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title: "Regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia"
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provisions: 24
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# Regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare l’istruzione dei candidati cacciatori e
di accertare le loro conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

## Art. 2 Competenze {#art_2}

1All’Ufficio caccia e pesca (in seguito UCP) sono affidate:
a) l’applicazione del presente regolamento, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti alla
Commissione esame;
b) l’organizzazione degli esami di abilitazione.
2Alla Commissione esame (in seguito Commissione) compete lo svolgimento e la vigilanza degli
esami di abilitazione e la relativa valutazione; alla vigilanza possono collaborare gli agenti della
polizia della caccia.
Capitolo secondo
Organizzazione

## Art. 3 Organizzazione interna della Commissione {#art_3}

1La Commissione designa fra i suoi membri i responsabili delle singole sessioni o prove
d’esame.
2Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Stato.
Capitolo terzo
Presupposti per l’ottenimento del certificato d’abilitazione

## Art. 4 Domanda per l’ottenimento del certificato di abilitazione {#art_4}

1Può richiedere l’ottenimento del certificato d’abilitazione colui che:
a) ha compiuto i 17 anni;2
b) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera;
c) se privato del diritto di cacciare, al momento della scadenza del termine di iscrizione deve
ancora scontare un massimo di 2 anni;
d) nell’anno di iscrizione, non ha subito condanne per delitti in ambito venatorio in qualità di non
cacciatore.3
2La domanda va inoltrata per lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno tramite
formulario ufficiale da richiedere all’UCP, allegando:
1 Ingresso modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249.
2 Lett. modificata dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedente modifica: BU 2006,
325.
3 Lett. introdotta dal R 27.3.2024; in vigore dal 29.3.2024 - BU 2024, 98.
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a) una fotografia formato passaporto recente;
b) copia della ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa per la
responsabilità civile per una somma minima di fr. 2,0 mio.
3L'UCP verificata la ricevibilità della domanda, invia al richiedente la tessera d'iscrizione, il materiale
teorico e l'elenco delle giornate di formazione teorica e pratica obbligatorie previste all'art. 8 cpv. 1.4
4La tassa d’iscrizione è fissata a fr. 400.--, oltre al costo del materiale didattico pari a fr. 150.--.5

## Art. 5 Rimborso della tassa d’iscrizione {#art_5}

1In caso di rinuncia per motivi di forza maggiore e quando ne sia fatta richiesta
documentata all’UCP entro la prima giornata di formazione, la tassa d’iscrizione è rimborsata in
ragione di fr. 350.-- (deduzione di fr. 50.-- per copertura delle spese amministrative).6
2L’importo di fr. 150.-- (costo del materiale) non viene rimborsato.7

## Art. 6 Ottenimento del certificato di abilitazione {#art_6}

Il certificato di abilitazione viene rilasciato a colui che:
a) ha partecipato a tutte le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie
previste all'art. 8;
b) ha superato l'esame di abilitazione.
Esclusione dal periodo di formazione
Art. 6a9 La condanna per un delitto in ambito venatorio durante il periodo di formazione per
l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia comporta l’immediata esclusione dal
programma formativo senza alcuna pretesa di rimborso.
Capitolo quarto
Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro
Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro

## Art. 7 a) definizione {#art_7}

Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie possono
comprendere in particolare censimenti diurni e notturni, valorizzazione biotopi, aiuto ai posti di
controllo, tiro e maneggio dell’arma, trattamento e igiene delle carni, giornate teoriche.

## Art. 8 b) organizzazione, numero delle giornate, tessera di iscrizione {#art_8}

1Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie sono
organizzate dall’UCP, il quale può delegarne il compito alla Federazione venatoria.
2La Federazione e le singole società venatorie possono organizzare delle ulteriori giornate di
formazione la cui frequenza è facoltativa.
3L’UCP fissa annualmente il genere e il numero di giornate obbligatorie per ogni candidato
cacciatore, indicandole sulla tessera d’iscrizione.
Capitolo quinto
Esame di abilitazione

## Art. 9 Ammissione all’esame di abilitazione {#art_9}

1È ammesso all’esame di abilitazione colui che:
a) è in possesso di una tessera personale d’iscrizione valida;
b) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera;
4 Cpv. modificato dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.
5 Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 2013,
120.
6 Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442.
7 Cpv. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.
8 Art. modificati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.
9 Art. introdotto dal R 27.3.2024; in vigore dal 29.3.2024 - BU 2024, 98.
10 Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 1997,
157.
11 Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedenti modifiche: BU 1997,
157; BU 1999, 50.
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c) se privato del diritto di cacciare, la privazione scade entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene
inoltrata la richiesta;12
d) ha partecipato alle giornate obbligatorie di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro
previste all’art. 8, ad eccezione della giornata al posto di controllo.13
2L'iscrizione all'esame o alle singole sessioni avviene tramite il modulo online e nei seguenti periodi:
– esame scritto: dal 15 febbraio al 7 marzo di ogni anno;
– esame orale: dal 1° al 7 maggio di ogni anno.14
3...15

## Art. 10 Validità della tessera d’iscrizione {#art_10}

La tessera d’iscrizione perde la sua validità:
a) dopo 5 anni a decorrere dalla data d’emissione;
b) in caso di bocciatura di quattro sessioni d'esame.17

## Art. 11 Forma e contenuto dell’esame {#art_11}

1L’esame comporta una sessione scritta, una orale e una di tiro.
2La Commissione fissa al momento dell’iscrizione le modalità d’esame di ogni singola sessione.18
3Ad ogni sessione il candidato deve presentarsi con un documento di legittimazione valido.

## Art. 12 Tassa in caso di ripetizione di una sessione d’esame {#art_12}

In caso di ripetizione di una sessione d’esame, sono fissate le seguenti tasse d’iscrizione:
a) per la ripetizione della sessione scritta: fr. 150.–;
b) per la ripetizione della sessione orale: fr. 100.–;
c) per la ripetizione della sessione di tiro: fr. 50.–.

## Art. 13 Auditori {#art_13}

1Gli esami non sono pubblici.
2Il Presidente, sentito il parere della Commissione, può in via eccezionale accordare deroghe.

## Art. 14 Sessione scritta {#art_14}

La sessione scritta comprende domande che vertono fra l’altro sui seguenti argomenti:
a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;
b) principi ecologici, sistematica, biologia della selvaggina e malattie;
c) conoscenza delle armi e delle munizioni, nozioni di balistica;
d) gestione venatoria;
e) arte ed etica venatoria e ausiliari del cacciatore;
f) igiene delle carni.

## Art. 15 Sessione orale {#art_15}

1Sono ammessi alla sessione orale i candidati che hanno superato la sessione scritta.
2La sessione orale comprende una o più prove concernenti fra l’altro i seguenti argomenti:
a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;
b) principi ecologici, sistematica e biologia della fauna, malattie, determinazione dell’età della
selvaggina, riconoscimento delle tracce e delle impronte degli animali;
c) etica venatoria, equipaggiamento del cacciatore;
d) rapporto bosco-selvaggina, riconoscimento e prevenzione dei danni alla foresta ed
all’agricoltura, cura dei biotopi;
e) cani da caccia;
12 Cpv. modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedenti modifiche: BU 1999,
50; BU 2006, 325.
13 Lett. introdotta dal R 27.3.2024; in vigore dal 29.3.2024 - BU 2024, 98.
14 Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249; precedente modifica: BU
1999, 50.
15 Cpv. abrogato dal R 27.3.2024; in vigore dal 29.3.2024 - BU 2024, 98; precedente modifica: BU 2022,
249.
16 Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 31.1.2003 - BU 2003, 50; precedente modifica: BU 1999,
50.
17 Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249.
18 Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.
19 Art. modificato dal R 23.2.2005; in vigore dal 25.2.2005 - BU 2005, 73.
20 Art. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.
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f) igiene delle carni;
g) conoscenza, maneggio, porto e manutenzione dell’arma, munizioni e balistica, stima delle
distanze, trappole.

## Art. 16 Sessione di tiro {#art_16}

1Sono ammessi alla sessione di tiro i candidati che hanno superato la sessione orale.
2La sessione di tiro comprende una o più prove concernenti in particolare:
a) tiro con fucile a palla;
b) tiro con fucile a pallini;
c) maneggio e porto dell’arma.
3Le armi e i sistemi di mira devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di caccia.

## Art. 17 Convocazione {#art_17}

1La convocazione alle singole sessioni è inviata ad ogni candidato per lettera
raccomandata.
2La convocazione al tiro può essere consegnata direttamente ai candidati che hanno superato la
sessione orale.
Capitolo sesto
Valutazioni

## Art. 18 Competenza {#art_18}

La Commissione è competente per decidere sul superamento dell’esame.

## Art. 19 Sessione scritta {#art_19}

1La sessione scritta è superata se il candidato raggiunge il punteggio minimo fissato dalla
Commissione.21
2Il risultato della sessione scritta viene comunicato per iscritto al candidato entro 15 giorni dalla data
della sessione.

## Art. 20 Sessione orale {#art_20}

1La prestazione in ciascuna prova orale viene valutata da almeno due membri della
Commissione esaminatrice con il seguente punteggio: 1 punto (insufficiente); 2 punti (debole), 3
punti (sufficiente); 4 punti (buono).
2La sessione orale è superata se il candidato raggiunge il punteggio complessivo minimo fissato
dalla Commissione e se in nessuna prova ottiene il punteggio 1.
3Al candidato non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti qualora in una prova ottenga il
punteggio 1, oppure non gli sia più possibile raggiungere il punteggio complessivo minimo richiesto
per il superamento della sessione.
4In caso di ripetizione della sessione orale il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate
quell’anno dalla Commissione.

## Art. 21 Sessione di tiro {#art_21}

1La sessione di tiro è superata se per ogni singola prova si ottengono i punteggi minimi
fissati dalla Commissione.
2In caso di bocciatura, al candidato:
a) non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti;
b) è concessa la possibilità di ripetere una volta tutta la sessione di tiro nell’arco della stessa
giornata.24
3In caso di ripetizione della sessione di tiro il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate
quell’anno dalla Commissione.

## Art. 22 Presenza e comportamento durante la sessione d’esame {#art_22}

1L’esame è considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione
d’esame senza una valida giustificazione.
21 Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.
22 Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.
23 Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.
24 Cpv. modificato dal R 6.2.2007; in vigore dal 9.2.2007 - BU 2007, 53.
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2Essa deve essere inviata per lettera raccomandata all’UCP, di regola almeno 10 giorni prima della
data prevista.
3I candidati che denotano un comportamento scorretto durante gli esami (ad esempio sorpresi a
copiare o a suggerire), vengono immediatamente allontanati e l’esame è considerato non superato.
Capitolo settimo
Ricorsi, norme transitorie e finali

## Art. 23 Ricorsi {#art_23}

Contro le decisioni della Commissione o del suo Presidente può essere interposto ricorso
al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Art. 24-25 ...26

## Art. 26 Entrata in vigore {#art_26}

1Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore27 immediatamente.
2Esso abroga il regolamento dipartimentale concernente l’esame dei candidati cacciatori del 2
gennaio 1986.
Pubblicato nel BU 1993, 44.
25 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120; precedente modifica: BU 1997,
157.
26 Art. abrogati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.
27 Entrata in vigore: 19 gennaio 1993 - BU 1993, 44.
