---
title: "Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni"
id: 275b26fc-aa58-44c3-874c-b190f7a96a21
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "173.550"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/130
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/275b26fc-aa58-44c3-874c-b190f7a96a21
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/21081/de
read_on: 2026-10-23
sha256: bbf81d6a02a42c22a79eda07ed8fec1af374fc6de9e68842748552d0ee6d69f2
provisions: 3
---

# Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni

## Art. 1 Diritto alle prestazioni {#art_1}

1L’indennità di malattia versata dall’assicurazione obbligatoria o dall’assicurazione
militare durante l’assenza dal lavoro spetta al datore di lavoro fino a copertura dello stipendio
corrisposto. Se essa è superiore l’eccedenza spetta al dipendente.
2Se il dipendente infortunato ha diritto a rendite d’invalidità (o ad indennità uniche)
dall’assicurazione, queste sono computabili, da parte del Consiglio di Stato, sul suo stipendio,
secondo le disposizioni seguenti:
a) se il dipendente è in grado, nonostante l’avvenimento che ha cagionato il danno, di adempiere
come prima la sua funzione o altre funzioni almeno equivalenti e se la sua invalidità non supera
il 15%, le prestazioni dell’assicurazione non sono computate sul suo stipendio;
b) se il grado di invalidità è superiore al 15%, la metà dell’importo corrispondente non è computato
sul salario del dipendente;
c) se il dipendente non è in grado di adempiere integralmente le sue funzioni o le nuove funzioni
affidategli, l’importo della rendita viene computato sul suo salario considerati tutti i fattori che
pregiudicano la sua capacità lavorativa. La rendita non è computata se, in seguito
all’avvenimento che ha cagionato il danno, il salario subisce una decurtazione;
d) nei casi contemplati nelle lettere precedenti si potrà rinunciare parzialmente o totalmente al
computo delle prestazioni sullo stipendio, qualora in seguito all’infortunio il dipendente non
possa beneficiare di miglioramenti di stipendio che apparivano certi.
Queste disposizioni valgono anche per rendite acquisite prima dell’entrata al servizio dello Stato,
sempre che non si tratti di indennità uniche.

## Art. 2 Notifica infortuni {#art_2}

Ogni infortunio deve essere annunciato tempestivamente al Dipartimento delle finanze e
dell’economia, Ufficio stipendi e assicurazioni.

## Art. 3 Entrata in vigore {#art_3}

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 7 maggio 1985.
Pubblicato nel BU 1985, 399 e 407.
1 Ingresso modificato dal R 11.1.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 14.
2 Art. modificato dal R 11.1.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 14.
