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title: "Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni"
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# Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni

## Art. 1 Competenza {#art_1}

L’applicazione della legge concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978 è
di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento.

## Art. 2 Condizioni economiche {#art_2}

1Possono essere rinnovate con l’aiuto cantonale le abitazioni destinate alle persone o
famiglie residenti nel Cantone aventi:
a) un reddito imponibile non superiore ai fr. 30’000.– annui;
b) una sostanza imponibile non superiore ai fr. 80’000.–.
2I limiti di cui al capoverso 1 sono aumentati di fr. 3’000.– rispettivamente fr. 10’000.– per ogni figlio
in formazione scolastica o professionale ancora incompiuta, al più tardi fino al compimento del
venticinquesimo anno.
3Gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguati all’indice dei prezzi al consumo del mese di
dicembre dell’anno precedente il periodo di tassazione determinante (indice al 31 dicembre 1978,
punti 101,0).4

## Art. 3 Tassazione {#art_3}

Per reddito e sostanza imponibili ai sensi del presente regolamento s’intendono quelli
desunti dall’ultima notifica di tassazione. Per gli stranieri tassati alla fonte fa stato il reddito lordo
dell’anno precedente diminuito delle deduzioni previste dalla legge tributaria.

## Art. 4 Lavori sussidiabili {#art_4}

Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell’articolo 8 della legge:5
a) le opere da capomastro relative alla ristrutturazione parziale o generale dell’immobile;
b) le opere da carpentiere–copritetto e lattoniere inerenti la sostituzione completa o parziale della
copertura;
c) le opere da metalcostruttore, da falegname e da vetraio per sostituzione di serramenta, ecc.;
d) le opere da pittore per i locali ristrutturati; opere esterne relative al rifacimento delle facciate
con tinteggi isolanti od intonaci plastici;
e) opere da istallatore idraulico relative agli impianti di nuove cucine e nuovi servizi igienici;
f) nuovi impianti di riscaldamento;
g) sostituzione impianti elettrici non conformi;
h) onorari relativi alle opere di progettazione.

## Art. 5 Lavori non sussidiabili {#art_5}

Non sono sussidiabili i semplici lavori di tinteggio, verniciatura, riparazione degli
apparecchi sanitari e dell’impianto di riscaldamento ed elettrico, sostituzione di pavimenti che non
sono in relazione alla ristrutturazione dell’alloggio, piccoli lavori di riparazione alla copertura, ecc.
Procedura
1 Titolo modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.
2 Ingresso modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172; precedente modifica: BU
2002, 76.
3 Art. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 2002, 76.
4 Cpv. introdotto dal R 18.2.1986; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1986, 32.
5 Frase modificata dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.
862.110

## Art. 6 {#art_6}

1La domanda di sussidio dev’essere inoltrata all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento corredata dalla seguente documentazione:6
– 2 copie formulario di richiesta vidimato dal Comune nel quale si trova l’immobile da riattare;
– 2 copie progetto definitivo approvato dalle competenti autorità, scala 1:100, dal quale risulti la
situazione dell’alloggio prima e dopo il rinnovo;
– 2 copie relazione tecnica;
– 2 copie preventivo dettagliato;
– estratto censuario recente;
– documentazione attestante la situazione finanziaria di chi occupa l’alloggio (notifica di
tassazione o certificato di salario lordo);
– stato di famiglia di chi occupa l’alloggio rilasciato dal Comune sul quale sorge l’immobile da
riattare;
– copia dell’autorizzazione cantonale a costruire e licenza edilizia comunale o della notifica al
Municipio.
2Nel caso di alloggi già occupati l’ammontare della pigione prima del rinnovo, escluse le spese
accessorie, dovrà essere comunicata al Dipartimento.

## Art. 7 Zona urbana {#art_7}

È considerata zona urbana ai sensi dell’articolo 11 della legge il territorio dei comuni
completamente o parzialmente esclusi dalla zona di montagna ai sensi del catasto federale della
produzione agricola.

## Art. 8 Assegnazione alloggi {#art_8}

Nell’assegnazione in locazione di un alloggio sussidiato si dovrà tenere conto del numero
degli occupanti. In particolare:
a) le persone sole potranno usufruire di un alloggio di 2 locali al massimo;
b) per gli alloggi di 5 locali ed oltre il sussidio sarà versato unicamente se locati ad almeno 3
persone.

## Art. 9 Controllo delle pigioni e delle condizioni economiche dei beneficiari {#art_9}

1Il proprietario per sé o per gli inquilini è tenuto a presentare all’Ufficio i dati economico–
familiari ai fini del controllo della pigione e delle condizioni di sussidiamento.8
2La mancata presentazione della documentazione richiamata al capoverso 1 può comportare
l’immediata sospensione del sussidio.
3Per la determinazione della pigione prima del rinnovo (art. 14 legge) nel caso in cui l’abitazione
non sia precedentemente locata, valgono per analogia le direttive della Divisione delle contribuzioni
per il calcolo del valore locativo.9
4Nella determinazione della pigione dopo il rinnovo si terrà conto di una adeguata quota per
l’ammortamento, le spese di manutenzione e d’amministrazione.10

## Art. 10 Sospensione del sussidio {#art_10}

Quando il reddito o la sostanza di chi occupa l’alloggio rinnovato supera i limiti fissati
dall’articolo 2 del presente regolamento il sussidio sarà sospeso a partire dal 1° gennaio dell’anno
seguente.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1979.
Pubblicato nel BU 1979, 29.
6 Frase modificata dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.
7 Art. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.
8 Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
9 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172; precedente modifica: BU 1983,
155.
10 Cpv. introdotto dal R 28.6.1983; in vigore dal 1.7.1983 - BU 1983, 155.
