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title: "Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione"
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provisions: 33
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# Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

La presente convenzione disciplina la sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei
proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
Confederazione che sottostanno all’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in
comune di lotterie del 26 maggio 1937 o alla Convention relative à la Loterie de la Suisse
Romande del 6 febbraio 1985.

## Art. 2 Scopo {#art_2}

La presente convenzione mira ad un’applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle
lotterie, alla protezione della popolazione dalle conseguenze socialmente nocive di lotterie e
scommesse e all’impiego trasparente dei proventi delle lotterie e delle scommesse nel territorio dei
Cantoni firmatari.
II. Organizzazione

## Art. 3 Organi {#art_3}

Gli organi della convenzione sono:
a) la Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie (in
seguito Conferenza specializzata);
b) la Commissione delle lotterie e delle scommesse;
c) la Commissione di ricorso.
1. Conferenza specializzata

## Art. 4 Competenza {#art_4}

La Conferenza specializzata è l’organo supremo della convenzione. Essa si compone
di un rappresentante del governo di ogni Cantone.
Essa svolge i seguenti compiti:
a) è depositaria della convenzione;
b) nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione delle lotterie e delle scommesse e designa
il suo presidente;
c) nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione di ricorso e designa il suo presidente;
d) approva il regolamento interno della Commissione delle lotterie e delle scommesse e quello
della Commissione di ricorso;
e) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione delle
lotterie e delle scommesse, verificato da un organo di revisione indipendente;
f) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione di ricorso;
g) approva i contratti di prestazione secondo l’art. 6 cpv. 3.
2. Commissione delle lotterie e delle scommesse
944.200

## Art. 5 Composizione {#art_5}

La Commissione si compone di cinque membri, di cui due membri della Svizzera
romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri sono eletti
per un periodo di quattro anni; è possibile una rielezione.
I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende
di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei
giochi o aziende ed enti ad esse legate.

## Art. 6 Organizzazione {#art_6}

La Commissione emana un regolamento interno che deve essere approvato dalla
Conferenza specializzata. Vi regola segnatamente i dettagli della sua organizzazione, delle
competenze della presidenza e delle indennità.
La Commissione sottopone annualmente all’approvazione della Conferenza specializzata un
rapporto di gestione con conto annuale revisionato e un preventivo finanziario.
La Commissione dispone di un segretariato permanente. Per questo essa può concludere contratti
di prestazione con terzi.

## Art. 7 Competenza {#art_7}

La Commissione è l’autorità di omologazione e di sorveglianza per le lotterie e le
scommesse di cui alla presente convenzione.
Alla Commissione spettano inoltre tutte le altre competenze non assegnate ad un altro organo.
3. Commissione di ricorso

## Art. 8 Composizione {#art_8}

La Commissione di ricorso si compone di cinque membri, di cui due membri della
Svizzera romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri
sono eletti per un periodo di quattro anni; è possibile una rielezione.
I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende
di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei
giochi o aziende ed enti ad esse legate.

## Art. 9 Organizzazione {#art_9}

La Commissione di ricorso emana un regolamento interno che deve essere approvato
dalla Conferenza specializzata. Vi regola segnatamente i dettagli della sua organizzazione, delle
competenze della presidenza e delle indennità.
La Commissione di ricorso sottopone annualmente all’approvazione della Conferenza
specializzata un rapporto di gestione con conto annuale e un preventivo finanziario.

## Art. 10 Competenza {#art_10}

La Commissione di ricorso è l’autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza.
4. Diritto applicabile

## Art. 11 In generale {#art_11}

Dove la presente convenzione non contiene nessuna disposizione e dove i singoli
membri della convenzione o la Commissione delle lotterie e delle scommesse non hanno
competenza in materia, si applica per analogia il diritto federale.

## Art. 12 Pubblicazioni {#art_12}

Le pubblicazioni degli organi della convenzione devono essere effettuate in tutti gli
organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni interessati dall’avviso.

## Art. 13 Diritto procedurale {#art_13}

Se la presente convenzione non dispone altrimenti, la procedura per i provvedimenti e
le altre decisioni degli organi della convenzione si conforma alla legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA).
III. Autorizzazione e sorveglianza delle lotterie e scommesse gestite
sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
1. Autorizzazioni
944.200

## Art. 14 Omologazione {#art_14}

Le lotterie e le scommesse di cui alla presente convenzione necessitano di
un’omologazione della Commissione delle lotterie e delle scommesse.
La Commissione:
a) esamina le domande ed esegue la procedura di domanda;
b) emana la decisione di omologazione e la comunica ai Cantoni prima della notifica.

## Art. 15 Permesso di organizzazione {#art_15}

Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di omologazione i Cantoni
decidono circa l’organizzazione sul proprio territorio e inoltrano i loro permessi di organizzazione
alla Commissione.
Il permesso di organizzazione dei Cantoni non può prevedere condizioni e oneri relativi alle
tecniche di gioco divergenti dalla decisione di omologazione. Sono ammessi soltanto condizioni ed
oneri supplementari che rafforzano le misure di prevenzione decise dalla Commissione.

## Art. 16 Notifica del permesso {#art_16}

La Commissione notifica all’ente richiedente la decisione di omologazione e i permessi
di organizzazione di quei Cantoni in cui la lotteria o scommessa può essere organizzata.
2. Dipendenza dal gioco e pubblicità
Misure di prevenzione contro

## Art. 17 la dipendenza dal gioco {#art_17}

Prima di rilasciare l’autorizzazione, la Commissione esamina il potenziale di
dipendenza della lotteria o scommessa e adotta le misure necessarie, in particolare nell’interesse
della prevenzione della dipendenza dal gioco e della protezione dei giovani.
La Commissione può obbligare le aziende di lotterie e scommesse a mettere a disposizione
informazioni riguardanti la dipendenza dal gioco, la sua prevenzione e le possibilità di cura, in ogni
luogo in cui vengano offerte lotterie o scommesse. Se ciò non è ragionevolmente esigibile, le
aziende di lotterie e scommesse possono essere obbligate ad indicare il luogo dove tali
informazioni possono essere ottenute.

## Art. 18 Tassa per la dipendenza dal gioco {#art_18}

Le aziende di lotterie e scommesse versano ai Cantoni una tassa pari allo 0,5 percento
del provento lordo conseguito con i singoli giochi nei rispettivi territori cantonali.
I Cantoni si impegnano ad utilizzare questa tassa per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal
gioco. A tale scopo essi possono collaborare tra loro.

## Art. 19 Pubblicità {#art_19}

La pubblicità per le lotterie e le scommesse non può essere invadente. La pubblicità
deve evidenziare in modo chiaro l’ente organizzatore.
3. Sorveglianza

## Art. 20 {#art_20}

La Commissione vigila sul rispetto delle prescrizioni legali e delle condizioni di rilascio
delle autorizzazioni. Se accerta violazioni, essa adotta le misure necessarie.
La Commissione può delegare ai Cantoni l’esercizio di compiti di sorveglianza.
La Commissione revoca l’autorizzazione se i presupposti per il suo rilascio non sono più
soddisfatti.
4. Tasse

## Art. 21 La Commissione {#art_21}

La Commissione riscuote per la sua attività tasse a copertura delle spese.
Le tasse consistono in:
a) una tassa annuale di sorveglianza;
b) tasse per decisioni e prestazioni di servizio.
La tassa annuale di sorveglianza è addebitata agli enti organizzatori di lotterie e scommesse
proporzionalmente al provento lordo conseguito nel relativo anno.
Le tasse per decisioni e prestazioni di servizio dipendono dai relativi costi generati.
I Cantoni
944.200

## Art. 22 {#art_22}

I Cantoni riscuotono per le loro attività tasse a copertura delle spese per:
a) il rilascio dei permessi di organizzazione;
b) l’esercizio di compiti di sorveglianza secondo l’articolo 20 capoverso 2.
5. Protezione giuridica

## Art. 23 {#art_23}

Contro provvedimenti e decisioni degli organi della convenzione in base alla presente
convenzione o ad atti normativi basati su di essa, è data facoltà di ricorrere alla Commissione di
ricorso.
La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso si conforma alla legge sul Tribunale
amministrativo federale.
Le spese di procedura della Commissione di ricorso devono di regola essere stabilite in modo da
coprire le spese. Spese non coperte della Commissione di ricorso sono a carico della
Commissione delle lotterie e delle scommesse.
IV. Fondi delle lotterie e delle scommesse e impiego delle risorse finanziarie

## Art. 24 Fondi delle lotterie e delle scommesse {#art_24}

Ogni Cantone istituisce un fondo delle lotterie e delle scommesse. I Cantoni possono
gestire separatamente fondi per lo sport.
Gli enti organizzatori di lotterie versano i loro proventi netti nei fondi dei Cantoni dove sono state
organizzate le lotterie e le scommesse.
Prima della ripartizione dei proventi netti tra i fondi cantonali, i Cantoni possono destinare una
quota parte dei benefici a scopi nazionali di utilità pubblica o di beneficenza.

## Art. 25 Autorità di ripartizione {#art_25}

I Cantoni designano l’autorità competente per la ripartizione delle risorse finanziarie dei
fondi.

## Art. 26 Criteri di ripartizione {#art_26}

I Cantoni determinano i criteri secondo i quali l’autorità di ripartizione sostiene
finanziariamente progetti di utilità pubblica o di beneficenza.

## Art. 27 Decisioni {#art_27}

Non vi è alcun diritto all’ottenimento di un sussidio dai fondi.

## Art. 28 Rapporto {#art_28}

L’autorità competente per la ripartizione pubblica annualmente un rapporto
comprendente:
a) il nome dei beneficiari dei sussidi;
b) la natura dei progetti finanziati;
c) i conti del fondo.
V. Disposizioni finali

## Art. 29 Entrata in vigore {#art_29}

La presente convenzione entra in vigore dopo l’adesione di tutti i Cantoni.
L’adesione deve essere notificata alla Conferenza specializzata. Essa comunica l’entrata in vigore
ai Cantoni e alla Confederazione.

## Art. 30 Durata di validità, disdetta {#art_30}

La convenzione ha validità illimitata.
Essa può essere disdetta osservando un termine di due anni per la fine di un periodo di esercizio
con comunicazione alla Conferenza specializzata, non prima della fine del decimo anno dalla sua
entrata in vigore.
La disdetta di un Cantone pone fine alla convenzione.

## Art. 31 Modifica della convenzione {#art_31}

Su richiesta di un Cantone o della Commissione delle lotterie e delle scommesse, la
Conferenza specializzata avvia immediatamente una revisione parziale o totale della convenzione.
La modifica entra in vigore dopo l’approvazione di tutti i Cantoni.
944.200

## Art. 32 Disposizioni transitorie {#art_32}

Le omologazioni delle lotterie e scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il
territorio della Confederazione e le decisioni relative alla ripartizione dei proventi emesse prima
dell’entrata in vigore della presente convenzione, non sono interessate da quest’ultima.
I permessi per l’organizzazione di lotterie e scommesse concessi secondo il diritto cantonale
previgente, ma non ancora organizzate, si conformano alla presente convenzione. Le domande di
rilascio di permessi di organizzazione devono essere inoltrate alla Commissione delle lotterie e
delle scommesse.
Le altre disposizioni della presente convenzione, in particolare sulla tassa per la dipendenza dal
gioco, la pubblicità, la sorveglianza e le tasse, si applicano dopo l’entrata in vigore della
convenzione anche a omologazioni e permessi di organizzazione già rilasciati.
Nuove domande e richieste, come pure quelle di prolungo o rinnovo di permessi e di decisioni
esistenti, che sono state presentate dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, si
conformano esclusivamente a quest’ultima.
Rapporto con convenzioni

## Art. 33 intercantonali esistenti {#art_33}

L’applicazione di disposizioni dell’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione
in comune di lotterie del 26 maggio 1937 e della Convention relative à la Loterie de la Suisse
Romande del 6 febbraio 1985, incompatibili con la presente convenzione, è sospesa fino a
quando quest’ultima rimane in vigore.
Approvata dal Consiglio di Stato con ris. gov. no. 1700 del 12 aprile 2005
Entrata in vigore il 1° luglio 2006
Pubblicato nel BU 2008, 212.
