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title: "Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà"
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provisions: 11
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# Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della
proprietà (di seguito Catasto RDPP) conformemente agli articoli 13 e 14 della legge cantonale
sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI) e alle norme dell’ordinanza sul Catasto delle
restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP).

## Art. 2 Contenuto {#art_2}

Il Catasto RDPP contiene i geodati di base del diritto cantonale vincolanti per i
proprietari ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007
(LGI), contrassegnati come oggetto del Catasto RDPP nell’allegato 2 del regolamento della legge
cantonale sulla geoinformazione dell’11 dicembre 2013 (RLCGI).

## Art. 3 Ufficio cantonale competente {#art_3}

1L’Ufficio della geomatica è l’organo responsabile del Catasto RDPP ai sensi dell’art.
17 cpv. 2 dell’OCRDPP.
2Esso in particolare:
a) è responsabile dell’infrastruttura del Catasto RDPP;
b) inserisce nel Catasto RDPP i dati forniti dai relativi Servizi;
c) dirige e pianifica il Catasto RDPP;
d) garantisce la disponibilità dei contenuti del Catasto RDPP;
e) garantisce l’accesso centralizzato al Catasto RDPP;
f) rende accessibili i contenuti del Catasto RDPP mediante un servizio di rappresentazione;
g) allestisce e rilascia estratti autenticati del Catasto RDPP;
h) garantisce lo scambio dei contenuti del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 6;
i) emana direttive e vigila sulla loro applicazione;
j) esegue i rimanenti compiti definiti nel presente regolamento non attribuiti ad altri organi o
servizi.

## Art. 4 Servizi competenti {#art_4}

I servizi competenti predispongono e trasmettono i contenuti del Catasto RDPP per la
loro iscrizione nello stesso, come pure le informazioni supplementari in conformità all’art. 5
OCRDPP ed alle direttive emanate dall’Ufficio cantonale competente.

## Art. 5 Grado di dettaglio informativo {#art_5}

1Il servizio specializzato del Cantone di cui all’allegato 2 del RLCGI stabilisce nel
modello di dati di cui all’art. 10 del RLCGI e nel relativo modello di rappresentazione di cui all’art.
11 del RLCGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento
planimetrico della misurazione ufficiale.
2Esso emana disposizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle
indicazioni concernenti le basi legali.

## Art. 6 Procedura d’iscrizione {#art_6}

1L’Ufficio cantonale competente definisce i dettagli della procedura d’iscrizione nel
Catasto RDPP in una specifica direttiva in accordo con i servizi competenti della Confederazione
704.120
di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI),
rispettivamente del Cantone e dei Comuni di cui all’allegato 1 e 2 del RLCGI.
2Esso in particolare stabilisce:
a) le modalità di annuncio, messa a disposizione e pubblicazione;
b) i termini per la trasmissione e per l’iscrizione;
c) le procedure di verifica;
d) eventuali requisiti qualitativi e tecnici supplementari.

## Art. 7 Informazioni supplementari {#art_7}

1Oltre ai contenuti del Catasto RDPP possono essere rappresentati in qualità di
informazioni non vincolanti ulteriori geodati di base ai sensi dell’allegato 1 dell’OGI e dell’allegato 2
del RLCGI.
2Informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà vengono
interconnesse con i contenuti del Catasto RDPP. Tali informazioni sono ritenute note.

## Art. 8 Autenticazione {#art_8}

1L’Ufficio cantonale competente rilascia estratti cartacei entro due giorni lavorativi dalla
ricezione della richiesta.
2Per la valutazione di geodati di base del Catasto RDPP non sono rilasciate autenticazioni a
posteriori.

## Art. 9 Emolumenti {#art_9}

1L’utilizzo del servizio di rappresentazione ed il relativo allestimento elettronico di
estratti del Catasto RDPP sono esenti da ogni emolumento.
2L’Ufficio cantonale competente preleva i seguenti emolumenti per l’allestimento di estratti del
Catasto RDPP:
a) estratto cartaceo non autenticato: 40 franchi;
b) estratto cartaceo autenticato: 50 franchi.

## Art. 10 Funzione di organo di pubblicazione ufficiale {#art_10}

Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà è attribuita al Catasto RDPP la
funzione di organo di pubblicazione ufficiale, qualora le disposizioni della legislazione speciale
prevedano il relativo obbligo di pubblicazione ufficiale nel Catasto RDPP.

## Art. 11 Entrata in vigore e introduzione del CRDPP {#art_11}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2020.
Pubblicato nel BU 2019, 12.
