione

## Art. 295 Notifica {#art_295}

L’intimazione del calcolo dell’imposta comunale avviene per iscritto e deve indicare
almeno l’ammontare dell’imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l’ammontare dell’imposta
comunale, l’imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale.
Riscossione

## Art. 296 Autorità {#art_296}

1I comuni procedono direttamente alla riscossione dell’imposta comunale in due o più
rate.
2Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell’ultima tassazione passata in
giudicato o della presunta imposta dovuta.
3I comuni curano pure direttamente l’incasso degli importi di loro competenza a titolo di ricupero
dell’imposta o di multe.
4L’autorità cantonale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte
comunali. Nelle procedure di riscossione particolarmente complesse il Consiglio di Stato stabilisce
la provvigione a favore dell’autorità cantonale.440
435 Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
436 Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU
437 Lett. abrogata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
438 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.
439 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
440 Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.
5Nelle procedure di riscossione dell’imposta alla fonte, l’autorità cantonale trattiene una quota
dell’imposta da riversare ai Comuni. Il Consiglio di Stato fissa la quota dell’imposta da trattenere.441

## Art. 297 Scadenza, termini di pagamento {#art_297}

La scadenza delle singole rate è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante
pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a trenta giorni dalle scadenze.

## Art. 298 Facilitazioni di pagamento, condono {#art_298}

1I municipi sono competenti a decidere sulle facilitazioni di pagamento, attenendosi per
analogia all’articolo 245.
2In materia di condono delle imposte comunali, fa stato la decisione presa dall’autorità cantonale in
applicazione dell’articolo 246.

## Art. 299 Rimedi giuridici {#art_299}

1Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato
reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.
2Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro
trenta giorni dalla notifica.
3Gli errori di calcolo e di scrittura sono rettificati dal Municipio conformemente all’articolo 235.
TITOLO VI
Disposizione speciale

## Art. 300 Risarcimento perdite fiscali {#art_300}

I comuni dove hanno sede imprese idroelettriche esenti per legge da imposta ai sensi
dell’articolo 14 capoverso 1 della legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche del 22
dicembre 1916 e relative modificazioni, ricevono dallo Stato a titolo di risarcimento per perdita di
diritti fiscali comunali ed altri un compenso annuo pari all’indennità per perdita d’imposta riconosciuta
al Cantone dalla Confederazione in base alla predetta legge federale sulla utilizzazione delle forze
idriche del 22 dicembre 1916, secondo le norme del riparto intercomunale.
PARTE DECIMA
DISPOSIZIONI FINALI
Disposizioni transitorie
Coefficiente di imposta cantonale
Art. 300a442 1Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all’articolo 1b capoverso 1,
il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.
2 …443
Imposizione delle persone fisiche
Art. 301-302 …444
Adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese; retroattività
Art. 302a445 L’articolo 19a capoverso 1 lettera a) si applica anche alla tassazione dei redditi
conseguiti negli anni fiscali dal 2003 in poi, rispettivamente negli anni di computo 2001 e 2002, non
ancora passate in giudicato.
Art. 303-308 …446
Immobili agricoli
441 Cpv. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.
442 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
443 Cpv. abrogato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
444 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
445 Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.
446 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
Art. 308a447 1I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale che, nella tassazione
del periodo fiscale 2008, beneficiano della possibilità di essere imposti, per l’intera superficie
posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2 franchi il mq. mantengono questa
agevolazione anche per i periodi fiscali successivi. I fabbricati sono invece imposti conformemente
al capoverso 1 dell’articolo 42.
2Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di
stima ufficiale è superiore a 2 franchi il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la
differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta
separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso
dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a
carico del venditore, senza interessi, con l’aliquota dell’1 per mille.
3La liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate
come alienazione. In questi casi l’imposta sulla sostanza è riscossa:
a) a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;
b) a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.
4Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2
franchi il mq., il prelevamento posticipato dell’imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima
alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore.
5Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’autorità di tassazione
esegue l’iscrizione nel registro fondiario dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di
cessazione della destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al
capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’imposta sugli utili immobiliari.
6Queste agevolazioni sono revocate:
a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i 2 franchi il mq.;
b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i 20 franchi il mq.
Art. 309-309c …448
Compensazione degli effetti alla progressione a freddo
Art. 309d449 1In deroga all’articolo 39 e limitatamente alle deduzioni di cui all’articolo 34
capoverso 1 lettere a), b) e c), non si fa luogo alla compensazione degli effetti della progressione a
freddo per il periodo fiscale 2009.
2Per i periodi fiscali successivi al 2009 l’indice nazionale dei prezzi al consumo che fa stato ai fini
dell’adeguamento delle deduzioni di cui al capoverso 1 è di 102.6 punti al 31.12.2007 (scala 2005
= 100 punti).
Imposizione globale secondo il dispendio
Art. 309e450 Per le persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica
di legge erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per
cinque anni.
Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie
Art. 309f451 In deroga all’articolo 49 capoverso 1, per i periodi fiscali 2018 e 2019 l’imposta sulla
sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:
Categorie Aliquote di
ogni
categoria ‰
Imposta dovuta
per la sostanza
massima di ogni
categoria Fr.
Aliquota
effettiva del
massimo di
categoria ‰
fino a fr. 200’000 1.000 200.00 1.000
da fr. 201’000 a fr. 280’000 2.000 360.00 1.285
da fr. 281’000 a fr. 700’000 2.500 1’410.00 2.014
da fr. 701’000 a fr. 1’400’000 3.000 3’510.00 2.507
da fr. 1’401’000 a fr. 2’800’000 3.250 8’060.00 2.878
da fr. 2’801’000 a fr. 3’480’000 3.500 10’440.00 3.000
da fr. 3’481’000 in avanti 3.000
447 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
448 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU 2004,
67; BU 2005, 163; BU 2006, 42; BU 2016, 451.
449 Art. introdotto dalla L 22.9.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 647.
450 Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571.
451 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.
Imposta sul reddito, aliquote transitorie
Art. 309g452 1In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2025 l’aliquota massima
di categoria è pari al 14.5 per cento.
2In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2026 l’aliquota massima di categoria è
pari al 14 per cento.
3In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2027 l’aliquota massima di categoria è
pari al 13.5 per cento.
4In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2028 l’aliquota massima di categoria è
pari al 13 per cento.
5In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2029 l’aliquota massima di categoria è
pari al 12.5 per cento.
6A partire dal periodo fiscale 2030 l’aliquota effettiva massima ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1
è pari al 12 per cento.
Imposta sul reddito, aliquote transitorie
Art. 309h453 1In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2025 l’aliquota massima
di categoria è pari al 14.5 per cento.
2In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2026 l’aliquota massima di categoria è
pari al 14 per cento.
3In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2027 l’aliquota massima di categoria è
pari al 13.5 per cento.
4In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2028 l’aliquota effettiva massima è pari
al 13 per cento.
5In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2029 l’aliquota effettiva massima è pari
al 12.5 per cento.
6A partire dal periodo fiscale 2030 l’aliquota effettiva massima ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2
è pari al 12 per cento.

## Art. 310 Imposizione delle persone giuridiche {#art_310}

…454

## Art. 311 Immobili agricoli {#art_311}

I terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale appartenenti ad associazioni,
fondazioni e altre persone giuridiche, che, al momento dell’entrata in vigore della legge, erano
tassati per il loro valore di reddito sono, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione
agricola o forestale, assoggettati al disciplinamento dell’articolo 308a capoverso 2.
Art. 312-314 …456
Partecipazioni esistenti al 31 dicembre 1996
Art. 314a457 1Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti
d’opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all’articolo 77 capoverso
2 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già queste partecipazioni prima del 1°
gennaio 1997 e gli utili vengono realizzati prima del 1° gennaio 2007.
2Per le partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1°
gennaio 1997, valgono, quali costi di investimento (art. 71 cpv. 4 e 77 cpv. 5 lett. a), i valori
determinanti per l’imposta sull’utile all’inizio dell’esercizio commerciale che termina nel 1997.
3Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo
gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno
al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società, la differenza tra il
valore determinante per l’imposta sull’utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all’utile
netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima
del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire
452 Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
453 Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.
454 Art. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
455 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
456 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
457 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta e soggetta a imposizione
se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di
partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata.
La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d’imposta
un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La
riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.
4Se l’esercizio commerciale termina dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge,
l’imposta sull’utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.
Imposta sull’utile delle persone giuridiche458
Art. 314b459 1Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l’aliquota dell’imposta sull’utile delle società
di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all’articolo 59
capoverso 3 è oggetto di un supplemento d’imposta di 1,0 punti percentuali.
2I supplementi d’imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di
autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il
supplemento. Essi decadono interamente se il conto d’esercizio chiude in pareggio a consuntivo
dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo
eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene
senza interessi.
3I supplementi d’imposta di cui al capoverso 1 non si applicano ai fini del calcolo dell’imposta
cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l’articolo 276 capoverso 2.
4Ai fini dell’applicazione del capoverso 2, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del
conto d’esercizio dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore
nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca
Nazionale Svizzera.460
5Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 76 capoverso 1, l’aliquota
dell’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone
giuridiche di cui all’articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell’utile netto.461
Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche; supplemento d’imposta
Art. 314c462 1Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle
persone giuridiche previste all’articolo 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come
segue:
a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di
investimento;
c) ...
2Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone
giuridiche previste dall’articolo 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue:
a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di
investimento;
c) …
2bisPer i periodi fiscali dal 2008 al 2011 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare
cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di
cui al capoverso 2.
2terPer i periodi fiscali dal 2012 al 2015 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare
cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di
cui al capoverso 2.
2quaterPer i periodi fiscali dal 2016 al 2019 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare
cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di
cui al capoverso 2.
458 Nota marginale modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
459 Art. introdotto dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 163.
460 Cpv. introdotto dal DL 8.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 20.
461 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
462 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 572; precedenti modifiche: BU
2005, 163; BU 2006, 20; BU 2008, 111; BU 2012, 56.
2quinquiesPer i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare
cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di
cui al capoverso.463
2sexiesPer il periodo fiscale 2024, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle
persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso
2.464
2septiesPer i periodi fiscali dal 2025 al 2027 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare
cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di
cui al capoverso 2.465
3I supplementi d’imposta di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotti del 50% nel caso di autofinanziamento
a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. I
supplementi di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis decadono interamente se il conto d’esercizio a consuntivo,
dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, chiude in pareggio o con risultato
positivo. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al
contribuente. La restituzione avviene senza interessi.
4…466
5Ai fini dell’applicazione del capoverso 3, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del
conto d’esercizio dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore
nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca
Nazionale Svizzera.
Disposizione transitoria a seguito dell’abrogazione degli articoli 91–93
Art. 314d467 1Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del
diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al
termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate
separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve
che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai
sensi dell’articolo 77. L’aliquota applicabile all’importo da imporre separatamente è del 1 per cento.
2La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate
prima dell’entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione
privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora
completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La
rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione e ancora presenti al
momento dell’entrata in vigore del capoverso 1, è sciolta d’ufficio senza incidenza sul risultato.
3L’importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere
quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità di
tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla
dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del
capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto.
4Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l’utile netto imponibile, escluso il ricavo
netto da partecipazioni conformemente all’articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non
era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell’80 per cento. In caso di richiesta di
applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota
di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno
[riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la
limitazione dello sgravio fiscale].
5In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l’entità
degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la
ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d’azienda, nonché di immobilizzi aziendali,
gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.
6Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate
sull’utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era
imponibile.
7In deroga all’articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali
in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura
463 Cpv. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.
464 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
465 Cpv. introdotto dalla L 14.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 328.
466 Cpv. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451.
467 Art. reintrodotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 2005,
389; BU 2008, 111; BU 2009, 84; BU 2012, 56; BU 2015, 221; BU 2016, 451.
della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il
ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e imposte separatamente ad
un’aliquota dello 0.2 per cento.
Imposta sul capitale delle persone giuridiche
Art. 314e468 Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 87c, il 10 per
cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale.
Imposizione alla fonte
Allestimento dei conteggi dell’imposta alla fonte e provvigione di riscossione
Art. 315469 1In deroga all’articolo 120 capoverso 1 lettera d, per il periodo fiscale 2021, il debitore
della prestazione imponibile può allestire e trasmettere all’autorità fiscale, i conteggi dell’imposta
alla fonte in formato cartaceo. Deve consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti
utili al controllo della riscossione dell’imposta.
2In deroga all’articolo 120 capoverso 6, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione
imponibile riceve, nel caso di utilizzo dell’applicativo iFonte, una provvigione di riscossione del 2 per
cento sulle imposte trattenute e riversate e dell’1 per cento negli altri casi. La provvigione è
direttamente dedotta dall’importo del riversamento e può essere ridotta dall’autorità fiscale se il
debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade
completamente nel caso in cui l’autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d’ufficio per la
mancata presentazione del conteggio di cui all’articolo 120 capoverso 1 lettera c.
Imposizione degli utili immobiliari

## Art. 316 Utile immobiliare {#art_316}

Per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà dei trasferimenti avvenuti prima
dell’entrata in vigore della legge la cui imposizione non è più oggetto di differimento secondo
l’articolo 125 fa stato la situazione dell’ultimo trasferimento imponibile.
Art. 317-319 …470
Disposizione transitoria relativa alla procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi
Art. 319a471 Alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore dell’articolo 238a sono applicabili
le disposizioni sul ricupero d’imposta del diritto anteriore.
CAPITOLO VI
Disposizioni penali

## Art. 320 Diritto applicabile {#art_320}

Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali e trasferimenti, come pure
successioni apertesi e liberalità eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge si
applicano le disposizioni del diritto precedente nella misura in cui la presente legge non è più
favorevole al contribuente o all’alienante.

## Art. 321 Prescrizione {#art_321}

Il nuovo diritto in materia di prescrizione si applica al giudizio dei reati commessi in un
periodo fiscale precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, per quanto esso sia
più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.
CAPITOLO VII
468 Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.
469 Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.
470 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.
471 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.
472 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.
…473
Art. 321a-321i …474
Disposizioni esecutive

## Art. 322 Applicazione della legge {#art_322}

1Il Consiglio di Stato emana i regolamenti e i decreti esecutivi di applicazione della legge.
2Esso definisce le autorità competenti previste dalla legge ed è autorizzato a delegare i propri
compiti alle autorità amministrative a lui subordinate.

## Art. 323 Collaborazione in materia di imposte federali475 {#art_323}

1Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa
d’esenzione dall’obbligo militare, di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese o di convenzioni
internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio
di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale,
le necessarie disposizioni esecutive.477
2La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello funge da commissione cantonale di ricorso
ai sensi della legislazione fiscale federale.478
TITOLO III
Diritto previgente

## Art. 324 Abrogazioni {#art_324}

1Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge tributaria del 28
settembre 1976, nonché il decreto legislativo del 13 marzo 1979 che deroga ad alcune norme della
legge tributaria del 28 settembre 1976, come pure la legge concernente l’imposta sul maggior valore
immobiliare del 17 dicembre 1964.
2Con riserva delle disposizioni transitorie, la legge tributaria del 28 settembre 1976 e la legge
concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 rimangono applicabili
alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della presente legge, nonché ai
trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse,
come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in vigore.

## Art. 325 Modificazioni {#art_325}

La legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979, legge sulla
costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988, legge per il riparto
in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua
potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13
novembre 1957, legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986,
legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986, legge di sovvenzione
cantonale alla costruzione delle ferrovie del 24 gennaio 1902 e legge sul notariato del 23 febbraio
1983 sono modificati come segue:479
TITOLO IV
Entrata in vigore

## Art. 326 Entrata in vigore {#art_326}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
473 Capitolo abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU
2002, 224.
474 Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2002,
224.
475 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
476 Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 375; precedente modifica: BU 1995,
411.
477 Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.
478 Cpv. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
479 Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati.
2La presente legge si applica la prima volta all’imposta dovuta per l’anno della sua entrata in vigore,
nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni
concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in
vigore.
Pubblicata nel BU 1994, 345.
