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title: "Regolamento della scuola media"
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# Regolamento della scuola media

## Art. 1 Principio {#art_1}

1La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita
per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio (di seguito Sezione) della
Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) sovrintende all’insegnamento nella scuola media;
b) vigila sull’insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di
materia e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico;
c) studia ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove
iniziative e innovazioni;
d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali;
e) elabora proposte per la formazione di base e continua dei docenti;
f) formula al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei
docenti e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d’impiego.
Capitolo secondo
Collegio dei direttori

## Art. 2 Istituzione e composizione {#art_2}

1È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli
istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate.
2L’attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del
Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.

## Art. 3 Compiti {#art_3}

1Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti
d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2In particolare il collegio:
a) formula alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e
amministrativo;
b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio
di Stato e del Dipartimento;
c) cura l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;
d) propone al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le
prove per l’assunzione nelle scuole medie;
e) formula al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai
criteri derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso;
f) esamina le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti;
g) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
3I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse
regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di
assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.

## Art. 4 Presidenza e segreteria {#art_4}

1Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e
dai presidenti dei gruppi regionali.
2Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono
eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un
quadriennio.
3Al segretario compete la redazione del verbale.
4L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi
regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla
Sezione.

## Art. 5 Convocazione {#art_5}

Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal
Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.

## Art. 6 Partecipazione {#art_6}

1La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è
tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.

## Art. 7 Decisioni e verbale {#art_7}

1Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse
al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta.
Capitolo terzo
Esperti di materia

## Art. 8 Designazione {#art_8}

1Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia, con attività
nelle scuole comunali, rispettivamente nelle scuole medie, nonché un coordinatore per ogni gruppo
o area disciplinare.
2Gli esperti di materia devono possedere un master o una formazione accademica disciplinare
specifica, o in via eccezionale un bachelor (o formazione equivalente), accompagnati da una
formazione nella didattica della propria disciplina o la disponibilità a conseguirla.
3La Divisione della scuola stabilisce i comprensori delle scuole dell’obbligo assegnati ai singoli
esperti di materia, che comprendono scuole medie, scuole comunali e scuole private parificate.
4Se docenti cantonali, gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con
un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità
di trasferta, l’assegnazione della sede di servizio viene definita dalla Divisione della scuola. Lo
stesso avviene per gli esperti che non sono docenti cantonali.

## Art. 9 Funzioni e compiti {#art_9}

1Le funzioni e gli ambiti di competenza degli esperti di materia della scuola dell'obbligo
sono:
a) coordinare l'insegnamento nella propria disciplina sul piano cantonale, in particolare per quanto
attiene alle modalità di messa in atto del Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS),
della progettazione/pianificazione didattica, della valutazione e della scelta dei mezzi didattici;
b) valutare la situazione dell'insegnamento/apprendimento nella propria disciplina, proponendo e
promuovendo l'innovazione sulla base dell'evoluzione del contesto sociale e della ricerca
didattica disciplinare;
c) curare in maniera interdisciplinare gli aspetti della trasversalità e della formazione generale del
PdS e dell'insegnamento;
d) promuovere iniziative utili all’armonizzazione tra i cicli e tra i settori scolastici;
e) favorire in maniera attiva l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia,
organizzando e stimolando la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione continua.
2Nello svolgere le loro funzioni gli esperti di materia:
1 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
2 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
a) si tengono aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria disciplina, anche
partecipando a corsi e convegni, nell'ottica di una condivisione con il corpo docenti e in funzione
del ruolo di promotori dell'innovazione;
b) offrono aiuto e consulenza didattica alle direzioni di istituto e ai docenti, e/o li affiancano nello
sviluppo e nello svolgimento di progetti educativi e didattici, in particolare di tipo sperimentale;
c) possono promuovere incontri con i docenti, assicurando lo scambio di riflessioni, informazioni,
esperienze e materiali;
d) possono essere chiamati ad esprimere un parere nel quadro di contestazioni in materia di
valutazione;
e) redigono, quando richiesto dalla direzione di istituto o dalla Sezione, pareri su docenti incaricati
o nominati;
f) mantengono contatti regolari con gli altri esperti della stessa materia e di altre materie;
g) partecipano a gruppi di lavoro;
h) redigono un rapporto trimestrale sulle attività svolte all’indirizzo della Divisione e delle Sezioni
dell’insegnamento.
3In aggiunta ai compiti di cui al cpv. 2, per le scuole medie gli esperti di materia:
a) incontrano le direzioni di istituto per affrontare le questioni relative alla propria disciplina nei
singoli istituti o per partecipare alla presa a carico di eventuali situazioni problematiche in
collaborazione con altri attori scolastici;
b) compiono obbligatoriamente visite durante le lezioni ai docenti incaricati e, facoltativamente, ad
altri docenti; per le visite obbligatorie, in via eccezionale, può essere autorizzata dalla Sezione
l’assenza dalle proprie lezioni nella sede di insegnamento;
c) redigono, d’intesa con il direttore, alla fine dell’anno scolastico, un rapporto sui docenti
incaricati; la valutazione dei docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno
due visite in classe;
d) partecipano alle prove di assunzione;
e) promuovono incontri con i gruppi disciplinari degli istituti scolastici per lo scambio di
informazioni e di esperienze e per il coordinamento dell’attività didattica;
f) d’intesa con la Sezione dell’insegnamento medio preparano le prove cantonali.
4Gli esperti di scienze dell’educazione sono chiamati a svolgere le stesse funzioni degli esperti di
materia ma con riferimento a questioni di ambito psicopedagogico, educativo e di didattica generale
Art. 10…3

## Art. 11 Durata della carica {#art_11}

L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.

## Art. 12 Collegio degli esperti e gruppi disciplinari {#art_12}

1Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.
2Il collegio è diretto per un quadriennio, d’intesa con le Sezioni dell’insegnamento, da un presidente
designato dal collegio tra i membri del gruppo di coordinamento di cui all’art. 13.4
3Il collegio degli esperti tratta le questioni legate all’insegnamento nella scuola obbligatoria e quelle
connesse alla funzione di esperto di materia. In particolare esso:
a) cura i criteri di coordinamento tra le varie discipline e tra i vari cicli di studio;
b) formula o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento disciplinare nella scuola
dell’obbligo;
c) contribuisce attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e
progetti riferiti ai diversi settori.5
4Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari. La Divisione della scuola
stabilisce la lista dei gruppi disciplinari, aggregando anche più materie in un’unica area disciplinare.6
5I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina sul piano cantonale e
svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Divisione e/o dalle Sezioni
dell’insegnamento.7
Coordinatori di disciplina e gruppo di coordinamento
3 Art. abrogato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
4 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32
5 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
6 Cpv. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
7 Cpv. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.

## Art. 13 {#art_13}

1Ogni gruppo o area disciplinare è gestito da un coordinatore che ha i seguenti compiti
specifici:
a) coordinare il gruppo disciplinare;
b) partecipare agli incontri tra i diversi coordinatori di disciplina;
c) fornire, di regola in accordo con il proprio gruppo disciplinare, delle consulenze alla Divisione
della scuola e alle sezioni dell’insegnamento su tematiche attinenti alla didattica della propria
disciplina.
2I coordinatori si riuniscono nel gruppo di coordinamento, che ha il mandato di:
a) riunirsi regolarmente in presenza di rappresentanti della Divisione della scuola e/o delle Sezioni
dell’insegnamento;
b) fungere da interlocutore per la Divisione della scuola e per le Sezioni nell’ambito dei compiti
assegnati agli esperti;
c) essere promotore attivo delle funzioni e dei compiti degli esperti;
d) contribuire attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e
progetti riferiti ai diversi settori
e) collaborare con il presidente nella gestione e nell’organizzazione del collegio degli esperti,
assicurando il segretariato.
3La presidenza del gruppo di coordinamento è assunta per il quadriennio da uno dei coordinatori,
su designazione del collegio degli esperti. Il presidente ha i seguenti compiti:
a) pianificare e coordinare le iniziative del coordinamento degli esperti e del collegio degli esperti;
b) fungere da tramite tra la Divisione della scuola, le Sezioni, il gruppo di coordinamento e il
collegio degli esperti.
Capitolo quarto
Collegio dei capigruppo

## Art. 14 Composizione {#art_14}

1I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono
il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.
2Il collegio:
a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e
propone misure per la sua prevenzione e il suo contenimento;
b) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio;
c) valuta i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi;
d) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione;
e) organizza riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno
pedagogico della scuola dell’infanzia ed elementare.
3La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta
direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art.
5-7 sono applicabili per analogia.
TITOLO II
Delle sedi

## Art. 15 Istituti e comprensori {#art_15}

1L’istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l’aggregazione di istituti esistenti
compete al Consiglio di Stato, previa consultazione dei Comuni e delle direzioni di istituto interessati.
2Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni
interessati.
3Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È
riservata la frequenza di sezioni per sportivi/artisti o delle scuole medie private.9
4Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale deve
inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna
solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi
costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
Commissione scolastica intercomunale
8 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
9 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

## Art. 16 {#art_16}

1La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni
del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre,
scelti dai rispettivi Municipi.
2Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre
membri.
3La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.
4Ogni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente
almeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta
almeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
5Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.
TITOLO III
Degli allievi
Capitolo primo
Diritti, doveri e frequenza delle scuole

## Art. 17 Diritti {#art_17}

1Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai
regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli
allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l’acquisizione di competenze
disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare:
a) la capacità di pensiero riflessivo, critico e creativo;
b) la capacità di comunicazione e di collaborazione nell’indispensabile esperienza educativa
nell’ambito della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell’intera comunità scolastica;
c) delle adeguate strategie di apprendimento.
2L’allievo ha il diritto al rispetto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto
quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo
grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire
nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla
legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

## Art. 18 Doveri {#art_18}

1L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni
dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni,
dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.
2I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.

## Art. 19 Iscrizione {#art_19}

1L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha
luogo di regola entro la fine di giugno.
2Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio
svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo
i disposti di legge.
3Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche
secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.
4Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata
all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo.
Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo
biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I
criteri sono definiti dal collegio dei direttori.
5Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono
iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.
6Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da
scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

## Art. 20 Obbligo di frequenza {#art_20}

L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche
connesse con l’insegnamento decise dalla scuola.

## Art. 21 Assenze {#art_21}

1Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale
alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.
2Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente
alle direttive del medico cantonale.
3Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
4In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di
istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue
competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso
alla Sezione per i provvedimenti di legge.
5La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo
restando che:
a) tutte le assenze devono essere registrate;
b) a fine semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.
6Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le
assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine
anno scolastico.
Capitolo secondo
Sanzioni disciplinari

## Art. 22 Procedura prima della sanzione {#art_22}

1Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio
chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.
2Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento,
secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della
direzione di istituto.

## Art. 23 Sanzioni {#art_23}

1Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può
adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) l’obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario;
c) l’esclusione da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola;
d) la sospensione dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da
parte della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività
educative alternative.
2Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica,
la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi,
chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione
deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale,
in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.
3In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo
scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.
4La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi
già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente
negativi.
5Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse sono
annotate nel registro della scuola.
6L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di
comportamento. Sono riservate le azioni civili per eventuali danni alle cose.
Capitolo terzo
Trasporto e refezione scolastici

## Art. 24 Trasporto scolastico10 {#art_24}

1Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal
Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non
risiedono nel comprensorio ordinario della scuola.11
10 Nota marginale modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280; precedente modifica:
BU 2019, 150.
11 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
2Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali,
il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono
entrare in considerazione anche trasporti privati.
3La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto
generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del
dipartimento provvede all’incasso.12

## Art. 25 Refezione scolastica {#art_25}

1La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è
assicurata:
a) dal ristorante scolastico dell’istituto frequentato;
b) da altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l’istituzione del
ristorante scolastico.
2Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano
il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l’eccedenza è a carico dello Stato.
3La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti o i
sorveglianti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11
luglio 2017.13

## Art. 26 Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni {#art_26}

L’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la
commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a
trasporti e refezione scolastici.
Capitolo quarto14
Doposcuola
Istituzione
Art. 26a15 1Ogni istituto di scuola media organizza il doposcuola.
2Il doposcuola è organizzato in ore esterne all’orario scolastico frequentate di regola da almeno 10
allievi e può essere di tipo scolastico (recupero, studio assistito ecc.) o ricreativo (artistico, sportivo
ecc.).
3Il Cantone garantisce almeno due ore di doposcuola per 20 settimane all’anno per sede scolastica
e per classe, sempre che sia rispettato il parametro minimo di frequenza di cui al cpv. 2 e che almeno
la metà delle ore siano di doposcuola scolastico.
Compensi
Art. 26b16 Gli animatori del doposcuola vengono remunerati in ragione di 50 franchi all’ora.
Partecipazione finanziaria delle famiglie
Art. 26c17 La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata a 3 franchi all’ora.
TITOLO IV
Funzionamento dell’istituto scolastico
Capitolo primo
Obiettivi fondamentali

## Art. 27 Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali {#art_27}

1Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e
dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della
scuola media di cui all’art. 17.
2In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché:
a) la vita d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti;
b) gli organi di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni;
12 Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150.
13 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 230.
14 Capitolo introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
15 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
16 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
17 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
c) siano promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di
innovazione;
d) siano garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al
disadattamento per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.

## Art. 28 Progetto educativo {#art_28}

1La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede
sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di
studio.
2Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.

## Art. 29 Autovalutazione dell’istituto {#art_29}

1Periodicamente, d’intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di
autovalutazione generale dell’istituto in cui figurano l’analisi della situazione e della vita interna, il
bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo
successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle
componenti della scuola.
2Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all’assistenza di specialisti.
3Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull’andamento
dell’anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.

## Art. 30 Attività collegiali {#art_30}

Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell’orario scolastico, un tempo di almeno due ore
settimanali destinato alle attività degli organi dell’istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di
classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le
disposizioni della direzione di istituto.

## Art. 31 Consiglio permanente del disadattamento {#art_31}

1In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento.
2Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a
dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti,
dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare,
dall’educatore regionale.
3Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.

## Art. 32 Coinvolgimento di allievi e genitori {#art_32}

1Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull’insegnamento e sulla vita
della classe e dell’istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al
docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto.
2Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e
proposte sul progetto d’istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell’istituto.

## Art. 33 Assemblea degli allievi {#art_33}

1Le modalità di costituzione dell’assemblea degli allievi sono definite dal regolamento
interno di istituto.
2La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura
l’informazione agli allievi e li aiuta a costituire l’assemblea e a farla funzionare.
3Un apposito albo è messo a disposizione dell’assemblea e dei singoli allievi.

## Art. 34 Riunione dei genitori per classe {#art_34}

1I docenti di classe, d’intesa con la direzione di istituto, convocano i genitori di ogni classe
almeno una volta all’anno.18
2Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull’insegnamento, sui
problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni
possono essere invitati anche gli allievi.
Capitolo secondo
Organizzazione della scuola
Anno scolastico e durata delle ore-lezione
18 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.

## Art. 35 {#art_35}

1L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal
Dipartimento.
2Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione.
3La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.

## Art. 36 Composizione delle sezioni {#art_36}

1Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi
seguenti:19
N. allievi N. sezioni
fino a 22 1
da 23 a 44 2
da 45 a 66 3
da 67 a 88 4
da 89 a 110 5
da 111 a 132 6
da 133 a 154 7
da 155 a 176 8
da 177 a 198 9
2Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una variazione
marcata degli effettivi.
3I parametri per la composizione delle classi possono variare in caso di sezioni per sportivi/artisti o
inclusive.20
Sezioni particolari
Art. 36a21 1Per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti il Dipartimento può istituire
sezioni particolari (sezioni per sportivi/artisti) presso alcune sedi di scuola media; i criteri di
ammissione a queste sezioni particolari sono definiti dal Dipartimento e la loro composizione può
anche comprendere allievi ordinari.
2Per favorire l’inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie il Dipartimento può
istituire sezioni particolari (sezioni inclusive) presso alcune sedi di scuola media.

## Art. 37 Costituzione dei gruppi d’insegnamento {#art_37}

1Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi
d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per
gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento
se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale.22
2L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze
naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per
gruppo.23
3L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero
massimo di 12 allievi per gruppo.
4Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:
a) per l’insegnamento comune massimo 22 allievi per gruppo eterogeneo;24
b) per i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi
attitudinali;25
c) per i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo;
d) per i corsi facoltativi di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo;26
e) per i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per
gruppo.
19 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
20 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
21 Art. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
22 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,
265.
23 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
24 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
25 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
26 Lett. modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68; precedente modifica: BU 2021,
169.
5Per i corsi opzionali della IV classe ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione
calcolato secondo la seguente tabella:27
N. sezioni Totale ore-lezione
2 10
3 14
4 20
5 24
6 28
7 34
8 38

## Art. 38 Orario settimanale {#art_38}

1Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello
cantonale. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo
caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle
lezioni delle diverse discipline.
2Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio
la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche; se nell’istituto sono presenti classi per
sportivi/artisti, la direzione di istituto provvede per esse ad una speciale distribuzione settimanale
delle lezioni e delle discipline.28
3Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi
disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
4La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle
attività di istituto, sentito il collegio dei docenti.
5Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano settimanale, la direzione di istituto può
modificare i parametri degli art. 37 e 39 adottando compensazioni senza aggravio finanziario.29

## Art. 39 Sgravi orari {#art_39}

Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali:30
a) 1 ora-lezione per sezione per la funzione di docente di classe;
b) 1 ora-lezione fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di
laboratori e di infrastrutture didattiche;
c) 3 ore-lezione per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa
al ricorso alle risorse digitali per l’apprendimento e per la conduzione di due corsi di
alfabetizzazione informatica;
d) 1/3 ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due
di cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle
classi I e II;
e) 2 ore-lezione per la presenza di sottosedi.
f) …31
Capitolo terzo
Attività didattica e valutazione

## Art. 40 Programmazione dell’insegnamento {#art_40}

1Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro
agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la
situazione iniziale della classe.
2I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l’inizio dell’anno
scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti
trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per
l’elaborazione dei piani di lavoro.
27 Frase introduttiva modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
28 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
29 Cpv. introdotto dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
30 Frase introduttiva modificata dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
31 Lett. abrogata dal R 30.9.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 317; precedente modifica: BU 2020,
30.
3In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato
raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e
gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro.
4Nei primi tre anni d’insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro
all’esperto di materia e alla direzione di istituto.

## Art. 41 Sostegno dei docenti {#art_41}

1Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990
e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico
e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti
critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto
di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame
dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.
2Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in
comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si
riscontrano difficoltà o carenze.
3Nei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti
a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le
inadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al
Dipartimento i necessari provvedimenti.

## Art. 42 Coordinamento dell’insegnamento {#art_42}

1Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi
disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di
attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte
metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi.
2I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di
istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.

## Art. 43 Valutazione degli allievi {#art_43}

1Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle
competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
2Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia
frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto
individuale dei singoli partecipanti.
3Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale,
per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
4Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta
il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti.
5L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le
proprie competenze disciplinari e trasversali.
6La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in
tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo
dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e
adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.

## Art. 44 Valutazione certificativa {#art_44}

1Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle
acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento
disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del
rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.
2Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. Duplicati sono
rilasciati dalle rispettive sedi.
3Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei
traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso
delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti
tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra
i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo
in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.
4Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate
nel registro della scuola.

## Art. 45 Prove cantonali {#art_45}

1La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.
2Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo,
non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici
coinvolti.
3La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori
e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e
definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.
4I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative
formative.
5La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e
delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto delle prove programmate
a livello nazionale o internazionale.
TITOLO V
Organizzazione degli studi
Capitolo primo
In generale

## Art. 46 Piano settimanale delle lezioni {#art_46}

1Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie, facoltative e opzionali è definito
nell’allegato.32
2Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un’ora settimanale in
meno nel ciclo d’osservazione e un’ora in più nel ciclo d’orientamento, purché ciò non comporti
spese di trasporto supplementari. In questo caso un’ora di educazione fisica è spostata dalla I alla
III classe e una dalla II alla IV classe.
3Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare
autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari
speciali che includano iniziative di appoggio all’insegnamento quali:
a) attività di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo;
b) attività culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede;
c) momenti di insegnamento fondati su progetti pluri o interdisciplinari;
d) attività di animazione quali spettacoli, giornate d’istituto, proposte culturali, interventi nel
territorio ecc.
4La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e
alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un’attività
didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione
supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.

## Art. 47 Attività scolastiche a domicilio {#art_47}

1Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività
di ricerca e raccolta di documenti.
2Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe
e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all’approfondimento personale e di favorire la
conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.
3Nell’attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle
prime classi, e di concertazione tra i docenti.
4Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.

## Art. 48 Ora di classe {#art_48}

1L’ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base
delle indicazioni specifiche contenute nei piani di studio.
2Nell’ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell’istituto, temi di interesse degli
allievi, temi d’attualità e l’informazione scolastica e professionale.
Corsi differenziati nel ciclo d’orientamento
32 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.

## Art. 49 {#art_49}

1Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52
i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli
allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non
superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola,
dalla quarta settimana di scuola.
2…33
3Nella classe IV sono organizzati in forma di opzioni:
a) il corso di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione
musicale o tecniche di progettazione e costruzioni;
b) il corso d’orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche
o artigianali.34
4Nella classe III e IV sono organizzati i corsi facoltativi di francese e di latino. Il loro inserimento nel
piano settimanale è definito nell’allegato.35
Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi facoltativi in III classe36

## Art. 50 {#art_50}

1L’iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi facoltativi ha luogo alla fine della II classe previa
informazione dei genitori e degli allievi.37
2Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo
può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3.
3Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota
4,5 nelle rispettive discipline.
4L’iscrizione al corso facoltativo di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine
della II media.38
5Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a
condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie, salvo quelle oggetto di esonero giusta
l’art. 53 cpv. 1 lett. a), alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5.39
Iscrizione ai corsi attitudinali, opzionali e facoltativi in IV classe40

## Art. 51 {#art_51}

1L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo
se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l’iscrizione ai corsi facoltativi
di francese e di latino è concessa se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza.41
2Il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1 sulla base della
valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell’impegno, ritenuto comunque che il
profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione.42
3Il consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire
per una sola disciplina e che è escluso in caso di applicazione del cpv. 2, a condizione che la nota
ottenuta nel corso base corrispondente alla fine della III non sia inferiore a 4,5.43

## Art. 52 Cambiamento di curricolo {#art_52}

1Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro
la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di
disaccordo il passaggio non può aver luogo.
2Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni e dei corsi facoltativi è vincolante per l’intero anno
scolastico.44

## Art. 53 Casi di adattamento del curricolo {#art_53}

1Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe
e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo
scolastico per gli allievi:
33 Cpv. abrogato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
34 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
35 Cpv. introdotto dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
36 Nota marginale modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
37 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
38 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
39 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
40 Nota marginale modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
41 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
42 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
43 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
44 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
a) con problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici;
b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle
scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero;
c) con elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento;
d) con un alto potenziale cognitivo.
1bisGli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto
dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e
possono comprendere l’esonero da una o più discipline.45
2Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal
regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.46
Capitolo secondo
Materiale e attrezzature

## Art. 54 Materiale individuale e libri di testo {#art_54}

1Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto
dall’elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione.
2La Sezione emana l’elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli
esperti di materia e dei docenti; l’elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.
3La Sezione può autorizzare l’utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell’elenco
ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.
4Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro
spese.

## Art. 55 Attrezzature e materiali didattici {#art_55}

1La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente
l’elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all’istituto.
2Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono
tenuti a risarcirne i costi.
Capitolo terzo
Servizio di sostegno pedagogico e interventi particolari

## Art. 56 Scopo {#art_56}

1Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la
sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.
3Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono
accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori.

## Art. 57 Gruppi regionali {#art_57}

1Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.
2Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o
operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.

## Art. 58 Risorse di istituto {#art_58}

1Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone
complessivamente delle seguenti risorse:
a) 1 unità a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni;
b) 1,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14
sezioni;
c) 2 unità a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18
sezioni;
d) 2,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23
sezioni;
e) 3 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26
sezioni;
f) 3,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26
sezioni.
45 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
46 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
2In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione
curricolare è decisa di comune accordo tra la direzione di istituto e il capogruppo; in caso di
disaccordo la decisione spetta alla Sezione.
3Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo
alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste
dall’art. 64.

## Art. 59 Il capogruppo {#art_59}

1Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze
dell’educazione in ambito scolastico:
a) dirige e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale;
b) assume i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività;
c) collabora con le direzioni d’istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento
scolastico;
d) cura le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.
2L’onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.

## Art. 60 Il docente di sostegno pedagogico {#art_60}

1Il docente di sostegno pedagogico:
a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni
all’interno dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative
appropriate;
b) esamina le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze,
realizza appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e
nell’adattamento alla vita scolastica;
c) partecipa alle attività del servizio.
2L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con
i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di
lavoro del docente di sostegno pedagogico.
3Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e
collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con
altri servizi interni o esterni all’istituto.
4L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi
diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni
esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario
d’insegnamento.
5L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi
ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne,
nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.

## Art. 61 Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare {#art_61}

1Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare:
a) in collaborazione con il consiglio di classe, assicura le misure formative per gli allievi che
beneficiano di una differenziazione curricolare;47
b) elabora un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il
docente di sostegno pedagogico;
c) propone agli allievi attività tecnico-pratiche, creative o manuali, finalizzate al rafforzamento
delle loro competenze scolastiche fondamentali e allo sviluppo delle competenze trasversali e
delle loro potenzialità;48
d) promuove la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite
aziendali, informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con
l’orientatore scolastico e professionale;
e) partecipa alle attività del servizio.
2L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di
sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello
previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la
partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
47 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
48 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

## Art. 62 L’educatore regionale {#art_62}

1L’educatore regionale:
a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del
disadattamento;
b) attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento
scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del
disadattamento;
c) partecipa alle attività del servizio.
2L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle
disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale
ai singoli istituti scolastici.
3L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e
indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i
livelli.

## Art. 63 Il logopedista {#art_63}

1Il logopedista:
a) svolge valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura;
b) fornisce consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico;
c) su richiesta informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e
ai disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative.
2L’onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli
impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette
a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

## Art. 64 Situazioni particolari {#art_64}

1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in
aggiunta alle normali dotazioni del servizio, ad altre figure professionali sulla base di un progetto
d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere
l’attribuzione di risorse supplementari.
2Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto
dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene
designato un capoprogetto.
3Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro;
per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento dei
corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.49

## Art. 65 Organizzazione della differenziazione curricolare {#art_65}

1Nei casi di adattamento del curricolo scolastico di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. b) e c), è
possibile far capo alla differenziazione curricolare organizzata da docenti o operatori della
differenziazione curricolare.
2La differenziazione curricolare può sostituire interamente o parzialmente una o più discipline
d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali, di regola contempla quanto definito all’art. 61
cpv. 1 lett. c) e d), è riservata agli allievi con più di 13 anni ed è oggetto di una nota alla fine dell’anno
scolastico.
Capitolo quarto
Passaggio di classe e licenza

## Art. 66 Passaggio da una classe all’altra {#art_66}

1Di regola l’allievo è promosso alla classe successiva. In ogni modo è promosso l’allievo
che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una
nota 2; le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate. Il consiglio
di classe, sentiti l’allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una classe solo quando
cumulativamente:51
49 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
50 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
51 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
a) le insufficienze siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle
cause delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento
dell’allievo;
b) la ripetizione risulti la soluzione più appropriata per permettere all’allievo di riprendere un corso
di studi regolare.
2La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della
scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi
dell’allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l’operatore della
differenziazione curricolare, l’educatore, il docenti di lingua e integrazione che hanno seguito con
regolarità l’allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto.
3Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo possono presentare una
richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide.
4L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d’iscrizione ad almeno
un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori.
5L’allievo promosso alla IV classe senza insufficienze e con corsi base può ripetere la stessa classe
frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei genitori.52
6…53

## Art. 67 Licenza di scuola media {#art_67}

1La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe
hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica,
alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina
scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di
educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
2La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale
delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.
3Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di
una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può
concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia
positivo.
4Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di
esonero o sostituzione vale quanto segue:
a) le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di
discipline di cui al cpv. 1;
b) per la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65,
per i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da
una nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della
medesima sostituzione si considera la nota 3;
c) sulla licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo
della nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre
in luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione
«DC» (sostituita con la differenziazione curricolare).54
5L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei
genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza
insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere
tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto.55
Proscioglimento dall’obbligo scolastico
Art. 67a56 1L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di
proscioglimento è iscritto nella licenza.
2Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo
compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al
termine dell’anno scolastico.
52 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018,
265.
53 Cpv. abrogato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
54 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169.
55 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
56 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
3In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento
problematico e risultati scolastici non soddisfacenti, al compimento dei 15 anni la prosecuzione della
frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi
casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della
frequenza.
Capitolo quinto
Licenza di scuola media per privatisti

## Art. 68 Condizioni di ammissione {#art_68}

1Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso
dell’attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto
almeno 15 anni.
2Non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso
dello stesso anno scolastico. I candidati che hanno frequentato la scuola media nell’anno scolastico
precedente sono ammessi solo dietro approvazione da parte della Sezione.57
3Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell’esame; gli
iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.
4È richiesta una tassa d’esame di 50 franchi.58

## Art. 69 Discipline d’esame {#art_69}

L’esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese
(orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa
a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).

## Art. 70 Organizzazione degli esami {#art_70}

1Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla
Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita
commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame.
2Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai
candidati sul piano scolastico e professionale.
3Gli esperti di materia, in collaborazione con la Sezione, esercitano la supervisione sulla
preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione.59

## Art. 71 Condizioni per l’ottenimento della licenza {#art_71}

1Per l’ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note
ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due
insufficienze.
2La commissione d’esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio
preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti,
quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle
insufficienze non sia superiore a due.
3Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta.
Capitolo sesto
Attestati

## Art. 72 Attestati ordinari {#art_72}

1Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il
curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3,
contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla
promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale.60
2Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza
di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento.
3Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive sedi o, previa istanza scritta,
dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
57 Cpv. modificato dal R 29.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 217.
58 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
59 Cpv. modificato dal R 29.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 217.
60 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.

## Art. 73 Attestato di licenza da privatista {#art_73}

1I candidati che soddisfano le condizioni di cui all’art. 71 ricevono dal Dipartimento un
attestato di licenza di scuola media per privatisti.
2Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro
pagamento di una tassa di 50 franchi.
TITOLO VI
Passaggio alle scuole postobbligatorie

## Art. 74 Principio {#art_74}

Le condizioni per l’ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei
rispettivi regolamenti.

## Art. 75 {#art_75}

…61
TITOLO VII
Disposizioni finali

## Art. 76 Ricerca e valutazione {#art_76}

1La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli
organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e
della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e
professionale.
2La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

## Art. 77 Abrogazione {#art_77}

Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.

## Art. 78 Entrata in vigore {#art_78}

1Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018.
2La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di
cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e
per le rimanenti classi nell’anno scolastico successivo.
3I laboratori di italiano e matematica in I classe di cui al piano settimanale allegato entrano in vigore
nell’anno scolastico 2020/2021; i laboratori di matematica e tedesco in II classe entrano in vigore
nell’anno scolastico successivo.62
Pubblicato nel BU 2018, 222.
Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 202163
1I limiti numerici dell’art. 36 cpv. 1 entrano in vigore per le classi I nell’anno scolastico 2021/2022 e
per le classi II nell’anno scolastico 2022/2023.
2Il limite di 22 allievi di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a), b) e d) entra in vigore per le classi III nell’anno
scolastico 2021/2022 e per le classi IV nell’anno scolastico 2022/2023, a dipendenza della
disponibilità di docenti e di situazioni logistiche particolari.
Allegato64
Scuola media - Piano settimanale
Discipline Classi
I II III IV
61 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
62 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
63 Disposizione transitoria introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
64 Allegato modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68; precedente modifica: BU 2019,
249; BU 2020, 117.
Italiano 6F 5 6 6F
Matematica 5F 5F 5 5
Francese 4 3 2G 2H
Latino – – 2I 4J
Tedesco – 3F 3 3
Inglese – – 2,5 3
StoriaB 2 2 2 1,5
Ed. civica, alla cittadinanza e alla democraziaB C C 0,5D 0,5D
Geografia 2 2 2 2
Scienze naturali 3 2 4E 3F
Ed. visiva 2 2 2 –
Ed. musicale 2 2 1 –
Ed. alle arti plastiche 2 2 – –
Ed. fisica 3 3 3 3
Istruzione religiosa 1 1 1
Storia delle religioni – – – 1
Ora di classe 1A 1 1 1
Opzione capacità espressive e tecniche – – – 2
Opzione d’orientamento – – – 2
Totale 33 33 33 33
A. Tutti gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha
luogo di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell’istituto scolastico.
B. L’insegnamento della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è
impartito dal medesimo docente.
C. L’insegnamento di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia
ed è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza
e alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5
settimane di cui all’art. 46 cpv. 3.
D. L’insegnamento si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere
complessivo di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv.
3.
E. Incluso il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per
mezze sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di
scienze naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei
pasti e il rigoverno.
F. Di cui 2 di laboratorio.
G. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o
subordinatamente a educazione visiva, un’ora fuori orario.
H. Disciplina facoltativa, due ore sovrapposte all’opzione di orientamento.
I. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta a italiano e un’ora fuori orario.
J. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta a italiano (classe intera), un’ora sovrapposta a
educazione fisica e due ore fuori orario.
