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title: "Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome"
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provisions: 15
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# Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1La presente legge disciplina il funzionamento delle Unità amministrative autonome (in
seguito UAA) tramite il budget globale e il mandato di prestazione.
2Il numero di UAA è esteso in modo progressivo. Il Consiglio di Stato analizza annualmente la
fattibilità dell’applicazione del modello di regola di almeno una nuova unità per ogni Dipartimento.1

## Art. 2 Definizione {#art_2}

È considerata UAA l’organismo integrato nella struttura di un Dipartimento e che gode di
autonomia amministrativa residua.

## Art. 3 Finanziamento delle UAA tramite budget globale {#art_3}

Le UAA sono finanziate tramite il budget globale e sottostanno alle norme della legge
sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), riservate le seguenti
deroghe:
a) principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale della spesa (art. 9 cpv. 4 lett. g
LGF);
b) obbligo di presentare le richieste di crediti suppletori (art. 25 LGF);
c) principio della decadenza dei crediti non utilizzati (art. 27 cpv. 2 LGF);
d) divieto di sorpasso del credito di preventivo nei casi non espressi dall’art. 29 LGF, purché il
superamento sia coperto da risparmi realizzati negli anni precedenti o ammortizzato nei due
anni successivi all’esercizio.

## Art. 4 Gestione del personale {#art_4}

1Le UAA, per la gestione del personale, sottostanno alle disposizioni legali previste
dall’ordinamento dei dipendenti dello Stato.
2Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nella forma dell’incarico (art. 15 della legge
sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995) o di personale ausiliario.
Il regolamento definisce la procedura.
3Le assunzioni a tempo indeterminato sono autorizzate dal Consiglio di Stato.
4L’attribuzione di premi collettivi o individuali all’interno delle UAA è correlata ai risultati raggiunti.2

## Art. 5 Definizione del fabbisogno da coprire tramite budget globale {#art_5}

1La differenza tra spese e ricavi ritenuti definisce il fabbisogno in termini di budget
globale.
2Il regolamento definisce spese e ricavi considerati ai fini del calcolo del budget globale e del relativo
riporto.
3Il budget globale delle UAA è approvato dal Gran Consiglio unitamente al Preventivo annuale dello
Stato.

## Art. 6 Riporto del credito sull’anno successivo e sorpasso di credito {#art_6}

1In deroga all’art. 27 cpv. 2 della LGF, i crediti relativi al budget globale, contabilizzati in
un esercizio contabile e non utilizzati durante l’anno per il quale sono stati concessi, possono essere
capitalizzati e riportati agli esercizi contabili successivi.
2Il riporto annuale massimo dei crediti non spesi è definito dal regolamento.
1 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
2 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
176.100
3Il sorpasso di credito del budget globale nei casi non indicati nell’art. 29 della LGF è coperto
innanzitutto dal fondo di capitalizzazione.

## Art. 7 Fondo di capitalizzazione {#art_7}

1Il credito di spesa non utilizzato in un esercizio è accreditato al fondo di capitalizzazione
dell’UAA.
2Il fondo di capitalizzazione non può superare il 20% dell’ultimo budget globale stabilito in sede di
Preventivo e di definizione del mandato di prestazione annuale.3
3Il fondo di capitalizzazione, qualora presenti un saldo negativo, deve essere ammortizzato nei due
anni successivi all’esercizio.
4L’utilizzazione del fondo di capitalizzazione è definita nel regolamento.

## Art. 8 Conto prestazioni {#art_8}

1Il conto prestazioni è presentato congiuntamente al preventivo e al consuntivo dell’UAA
stilati conformemente all’art. 31 della LGF.
2Il conto prestazioni indica le entrate e le uscite per prestazione e gruppo di prestazione come pure
il fabbisogno da coprire con il budget globale.
3Il regolamento definisce le modalità di presentazione del conto prestazioni.

## Art. 9 Mandato di prestazione {#art_9}

1Il mandato di prestazione quadriennale indica i vincoli amministrativi e le disposizioni a
cui deve sottostare l’UAA nella produzione delle prestazioni e viene approvato dal Consiglio di Stato.
2Il mandato di prestazione annuale, elaborato sulla base del conto prestazioni, indica le prestazioni
fornite dall’UAA, gli obiettivi quantitativi e qualitativi, il relativo monitoraggio e viene approvato dal
Dipartimento competente.4
3…5

## Art. 10 Compiti delle UAA {#art_10}

Le UAA sono responsabili:
a) di negoziare annualmente con l’istanza superiore di riferimento decisa dal Dipartimento le
prestazioni determinanti allo scopo di definire il budget globale;
b) di gestire finanziariamente l’UAA nell’ambito del budget globale nei limiti fissati dagli art. 3, 5 e
6 della presente legge;
c) di formulare proposte sull’utilizzazione della parte di budget globale non utilizzata nel corso
dell’esercizio contabile;
d) di rispettare gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati nel mandato di prestazione.

## Art. 11 Gestione delle UAA {#art_11}

1Le UAA sono gestite conformemente al mandato di prestazione.
2Le UAA:
a) dispongono di un sistema di contabilità analitica e di un sistema di controlling e allestiscono un
conto prestazioni con grado di dettaglio adeguato alla loro realtà operativa;
b) sono anch’esse sottoposte a revisione periodica da parte del Controllo cantonale delle finanze.

## Art. 12 {#art_12}

1Il Consiglio di Stato decide:
– la trasformazione dei servizi dell’amministrazione cantonale in Unità amministrative autonome;
– la revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.
2Il regolamento definisce i criteri:
– di valutazione per la trasformazione da Unità amministrativa a Unità amministrativa autonoma;
– di revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.

## Art. 13 Valutazione {#art_13}

1Per le nuove UAA è previsto un periodo di valutazione della durata di 3 anni.
2Il Consiglio di Stato assicura il monitoraggio del processo di cambiamento dell’amministrazione
cantonale con questo modello di gestione grazie a un reporting annuale all’indirizzo della
Commissione delle gestione delle finanze che potrà esprimersi in merito.
3 Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
4 Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
5 Cpv. abrogato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
176.100

## Art. 14 Disposizioni esecutive {#art_14}

1Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di questa legge.
2Le UAA del progetto pilota mantengono lo statuto di UAA.

## Art. 15 Entrata in vigore {#art_15}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.6
Pubblicata nel BU 2015, 563.
6 Entrata in vigore: 1° gennaio 2016 - BU 2015, 563.
