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title: "Regolamento del Fondo dei contributi sostitutivi"
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# Regolamento del Fondo dei contributi sostitutivi

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

Questo regolamento disciplina la gestione del Fondo dei contributi sostitutivi istituito dal
Consiglio di Stato.

## Art. 2 Scopo {#art_2}

Lo scopo del Fondo è quello di gestire le giacenze transitorie relative ai contributi
sostitutivi versate al Cantone in attesa di essere utilizzate per la realizzazione di strutture protette
e per altri scopi di protezione civile.

## Art. 3 Finanziamento {#art_3}

Il Fondo è finanziato dai contributi sostitutivi versati dai cittadini che sono stati esonerati
dall’obbligo di realizzare un rifugio.
Capitolo secondo
Disposizioni generali

## Art. 4 Gestione del fondo {#art_4}

1Il Fondo è gestito dal Dipartimento delle istituzioni per il tramite della Sezione del
militare e della protezione della popolazione.
2I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
Utilizzo dei contributi sostitutivi

## Art. 5 a) in generale {#art_5}

I contributi sostitutivi incassati dal Cantone sono impiegati per gli scopi definiti all’art. 36
LPCi secondo il principio di solidarietà intercomunale.

## Art. 6 b) rifugi privati {#art_6}

I contributi sostitutivi possono essere destinati al rinnovamento dei rifugi privati
conformi alle normative vigenti in materia qualora:
– l’Ufficio federale della protezione della popolazione dovesse predisporre nuove disposizioni di
natura tecnica in merito a interventi obbligatori quali lavori di miglioria segnatamente opere di
potenziamento;
– dovessero essere emanate nuove disposizioni cantonali ai fini di esigenze straordinarie in
tempo di pace (emergenze, catastrofi ecc.).

## Art. 7 Partecipazione {#art_7}

La partecipazione tramite contributi sostitutivi a progetti comunali riguardanti la
costruzione di nuovi impianti pubblici è possibile tenuto conto dei bisogni stabiliti dalla
pianificazione cantonale come pure dei costi preventivati, rispettivamente del piano di
finanziamento nonché dell’impatto delle misure proposte.

## Art. 8 Quota parte e competenze decisionali {#art_8}

1L’ammontare dei proventi da destinare ai singoli settori viene indicata annualmente in
sede di preventivo.
2Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue:
a) alla Sezione del militare e della protezione della popolazione per importi fino a fr. 200'000.–;
520.350
b) al Dipartimento delle istituzioni per importi superiori a fr. 200'000.– fino a fr. 1'000'000.–;
c) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 1'000'000.–.

## Art. 9 Reclamo {#art_9}

Contro le decisioni di cui agli art. 5, 6 e 7 è data facoltà di reclamo entro 30 giorni
all’autorità che ha emanato la decisione.
Capitolo terzo
Modalità di gestione dei fondi

## Art. 10 Modalità di gestione {#art_10}

1I contributi sostitutivi di competenza del Cantone depositati nel Fondo sono registrati a
puro scopo statistico per singolo Comune di provenienza.
2I crediti previsti per l’anno seguente sono iscritti nei conti preventivi del Cantone e approvati dal
Gran Consiglio.
3I mezzi finanziari del Fondo rientrano nella gestione finanziaria dello Stato e su tali importi non è
corrisposto nessun interesse remunerativo.
Capitolo quarto
Disposizioni finali

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2013, 559.
