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title: "Legge sulla protezione dei dati personali"
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provisions: 38
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# Legge sulla protezione dei dati personali

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti fondamentali, in particolare la
personalità e la sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati dagli organi pubblici ai
sensi dell’articolo 2.
Campo d’applicazione

## Art. 2 a) in generale {#art_2}

1La legge si applica ad ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli
scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati.
2Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro
organi. A questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, cui siano demandati
compiti pubblici.
3La legge non si applica nella misura in cui uno di questi enti partecipa a una attività economica
che non deriva da un potere sovrano.

## Art. 3 b) procedure speciali {#art_3}

1Quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della
persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia
anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente.
La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza.2
2Qualora la procedura civile, penale o amministrativa comporta la creazione di archivi di dati, la
presente legge è sempre applicabile.

## Art. 4 Definizioni {#art_4}

1Sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o
indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.
2Sono considerati dati personali meritevoli di particolare protezione segnatamente le informazioni
sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico,
mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti
adottati.
3È considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere,
conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati.
4È considerata elaborazione sistematica l’operazione che implica regolarità o durata (per
opposizione all’elaborazione di dati nel singolo caso di necessità).4
5È considerato archivio di dati una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per
l’identificazione delle persone interessate.
6È considerato organo responsabile l’autorità amministrativa iscritta al Registro centrale che decide
sul contenuto e sul tipo di utilizzazione dei dati, assicurandone il controllo come pure la gestione.
1 Titolo modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
2 Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
3 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
4 Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
7Sono considerati organi partecipanti le unità amministrative che hanno diritto di elaborare i dati in
modo autonomo, ma che non hanno la facoltà di definire lo scopo o la struttura dell’archivio.
8Sono considerati dati neutri il cognome, il nome, l’indirizzo.

## Art. 5 Eccezione {#art_5}

Agli archivi della polizia cantonale, si applica la legislazione speciale.
TITOLO II
Principi per l’elaborazione dei dati personali

## Art. 6 Motivi giustificativi5 {#art_6}

1I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base
legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango
formale.
2L’elaborazione di dati nel singolo caso può essere giustificata anche dalla necessità per
l’adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.
3La base legale prevede, in particolare, l’oggetto e lo scopo dell’elaborazione, l’organo
responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la
cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

## Art. 7 Principi7 {#art_7}

1I dati personali possono essere elaborati soltanto in modo lecito.
2L’elaborazione dei dati deve essere conforme al principio della buona fede.
3I dati personali e il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari
all’adempimento del compito.
4I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona
fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.
5I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell’elaborazione lo richieda,
completi.

## Art. 8 Responsabilità {#art_8}

1L’organo che elabora o fa elaborare dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti
legali è responsabile della protezione dei dati.
2Ogni organo che utilizza l’archivio di dati risponde dell’esattezza dei dati che elabora.
3La responsabilità civile per i danni causati da un organo a terze persone con l’elaborazione dei
dati è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

## Art. 9 Raccolta {#art_9}

1I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.
2Quando dati personali sono raccolti in modo sistematico, segnatamente con questionari, devono
essere indicati la base legale e lo scopo dell’elaborazione. Negli altri casi, queste informazioni
vanno comunicate, su richiesta, alla persona interrogata, purché le stesse non compromettano
l’adempimento dei compiti legali.
Trasmissione.

## Art. 10 a) a organi pubblici {#art_10}

Dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se:
a) l’organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure
b) i dati, nel caso specifico, sono indispensabili all’organo richiedente per l’adempimento dei suoi
compiti legali, oppure
c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze
permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il
consenso deve essere esplicito.
5 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
6 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
7 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
8 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
9 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
10 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
b) a persone private
1) in generale

## Art. 11 {#art_11}

1Dati personali possono essere trasmessi a persone private se:
a) l’organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge, oppure
b) la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente
opposta, ai sensi e nei limiti dell’art. 25a, alla loro trasmissione, oppure
c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze
permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il
consenso deve essere esplicito.
2Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico l’organo responsabile può trasmettere dati
personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 15 marzo 2011 sull’informazione e la trasparenza
dello Stato se:
a) i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici, e
b) sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.
3In ogni caso, dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a chiunque possono, su
richiesta, essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella
pubblicazione.
4Il Consiglio di Stato disciplina la trasmissione di dati personali per indirizzari e pubblicazioni simili
di interesse generale.
2) Tramite l’Ufficio controllo abitanti e il Municipio

## Art. 12 {#art_12}

1L’Ufficio controllo abitanti trasmette, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti il
cognome, il nome, il sesso, l’indirizzo, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo di
origine e la data di nascita di una singola persona, se l’istante fa valere un interesse legittimo.
2Il Municipio può trasmettere in ordine sistematico i dati neutri, ai sensi dell’art. 4 cpv. 7, se è
garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali.
3Il Municipio può trasmettere altri dati su una singola persona, purchè l’istante dimostri un
interesse particolarmente meritevole di tutela.
3) Tramite servizi cantonali13

## Art. 13 {#art_13}

Il servizio che gestisce il registro cantonale della popolazione trasmette agli istanti e alle
medesime condizioni i dati di cui all’art. 12 cpv. 1; fino alla funzionalità di detto registro, il servizio
cantonale che gestisce il Registro degli stranieri evade le richieste concernenti cittadini stranieri.

## Art. 14 c) disposizioni comuni {#art_14}

1La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora
vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la
persona interessata.
2Dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il
destinatario è a sua volta assoggettato a un corrispondente obbligo di segreto oppure se egli si
assume un tale obbligo. Sono riservate le norme legali che prevedono il consenso della persona
interessata.
3L’organo responsabile può permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di
richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali meritevoli di particolare protezione
possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto se lo prevede
esplicitamente una legge in senso formale.15
4L’organo responsabile può rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di
informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi
dati oppure se rende accessibili informazioni al pubblico in virtù dell’art. 11 cpv. 2. Se non sussiste
più l’interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di
informazione e comunicazione automatizzato.16
11 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
12 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
13 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
14 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
15 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
16 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
d) trasmissione all’estero
Art. 14a17 1I dati personali non possono essere trasmessi all’estero qualora la personalità della
persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una
legislazione che assicuri una protezione adeguata.
2Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere
trasmessi all’estero soltanto se:
a) garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all’estero;
b) la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
c) nel caso specifico la trasmissione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico
preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;
d) nel caso specifico la trasmissione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della
persona interessata;
e) la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente
alla loro elaborazione.
3L’organo responsabile informa l’Incaricato cantonale della protezione dei dati sulle garanzie ai
sensi del cpv. 2 lett. a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
4Laddove una protezione adeguata sia assicurata, la trasmissione è lecita se sono adempiute le
condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.

## Art. 15 Elaborazione senza riferimento a persone specifiche {#art_15}

1L’organo responsabile può elaborare o trasmettere a terzi dati personali senza
riferimento a persone specifiche, segnatamente per scopi statistici, pianificatori, scientifici e di
ricerca, se:
a) i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione;
b) il destinatario trasmette i dati soltanto con l’autorizzazione dell’organo responsabile;
c) i risultati dell’elaborazione sono pubblicati in una forma che non permetta d’identificare le
persone interessate; e
d) il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto e delle altre disposizioni relative
alla protezione e alla sicurezza dei dati.
2Se dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche non si è più tenuti a
osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11).

## Art. 16 Elaborazione su mandato {#art_16}

1Se l’organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati
personali, la protezione dei dati secondo la presente legge deve essere garantita da condizioni,
convenzioni o in altro modo.
2Senza esplicita autorizzazione derogante, il servizio mandatario può utilizzare dati personali
soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest’ultimo.

## Art. 17 Sicurezza {#art_17}

Chi elabora dati personali deve prendere misure appropriate di sicurezza contro la
perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecita.
TITOLO III
Norme per gli archivi di dati
Automazione.

## Art. 18 Informazione19 {#art_18}

1Ogni progetto di elaborazione automatizzata dei dati personali deve tener conto, sin
dall’inizio, delle esigenze della protezione delle persone interessate.
2Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici
per i diritti e le libertà delle persone, l’organo responsabile ne informa l’Incaricato cantonale della
protezione dei dati.20

## Art. 19 Registro {#art_19}

1L’organo responsabile tiene un registro dei suoi archivi di dati. Il registro è pubblico.
17 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
18 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
19 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
20 Cpv. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
2Esso contiene, per ogni archivio di dati, indicazioni concernenti la base legale, lo scopo ed i mezzi
dell’elaborazione, la natura e l’origine dei dati personali elaborati come pure gli organi che usano in
comune l’archivio e i destinatari regolari dei dati personali.
3Non vanno iscritti nel registro gli archivi di dati che non servono a giudicare le persone interessate
e che:
a) sono utilizzati solo a breve termine;
b) sono pubblicati conformemente alla legge;
c) sono solo copie o strumenti di lavoro.

## Art. 20 Registro centrale {#art_20}

1L’incaricato cantonale della protezione dei dati gestisce il registro centrale degli archivi
di dati.
2Il Consiglio di Stato regola, in particolare, il contenuto e la pubblicazione di questo registro.
3È riservata la facoltà ai Comuni di istituire un proprio registro centrale, qualora, conformemente
all’art. 31b nominano una propria autorità di vigilanza.
Conservazione, archiviazione e

## Art. 21 distruzione22 {#art_21}

1I dati personali sono conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze
di utilizzazione e che, pertanto, siano necessari per gli scopi per i quali sono stati lecitamente
raccolti o elaborati.
2L’organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, le modalità e i termini di conservazione,
archiviazione e distruzione dei dati personali, ove ciò non sia determinato da norme speciali del
diritto federale o cantonale.
3Conformemente alla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011, l’organo
responsabile offre all’istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati
personali di cui non ha più bisogno in modo permanente o che non sono più utili per l’attività
corrente.
4L’organo responsabile determina in collaborazione con l’istituto archivistico competente le
modalità di conservazione di tali documenti.
5L’organo responsabile distrugge i dati personali che l’istituto archivistico competente ha designato
privi di valore archivistico, tranne quando tali dati:
a) sono resi anonimi;
b) devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un
interesse degno di protezione della persona interessata.
TITOLO IV
Diritti della persona interessata

## Art. 22 Consultazione dei registri {#art_22}

Chiunque può consultare il registro di ogni organo responsabile o il registro centrale
degli archivi di dati.
Informazione

## Art. 23 a) principio {#art_23}

1Chiunque può esigere dall’organo responsabile informazioni in merito all’eventuale
elaborazione di dati che lo riguardano.
2Le informazioni devono essere date in forma intellegibile e, su richiesta, per iscritto.
3A meno che importanti motivi lo impediscano, la persona interessata, può, su richiesta, consultare
direttamente i propri dati.

## Art. 24 b) limitazioni {#art_24}

1L’informazione può essere limitata o rifiutata unicamente quando interessi pubblici
importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano.
2Se l’informazione non può venir comunicata al richiedente perché ne avrebbe turbamento, essa
può essere data a una persona di sua fiducia.
21 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
22 Nota marginale modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
23 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
3Se l’istante non è in grado di dimostrare un interesse meritevole di tutela, l’informazione può
inoltre essere limitata o rifiutata quando:
a) la stessa comporta un eccessivo onere amministrativo e l’istante non ne intende sopportare le
spese;
b) i dati personali sono definitivamente archiviati;
c) i dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche.

## Art. 25 Rettifica {#art_25}

1Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall’organo
responsabile che dati personali inesatti siano rettificati.
2Se l’organo responsabile contesta l’inesattezza, gli incombe di produrre la prova dell’esattezza dei
dati personali, se ciò non può senz’altro essere preteso dall’istante.
3Qualora non fosse possibile provare né l’esattezza né l’inesattezza di dati personali, in particolare
se si tratta di dati che implicano una valutazione del comportamento umano, la persona interessata
può richiedere che la propria versione sia anch’essa annotata.
Diritto di blocco
Art. 25a24 1La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati;
l’organo responsabile può esigere che la domanda venga formulata per iscritto.
2Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa se:
a) l’organo responsabile è obbligato a farlo dalla legge, oppure
b) il richiedente rende verosimile che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione allo
scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche e la difesa di altri interessi degni di
protezione.
3È riservato l’art. 11 cpv. 2.

## Art. 26 Interruzione di una elaborazione e altri diritti {#art_26}

Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall’organo
responsabile che:
a) un’elaborazione illecita di dati personali sia interrotta;
b) i dati personali raccolti, conservati o utilizzati in modo illecito siano distrutti o che le
conseguenze della elaborazione illecita vengano eliminate;
c) l’illegalità di un’elaborazione sia constatata.

## Art. 27 Diritti nei confronti di più organi {#art_27}

1Se diversi organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio di dati comune, la
persona interessata può far valere i suoi diritti presso ogni organo.
2Se una domanda di rettifica o di distruzione di dati personale è accolta, l’organo responsabile ne
informa i terzi che hanno fornito o ricevuto i dati, ritenuto che la persona interessata abbia un
interesse meritevole di tutela oppure una norma legale lo esiga.
Procedura:

## Art. 28 norme applicabili {#art_28}

In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i
disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Art. 29 {#art_29}

…26
TITOLO V
Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni27
24 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426; precedente modifica: BU
2000, 383.
25 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
26 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
27 Sottotitolo modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
Incaricato cantonale della protezione dei dati

## Art. 30 a) Funzione e organizzazione28 {#art_30}

1Il Consiglio di Stato nomina un Incaricato cantonale della protezione dei dati quale
autorità di vigilanza e controllo. Egli è sottoposto all’alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma
la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.
2L’Incaricato adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Gli sono attribuite risorse
adeguate.
3All’Incaricato sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge,
come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico
federale.
b) Compiti generali30
Art. 30a31 L’Incaricato cantonale della protezione dei dati segnatamente:
a) sorveglia l’applicazione delle norme sulla protezione dei dati da parte dei soggetti ai sensi
dell’articolo 2 capoverso 2;
b) informa le persone interessate sui loro diritti;
c) fa da intermediario fra persone interessate e gli organi responsabili;
d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati,
particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali;
e) invita l’autorità competente a prendere, in caso di violazione o di rischio di violazione delle
prescrizioni legali in materia di protezione dati, le misure necessarie;
f) esamina preliminarmente i progetti di atti legislativi e i provvedimenti rilevanti per la protezione
dei dati, inclusi i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le
libertà delle persone;
g) esercita l’alta vigilanza in materia di protezione dei dati sugli Incaricati comunali per la
protezione dei dati;
h) ogni anno presenta al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta
la propria attività. Questo rapporto viene pubblicato;
i) è organo consultivo del Cantone in materia di protezione dei dati;
j) collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con le altre autorità di
controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi, in particolare scambiando con
loro ogni informazione utile.
c) Competenze e modo d’intervento32
Art. 30b33 1L’Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo
interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.
2Egli accerta i fatti d’ufficio. Gli organi responsabili devono sostenere l’Incaricato nello svolgimento
delle sue funzioni, in particolare collaborare all’istruttoria.
3Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Incaricato può esigere dagli organi pubblici, e da terzi
incaricati di elaborare dati personali o che da essi hanno ricevuto tali dati, informazioni orali o
scritte riguardanti l’elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate
elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai
loro sistemi informatici. All’Incaricato non può essere opposto il segreto d’ufficio.
4Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato
raccomanda all’organo responsabile di modificare o di cessare l’elaborazione. Egli informa della
raccomandazione l’autorità superiore competente.
5Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi,
l’Incaricato può chiedere all’organo responsabile o all’autorità superiore competente di limitare o di
cessare immediatamente l’elaborazione dei dati personali.
28 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente
modifica: BU 2000, 383.
29 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU
2000, 383.
30 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
31 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU
2000, 383.
32 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
33 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU
2000, 383.
6Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli
può deferire la pratica all’autorità superiore competente. La decisione di questa autorità è
comunicata con atto formale alla persona interessata e all’Incaricato.
7L’Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione
dell’autorità di ricorso.
Commissione cantonale per la protezione dei dati

## Art. 31 a) Funzione e composizione34 {#art_31}

1Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la
protezione dei dati e la trasparenza. Il Gran Consiglio ne conferma la nomina.36
2La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o
un ex magistrato dell’ordine giudiziario che ne assume la presidenza.
3La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.
b) Competenze e procedura
Art. 31a37 1Ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge
chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.38
2La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora
i dati, o come denuncia contro quest’ultimo; l’organo che elabora i dati è parte nella procedura; il
Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte.
3La Commissione non è competente, se il ricorso contro la decisione è proponibile ad altro
tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale.
4La Commissione può sospendere il giudizio per promuovere un tentativo di conciliazione presso
l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
5Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l’organo che elabora i dati e l’Incaricato
cantonale della protezione dei dati.
Autorità di vigilanza comunali
Art. 31b39 I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità
previste dal regolamento di applicazione.

## Art. 32 Sanzioni40 {#art_32}

Chiunque elabori dati personali su mandato e, intenzionalmente, non si attenga alle
condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10’000.--.

## Art. 33 Segreto d’ufficio41 {#art_33}

1L’organo che elabora i dati, le autorità di vigilanza e di ricorso, e i loro membri e
funzionari, sono sottoposti all’obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione
dei dati è prevista dalla legge.
2Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni.
3La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale.
TITOLO VI
Tasse

## Art. 34 Tasse {#art_34}

1Il Consiglio di Stato e il Municipio per l’attività dei loro organi emanano le prescrizioni
sulle tasse il cui ammontare non può comunque essere superiore a fr. 50.--. Essi fissano in
particolare, gli importi per gli estratti e gli attestati.
34 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
35 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU
2000, 383.
36 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
37 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
38 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
39 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
40 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
41 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
42 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
2Sono comunque esenti da tasse:
a) l’autorizzazione a consultare i registri e i dati
b) il trattamento delle richieste giusta gli art. 25 e 26, se hanno l’effetto di eliminare un’illegalità.

## Art. 35 TITOLO VII43 {#art_35}

…44

## Art. 36 {#art_36}

…45
TITOLO VIII
Norme finali

## Art. 37 Disposizioni esecutive {#art_37}

1Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di questa legge.
2Esso regolamenta in particolare:
a) i principi della sicurezza dei dati;
b) l’organizzazione e la gestione della autorità cantonale di vigilanza.

## Art. 38 Entrata in vigore {#art_38}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.46
Pubblicata nel BU 1990, 209.
43 Titolo abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
44 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
45 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedenti modifiche: BU
2000, 383; BU 2002, 130.
46 Entrata in vigore: 10 luglio 1990 - BU 1990, 209.
