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title: "Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici"
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# Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici

## Art. 1 Ratifica {#art_1}

1È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994,
detto in seguito Concordato (allegato).
2È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.2

## Art. 2 Esecuzione {#art_2}

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.

## Art. 3 {#art_3}

…3

## Art. 4 Autorità di ricorso {#art_4}

1L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.
2Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.4

## Art. 5 Entrata in vigore {#art_5}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Esso entra in vigore5 con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella
Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Pubblicato nel BU 1996, 70 e 211.
1 Titolo modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
2 Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
3 Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
4 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
5 Entrata in vigore: 21.5.1996 - RU 1996, 1438 e BU 1996, 211.
