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title: "Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali"
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# Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali

## Art. 1 Norme generali {#art_1}

…1
Definizioni

## Art. 2 Banca dati {#art_2}

1La banca dati o banca di dati personali è un archivio o un insieme di archivi di dati
personali elaborati in forma elettronica o informatizzata da uno o più organi.
2Alla banca dati si applicano per analogia le norme sugli archivi di dati personali, riservate
specifiche esigenze di sicurezza.

## Art. 3 Copie di archivi {#art_3}

Sono considerate copie o strumenti di lavoro ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. c) della
legge, le raccolte di dati personali che contengono la totalità o una parte di un archivio di dati
personali già notificato nel Registro centrale o che servono esclusivamente alla semplificazione del
lavoro.
TITOLO II
Principi per l’elaborazione dei dati personali

## Art. 4 Liceità {#art_4}

1L’organo responsabile:
a) verifica d’ufficio la liceità di ogni elaborazione di dati personali;
b) controlla che la raccolta sia organizzata in modo da rispettare i diritti della persona interessata,
in particolare il diritto d’informazione e il diritto di rettifica.
2Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati, l’organo responsabile
comunica all’Incaricato cantonale della protezione dei dati (in seguito: Incaricato), nella sua qualità
di autorità cantonale di vigilanza e controllo, l’intenzione di procedere ad un’elaborazione
sistematica di dati personali.3

## Art. 5 Elaborazione da parte di più organi {#art_5}

L’utilizzazione da parte di più organi responsabili di una banca di dati personali oppure
l’elaborazione da parte di un organo dei dati personali contenuti nell’archivio di dati di un altro
organo responsabile, è sottoposta al preavviso dell’Incaricato.
Raccolta dei dati

## Art. 6 (art. 9 LPDP) Eccezioni {#art_6}

Le eccezioni all’art. 9 cpv. 1 della legge sono ammesse se la raccolta è necessaria per
l’adempimento di un mandato conferito ad un’Autorità giudiziaria o amministrativa.
1 Art. abrogato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
2 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
3 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
4 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
163.110

## Art. 7 Obbligo di informazione {#art_7}

L’organo responsabile deve informare la persona interessata se i dati personali che la
concernono sono utilizzati per uno scopo diverso da quello originario.
Trasmissione di dati personali

## Art. 8 (art. 10 e segg. LPDP) {#art_8}

1L’organo responsabile verifica d’ufficio la compatibilità degli scopi della propria
elaborazione con quelli del destinatario della trasmissione.
2In caso d’incompatibilità l’organo responsabile ne dà immediata comunicazione all’Incaricato.5
Trasmissione a persone od organizzazioni private

## Art. 9 Istanza e procedura {#art_9}

1L’organo responsabile decide su istanza la trasmissione di dati personali a persone od
organizzazioni private.
2In caso di richiesta di trasmissione sistematica o periodica di dati personali, l’istanza deve
contenere:
a) le indicazioni concernenti il richiedente;
b) il tipo di dati oggetto della trasmissione;
c) lo scopo per il quale i dati verranno utilizzati.

## Art. 10 Convenzione {#art_10}

1La trasmissione di dati personali deve essere preceduta dalla stipulazione di una
convenzione tra l’organo responsabile, proprietario dei dati, e il richiedente.
2La convenzione deve indicare:
a) la base legale;
b) l’elenco dei dati personali soggetti alla trasmissione;
c) l’origine dei dati personali;
d) l’obbligo per il richiedente di garantire alla persona interessata il diritto d’accesso e le
informazioni relative all’origine dei dati;
e) le misure di sicurezza incombenti al richiedente;
f) la riserva, a favore dell’Incaricato, di poter controllare in ogni momento l’utilizzazione dei dati
trasmessi;6
g) l’obbligo per il richiedente di ossequiare i principi della legislazione in materia di protezione dei
dati;
h) le spese a carico del richiedente;
i) l’importo della pena convenzionale che verrà applicata in caso di violazione degli obblighi da
parte del richiedente.
3Se la trasmissione di dati personali è periodica, la convenzione deve pure contenere la frequenza
della trasmissione e il riferimento all’ultimo aggiornamento dei dati.
Trasmissione di dati per indirizzari
e pubblicazioni similari

## Art. 11 (art. 11 cpv. 4 LPDP) {#art_11}

1Le trasmissioni di dati personali in vista dell’allestimento d’indirizzari e pubblicazioni
similari devono fare oggetto di una convenzione.
2Possono essere trasmessi il nome, il cognome e l’indirizzo.
Tramite l’ufficio controllo abitanti

## Art. 12 (art. 12 LPDP) {#art_12}

1La trasmissione di dati personali, ai sensi dell’art. 12 della legge, è sottoposta
all’obbligo della convenzione se, cumulativamente:
a) è periodica;
b) i dati sono elaborati in ordine sistematico.
2Tutte le richieste e le relative decisioni dell’Autorità comunale dovranno essere conservate a
disposizione dell’Incaricato per una durata di cinque anni.7
5 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
6 Lett. modificata dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
7 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
163.110
Trasmissione all’estero (art. 14a LPDP)
Obbligo di informare
Art. 12a8 1L’organo responsabile che intende trasmettere dati personali all’estero deve rispettare i
principi generali della LPDP e accertarsi preventivamente dell’adeguatezza della protezione dei
dati nello Stato di destinazione.
2Prima della trasmissione all’estero, esso informa l’Incaricato sulle garanzie e sulle regole di
protezione dei dati ai sensi dell’art. 14a cpv. 2 lett. a LPDP.
3L’obbligo di informare è considerato adempito se i dati sono trasmessi mediante contratto modello
o clausole standard allestiti o riconosciuti dall’Incaricato e se l’organo responsabile informa in
modo generale l’Incaricato dell’impiego di tali contratti modello o clausole standard.
4L’Incaricato pubblica un elenco di tali contratti modello o clausole standard.
5L’organo responsabile può applicare anche altre garanzie, quali una convezione specifica di
protezione dei dati o clausole contenute in altri contratti; queste garanzie speciali devono
assicurare un livello di protezione adeguato.
6L’organo responsabile prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie
e le regole sulla protezione dei dati.
7L’Incaricato esamina le garanzie e le regole sulla protezione dei dati che gli sono state
comunicate (art. 14 cpv. 2 LPDP) e comunica il risultato del suo esame all’organo responsabile
entro 30 giorni dalla ricezione dell’informazione.
Stati che adempiono il requisito di adeguatezza
Art. 12b9 1Per valutare l’adeguatezza della protezione dei dati in vista di una trasmissione
all’estero, l’organo responsabile può fondarsi sull’elenco, pubblicato e aggiornato dalle autorità
federali, degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati
adeguata.
2L’Incaricato cura e coordina la necessaria informazione.
Trasmissione dei dati a fini statistici

## Art. 13 (art. 15 LPDP) {#art_13}

1La trasmissione di dati personali a persone o servizi che elaborano statistiche o a
istituti di ricerca deve essere sottoposta alla stipulazione di una convenzione.
2L’organo responsabile accerta che:
a) nessuna norma ne escluda la trasmissione;
b) i dati personali siano elaborati in modo da rendere quanto più difficile l’identificazione di una
determinata persona.

## Art. 14 Sicurezza (art. 17 LPDP) {#art_14}

1L’organo responsabile prende tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dati in
funzione del tipo di dati elaborati (neutri o sensibili).
2L’Incaricato può controllare in ogni momento l’efficacia delle misure di sicurezza ed emanare le
istruzioni per il loro potenziamento.10
TITOLO III
Norme per gli archivi di dati

## Art. 15 Registro dell’organo responsabile (art. 19 LPDP) {#art_15}

L’organo responsabile comunica all’Incaricato ogni costituzione, distruzione o modifica
di archivi di dati personali.

## Art. 16 Registro centrale (art. 20 LPDP) {#art_16}

1Il Registro centrale contiene le indicazioni sulla denominazione dell’archivio,
sull’organo responsabile, sul tipo d’elaborazione, sulla base legale e sulla natura dei dati.
2Esso è pubblico e può essere consultato in ogni momento presso l’Incaricato.
3L’Incaricato pubblica sul Foglio Ufficiale la costituzione e gli aggiornamenti del Registro centrale.12
8 Art. introdotto dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
9 Art. introdotto dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
10 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
11 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
12 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
163.110
TITOLO IV
Diritti della persona interessata

## Art. 17 Consultazione dei registri (art. 22 LPDP) {#art_17}

Il Registro centrale e il Registro dell’organo responsabile possono essere consultati
liberamente.

## Art. 18 Informazione (art. 23 LPDP) {#art_18}

1Chi intende ottenere delle informazioni dall’organo responsabile deve provare la
propria identità.
2L’organo responsabile informa, immediatamente o entro breve termine, la persona interessata su:
a) i dati che la concernono disponibili nell’archivio;
b) la base legale, lo scopo dell’elaborazione, gli organi partecipanti e i destinatari regolari.
3L’informazione è data in forma scritta e, se richiesta, verbalmente, oppure, se i mezzi tecnici lo
permettono, con la consultazione diretta.

## Art. 19 Limitazioni (art. 24 LPDP) {#art_19}

1La limitazione della consultazione degli archivi è motivata nella forma scritta.13
2Sono riservate le disposizioni speciali in materia di dati sanitari.

## Art. 20 Rettifica (art. 25 LPDP) {#art_20}

La rettifica è notificata a tutti i destinatari regolari dei dati personali.
TITOLO V
Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni14
Incaricato cantonale della protezione dei dati
(art. 30 segg. LPDP)

## Art. 21 Organizzazione15 {#art_21}

Nell’esercizio delle sue mansioni, l’Incaricato procede per il tramite del Servizio per la
protezione dei dati, di cui egli è il responsabile.
Commissione cantonale per la protezione dei dati

## Art. 22 (art. 31 segg. LPDP)17 {#art_22}

1La Commissione cantonale per la protezione dei dati adotta un proprio regolamento
concernente l’organizzazione, il funzionamento e la procedura.
2Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

## Art. 23 {#art_23}

…19
Autorità di vigilanza comunali (art. 31b LPDP)

## Art. 24 Regolamento comunale e nomina20 {#art_24}

1I comuni possono prevedere nel proprio regolamento l’istituzione di un Servizio
comunale per la protezione dei dati nominando ogni quadriennio un Incaricato comunale della
protezione dei dati (in seguito: Incaricato comunale).
2All’Incaricato comunale sono attribuite, per il territorio comunale, le competenze di cui all’art. 30
lett. a), b), c), d), e), f) della legge.
3L’Incaricato comunale adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Dal comune gli
sono attribuite risorse adeguate.
13 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
14 Sottotitolo modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
15 Nota marginale modificata dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
16 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
17 Nota marginale modificata dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
18 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
19 Art. abrogato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
20 Nota marginale modificata dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
21 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
163.110
4L’Incaricato comunale collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con
l’Incaricato cantonale, in particolare scambiando con lui ogni informazione utile.

## Art. 25 Approvazione della regolamentazione comunale {#art_25}

L’Incaricato cantonale preavvisa al Consiglio di Stato l’approvazione della normativa
comunale in materia di protezione dei dati personali.

## Art. 26 Comunicazione delle nomine {#art_26}

Il Municipio comunica all’Incaricato cantonale il nominativo della persona nominata
quale Incaricato comunale.

## Art. 27 Registro comunale {#art_27}

L’Incaricato comunale trasmette all’Incaricato cantonale copia del Registro comunale
degli archivi dei dati personali e i relativi aggiornamenti.
TITOLO VI
Norme finali e transitorie

## Art. 28 Norma transitoria {#art_28}

I comuni sono tenuti a modificare, se necessario, i regolamenti comunali entro due anni
dall’entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 29 Norma abrogativa {#art_29}

È abrogato il Regolamento di applicazione della legge sulla protezione dei dati del 5
luglio 1990.

## Art. 30 Entrata in vigore {#art_30}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 2001.
Pubblicato nel BU 2000, 386.
22 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
23 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
24 Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.
